0.831.109.245.11•Accordo amministrativo concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile
0.831.109.245.11Bilateral International Treaty1 mar 1998
Concluso il 20 giugno 1997
Entrato in vigore con scambio di note il 1° marzo 1998
(Stato 1° marzo 1998)
In conformità all’articolo 18 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 20 giugno 19962tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia
per la Confederazione Svizzera,
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
per la Repubblica del Cile,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
hanno concordato le disposizioni seguenti:
I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.
Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 18 lettera b della Convenzione:
A. in Cile
i. la «Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones» per i membri del nuovo sistema di rendite e ii. la «Superintendencia de Seguridad Social» per i membri dei sistemi delle rendite amministrati dall’ente di previdenza legale («Instituto de Normalización Previsional»);
B. in Svizzera
la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione», per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Le istituzioni competenti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera d della Convenzione sono
ii. l’«Instituto de Normalización Previsional» per i membri del vecchio sistema di rendite;
b. per l’accertamento dell’invalidità:
i. per i membri del nuovo sistema di rendite la competente «Comisión Medica de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones»,
ii. per i membri del vecchio sistema di rendite che risiedono in Cile la «Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud» competente per il domicilio del lavoratore;
iii. per i membri del vecchio sistema di rendite che non risiedono in Cile e per le persone che non sono registrate presso un sistema previdenziale cileno la «Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud Metropolitano Central»;
c. per il versamento dei contributi all’assicurazione malattie giusta l’articolo 11 della Convenzione:
i. la «Instituciones de Salud Previsional» oppure
ii. il «Fondo Nacional de Salud».
ii. per le persone residenti fuori dalla Svizzera la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra;
c. per l’assicurazione per l’invalidità i. per le persone residenti in Svizzera l’ufficio AI del Cantone di domicilio,
ii. per le persone residenti fuori dalla Svizzera l’ufficio AI per gli assicurati all’estero.
3. Le domande volte a prorogare la durata del distacco devono essere inoltrate prima della scadenza dell’attestazione alla competente autorità dello Stato contraente dal cui territorio la persona è stata distaccata. Se detta autorità approva la domanda, dopo essersi accordata per scritto con l’autorità dell’altro Stato contraente, notifica la sua decisione al richiedente, al datore di lavoro e alle istituzioni interessate del suo Paese.
4. L’attestazione di cui ai capoversi 1 e 2 deve
2. Se i lavoratori menzionati nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione optano a favore delle norme giuridiche dello Stato contraente rappresentato, le istituzioni competenti di questo Stato rilasciano un’attestazione da cui risulta che essi sono sottoposti a queste norme giuridiche.
Nei casi di cui all’articolo 10 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi alla cassa cantonale di compensazione del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.
2. Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni dell’assicurazione cilena per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti inoltrano la loro richiesta alla Cassa svizzera di compensazione.
3. Le persone residenti in uno Stato terzo che pretendono prestazioni dell’assicurazione cilena per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti oppure dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità si rivolgono all’istituzione competente direttamente oppure tramite uno degli organismi di collegamento di uno Stato contraente.
4. Per le richieste di prestazioni vanno usati gli appositi moduli.
5. L’organismo di collegamento che ha ricevuto la richiesta di prestazione appone la data di ricevimento sul modulo, verifica se la richiesta è redatta completamente, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, anche sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Esso trasmette la richiesta nonché i documenti e gli atti allegati all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente. Quest’organo può richiedere altre informazioni e attestazioni al primo organismo di collegamento oppure direttamente ai richiedenti o ai loro datori di lavoro.
L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.
Le prestazioni sono versate agli aventi diritto dalle istituzioni debitrici di prestazioni nei termini previsti dalle norme giuridiche per esse vigenti.
Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si trasmettono ogni anno le statistiche concernenti i versamenti effettuati agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero di aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.
L’originale o la copia dei rapporti medici menzionati nell’articolo 17 della Convenzione sono trasmessi all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.
Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione.
L’articolo 9 capoversi 1 e 3 nonché l’articolo 13 si applicano per analogia ai rimborsi di contributi giusta l’articolo 26 della Convenzione.
Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e vi rimane per la sua stessa durata.
Fatto a Ginevra, il 20 giugno 1997, in due esemplari, in lingua tedesca e spagnola, le due versioni facenti parimenti fede.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Maria Verena Brombacher Steiner | Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Jorge Arrate Mac-Niven |
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