0.831.109.291.12•Accordo amministrativo concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia
0.831.109.291.12Bilateral International Treaty1 gen 1998
Concluso il 24 novembre 1997
Entrato in vigore il 1° gennaio 1998
(Stato 29 settembre 1998)
In conformità all’articolo 29 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 19962tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia
per la Confederazione Svizzera,
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
per la Repubblica di Croazia,
il Ministero del lavoro e dell’assistenza sociale nonché il Ministero della sanità
hanno concordato le disposizioni seguenti:
I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.
Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 29 lettera b della Convenzione:
A. in Svizzera
i. la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra (detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione»), per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; ii. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna (detto in seguito «INSAI»), per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali nonché contro le malattie professionali e iii. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, per tutti gli altri casi;
B. in Croazia
i. l’Ente nazionale croato per l’assicurazione malattie – direzione – per l’assicurazione malattie e la protezione sanitaria, compreso il trattamento medico in caso d’infortuni professionali e di malattie professionali e ii. il Fondo della Repubblica per l’assicurazione pensioni e invalidità dei lavoratori della Croazia – sede centrale di Zagabria – per l’assicurazione pensioni e invalidità, compresi l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché gli assegni per i figli.
Nei casi di cui nell’articolo 11 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi alla cassa cantonale di compensazione del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.
L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici; ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.
Le prestazioni sono versate direttamente all’avente diritto dall’istituzione debitrice nei termini previsti dalle norme giuridiche per essa vigenti.
Per l’applicazione dell’articolo 21 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione competente rilascia all’assicurato un’attestazione sul suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della dimora. Quest’attestazione può essere inviata anche all’istituzione del luogo di dimora.
Gli importi che devono essere rimborsati dalle istituzioni degli Stati contraenti giusta l’articolo 23 della Convenzione sono rimborsati separatamente per ogni singolo caso, su presentazione di un conteggio dettagliato corredato degli atti medici, al più tardi tre mesi dopo il ricevimento della domanda.
L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici.
Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia agli infortuni non professionali coperti dalle norme giuridiche svizzere.
Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si trasmettono le statistiche concernenti i versamenti effettuati ogni anno civile agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero degli aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.
Quando il richiedente o il beneficiario di una rendita d’invalidità secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti risiede sul territorio dell’altro Stato contraente, l’istituzione competente può chiedere in qualsiasi momento all’organismo di collegamento di questo Stato contraente di procedere ad esami medici o fornire altre informazioni richieste dalle proprie norme giuridiche. L’istituzione competente conserva il diritto di fare esaminare il richiedente o il beneficiario da un medico di sua scelta.
Nei casi menzionati nell’articolo 34 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore riscuote presso quest’ultimo il credito complessivo a condizione che l’istituzione dell’altro Stato contraente ne faccia richiesta.
Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione.
Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e rimane in vigore per la sua stessa durata.
Fatto a Berna, il 24 novembre 1997, in due esemplari originali, uno in lingua tedesca e l’altro in lingua croata.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: | Per il Ministero del lavoro e degli affari sociali e il Ministero della sanità: |
|---|---|
| M. V. Brombacher Steiner | P. Sarcevic |
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