0.831.109.314.12•Accordo amministrativo concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 5 gennaio 1983 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca
0.831.109.314.12Bilateral International Treaty1 dic 1983
Conchiuso il 10 novembre 1983
Entrato in vigore il 1° dicembre 1983
(Stato 7 novembre 2000)
In conformità dell’articolo 30 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 5 gennaio 19832tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca, chiamato in seguito «Convenzione», le autorità competenti, segnatamente:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
hanno concordato le seguenti disposizioni:
I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.
Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 30 lettera c della Convenzione:
in Svizzera:
In Danimarca:
– in Svizzera dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore competente contro gli infortuni, – in Danimarca dall’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse).3 3. L’attestazione prevista nei capoversi 1 e 2 deve essere presentata nello Stato in cui l’interessato è temporaneamente occupato: – in Svizzera dal rappresentante del datore di lavoro in questo Stato oppure, ove non v’abbia rappresentanti, dal datore di lavoro stesso all’attenzione dell’istituzione competente, – in Danimarca al Comune di residenza danese e all’Ufficio per la pensione suppletiva del mercato del lavoro (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) a Hillerød.4 4. Se la durata del trasferimento dovesse prolungarsi oltre il periodo di 24 mesi previsto nell’articolo 8 capoverso 1 della Convenzione, il datore di lavoro interessato deve presentare alle autorità competenti del suo Paese una richiesta di proroga secondo la seconda frase del capoverso 1, prima che scada il termine. Le autorità competenti si accordano tramite uno scambio di lettere e comunicano la loro decisione alle istituzioni interessate del loro Paese.
Nei casi di cui all’articolo 11a capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi alla cassa cantonale di compensazione del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.
I cittadini danesi residenti in uno Stato terzo in cui si applica il regolamento che richiedono prestazioni dell’assicurazione svizzera inoltrano la richiesta direttamente all’istituzione competente.
Se il richiedente o il beneficiario di una rendita svizzera per l’invalidità risiede in Danimarca, la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra può – attraverso l’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) – chiedere in qualsiasi momento al Comune di domicilio danese di procedere ad esami medici o di chiedere altre informazioni richieste dalla legislazione svizzera. La Cassa svizzera di compensazione conserva il diritto di far esaminare il richiedente o il beneficiario da un medico di sua scelta.
La Cassa svizzera di compensazione a Ginevra notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici e ne invia una copia al Comune di domicilio danese oppure, ove il richiedente risieda in uno Stato terzo in cui si applica il regolamento, all’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) a Copenaghen.
Le prestazioni sono versate all’avente diritto tramite l’istituzione debitrice di prestazioni nei termini previsti dalla legislazione per essa vigente.
La Cassa svizzera di compensazione di Ginevra richiede periodicamente, e direttamente ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un certificato di vita ed altre attestazioni necessarie per l’assegnazione di prestazioni.
L’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici e ne invia una copia alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra.
Per l’applicazione del n. 5 del protocollo finale della Convenzione la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra comunica su richiesta l’importo della prestazione svizzera al Comune danese competente o all’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) a Copenaghen.
Le persone domiciliate in Svizzera che pretendono una pensione suppletiva del regime danese del mercato del lavoro inoltrano direttamente la loro richiesta all’Ufficio della pensione suppletiva del mercato del lavoro (Arbejdsmarkedets Tillaegspension), a Hillerød.
L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la sua decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici.
Per l’applicazione dell’articolo 22 capoverso 2 della Convenzione l’istituzione competente rilascia all’assicurato un’attestazione che certifichi il suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della residenza. Quest’attestazione può essere inviata anche all’istituzione del luogo di residenza.
Le protesi e le altre prestazioni in natura di notevole importanza citate nell’articolo 22 capoverso 4 della Convenzione sono enumerate nell’Allegato al presente Accordo. Gli organismi di collegamento possono convenire di modificare questo Allegato.
Le disposizioni del presente capo sono applicabili per analogia agli infortuni non professionali coperti dalla legislazione svizzera.
Le prestazioni in contanti a cui esiste diritto secondo la legislazione di una delle Parte contraenti sono pagate direttamente all’avente diritto residente sul territorio dell’altra Parte. Le autorità competenti possono concordare un’altra procedura di pagamento.
Su domanda generica o richiesta specifica, le istituzioni e gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si prestano l’assistenza necessaria all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si trasmettono le statistiche a loro disposizione concernenti i versamenti effettuati ogni anno agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero degli aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.
Le spese amministrative risultanti dall’applicazione del presente Accordo sono a carico degli organismi incaricati di applicarlo.
Il presente Accordo entra in vigore nella stessa data della Convenzione e resterà in vigore per la sua stessa durata.
Fatto a Berna e a Copenaghen il 10 novembre 1983, in due versioni originali, una in tedesco e l’altra in danese; entrambi i testi fanno ugualmente fede.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: | Per il Ministero degli affari sociali: |
|---|---|
| J.-D. Baechtold | Adam Trier |
Per protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 della Convenzione nel tenore del Secondo Accordo aggiuntivo dell’11 aprile 1996 e dell’articolo 19 dell’Accordo amministrativo nel tenore del Secondo Accordo aggiuntivo del 16 marzo 1998 s’intendono le prestazioni seguenti, nella misura in cui sono previste, per il caso singolo, dalla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza e di domicilio, a condizione che i loro costi superino probabilmente:
| in Svizzera | 1000 | franchi |
|---|---|---|
| in Danimarca | 4500 | corone; |
| a) protesi, apparecchi ortopedici e di sostegno, compresi i busti ortopedici rinforzati, come pure le aggiunte, gli accessori e gli utensili; | ||
| b) scarpe ortopediche su misura e scarpe correttive (non ortopediche); | ||
| c) protesi mascellari e facciali, parrucche; | ||
| d) protesi oculari, lenti a contatto, occhiali; | ||
| e) apparecchi per sordi, e particolarmente apparecchi acustici e fonici; | ||
| f) protesi dentarie (fisse e amovibili) e protesi nel caso di palatoschisi (fessura palatina); | ||
| g) veicoli per malati (a comando manuale o a motore), carrozzelle e altri mezzi meccanici che permettono lo spostamento, cani-guida per ciechi; | ||
| h) rinnovamento delle prestazioni citate nelle lettere precedenti; | ||
| i) soggiorni e cure mediche in convalescenziari, sanatori, preventori o istituti per cure d’aria; | ||
| j) provvedimenti d’integrazione funzionale o di rieducazione professionale; | ||
| k) ogni altro intervento medico e ogni altra fornitura medica, comprese quelle dentarie e chirurgiche; | ||
| l) sussidi destinati a coprire una parte delle spese risultanti dall’assegnazione delle prestazioni citate nelle lettere a–j. |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nella versione ted. della presente Raccolta. ↩
RS 0.831.109.314.1 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 del Secondo Acc. aggiuntivo del 16 mar. 1998, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 2000 2602). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 del Secondo Acc. aggiuntivo del 16 mar. 1998, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 2000 2602). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 15 del Secondo Acc. aggiuntivo del 16 mar. 1998, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 2000 2602). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 15 del Secondo Acc. aggiuntivo del 16 mar. 1998, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 2000 2602). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 del Primo Acc. aggiuntivo del 25 nov. 1986, in vigore dal 1° ott. 1986 (RU 1987 761). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 19 del Secondo Acc. aggiuntivo del 16 mar. 1998, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 2000 2602). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 19 del Secondo Acc. aggiuntivo del 16 mar. 1998, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 2000 2602). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 21 del Secondo Acc. aggiuntivo del 16 mar. 1998, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 2000 2602). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 24 del Secondo Acc. aggiuntivo del 16 mar. 1998, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 2000 2602). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 24 del Secondo Acc. aggiuntivo del 16 mar. 1998, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 2000 2602). ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.831.109.314.12",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/179_179_179",
"documentDate": "1983-11-10",
"inForceSince": "1983-12-01"
},
"content": {
"number": "0.831.109.314.12",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/179_179_179",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.831.109.314.12",
"hash": "7b1395d4c9e6d580d2909ba1310aba9434042362b14fbc5250298e4b8b8d8ad0",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.831.109.314.12",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:59.741Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/179_179_179/19980316/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1984-179_179_179-19980316-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/179_179_179",
"documentDate": "1983-11-10",
"inForceSince": "1983-12-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verwaltungsvereinbarung vom 10. November 1983 zur Durchführung des Abkommens vom 5. Januar 1983 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Dänemark über Soziale Sicherheit (mit Anhang)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/179_179_179/19980316/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1984-179_179_179-19980316-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/179_179_179/19980316/de/xml"
},
{
"title": "Arrangement administratif du 10 novembre 1983 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark (avec annexe)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/179_179_179/19980316/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1984-179_179_179-19980316-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/179_179_179/19980316/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo amministrativo del 10 novembre 1983 concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 5 gennaio 1983 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca (con All.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/179_179_179/19980316/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1984-179_179_179-19980316-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/179_179_179/19980316/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/179_179_179/19980316/it/xml"
}
}