0.831.109.268.1•Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43) Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
0.831.109.268.1Multilateral International Treaty1 apr 2012
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2012
(Stato 1° gennaio 2015)
Testo originale
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione delle parti sociali e della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,
considerando quanto segue:
(1) Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione.
(2) Il trattato non prevede, per l’adozione delle disposizioni del caso nel settore della sicurezza sociale per persone che non siano lavoratori subordinati, poteri di azione diversi da quelli dell’articolo 308.
(3) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 19714, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità5, è stato modificato e aggiornato in diverse occasioni al fine di tener conto non solo degli sviluppi a livello comunitario, comprese le sentenze della Corte di giustizia, ma anche delle modifiche legislative a livello nazionale. Tali fattori hanno contribuito a rendere complesse e macchinose le norme di coordinamento comunitario. Pertanto, è essenziale sostituire tali norme e, allo stesso tempo, modernizzarle e semplificarle, per raggiungere l’obiettivo della libera circolazione delle persone.
(4) È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.
(5) È necessario, nell’ambito di un tale coordinamento, garantire all’interno della Comunità alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali.
(6) Lo stretto legame fra la legislazione sulla sicurezza sociale e le disposizioni contrattuali che integrano o sostituiscono tale legislazione e che sono state oggetto di una decisione da parte delle autorità pubbliche che le ha rese vincolanti o che ne ha esteso l’ambito di applicazione può richiedere una protezione analoga, per quanto concerne la loro applicazione, a quella offerta ai sensi del presente regolamento. Quale primo passo, occorrerebbe valutare l’esperienza degli Stati membri che hanno notificato tali regimi.
(7) In ragione delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni nazionali riguardo al loro ambito d’applicazioneratione personae , è preferibile stabilire il principio secondo cui il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.
(8) Il principio generale della parità di trattamento è di particolare importanza per i lavoratori che non risiedono nello Stato membro in cui lavorano, compresi i lavoratori frontalieri.
(9) In varie occasioni la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti. Questo principio dovrebbe essere adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo spirito delle sentenze giurisdizionali.
(10) Tuttavia, il principio di trattare certi fatti o avvenimenti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro come se fossero avvenuti nel territorio dello Stato membro la cui legislazione è applicabile non dovrebbe interferire con il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro competente. I periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro dovrebbero quindi essere presi in considerazione unicamente ai fini dell’applicazione del principio della totalizzazione dei periodi.
(11) L’assimilazione di fatti o avvenimenti verificatisi in uno Stato membro non può in nessun caso rendere un altro Stato membro competente né rendere la sua legislazione applicabile.
(12) Alla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinché il principio dell’assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo.
(13) Le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano all’interno della Comunità, nonché ai loro aventi diritto e ai superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso d’acquisizione.
(14) Questi obiettivi devono essere raggiunti, in particolare attraverso la totalizzazione dei periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali ai fini dell’apertura e del mantenimento del diritto alle prestazioni e per il calcolo di queste, nonché mediante l’erogazione delle prestazioni alle diverse categorie di persone coperte dal presente regolamento.
(15) È necessario assoggettare le persone che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da evitare il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare.
(16) All’interno della Comunità non c’è in linea di principio alcuna giustificazione per far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell’interessato; anche se, in determinati casi specifici, in particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l’ambiente economico e sociale dell’interessato potrebbe essere preso in considerazione il luogo di residenza.
(17) Allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato membro, è opportuno stabilire come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma.
(17bis) Quando la legislazione di uno Stato membro diventa applicabile per una persona ai sensi del titolo II del presente regolamento, le condizioni di affiliazione e diritto alle prestazioni dovrebbero essere stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente nel rispetto del diritto comunitario.
(18) È necessario derogare a detta norma generale in situazioni specifiche che giustificano un altro criterio di applicabilità.
(18bis) Il principio dell’unicità della legislazione applicabile è di grande importanza e dovrebbe essere rafforzato. Ciò non dovrebbe significare tuttavia che il semplice fatto di accordare una prestazione, ai sensi del presente regolamento, derivante dal versamento dei contributi assicurativi o dalla copertura assicurativa del beneficiario, renda applicabile alla persona in questione la legislazione dello Stato membro la cui istituzione ha accordato la prestazione.
(18ter)6Nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile, il concetto di «base di servizio» per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato. Al fine di facilitare l’applicazione del titolo II del presente regolamento agli equipaggi di condotta e di cabina, è giustificato utilizzare il concetto di «base di servizio» come il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la legislazione applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della «base di servizio» non dovrebbe condurre a modifiche frequenti della legislazione applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali.
(19) In alcuni casi, possono beneficiare delle prestazioni di maternità e di paternità assimilate sia la madre che il padre e dato che, in quest’ultimo caso, tali prestazioni sono diverse dalle prestazioni parentali e possono essere assimilate a quelle di maternitàstrictu sensu in quanto sono erogate durante i primi mesi di vita del neonato, è opportuna una regolamentazione congiunta delle prestazioni di maternità e paternità assimilate.
(20) Nel campo delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, occorrerebbe garantire una protezione che disciplini la situazione delle persone assicurate, nonché dei loro familiari, che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
(21) Le disposizioni in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate sono state elaborate alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Le disposizioni in materia di autorizzazione preventiva sono state migliorate, tenendo conto delle pertinenti decisioni della Corte di giustizia.
(22) La posizione specifica dei richiedenti e dei titolari di pensioni o di rendite e dei loro familiari richiede disposizioni nel campo dell’assicurazione malattia adattate a questa situazione.
(23) In vista delle differenze tra i diversi sistemi nazionali, è opportuno che gli Stati membri prevedano, se possibile, la prestazione di cure mediche per i familiari dei lavoratori frontalieri nello Stato membro in cui questi ultimi esercitano la loro attività.
(24) Occorre prevedere disposizioni specifiche che disciplinino il divieto di cumulo delle prestazioni di malattia in natura e delle prestazioni di malattia in denaro dello stesso tipo di quelle oggetto delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C‑215/99, Jauch, e C-160/96, Molenaar, sempreché le diverse prestazioni coprano lo stesso rischio.
(25) In materia di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occorrerebbe disciplinare la situazione delle persone che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente allo scopo di garantirne la protezione.
(26) Occorrerebbe, in materia di prestazioni d’invalidità, elaborare un sistema di coordinamento che rispetti le specificità delle legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell’invalidità e in caso d’aggravamento della stessa.
(27) È necessario elaborare un sistema di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti qualora l’interessato sia stato sottoposto alla legislazione di uno o più Stati membri.
(28) È necessario prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione e garantito dal diritto comunitario qualora la legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione o soppressione, si riveli meno favorevole del metodo suddetto.
(29) Per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un’applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, è necessario inserire disposizioni che condizionino strettamente l’applicazione di tali clausole.
(30) Come costantemente riaffermato dalla Corte di giustizia, il Consiglio non è competente a emanare norme che impongano una restrizione del cumulo di due o più pensioni acquisite in Stati membri diversi tramite la riduzione dell’importo di una pensione acquisita soltanto a norma della legislazione nazionale.
(31) Secondo la Corte di giustizia, è compito del legislatore nazionale emanare tali norme, tenendo presente che spetta al legislatore comunitario fissare i limiti entro i quali devono essere applicate le disposizioni nazionali riguardo alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione.
(32) Per promuovere la mobilità dei lavoratori, è particolarmente opportuno facilitare la ricerca di un’occupazione nei vari Stati membri. È pertanto necessario assicurare un coordinamento più stretto e più efficace tra i regimi d’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici del lavoro in tutti gli Stati membri.
(33) È necessario includere i regimi legali di prepensionamento nell’ambito di applicazione del presente regolamento, garantendo così la parità di trattamento e la possibilità di esportare le prestazioni di prepensionamento, come pure la liquidazione delle prestazioni familiari e le cure mediche agli interessati, in base alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, è opportuno, dato che i regimi legali di prepensionamento vigono solo in un numero assai limitato di Stati membri, escludere la regola della totalizzazione dei periodi.
(34) Tenuto conto che le prestazioni familiari hanno portata molto vasta, in quanto coprono sia situazioni che si potrebbero definire classiche, sia situazioni di carattere specifico, oggetto queste ultime delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e nella causa C-275/96 Kuusijärvi, occorre procedere alla regolamentazione di tutte le prestazioni.
(35) Allo scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, è opportuno prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in virtù della legislazione dello Stato membro competente e in virtù della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari.
(36) Gli anticipi degli assegni alimentari sono anticipi recuperabili, intesi a compensare l’incapacità di un genitore ad adempiere al proprio obbligo giuridico di mantenere la sua prole, che è un obbligo derivante dal diritto di famiglia. Pertanto, tali anticipi non dovrebbero essere considerati una prestazione direttamente derivante dal sostegno della collettività a favore delle famiglie. Date queste peculiarità, a siffatti assegni alimentari non si dovrebbero applicare le norme di coordinamento.
(37) Come la Corte di giustizia ha affermato ripetutamente, occorre interpretare rigorosamente le disposizioni che derogano al principio della esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale. In altri termini, esse possono applicarsi soltanto a prestazioni che soddisfano le condizioni richieste. Ne consegue che il capitolo 9 del titolo III del presente regolamento può applicarsi soltanto a prestazioni che siano speciali e a carattere non contributivo ed elencate nell’allegato X del presente regolamento.
(38) È necessario istituire una commissione amministrativa composta da un rappresentante governativo di ciascuno Stato membro, incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa o d’interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere ulteriormente la collaborazione fra gli Stati membri.
(39) Lo sviluppo e l’impiego di servizi informatici per lo scambio di informazioni richiedono l’istituzione, sotto l’egida della commissione amministrativa, di una commissione tecnica avente responsabilità specifiche nel settore dell’elaborazione elettronica dei dati.
(40) L’impiego di servizi informatici per lo scambio di dati fra istituzioni richiede disposizioni che garantiscano l’accettazione di documenti scambiati o trasmessi con mezzi elettronici allo stesso modo di quelli cartacei. Tali scambi si attuano nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione all’elaborazione elettronica e alla libera circolazione di dati di carattere personale.
(41) È necessario prevedere disposizioni particolari che rispondano alle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali per facilitare l’applicazione delle norme di coordinamento.
(42) Conformemente al principio di proporzionalità e al postulato che prevede l’estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento a tutti i cittadini dell’Unione europea e al fine di trovare una soluzione che tenga conto dei vincoli che possono essere connessi alle specificità dei sistemi fondati sulla residenza, una deroga speciale mediante l’inserimento, nell’allegato XI, di un testo riguardante la «DANIMARCA», limitata al diritto a una pensione sociale esclusivamente per quanto riguarda la nuova categoria delle persone non attive, alla quale è stato esteso il presente regolamento, è stata giudicata adeguata data la specificità del sistema danese e tenuto conto del fatto che, a norma della legislazione vigente in Danimarca (legge sulle pensioni), dette pensioni sono esportabili dopo un periodo di residenza di dieci anni.
(43) Conformemente al principio della parità di trattamento, è considerata adeguata, date le specificità della legislazione finlandese in materia di sicurezza sociale, una speciale deroga, mediante l’inserimento, nell’allegato XI, di un testo riguardante la «FINLANDIA», limitata alle pensioni nazionali basate sulla residenza, il cui obiettivo è di garantire che l’importo della pensione nazionale non sia inferiore all’importo della pensione nazionale calcolata come se i periodi di assicurazione maturati in qualsiasi altro Stato membro fossero maturati in Finlandia.
(44) È necessario introdurre un nuovo regolamento che abroghi il regolamento (CEE) n. 1408/71. È tuttavia necessario che il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimanga in vigore e continui ad avere effetti giuridici ai fini di taluni atti ed accordi comunitari di cui la Comunità è parte, al fine di garantire la certezza del diritto.
(45) Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l’effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
hanno adottato il presente regolamento:
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. i) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni, ii) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo 1, in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui essa risiede;
2. se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari;
3. qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1 e 2, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l’interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;
j) «residenza», il luogo in cui una persona risiede abitualmente;
k) «dimora», la residenza temporanea;
l) «legislazione», in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3 paragrafo 1.
Questo termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui al comma precedente o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l’ambito d’applicazione purché lo Stato membro interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, provvedendo a notificarla al presidente del Parlamento europeo e al presidente del Consiglio dell’Unione europea. Tale dichiarazione è pubblicata nellaGazzetta ufficiale dell’Unione europea ;
m) «autorità competente», per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un’altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato membro di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;
n) «commissione amministrativa» la commissione di cui all’articolo 71;
o) «regolamento di applicazione», il regolamento di cui all’articolo 89;
p) «istituzione», per ciascuno Stato membro, l’organismo o l’autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;
q) «istituzione competente»:
i) l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni,
ii) l’istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato membro nel quale si trova tale istituzione,
iii l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione,
iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 3 paragrafo 1 il datore di lavoro o l’assicuratore interessato o, in mancanza, l’organismo o l’autorità designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione;
r) «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora», rispettivamente l’istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l’interessato risiede e l’istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l’interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione;
s) «Stato membro competente», lo Stato membro in cui si trova l’istituzione competente;
t) «periodo di assicurazione», i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;
u) «periodo di occupazione» o «periodi di attività lavorativa autonoma», i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma;
v) «periodo di residenza», i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati;
vbis) per «prestazioni in natura» s’intendono:
i) ai sensi del titolo III, capitolo 1 (Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate), le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure. Comprendono le prestazioni in natura per le cure di lunga durata,
ii) ai sensi del titolo III, capitolo 2 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati membri;
w) «pensione», non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono esser sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;
x) «prestazione di pensionamento anticipato», tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all’età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una «prestazione anticipata di vecchiaia» designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell’età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un’altra prestazione di vecchiaia;
y) «assegno in caso di morte», ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera w);
z) «prestazione familiare», tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina: – l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni, – l’ammissione al beneficio di una legislazione, o – l’accesso all’assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l’esenzione della medesima,
al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice.
Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.
Gli agenti contrattuali delle Comunità europee possono optare fra l’applicazione della legislazione dello Stato membro in cui sono occupati e la legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo, oppure della legislazione dello Stato membro di cui sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari previsti a norma del regime applicabile a detti agenti. Questo diritto d’opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto dalla data d’entrata in servizio.
La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente dall’istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione.
Tuttavia, quando lo Stato membro competente figura nell’allegato III, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall’articolo 19 paragrafo 1.
Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali prestazioni dall’istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato membro.
Qualora il pensionato abbia diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e risieda in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto a prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un’attività subordinata o autonoma e l’interessato non riceva una pensione da detto Stato membro, il costo delle prestazioni in natura erogate all’interessato e ai familiari è sostenuto dall’istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata a norma dell’articolo 24 paragrafo 2 nella misura in cui il pensionato e i familiari avrebbero diritto a tali prestazioni se risiedessero in tale Stato membro.
I familiari di un pensionato che ha diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pensionato risiede, beneficiano delle prestazioni in natura da parte dell’istituzione del loro luogo di residenza, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, nella misura in cui il pensionato ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno Stato membro. I costi sono sostenuti dall’istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza.
Il primo comma si applicamutatis mutandis ai familiari dell’ex lavoratore frontaliero, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo la sua attività figuri nell’elenco dell’allegato III. 2. Un pensionato che, nei cinque anni precedenti la data effettiva della pensione di vecchiaia o di invalidità, ha esercitato un’attività subordinata o autonoma per almeno due anni come lavoratore frontaliero beneficia di prestazioni in natura nello Stato membro in cui ha esercitato tale attività come lavoratore frontaliero, se questo Stato membro e lo Stato membro in cui ha sede l’istituzione competente responsabile per i costi delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza hanno optato in tal senso e figurano entrambi nell’elenco di cui all’allegato V. 3. Il paragrafo 2 si applicamutatis mutandis ai familiari di ex lavoratori frontalieri o suoi superstiti se, durante i periodi di cui al paragrafo 2, essi beneficiavano di prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 18 paragrafo 2, anche se il lavoratore frontaliero è deceduto prima del maturare della pensione, a condizione che questi abbia esercitato un’attività subordinata o autonoma come lavoratore frontaliero per due anni negli ultimi cinque anni precedenti la morte. 4. I paragrafi 2 e 3 si applicano fino a quando la persona interessata è coperta dalla legislazione di uno Stato membro sulla base di un’attività subordinata o autonoma. 5. Il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è a carico dell’istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato o ai superstiti nei rispettivi Stati membri di residenza.
Gli articoli 23–30 non si applicano ad un pensionato o ai suoi familiari se l’interessato ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato membro sulla base dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma. In tal caso la persona in questione, ai fini del presente capitolo, è soggetta agli articoli 17–21.
2bis. L’autorizzazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall’istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo giustificabile sotto il profilo medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e della prognosi della malattia.12 3. L’articolo 21 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capitolo.
Quando la persona che ha contratto una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un’attività che per sua natura può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i superstiti possono richiedere sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione dell’ultimo degli Stati in questione le cui condizioni risultano soddisfatte.
In caso d’aggravamento di una malattia professionale per la quale la persona che ne soffre ha beneficiato o beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:
Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di tale Stato membro applica se necessario,mutatis mutandis , l’articolo 51 paragrafo 1.
Tali prestazioni d’invalidità sono erogate a norma del capitolo 5, come se questo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l’incapacità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l’interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia previste dalle legislazioni nazionali interessate oppure, nel caso in cui tale trasformazione non sia contemplata, per tutto il tempo in cui egli ha diritto a prestazioni d’invalidità secondo la suddetta o le suddette legislazioni. 4. Le prestazioni d’invalidità erogate a norma dell’articolo 44 sono ricalcolate ai sensi del capitolo 5 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni necessarie per fruire delle prestazioni d’invalidità previste dalla legislazione di tipo B ovvero ottenga prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di un altro Stato membro.
Gli articoli 6, 44, 46, 47, 48 e l’articolo 60 paragrafi 2 e 3 si applicanomutatis mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.
Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell’erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l’interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi. 2. I periodi di assicurazione maturati nell’ambito di un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione ai fini dell’erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, di un altro Stato membro, purché l’interessato sia stato iscritto a uno o più di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest’ultimo Stato membro nell’ambito di un regime speciale. 3. Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l’interessato sia assicurato al momento dell’avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell’avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest’ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all’articolo 57.
Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell’allegato IX.
Ai fini del presente articolo, per «periodi» si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente. 2. L’istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell’articolo 52 paragrafo 1 lettera b) punto i). 3. Qualora l’applicazione del paragrafo 1 abbia l’effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati membri interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono erogate esclusivamente secondo la legislazione dell’ultimo di detti Stati membri le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza maturati e presi in considerazione a norma degli articoli 6 e 51, paragrafi 1 e 2, fossero maturati sotto la legislazione di detto Stato membro. 4. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui alla parte II dell’allegato VIII.
Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di queste prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi. 3. Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni erogate nell’ambito di un regime speciale per i dipendenti pubblici sono calcolate in base all’ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l’istituzione competente di tale Stato prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l’interessato era soggetto a tale legislazione.
Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile. 2. Tranne nei casi di cui all’articolo 65 paragrafo 5 lettera a) l’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è subordinata alla condizione che l’interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste: – periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione, – periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, oppure – periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.
Ai fini del presente capitolo, l’articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64, 65 e 65bised entro i limiti previsti da detti articoli.
Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto. 3. Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima frase, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede, è sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato membro. Se decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare gli obblighi vigenti in detto Stato. 4. L’attuazione del paragrafo 2, seconda frase, e del paragrafo 3, seconda frase, e le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua ultima attività sono definite nel regolamento di applicazione.
Quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, non si applica l’articolo 6.
Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita.
Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l’istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell’istituzione nel loro Stato membro di residenza o dell’istituzione o organismo designato a tal fine dall’autorità competente del loro Stato membro di residenza.
Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all’articolo 72, lettera a), formano oggetto di adeguata pubblicità. 3. La segreteria della commissione amministrativa è assicurata dalla Commissione europea.
La commissione amministrativa è incaricata di:
La commissione di controllo dei conti è incaricata di:
Per ognuna delle suddette categorie è nominato un membro supplente per ogni Stato membro.
I membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione europea. Il comitato consultivo stabilisce le modalità di organizzazione dei suoi lavori.
2. Il comitato consultivo è abilitato, su richiesta della Commissione europea, della commissione amministrativa o su propria iniziativa:
Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.
Le persone interessate hanno l’obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato membro di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento. 5. La mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 4, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall’ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento. 6. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l’istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa. 7. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità, a norma dell’articolo 290 del trattato.
Nel contesto del presente regolamento e del regolamento di applicazione, la Commissione europea può finanziare in tutto o in parte:
Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all’autorità, all’istituzione o all’organo giurisdizionale competente del primo Stato membro, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale competente a darvi seguito.
Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, su richiesta dell’istituzione competente, in un altro Stato membro dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora del richiedente o del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento d’applicazione o concordate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri figurano nell’allegato XI.
Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro impiegati, nei casi in cui non è esclusa la loro responsabilità.
3. Qualora ai sensi dell’articolo 35 paragrafo 3 e/o dell’articolo 41 paragrafo 2, due o più Stati membri o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell’ambito della loro competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall’importo delle prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:
ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l’istituzione debitrice;
c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall’accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall’importo delle prestazioni realmente erogate.
Per quanto riguarda i rapporti fra Lussemburgo, da un lato, e Francia, Germania e Belgio, dall’altro, l’applicazione e la durata del periodo di cui all’articolo 65 paragrafo 7 è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali.
10bis. I punti dell’allegato III corrispondenti a Estonia, Spagna, Italia, Lituania, Ungheria e Paesi Bassi cessano di avere effetto quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.
10ter. L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato entro il 31 ottobre 2014 sulla base di una relazione della commissione amministrativa. Detta relazione contiene una valutazione d’impatto dell’importanza, della frequenza, delle dimensioni e dei costi, in termini sia assoluti che relativi, dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato III. Essa contiene altresì le possibili conseguenze dell’abrogazione di tali disposizioni per gli Stati membri che continuano a figurare in tale allegato dopo la data di cui al paragrafo 10bis. Alla luce di tale relazione, la Commissione decide in merito alla presentazione di una proposta di riesame dell’elenco, in linea di principio al fine di abrogarlo, a meno che la relazione della commissione amministrativa non fornisca motivi impellenti per non farlo. 11. Gli Stati membri provvedono a che sia fornita l’informazione appropriata riguardante le modifiche dei diritti e degli obblighi introdotte dal presente regolamento e dal regolamento di applicazione.
Gli allegati del presente regolamento sono riveduti periodicamente.
Un regolamento ulteriore definirà le modalità di applicazione del presente regolamento.
Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimane in vigore e i relativi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 199821, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità, si intendono fatti al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nellaGazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
(art. 1, lett. z)
Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge del 21 febbraio 2003 che istituisce un servizio dei crediti alimentari in seno al Servizio pubblico federale per le finanze
Assegni alimentari versati dallo Stato ai sensi dell’articolo 92 del codice della famiglia
Anticipo sui sussidi per i figli previsto dalla legge sugli assegni familiari
Anticipo sui sussidi per i figli codificato dalla legge n. 765 dell’11 settembre 2002
Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge tedesca relativa agli anticipi sugli assegni alimentari (Unterhaltsvorschussgesetz) del 23 luglio 1979
Assegni alimentari ai sensi della legge sugli aiuti per il mantenimento del 21 febbraio 2007
Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi del regio decreto 1618/2007 del 7 dicembre 2007
Assegno di sostegno familiare versato al bambino di cui uno o entrambi i genitori si sottraggono o non sono in grado di ottemperare agli obblighi alimentari o al pagamento di un assegno alimentare fissato con decisione giudiziaria
Assegni del fondo per gli alimenti dei minori ai sensi della legge su detto fondo
Anticipi e recupero degli assegni alimentari ai sensi della legge del 26 luglio 1980
Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge relativa agli anticipi sugli assegni alimentari per i figli (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 – UVG)
Prestazioni del fondo per gli assegni alimentari ai sensi della legge sull’assistenza alle persone beneficiarie di assegni alimentari
Anticipi sugli assegni alimentari (legge n. 75/98, del 19 novembre 1998, sulla garanzia degli alimenti destinati ai minori)
Sostituzione degli assegni alimentari ai sensi della legge relativa al Fondo pubblico garanzia per gli alimenti della Repubblica di Slovenia del 25 luglio 2006
Assegno alimentare di sostituzione ai sensi della legge n. 452/2004 relativa all’assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche
Assegni alimentari a norma della legge sulla sicurezza degli alimenti destinati ai figli (671/1998)
Assegni alimentari previsti dalla legge sugli alimenti (1996:1030)
Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull’articolo 131 capoverso 2 e sull’articolo 293 capoverso 2 del Codice civile svizzero22.
Assegno di natalità e premio di adozione
Assegno forfettario di maternità (legge sugli assegni familiari per i figli)
Assegno di nascita
Assegni di natalità o di adozione una tantum
Assegni di natalità o di adozione nel quadro delle «prestazioni per l’accoglienza della prima infanzia» («Prestations d’accueil au jeune enfant» – PAJE), salvo se erogati ad una persona che rimane soggetta alla legislazione francese ai sensi dell’articolo 12 o dell’articolo 16
Assegno forfettario per figlio
Assegni prenatali
Assegni di natalità
Assegno di maternità
Assegno unico di nascita (legge sulle prestazioni familiari)
Assegno di nascita
L’assegno globale di maternità, l’assegno forfetario di maternità e l’aiuto sotto forma di importo forfetario destinato a compensare il costo dell’adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternità
Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell’articolo 3 capoverso 2 della legge federale sugli assegni familiari23
(art. 8, par. 1)
Occorre osservare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono mantenute in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nell’allegato. Ciò comprende gli obblighi tra gli Stati membri derivanti dalle convenzioni che, ad esempio, contengono disposizioni relative al cumulo dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo.Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili:
Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).
Convenzione del 24 marzo 1994 sulla sicurezza sociale per i lavoratori frontalieri (relativa ai rimborsi forfetari complementari).
Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 (mantenimento delle convenzioni concluse tra la Bulgaria e l’ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).
Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
Articolo 32, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 31 dicembre 1957).
Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica cecoslovacca e l’ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1° settembre 2002 dall’altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).
Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999 (che stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di attività completati nel quadro della relativa convenzione del 1976); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
Articolo 52, paragrafo 8 della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 novembre 2000 (calcolo dei periodi d’assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).
Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992 (l’articolo 12 stabilisce la competenza per l’assegnazione di prestazioni ai superstiti; l’articolo 20 stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca; l’articolo 33 stabilisce la competenza per il pagamento delle pensioni concesse fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca).
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
Articolo 45, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).
Articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione dell’11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e l’Ungheria per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).
Articoli 2 e 3 dell’accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).
Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 aprile 2005 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e la Romania per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).
Articolo 42 della convezione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti prima del 1° gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell’altro Stato contraente); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
Articolo 29, paragrafo 1, primo e terzo comma dell’accordo del 12 settembre 2002 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica cecoslovacca e l’ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1° dicembre 2003 dall’altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).
Articolo 19, paragrafo 2 dell’accordo del 14 dicembre 2004 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).
Articolo 22 della convenzione generale dell’11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questo punto sarà valido per due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.
Accordo del 10 marzo 1997 (sul riconoscimento delle decisioni adottate delle istituzioni in una parte contraente sullo stato di invalidità dei richiedenti pensione alle istituzioni nell’altra parte contraente).
Articolo 50, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002 (calcolo dei periodi d’assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).
Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 29 maggio 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
Articolo 34, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959 (l’articolo 34, paragrafo 1 della convenzione stabilisce che i periodi di assicurazione maturati prima del giorno della firma della convenzione corrispondono ai periodi di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l’avente diritto aveva la sua residenza); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
Articolo 37, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1° gennaio 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
Articolo 34, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 2001 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
ii) il punto 9 e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale (accesso all’assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania).
b) Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 198227, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 199228:
i) l’articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
Il punto 17 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 196929modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 giugno 198230; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in forza di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.
Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 196231, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 196332, l’accordo aggiuntivo n. 1, del 4 luglio 196933, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 197434e l’accordo aggiuntivo n. 2, del 2 aprile 198035.
(art. 18, par. 2)
Danimarca
Estonia
(il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’art. 87, par. 10bis)
Irlanda
Spagna
(il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’art. 87, par. 10bis)
Italia
(il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’art. 87, par. 10bis)
Lituania
(il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’art. 87, par. 10bis)
Ungheria
(il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’art. 87, par. 10bis)
Paesi Bassi
(il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’art. 87, par. 10bis)
Finlandia
Svezia
Regno Unito
(art. 27, par. 2)
Belgio
Bulgaria
Repubblica ceca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Cipro
Lussemburgo
Ungheria
Paesi bassi
Austria
Polonia
Slovenia
Svezia
Svizzera
(art. 28, par. 2)
Belgio
Germania
Spagna
Francia
Lussemburgo
Austria
Portogallo
(art. 44, par. 1)
Pensione di invalidità completa assegnata alle persone la cui invalidità totale è sopravvenuta prima dell’età di 18 anni e che non erano assicurate per il periodo necessario (art. 42 della legge n. 155/1995 sull’assicurazione pensione)
Legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 2, capitolo 17
Legislazione relativa al regime di assicurazione agricola (OGA) ai sensi della legge n. 4169/1961
Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell’art. 16, par. 1 e 2 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato
A decorrere dal 1° gennaio 2012, conformemente alle disposizioni della legge CXCI del 2011 sulle prestazioni per le persone con capacità di lavoro modificata e alla modifica di alcune altre leggi:
Pensioni di invalidità per coloro che siano divenuti invalidi come figlio a carico o durante studi di dottorato a tempo pieno in età inferiore a 26 anni e che si considera sempre abbiano maturato il periodo richiesto di assicurazione (art. 70 par. 2, art. 72 par. 3 e art. 73 par. 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull’assicurazione sociale, come modificata)
Pensioni nazionali alle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall’infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)
Pensioni di invalidità determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1° gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni, 569/2007)
Prestazioni di malattia correlate al reddito e indennità compensative per inabilità [capo 34 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)]
Indennità di integrazione salariale e di sostegno
a) Gran Bretagna Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007; b) Irlanda del Nord Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.
(art. 46, par. 3)
| Stato membro | Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato d’invalidità | Regimi applicati dalle istituzioni belghe cui s’impone la decisione in caso di concordanza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regime generale | Regime miniere | Regime gente di mare | Ossom | ||||
| Invalidità generale | Invalidità professionale | ||||||
| Francia | 1. Regime generale: | ||||||
| – III gruppo (assistenza terza persona) | Concordanza | Concordanza | Concordanza | Concordanza | Non concordanza | ||
| – II gruppo | |||||||
| – I gruppo | |||||||
| 2. Regime agricolo | |||||||
| – invalidità generale totale | Concordanza | Concordanza | Concordanza | Concordanza | Non concordanza | ||
| – invalidità generale dei due terzi | |||||||
| – assistenza terza persona | |||||||
| 3. Regime miniere: | |||||||
| – invalidità generale parziale | Concordanza | Concordanza | Concordanza | Concordanza | Non concordanza | ||
| – assistenza terza persona | |||||||
| – invalidità professionale | Non concordanza | Non concordanza | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | ||
| 4. Regime gente di mare: | |||||||
| – invalidità generale | Concordanza | Concordanza | Concordanza | Concordanza | Non concordanza | ||
| – assistenza terza persona | |||||||
| Italia | 1. Regime generale: | ||||||
| – invalidità operai | Non concordanza | Concordanza | Concordanza | Concordanza | Non concordanza | ||
| – invalidità impiegati | |||||||
| 2. Regime gente di mare: | |||||||
| – inabilità alla navigazione | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza |
| Stato membro | Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità | Regimi applicati dalle istituzioni francesi cui s’impone la decisione in caso di concordanza | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regime generale | Regime agricolo | Regime miniere | Regime gente di mare | ||||||||||||||||||
| I gruppo | II gruppo | III gruppo (assistenza terza persona) | Invalidità2/ | Invalidità totale | Assistenza terza persona | Invalidità generale2/ | Assistenza terza persona | Invalidità professionale | Invalidità generale2/ | Invalidità professionale totale | Assistenza terza persona | ||||||||||
| Belgio | 1. Regime generale | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | ||||||||
| 2. Regime miniere | |||||||||||||||||||||
| – invalidità generale parziale | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | |||||||||
| – invalidità professionale | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Concordanza36 | ||||||||||||
| 3. Regime gente di mare | Concordanza37 | Non concordanza | Non concordanza | Concordanza44 | Non concordanza | Non concordanza | Concordanza44 | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | |||||||||
| Italia | 1. Regime generale | ||||||||||||||||||||
| – invalidità operai | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | |||||||||
| – invalidità impiegati | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | |||||||||
| 2. Regime gente di mare | |||||||||||||||||||||
| – inabilità alla navigazione | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza |
| Stato membro | Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità | Regimi applicati dalle istituzioni italiane cui s’impone la decisione in caso di concordanza | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Regime generale | Gente di mare – Inabilità alla navigazione | ||||
| Operai | Impiegati | ||||
| Belgio | 1. Regime generale | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | |
| 2. Regime miniere | |||||
| – invalidità generale parziale | Concordanza | Concordanza | Non concordanza | ||
| – invalidità professionale | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | ||
| 3. Regime gente di mare | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | ||
| Francia | 1. Regime generale | ||||
| – III gruppo (assistenza terza persona) – II gruppo – I gruppo | Concordanza | Concordanza | Non concordanza | ||
| 2. Regime agricolo | |||||
| – invalidità generale totale – invalidità generale parziale – assistenza terza persona | Concordanza | Concordanza | Non concordanza | ||
| 3. Regime miniere | |||||
| – invalidità generale parziale – assistenza terza persona | Concordanza | Concordanza | Non concordanza | ||
| – invalidità professionale | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | ||
| 4. Regime gente di mare | |||||
| – invalidità generale parziale – assistenza terza persona | Non concordanza | Non concordanza | Non concordanza | ||
| – invalidità professionale |
(art. 52, par. 4 e 5)
Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all’allegato IX.
Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).
Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di invalidità, di pensione di vedova e di pensione di vedovo.
Tutte le domande di pensione ai superstiti a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell’importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni della previdenza sociale statale).
Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull’assicurazione generale vecchiaia (AOW).
Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell’ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità.
Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro è pari o superiore a 21 anni civili ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007, del 10 maggio 2007.
Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali: durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo: i) l’interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito; ii) I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante l’applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.
Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992, e dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992.
Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di base (legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti38e legge federale sull’assicurazione contro l’invalidità39) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità40).
Pensioni di vecchiaia dell’assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell’assicurazione sociale.
Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.
Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati.
Le pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di stato del 1° gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1° luglio 2001).
Prestazioni di pensioni fondate sull’affiliazione a fondi di pensione privati.
Le pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.
Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008 (sistema pubblico a capitalizzazione).
Pensione risultante da un’assicurazione-pensione complementare obbligatoria.
Risparmio per pensione di vecchiaia obbligatorio.
Pensioni basate sul reddito e pensioni a premio [capi 62 e 64 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].
Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966.
Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).
Le prestazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile.
Le prestazioni riguardanti l’assicurazione contro l’inabilità al lavoro a favore dei lavoratori autonomi.
Le prestazioni concernenti l’invalidità nel regime di sicurezza sociale d’oltremare e il regime di invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi.
La pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo dieci anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989.
Pensione d’invalidità di tipo A.
Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA).
Le pensioni ai superstiti erogate nell’ambito dei regimi generali e speciali, ad eccezione del regime speciale per funzionari pubblici.
La pensione d’invalidità prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli.
La pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base a una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell’articolo 52 paragrafo 1 lettera a).
Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell’articolo 16 paragrafi 1 e 2 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.
La legge relativa all’assicurazione contro l’invalidità del 18 febbraio 1966, quale modificata (WAO).
La legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi del 24 aprile 1997, quale modificata (WAZ).
La legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW).
La legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA).
Pensioni nazionali delle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall’infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).
Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1° gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007).
L’importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).
L’indennità di malattia e l’indennità di attività correlate al reddito [capo 34 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].
La pensione garantita e l’indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1° gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data.
Le pensioni di invalidità o ai superstiti per le quali si tiene conto di un periodo complementare.
Le pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito.
Le pensioni di anzianità o per disabilità permanente (invalidità) previste dal regime speciale per funzionari pubblici dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento del verificarsi del rischio, il beneficiario era un impiegato pubblico in servizio o a questi assimilato; le pensioni in caso di morte o ai superstiti (per le vedove/i vedovi, gli orfani e i genitori) dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se al momento della morte l’impiegato pubblico era in servizio o in situazione assimilata.
Le pensioni italiane di inabilità totale.
La pensione ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (art. 23, par. 8 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato).
Le pensioni di invalidità o ai superstiti.
Le pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale.
Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia [capo 35 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].
Pensione di reversibilità calcolata in base ai periodi di versamento dei contributi [capo 84 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].
Rendite per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).
L’accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania.
L’accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo.
La convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003.
(art. 70, par. 2, lett. c)
Pensione sociale di vecchiaia (art. 89 del Codice dell’assicurazione sociale).
Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).
Spese di alloggio ai pensionati (legge sull’aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).
Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).
ii) del Fondo di solidarietà vecchiaia in base ai diritti acquisiti;
(legge del 30 giugno 1956, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale).
b) assegno per adulti disabili (legge del 30 giugno 1975, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);
c) assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;
d) assegno di vecchiaia di solidarietà (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) al 1° gennaio 2006.
Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1 paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto.
Integrazione compensativa [legge federale del 9 settembre 1955 sull’assicurazione sociale generale (ASVG), legge federale dell’11 ottobre 1978 sull’assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell’industria e del commercio (GSVG) e legge federale dell’11 ottobre 1978 sull’assicurazione sociale per gli agricoltori (BSVG)].
Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).
(art. 51, par. 3, 56, par. 1, e 83)
L’articolo 33 paragrafo 1 della legge bulgara relativa all’assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento.
Ai fini della definizione di familiare ai sensi dell’articolo 1 lettera i), per coniuge si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.
3. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime «posto di lavoro flessibile» (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo VI del presente regolamento. Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 64 e 65 si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi d’occupazione simili per la stessa categoria di persone.
4. Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche ad una pensione ai superstiti di un altro Stato membro, per l’applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.
1. Fermi restando l’articolo 5 lettera a) del presente regolamento e l’articolo 5 paragrafo 4 punto 1 del volume VI del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all’assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensione.
3. Ai fini della concessione di prestazioni in contanti a norma dell’articolo 47 paragrafo 1 del volume V del codice sociale (Sozialgesetzbuch V), dell’articolo 47 paragrafo 1 del volume VII del codice sociale (Sozialgesetzbuch VII) e dell’articolo 200 paragrafo 2 della legge sull’assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung) agli assicurati residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l’importo delle prestazioni, come se l’assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest’ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.
4. I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.
5. Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell’articolo 253 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.
6. Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell’accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).
7. La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati nel paragrafo 1, secondo e terzo comma, della legge sugli sfollati e rifugiati (Bundesvertriebenengesetz) continua ad applicarsi nel quadro del presente regolamento nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).
8. Per il calcolo dell’importo teorico di cui all’articolo 52 paragrafo 1 lettera b), punto i), del presente regolamento, nei regimi pensionistici delle libere professioni, l’istituzione competente prende come base, rispetto a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di un altro Stato membro, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.
Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati in uno Stato membro diverso dall’Estonia si considerano basati sull’importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l’anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si considera basato sull’importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l’anno di riferimento ed il congedo di maternità.
1. Fatti salvi l’articolo 21 paragrafo 2 e l’articolo 62, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l’anno di riferimento in questione, per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato membro, per detto anno di riferimento.
2. Nei casi in cui si applica l’articolo 46 del presente regolamento, se l’interessato si trova in una situazione d’incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 118 paragrafo 1 lettera a), della Social Welfare Consolidation Act (legge consolidata relativa alla previdenza sociale) del 2005, l’Irlanda conteggia tutti i periodi durante i quali l’interessato sarebbe stato considerato, riguardo all’invalidità successiva all’incapacità al lavoro, incapace di lavorare ai sensi della legislazione irlandese.
1. La legge n. 1469/84 concernente l’affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime di assicurazione pensioni greco.
2. Fermi restando l’articolo 5 lettera a) del presente regolamento e l’articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all’assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall’OGA, nella misura in cui esercita un’attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52 paragrafo 1 lettera b) punto i) del presente regolamento, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l’età pensionabile o l’età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all’articolo 31 punto 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto alla pensione d’invalidità o alla pensione ai superstiti, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i dipendenti pubblici o esercitava un’attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un’attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l’affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i dipendenti pubblici, le forze armate o per l’amministrazione giudiziaria.
3. I periodi maturati in altri Stati membri che devono essere conteggiati nel regime speciale per i dipendenti pubblici, le forze armate e l’amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell’applicazione dell’articolo 56 del presente regolamento, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di dipendente pubblico in Spagna.
4. Gli importi supplementari basati sull’età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del regolamento che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1° gennaio 1967; ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, non è possibile assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato membro anteriormente alla data suddetta ai contributi versati in Spagna unicamente ai questi fini. La data corrispondente al 1° gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1° agosto 1970 e in quello del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1° aprile 1969.
1. .
2. Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia ai sensi degli articoli 17, 24 o 26 del presente regolamento, le quali risiedono nei dipartimenti francesi del Haut-Rhin, del Bas-Rhin o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell’istituzione di un altro Stato membro responsabile dell’assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d’assicurazione malattia che quelle fornite dal regime locale complementare obbligatorio d’assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.
3. La legislazione francese applicabile ad una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata o autonoma ai sensi del capo 5 del titolo III del presente regolamento include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni degli articoli 6, 51 e 61 del presente regolamento, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l’importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell’anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.
Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:
1. Assicurazione malattia
ii) se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato membro e la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, ha diritto all’assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.
b) La persona di cui al punto 1, a), i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui al punto 1, a), ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).
c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l’obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a), e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all’assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.
d) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un’assicurazione si applicanomutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui al punto 1, a), ii).
e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall’istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell’articolo 11 paragrafi 1, 2 e 3 e dell’articolo 19 paragrafo 1 della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).
f) Ai fini dell’applicazione degli articoli 23–30 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi le seguenti prestazioni (oltre alle pensioni di cui al titolo III, cap. 4 e 5 del presente regolamento):
– le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale sulle pensioni civili),
– le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari),
– le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all’incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sulla inabilità al lavoro del personale militare),
– le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri),
– le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),
– le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l’età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell’ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;
– le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.
g) .
h) Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), del presente allegato, che dimo-rano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall’istitu¬zione del luogo di dimora, tenuto conto dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicura-zione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).
2. Applicazione della Legge sull’assicurazione generale vecchiaia [Algemene Ouderdomswet (AOW)]
a) La riduzione di cui all’articolo 13 paragrafo 1 della legge sull’assicurazione generale vecchiaia [Algemene Ouderdomswet (AOW)] non si applica agli anni civili precedenti al 1° gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l’assimilazione di detti anni ai periodi d’assicurazione: – ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o – pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o – ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi. In deroga all’articolo 7 dell’AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1° gennaio 1957. b) La riduzione di cui all’articolo 13 paragrafo 1 dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi d’assicurazione maturati dal coniuge sotto la legislazione summenzionata o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi. In deroga all’articolo 7 dell’AOW, questa persona è considerata avente diritto ad una pensione. c) La riduzione di cui all’articolo 13 paragrafo 2 dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 1° gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l’assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione: – ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o – pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o – ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi. d) La riduzione di cui all’articolo 13 paragrafo 2 dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi d’assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi. e) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con: – periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all’assicurazione vecchiaia di anzianità di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, o – periodi durante i quali l’interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione. I periodi d’assicurazione volontaria maturati nell’ambito del regime di un altro Stato membro non sono presi in considerazione ai fini dell’applicazione della presente disposizione. f) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati membri per un periodo di sei anni successivo al 59° anno d’età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati membri. g) In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell’AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d’assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzata a stipulare un’assicurazione volontaria ai sensi di tale legge per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all’assicurazione obbligatoria. Tale autorizzazione non decade quando l’assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene nabestaandenwet). In ogni caso l’autorizzazione relativa all’assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d’età. Il contributo da pagare per l’assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione volontaria ai sensi dell’AOW. Tuttavia, se l’assicurazione volontaria segue a un periodo d’assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi. h) L’autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato in base alla legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o prestazioni ai superstiti. i) Chiunque desideri stipulare un’assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.
3. Legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico [Algemene nabestaandenwet (ANW)]
a) Qualora il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione ai superstiti a titolo della legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico [Algemene Nabestaandenwet (ANW) ] conformemente all’articolo 51 paragrafo 3 del presente regolamento, tale pensione è calcolata ai sensi dell’articolo 52 paragrafo 1 lettera b) del presente regolamento. Ai fini dell’applicazione di queste disposizioni, anche i periodi d’assicurazione maturati prima del 1° ottobre 1959 sono considerati periodi d’assicurazione maturati sotto la legislazione olandese, se durante questi periodi, l’assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno d’età: – ha risieduto nei Paesi Bassi, o – pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o – ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi. b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del punto 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni ai superstiti. c) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52 paragrafo 1) lettera b) del presente regolamento, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età. d) In deroga all’articolo 63bisparagrafo 1 dell’AMW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d’assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione summenzionata, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi della legislazione summenzionata, a condizione che tale assicurazione fosse già valida alla data di applicazione del presente regolamento, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall’assicurazione obbligatoria. Tale autorizzazione decade quando cessa l’assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell’ANW, a meno che l’assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell’ANW. In ogni caso l’autorizzazione relativa all’assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d’età. Il contributo da pagare per l’assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione volontaria ai sensi dell’ANW. Tuttavia, se l’assicurazione volontaria segue a un periodo d’assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.
4. Applicazione della legge olandese sull’inabilità al lavoro
– conformemente alle disposizioni della legge relativa all’assicurazione contro l’invalidità [Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)], se l’inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1° gennaio 2004, o
– conformemente alle disposizioni della legge sul lavoro e reddito relativo alla capacità lavorativa [Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)], se l’inabilità al lavoro si è verificata a decorrere dal 1° gennaio 2004;
ii) se, prima del verificarsi dell’inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un’attività autonoma ai sensi dell’articolo 1 lettera b) del presente regolamento, conformemente alle disposizioni della legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi [Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)] se l’inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1° agosto 2004.
b) Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:
– dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967,
– dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,
– periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull’inabilità al lavoro [Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)], nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,
– periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ,
– periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.
1. Al fine di acquisire periodi nell’assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d’istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di istituto d’istruzione ai sensi degli articoli 227, paragrafo 1, primo comma e 228 paragrafo 1, terzo comma, dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell’articolo 116 paragrafo 7 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell’articolo 107 paragrafo 7 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l’interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto che esercitava un’attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all’articolo 227 paragrafo 3 dell’ASVG, all’articolo 116 paragrafo 9 del GSVG e all’articolo 107 paragrafo 9 del BSGV per il riscatto di tali periodi d’istruzione.
2. Per il calcolo della prestazionepro rata di cui all’articolo 52 paragrafo 1 lettera b) del presente regolamento, non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori, previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazionipro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all’importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.
3. Se, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento, sono stati maturati dei periodi assimilati ai sensi del regime d’assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), degli articoli 122 e 123 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio) e degli articoli 113 e 114 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori), si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all’articolo 239 dell’ASVG, all’articolo 123 del GSVG e all’articolo 114 del BSVG.
1. Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell’importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli 52–54 del presente regolamento, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.
2. Quando si applica l’articolo 52 paragrafo 1 lettera b) punto i) del presente regolamento, ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi d’assicurazione pensionistica a titolo di un’attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi d’assicurazione in Finlandia.
1. Se a un familiare non subordinato viene versata un’indennità per congedo parentale conformemente all’articolo 67 del presente regolamento, essa è pari all’importo di base o al livello più basso.
2. Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo parentale conformemente al capo IV, paragrafo 6, della legge sulle assicurazioni [Lag (1962/381) om allmän försäkrings], per le persone che possono beneficiare di un’indennità per congedo parentale basata sul lavoro si applica quanto segue:
Per un genitore per il quale il reddito che dà diritto a una prestazione di malattia è calcolato sulla base di un reddito da un’attività lucrativa svolta in Svezia, il requisito di essere stato assicurato per la prestazione di malattia al di sopra del livello minimo per almeno 240 giorni consecutivi precedenti la nascita del figlio è soddisfatto se, durante il periodo in questione, il genitore aveva percepito un reddito da un’attività lucrativa in un altro Stato membro corrispondente all’assicurazione superiore al livello minimo.
3. Le disposizioni del presente regolamento relative alla totalizzazione dei periodi d’assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000/798).
4. Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell’indennità convenzionale di malattia correlata al reddito e dell’indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capitolo 8 della Lag (1962/381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni) si applicano le seguenti disposizioni:
5. a) Ai fini del calcolo dei crediti convenzionali per la pensione ai superstiti basata sul reddito (legge 2000/461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati membri come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri si considerano fondati sulla media della base pensionistica in Svezia. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.
b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione convenzionali per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell’anno svedese.
1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:
– una donna coniugata, o
– una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o
ii) l’ex coniuge, se la richiesta è presentata da:
– un vedovo che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di genitore vedovo, o
– una vedova che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l’età, calcolata in applicazione dell’articolo 52 paragrafo 1 lettera b) del presente regolamento e per «pensione di vedova connessa con l’età» s’intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all’articolo 39 paragrafo 4 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).
2. Per l’applicazione dell’articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.
3. Ai fini dell’articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d’invalidità, di anzianità o al superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.
4. Nei casi in cui si applica l’articolo 46 del presente regolamento, quando l’interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell’articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l’interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro: i) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli IV e V del presente regolamento, concesse per l’invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell’altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d’inabilità di breve durata versate a norma dell’articolo 30A paragrafi 1-4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).
Nell’applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l’interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.
1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l’articolo 1 della legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione
ii) le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;
v) i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.
Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.
b) Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.
Detta richiesta:
aa) dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione;
bb) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
4. Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento, è assoggettata ai fini dell’assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia competente dell’altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico dell’integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.
5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un’assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonché i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.
6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
7. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione straniera.
8. Quando una persona che esercita in Svizzera un’attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, la si considera assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d’integrazione fino all’erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.
GU C 38 del 12.2.1999, pag. 10. ↩
GU C 75 del 15.3.2000, pag. 29. ↩
Parere del Parlamento europeo del 3 set. 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 gen. 2004 (GU C 79 E del 30.3.2004, pag. 15) e posizione del Parlamento europeo del 20 apr. 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Dec. del Consiglio del 26 apr. 2004. ↩
[RU 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831]. Il R (CEE) n. 1408/71, con le mod. dell’all. K appendice 2 della Conv. AELS (RS 0.632.31 ), è ancora applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS. ↩
GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. R modificato da ultimo dal R (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1). ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 2) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345). ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.40 ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 4) del R(UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 5) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345). ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 7) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345). ↩
Nuovo termine giusta l’art. 1 n. 1) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 10) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345). ↩
Nelle relazioni entro la Svizzera e gli Stati dell’UE, rispettivamente il 2 apr. 2015 il 1° gen. 2015 ↩
Nelle relazioni entro la Svizzera e gli Stati dell’UE, il 2 apr. 2015. ↩
GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1. ↩
GU L 160 del 20.6.1985, pag. 7. ↩
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1. ↩
RS 0.142.112.681 ;RU 2002 1529. GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6. Acc. modificato da ultimo dalla dec. n. 2/2003 del Comitato misto UE–Svizzera,RU 2004 1277(GU L 187 del 26.7.2003, pag. 55). ↩
GU L 209 del 7.8.1999, pag. 46. ↩
RS 210 ↩
RS 836.2 ↩
RS 0.831.109.136.1 ↩
RS 0.831.109.136.121 ↩
RS 0.831.109.136.122 ↩
RS 0.837.913.6 ↩
RS 0.837.913.61 ↩
RS 0.831.109.332.2 ↩
RU 1983 1369 ↩
RS 0.831.109.454.2 ↩
RS 0.831.109.454.22 ↩
RS 0.831.109.454.21 ↩
RS 0.831.109.454.211 ↩
RS 0.831.109.454.24 ↩
Solo se l’istituzione belga ha riconosciuto l’inabilità al lavoro in sotterraneo e in superficie. ↩
Qualora l’invalidità riconosciuta dall’istituzione belga sia generale. ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.20 ↩
RS 831.40 ↩
RS 831.30 . Ora: LF sulle prestazioni complementari del 6 ott. 2006. ↩
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 883/2004 vom 29. April 2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. Geändert durch: Verordnung (EG) Nr. 988/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 (Abl. L 284 vom 30.10.2009, S. 43). In der Fassung von Anhang II zum Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen)",
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"title": "Règlement (CE) n<sup>o</sup> 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Modifié par: Règlement (CE) n<sup>o</sup> 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43). Adapté selon l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et la Suisse d'autre part (avec annexes)",
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"title": "Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43). Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con all.)",
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