0.831.109.214.1•Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria
0.831.109.214.1Bilateral International Treaty1 dic 2007
Conclusa il 15 marzo 2006
Approvata dall’Assemblea federale il 12 giugno 20072
Ratificata con strumenti scambiati il 4 ottobre 2007
Entrata in vigore il 1° dicembre 2007
(Stato 1° dicembre 2007)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Bulgaria,
animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale,
hanno concordato di concludere la Convenzione seguente:
(1). Per l’applicazione della presente Convenzione si intendono per:
(1). La presente Convenzione si riferisce:
Se non prevede altro, la presente Convenzione si applica:
(1). Fatte salve le disposizioni derogatorie della presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati membri, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo, dei loro familiari e dei loro superstiti. (2). Il capoverso 1 non si applica:
(1). Fatte salve le disposizioni derogatorie della presente Convenzione, le rendite e altre prestazioni in denaro che possono essere richieste secondo le norme giuridiche elencate nell’articolo 2 capoverso 1 numero 1 sottonumeri 1.1 e 1.2 e numero 2 sottonumero 2.1, sono concesse alle persone menzionate nell’articolo 3 numero 1, a condizione che risiedano nel territorio di uno Stato contraente o di uno Stato terzo. In caso di domicilio nel territorio di uno Stato contraente la prima frase si applica per analogia alle persone menzionate nell’articolo 3 numero 2. (2). Le rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità per assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario risiede in Svizzera ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 numero 9. (3). Le rendite non dovute in seguito a un’attività lucrativa, autorizzate secondo la legislazione bulgara, sono versate in Svizzera, a condizione che l’avente diritto vi risieda. Sono fatte salve le rendite sociali per la vecchiaia.
Fatti salvi gli articoli 7–10, l’obbligo assicurativo delle persone menzionate nell’articolo 3 è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano un’attività lucrativa.
(1). I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato contraente rimangono sottoposti, duranti i primi 24 mesi, alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l’impresa ha la sede. Se il distacco dovesse prolungarsi oltre questo termine, le norme giuridiche del primo Stato contraente potranno continuare ad essere applicate per un periodo da convenire di comune accordo tra le autorità competenti. (2). I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti che sono occupati sul territorio dei due Stati contraenti sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l’impresa ha la sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato contraente. Tuttavia, se risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente o vi sono occupate durevolmente presso una filiale o una rappresentanza permanente di detta impresa, tali persone sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato contraente. (3). I lavoratori dipendenti di un servizio pubblico di uno degli Stati contraenti inviati sul territorio dell’altro Stato contraente sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato contraente che li ha distaccati. (4). I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti e risiedono sul territorio di uno di essi sono assicurati secondo le norme giuridiche dello Stato contraente in cui risiedono.
(1). I cittadini di uno degli Stati contraenti inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare sul territorio dell’altro Stato contraente sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente. (2). I cittadini di uno degli Stati contraenti assunti sul territorio dell’altro Stato contraente per essere impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare del primo Stato contraente sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Essi possono optare per l’applicazione delle norme giuridiche del primo Stato contraente entro un termine di tre mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione. (3). Il capoverso 2 si applica per analogia:
(1). I cittadini di uno degli Stati contraenti impiegati sul territorio dell’altro Stato contraente al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo che non sono assicurati né secondo le norme giuridiche di detto Stato terzo né secondo quelle del loro Stato di origine sono assicurati conformemente alle norme giuridiche dello Stato in cui esercitano la loro attività lucrativa. (2). Riguardo all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capoverso 1 che soggiornano in Svizzera con esse, a condizione che non siano già assicurati secondo il diritto interno del loro Paese.
Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 capoversi 1–3.
(1). Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti, una persona ai sensi degli articoli 7, 8 capoversi 1–3 o dell'art. 10 rimane assoggettata alle norme giuridiche dell’altro Stato contraente, questo vale anche per il coniuge e i figli che soggiornano con essa sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che non vi esercitino un’attività lucrativa. (2). Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
(1). Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Bulgaria in Svizzera si assicura, per prestazioni in denaro in caso di malattia o di maternità, presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione bulgara, i periodi di assicurazione compiuti presso quest’ultima sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni. (2). Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.
Per la concessione di prestazioni in denaro in caso di malattia o di maternità secondo le norme giuridiche bulgare a una persona residente e assicurata in Bulgaria, le istituzioni d’assicurazione bulgare prendono in considerazione anche i periodi assicurativi compiuti secondo le norme giuridiche svizzere.
(1). Se l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti cui hanno diritto i cittadini bulgari o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un’indennità unica pari al valore attuale della rendita dovuta al momento dell’insorgenza dell’evento assicurato secondo le norme giuridiche svizzere. I cittadini bulgari o i loro superstiti che hanno beneficiato di una simile rendita parziale e lasciano definitivamente la Svizzera ricevono un’indennità analoga pari al valore attuale della rendita al momento della partenza. (2). Se l’importo della rendita ordinaria parziale è superiore al 10 per cento, ma non supera il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini bulgari o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che lasciano definitivamente il Paese possono scegliere tra il versamento della rendita e il versamento di un’indennità unica. Tale scelta deve intervenire durante la procedura di fissazione della rendita se gli aventi diritto non risiedono in Svizzera all’insorgere dell’evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera. (3). Dopo il versamento dell’indennità unica da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino ad allora e i periodi assicurativi corrispondenti. (4). I capoversi 1–3 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità, a condizione che l’avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all’invalidità.
(1). I cittadini bulgari che, all’insorgenza dell’evento assicurato, sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che soggiornano in Svizzera. L’articolo 16 si applica per analogia. (2). I cittadini bulgari senza attività lucrativa che, all’insorgenza dell’invalidità, non adempiono le condizioni d’età relative all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che risiedono in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita. (3). I cittadini bulgari domiciliati in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera ai sensi del capoverso 2. (4). I bambini nati invalidi in Bulgaria la cui madre abbia soggiornato in questo Paese complessivamente al massimo durante due mesi prima della nascita sono equiparati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino l’assicurazione svizzera per l’invalidità assume i costi per le prestazioni fornite in Bulgaria durante i primi tre mesi dopo la nascita entro i limiti delle prestazioni che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. (5). Il capoverso 4 si applica per analogia ai bambini nati al di fuori del territorio degli Stati contraenti; in questo caso l’assicurazione svizzera per l’invalidità assume i costi insorti in uno Stato terzo solo se le prestazioni devono essere fornite d’urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.
Per il riconoscimento del diritto alle rendite ordinarie secondo le norme giuridiche svizzere relative all’assicurazione per l’invalidità, i cittadini bulgari che, in seguito a un infortunio o a una malattia, devono cessare l’attività lucrativa in Svizzera, ma la cui invalidità è stata accertata in questo Paese, sono considerati assicurati ai sensi di tali norme giuridiche per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro cui è seguita l’invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera.
(1). I cittadini bulgari hanno diritto alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie per superstiti, alle rendite straordinarie d’invalidità o alle rendite straordinarie di vecchiaia che sostituiscono una rendita straordinaria per superstiti o d’invalidità se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è stata richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera durante almeno cinque anni interi. (2). Per l’applicazione del capoverso 1:
(1). Se le condizioni di diritto alla rendita sono adempiute in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche bulgare, l’istituzione d’assicurazione determina il diritto alla rendita e il relativo importo in base ai suddetti periodi esclusivamente secondo le norme giuridiche bulgare. (2). Se in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche bulgare non sussiste alcun diritto alla rendita, l’istituzione d’assicurazione prende in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere, a condizione che non si sovrappongano a quelli compiuti in Bulgaria. L’importo della rendita è determinato secondo le norme giuridiche bulgare in funzione del reddito in base al quale sono stati versati i contributi per i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche bulgare.
Le autorità competenti:
(1). Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti, i tribunali e le istituzioni d’assicurazione degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell’applicazione delle proprie norme giuridiche. Fatte salve le spese in contanti, l’assistenza è gratuita. (2). Per la valutazione del grado d’invalidità, le istituzioni d’assicurazione di ognuno degli Stati contraenti possono tenere conto delle informazioni e delle constatazioni mediche fornite dalle istituzioni d’assicurazione dell’altro Stato contraente. Esse conservano tuttavia il diritto di far esaminare l’assicurato da un medico di loro scelta. (3). Il capoverso 1 primo periodo si applica anche agli esami medici. I rapporti medici e i documenti in possesso dell’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio soggiorna o risiede la persona interessata sono messi gratuitamente a disposizione dell’istituzione competente dell’altro Stato contraente. Gli esami e i rapporti medici che sono effettuati in applicazione delle norme giuridiche di un solo Stato contraente e riguardano una persona che soggiorna o risiede sul territorio dell’altro Stato contraente sono ordinati dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza dello Stato di residenza o di domicilio su richiesta e a carico dell’istituzione competente. Gli esami e i rapporti medici effettuati in applicazione delle norme giuridiche di entrambi gli Stati contraenti sono a carico dell’istituzione dello Stato di soggiorno o di residenza.
L’esenzione dal pagamento o la riduzione di imposte e diritti di bollo previste dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per gli atti e i documenti da produrre in loro applicazione sono estese ad analoghi atti e documenti da produrre in virtù delle norme giuridiche dell’altro Stato contraente o della presente Convenzione.
Per le dichiarazioni, i documenti e gli atti da produrre conformemente alla presente Convenzione non è richiesto il visto di autenticazione delle autorità diplomatiche o consolari.
(1). Le autorità competenti, i tribunali e le istituzioni d’assicurazione di uno Stato contraente non possono rifiutare di trattare le domande e di prendere in considerazione altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato contraente. (2). Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti, i tribunali e le istituzioni d’assicurazione degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti nelle loro lingue ufficiali.
Le domande, le dichiarazioni e i rimedi giuridici che, in applicazione delle norme giuridiche di uno Stato contraente, devono essere inoltrati entro un dato termine presso un’autorità competente, un tribunale o un’istituzione d’assicurazione di questa parte contraente sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine all’autorità competente, a un tribunale o a un’istituzione d’assicurazione corrispondenti dell’altro Stato contraente. In tali casi, l’autorità, il tribunale o l’istituzione d’assicurazione che ha ricevuto il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all’organo competente del primo Stato contraente.
Se in base alla presente Convenzione vengono trasmessi dati personali, per il loro trattamento e la loro protezione si applicano, nel rispetto del diritto nazionale e internazionale in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato contraente, le seguenti disposizioni:
(1). Le istituzioni d’assicurazione che, secondo la presente Convenzione, devono fornire prestazioni adempiono i loro obblighi versando gli importi nella valuta del loro Paese. Se la valuta in questione non è convertibile, il pagamento dovrà essere effettuato in un’altra valuta convertibile. (2). Se un’istituzione d’assicurazione di uno Stato contraente deve effettuare pagamenti a un’istituzione d’assicurazione dell’altro Stato contraente, questi devono avvenire nella valuta del secondo Stato. Se la valuta in questione non è convertibile, si applica per analogia il capoverso 1 secondo periodo. (3). Se uno Stato contraente emana disposizioni volte a limitare il commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti da ambo le parti in virtù della presente Convenzione.
I cittadini di uno degli Stati contraenti che soggiornano sul territorio dell’altro Stato contraente hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione facoltativa secondo le norme giuridiche sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del loro Stato di origine, in particolare anche in relazione al versamento dei contributi a questa assicurazione nonché alla riscossione delle rendite acquisite.
(1). Se una persona che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell’altro Stato contraente può esigere da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche di quest’ultimo Stato contraente, l’istituzione d’assicurazione debitrice delle prestazioni del primo Stato contraente è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alle norme giuridiche che le sono applicabili; l’altro Stato contraente riconosce questa surrogazione. (2). Le istituzioni d’assicurazione dei due Stati contraenti che, in applicazione del capoverso 1, hanno il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento sono creditrici solidali e devono ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni dovute da ognuna di esse.
(1). Le controversie riguardanti l’applicazione o l’interpretazione della presente Convenzione sono appianate, per quanto possibile, di comune intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. (2). Qualora non si riesca a trovare una soluzione, la vertenza è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati contraenti, a un tribunale arbitrale che decide in conformità con il senso e lo spirito della presente Convenzione. Gli Stati contraenti regolano di comune intesa la composizione e la procedura di tale tribunale.
(1). La presente Convenzione si applica anche ad eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore. (2). La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. (3). Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore secondo le norme giuridiche di uno Stato contraente. (4). La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con il rimborso dei contributi.
(1). Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non ne ostacolano l’applicazione. (2). I diritti delle persone la cui prestazione è stata determinata anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo la presente Convenzione. Il riesame non può in alcun caso comportare una riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari. (3). Per i diritti fatti valere secondo il capoverso 2 in ragione di eventi assicurati verificatisi anteriormente, i termini d’esercizio del diritto nonché i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
(1). La presente Convenzione necessita della ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto. (2). Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.
(1). La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ogni Stato contraente può, per via diplomatica, denunciarla per scritto per la fine di un anno civile con un preavviso di sei mesi. (2). In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimangono applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino ad allora. I diritti in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni sono disciplinati mediante accordi.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, il 15 marzo 2006, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua bulgara, le due versioni facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Bulgaria: |
|---|---|
| Pascal Couchepin | Emilia Maslarova |
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