0.831.109.172.12•Accordo amministrativo sull’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio il 24 settembre 1975
0.831.109.172.12Bilateral International Treaty1 mag 1977
Concluso il 30 novembre 1978
Entrato in vigore con effetto dal 1° maggio 1977
Conformemente all’articolo 34 lettera a) della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 24 settembre 1975 tra la Confederazione svizzera e il Regno del Belgio (detta in seguito «Convenzione»), le autorità competenti, segnatamente
– da parte svizzera: l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali rappresentato dal signor Hans Wolf, vicedirettore dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali; – da parte belga: Il Ministro della Previdenza sociale e il Ministro delle Classi medie, rappresentati dal signor dott. Arthur Nokermann, Segretario generale del Ministero della Previdenza sociale,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
In Svizzera:
| a) | Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità: | la Cassa svizzera di compensazione in Ginevra; | ||
|---|---|---|---|---|
| b) | Assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie professionali: | l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni in Lucerna; | ||
| c) | Assicurazione contro le malattie e assegni familiari: | l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna; |
In Belgio: A. Ordinamento dei salariati:
| a) | Malattia-maternità | «l’Institut national d’assurance maladie-invalidité»; | ||
|---|---|---|---|---|
| b) | Invalidità | |||
| – invalidità generale: | «l’Institut national d’assurance maladie-invalidité»; | |||
| – invalidità speciale dei minatori: | «le Fond national de retraite des ouvriers mineurs»; | |||
| c) | Assicurazione vecchiaia in caso di morte (pensioni): | – «l’Office national des pensions pour travailleurs salariés» (per la fissazione delle prestazioni); | ||
| – «la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie» (per il pagamento delle prestazioni); | ||||
| d) | Infortuni professionali e malattie professionali: | il Ministero della Previdenza sociale per quanto concerne il rimborso tra istituti di prestazioni in natura assegnate in seguito a un infortunio professionale: «l’Institut national d’assurance maladie-invalidité»; | ||
| e) | Assegni familiari: | il Ministero della Previdenza sociale; | ||
| f) | Reddito garantito alle persone anziane: | – «l’Office national des pensions pour travailleurs salariés» (per la fissazione delle prestazioni); | ||
| – la «Caisse nationale des pensions de retraite et de survie» (per il pagamento delle prestazioni). |
B. Ordinamento dei lavoratori indipendenti:
| a) | Assicurazione malattia-invalidità: | «l’Institut national d’assurance maladie-invalidité»; | ||
|---|---|---|---|---|
| b) | Pensioni: | «l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants» (per la fissazione delle prestazioni); «la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie» (per il pagamento delle prestazioni); | ||
| c) | Assegni familiari: | «l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants». |
Le autorità competenti definiscono di comune accordo il testo dei moduli necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Le suddette autorità possono affidare agli organismi di collegamento il compito di preparare questi moduli.
Per l’applicazione dell’articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione, il salariato che esercita un’attività indipendente sul territorio del Belgio e contemporaneamente un’attività salariata sul territorio della Svizzera è tenuto a comprovare quest’ultima attività mediante un certificato, corrispondente al modello redatto di comune accordo, e attestante che egli è assoggettato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera in qualità di salariato.
– in Svizzera: all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, – in Belgio: al Ministero della Previdenza sociale. 4. La decisione presa di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati in applicazione dell’articolo 7 lettera a) della Convenzione deve essere comunicata agli organismi interessati.
Per l’acquisizione, il mantenimento, il ricupero del diritto alle prestazioni come pure, all’occorrenza, per il calcolo delle prestazioni, la totalizzazione dei periodi di assicurazione o di contribuzione compiuti sotto la legislazione dei due Stati e dei periodi riconosciuti equivalenti a periodi assicurativi o contributivi in virtù di queste legislazioni si effettua conformemente alle regole seguenti:
ai periodi di assicurazione o di contribuzione e ai periodi riconosciuti equivalenti in virtù della legislazione di uno degli Stati si aggiungono i periodi assicurativi o contributivi compiuti o riconosciuti equivalenti sotto la legislazione dell’altro Stato, nella misura in cui risulta necessario far loro capo per completare, senza intersezione, i periodi di assicurazione o di contribuzione o riconosciuti equivalenti del primo Stato;
se, giusta la legislazione di uno Stato, la presa in considerazione di determinati periodi di assicurazione o di contribuzione o periodi equivaleni è subordinata alla condizione che siano stati compiuti durante un termine determinato o in un sistema determinato, queste condizioni sono parimenti applicabili ai periodi corrispondenti compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente.
Quando i periodi di assicurazione o di contribuzione o periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di uno Stato sono espressi in unità differenti da quelle utilizzate nella legislazione dell’altro Stato, la conversione necessaria per la totalizzazione si effettua secondo le regole seguenti:
Per l’applicazione dell’articolo 12 della Convenzione, l’interessato che ha trasferito il suo domicilio in Belgio inoltra la domanda per l’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità direttamente alla Cassa svizzera di compensazione che gli invia i relativi moduli.
Per l’applicazione degli articoli 15 e 17 della Convenzione, l’organismo di collegamento dello Stato contraente, all’assicurazione del quale il richiedente è affiliato al momento dell’insorgenza dell’invalidità, domanda all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente informazioni circa i periodi di assicurazione o di contribuzione e i periodi assimilati compiuti nell’assicurazione di quest’ultimo Stato.
Le prestazioni in contanti sono pagate direttamente dagli organismi debitori ai beneficiari, domiciliati sia in Svizzera sia nel Belgio, alle date di scadenza e secondo le modalità previste dalle legislazioni applicate da questi organismi.
Per l’applicazione degli articoli 13 e 16, va inteso per organismo dello Stato in cui si trova il beneficiario:
A. Cittadini svizzeri e belgi residenti in Belgio
I cittadini svizzeri e belgi che sono stati assicurati successivamente o alternativamente sul territorio dei due Stati, o i loro superstiti, inoltrano la domanda di prestazione nelle forme e termini previsti dalla legislazione belga.
B. Cittadini svizzeri e belgi residenti in Svizzera
I cittadini svizzeri e belgi che sono stati assicurati successivamente o alternativamente sul territorio di ambedue gli Stati, o i loro superstiti, inoltrano domanda di prestazione belga alla Cassa svizzera di compensazione.
C. Cittadini svizzeri e belgi residenti in un terzo Stato
D. Disposizioni diverse
Gli istituti, citati agli articoli da 20 a 24, competenti per l’istruzione delle domande, per trasmettere e ricevere i moduli di collegamento relativi all’istruzione delle domande e per notificare le decisioni emanate, sono:
In Svizzera: la Cassa svizzera di compensazione in Ginevra;
In Belgio:
Per l’applicazione dell’articolo 20 paragrafo 5 lettera a) della Convenzione, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno dei due Stati sono esclusivamente considerati per quanto concerne il Belgio nell’ambito dell’anno civile al fine di determinare se è stato acquisito un diritto a prestazioni previste dalle disposizioni di questa legislazione.
Per l’applicazione dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione, le autorità competenti di ambedue gli Stati contraenti fissano di comune accordo le modalità secondo le quali gli istituti competenti informano reciprocamente su qualsiasi modificazione dell’importo della pensione assegnata ai titolari che beneficiano pure di una prestazione erogata dall’altro Stato contraente.
La decisione è notificata direttamente al richiedente; se trattasi di una decisione in materia di malattia professionale, due copie sono inviate al Ministero della Previdenza sociale. 2. I cittadini svizzeri e belgi residenti in Svizzera che pretendono prestazioni secondo la legislazione belga sul risarcimento dei danni cagionati da infortuni professionali e da malattie professionali, citata all’articolo 2 della Convenzione, possono inoltrare la loro domanda all’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni che la trasmette al Ministero della Previdenza sociale in Bruxelles.
La decisione è notificata direttamente al richiedente; trattasi di una decisione in materia di malattia professionale, una copia è inviata all’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni.
Le indennità, gli assegni o le rendite in materia di infortuni professionali e di malattie professionali sono pagati direttamente alle scadenze previste dalle legislazioni rispettive ai cittadini svizzeri o belgi domiciliati nello Stato non tenuto a fornire prestazioni.
1 a) Per beneficiare di prestazioni in natura in virtù dell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione, il lavoratore salariato deve presentare all’istituto del luogo di residenza una attestazione, il cui modello è fissato di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati contraenti, che certifica il diritto alle prestazioni suddette giusta la legislazione dello Stato competente. Questa attestazione è rilasciata dall’istituto competente e rimane valida finché l’istituto del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. b) Se il lavoratore salariato non presenta l’attestazione sopra citata, l’istituto del luogo di residenza trasmette la domanda di prestazione in natura all’istituto competente dell’altro Stato che informa sui diritti a prestazioni del lavoratore. 2. Qualsiasi domanda di prestazioni in natura o di proroga delle stesse deve essere corredata di pezze giustificative normalmente richieste in virtù della legislazione dello Stato di residenza per l’assegnazione di tali prestazioni. 3. In caso di degenza ospedaliera, l’istituto del luogo di residenza notifica il più presto possibile all’istituto competente o, se necessario, all’organismo di collegamento la data di entrata in ospedale e la durata probabile dell’ospedalizzazione. 4. La lista concernente le protesi, i grandi mezzi ausiliari e le altre prestazioni in natura di notevole importanza, menzionati all’articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione, è stabilita di comune accordo tra le autorità competenti.
5 a) Il rimborso da parte dell’istituto competente delle prestazioni in natura, previsto al paragrafo 5 dell’articolo 27 della Convenzione, è effettuato semestralmente sulla base di un conteggio individuale, prodotto dall’istituto che ha fornito le prestazioni, delle spese effettive assunte da questo istituto.
b) Non possono essere prese in considerazione per il rimborso tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura fornite al lavoratore sottoposto alla legislazione applicata dall’istituto che ha fornito le prestazioni in causa.
6. Il lavoratore è tenuto a notificare all’istituto del luogo di residenza qualsiasi mutamento di situazione, segnatamente ogni cambiamento di domicilio.
7. Per l’applicazione del presente articolo, gli istituti del luogo di residenza sono:
In Belgio:
per quanto concerne gli infortuni professionali: «l’Institut national d’assurance maladie‑invalidité», tramite gli organismi assicuratori;
per quanto concerne le malattie professionali: «Le Fonds des maladies professionnelles»;
In Svizzera:
l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni in Lucerna.
Nel caso citato all’articolo 30 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all’istituto dello Stato contraente, presso il quale fa valere dei diritti a prestazioni, qualsiasi informazione relativa alle prestazioni accordate anteriormente per la malattia professionale considerata e alle attività professionali svolte dopo l’erogazione di queste prestazioni. Questo istituto può rivolgersi all’istituto competente dell’altro Stato per ottenere le informazioni che ritiene necessarie.
Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 31 della Convenzione, il lavoratore ha l’obbligo di presentare, se necessario, all’istituto competente un’attestazione menzionante i periodi di attività professionale o i periodi equivalenti compiuti sul territorio dell’altro Stato.
1 a) Per beneficiare degli assegni familiari conformemente all’articolo 33 paragrafo 1 capoverso 1 e paragrafo 2 capoverso 1 della Convenzione, il richiedente residente in Belgio deve inoltrare domanda all’istituto belga competente, secondo le modalità previste dalla legislazione belga. b) Se il richiedente risiede in Svizzera, può inoltrare domanda sia all’istituto competente belga, sia all’organismo svizzero di collegamento che trasmette allora la domanda all’istituto belga competente, indicando la data alla quale essa è stata inoltrata. Questa data è considerata come data di presentazione della domanda presso l’istituto competente belga. 2. Per l’applicazione dell’articolo 33 paragrafo 1 capoverso 2 e paragrafo 2 capoverso 2 della Convenzione, gli organismi di collegamento svizzeri e belgi si comunicano reciprocamente gli importi delle rendite completive per figli o della rendita per orfani alle quali il beneficiario ha diritto giusta la legislazione svizzera, come pure l’ammontare degli assegni familiari belgi che gli sono dovuti.
L’istituto competente belga o l’organismo di collegamento svizzero secondo il luogo di residenza del beneficiario o del lavoratore gli comunica queste informazioni precisando che può esigere gli assegni familiari belgi nella misura in cui il loro importo supera le rendite completive o per orfani svizzere.
In questo caso, per ottenere gli assegni familiari belgi, il beneficiario deve inoltrare la domanda conformemente al paragrafo primo del presente articolo. 3. Ogni persona cui sono versate le prestazioni in virtù dell’articolo 33 della Convenzione ha l’obbligo di comunicare all’istituto debitore di queste prestazioni: – qualsiasi cambiamento nella situazione dei figli o orfani suscettibile di modificare il diritto alle prestazioni, – qualsiasi modificazione del numero dei figli o orfani per i quali le prestazioni sono dovute, – qualsiasi cambiamento di residenza dei figli o orfani, – ogni esercizio di attività professionale che dà diritto a prestazioni o a assegni familiari per questi figli o orfani.
Fatto a Bruxelles il 30 novembre 1978, in duplice esemplare.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: | Per il Regno del Belgio: |
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| H. Wolf | A. Nokermann |
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