0.831.109.258.12•Accordo amministrativo concernente l ’ applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 30 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro
0.831.109.258.12Bilateral International Treaty1 gen 1997
Concluso il 20 maggio 1998
Entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1997
(Stato 1° gennaio 1997)
In conformità all’articolo 21 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 30 maggio 19952tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia
per la Confederazione Svizzera,
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
per la Repubblica di Cipro,
il Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali
hanno concordato quanto segue:
I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.
Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 21 lettera c della Convenzione:
A. in Svizzera
i) la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra (detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione»), per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; ii) l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, a Lucerna (detto in seguito «INSAI»), per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali nonché contro le malattie professionali e iii) l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, a Berna, per l’assicurazione malattie.
B. a Cipro
il Dipartimento delle assicurazioni sociali.
Nei casi di cui all’articolo 9 capoverso 1 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi all’istituzione competente dello Stato che le occupa, precisamente all’inizio dell’attività lucrativa oppure all’entrata in vigore della Convenzione se esercitano già la loro attività in quel momento.
Nei casi di cui all’articolo 11 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi alla cassa di compensazione cantonale del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.
Nei casi di cui all’articolo 14 della Convenzione, su istanza del Dipartimento delle assicurazioni sociali o del richiedente, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali garantisce il rilascio di un’attestazione relativa ai periodi di assicurazione compiuti in Svizzera.
L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altra Parte contraente.
Le prestazioni sono versate all’avente diritto dall’istituzione debitrice di prestazioni nei termini previsti dalla legislazione per essa vigente.
Per l’applicazione dell’articolo 20 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione competente rilascia all’assicurato un’attestazione sul suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della dimora. Una copia dell’attestazione è inviata all’istituzione del luogo di dimora.
Gli importi che devono essere rimborsati dalle istituzioni delle Parti contraenti giusta l’articolo 20 della Convenzione sono rimborsati separatamente per ogni singolo caso, su presentazione di un estratto dettagliato corredato degli atti medici, al più tardi tre mesi dopo il ricevimento della domanda.
Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia agli infortuni non professionali coperti dalla legislazione svizzera.
Gli organismi di collegamento di entrambe le Parti contraenti si trasmettono ogni anno le statistiche concernenti i versamenti effettuati agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero di aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.
Nei casi citati nell’articolo 28 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore recupera l’intero credito presso quest’ultimo, a condizione che l’istituzione dell’altra Parte contraente lo richieda.
Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione.
Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e rimane in vigore per la sua stessa durata.
Fatto a Nicosia, il 20 maggio 1998, in due esemplari, uno in lingua tedesca e uno in lingua greca.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Margrith Bieri | Per il Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali: Antonis Petasis |
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