0.831.109.372.11•Accordo amministrativo sull’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la Grecia il 1° giugno 1973
0.831.109.372.11Bilateral International Treaty1 dic 1974
Concluso il 24 ottobre 1980
Entrato in vigore con effetto dal 1° dicembre 1974
Conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera a) della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 1° giugno 19732tra la Svizzera e la Grecia, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti rappresentate
per quanto riguarda la Svizzera:
dal signor Adelrich Schuler, direttore dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
per quanto riguarda la Grecia:
dal signor Anastasios Zafirakopoulos, direttore al Ministero dei Servizi sociali
hanno convenuto le disposizioni seguenti circa le modalità di applicazione
della Convenzione.
Le autorità competenti designate all’articolo 1 lettera d) della Convenzione o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento citati all’articolo 22 capoverso 2 della Convenzione stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
– in Svizzera dalla cassa di compensazione competente dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e, all’occorrenza, dall’agenzia circondariale competente dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (detto in seguito «INSAI»); – in Grecia dall’organismo competente per l’assicurazione alla quale l’interessato soggiace. 3. Se la durata del trasferimento deve prolungarsi oltre il periodo di 24 mesi stabilito nell’articolo 6 lettera a) prima frase della Convenzione, il consenso previsto nella medesima lettera a) seconda frase deve essere chiesto
– in Svizzera all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Berna, – in Grecia al Ministero dei Servizi sociali, in Atene. 4. La decisione presa di comune accordo dalle autorità competenti delle due Parti contraenti in applicazione dell’articolo 6 lettera a) della Convenzione deve essere comunicata agli organismi interessati.
– all’Istituto delle assicurazioni sociali in Atene (detto in seguito «l’I.K.A.»); e i lavoratori occupati in Grecia – alla Cassa federale di compensazione in Berna. 2. Se i lavoratori di cui all’articolo 7 capoversi 2 e 3 della Convenzione optano a favore della legislazione del Paese accreditante gli organismi di assicurazione competenti di tale Stato rimettono loro un certificato attestante che essi sono sottoposti alla predetta legislazione.
Le decisioni prese di comune accordo dalle autorità competenti delle due Parti contraenti in applicazione dell’articolo 8 della Convenzione sono comunicate agli organismi interessati.
La Cassa svizzera, vagliata la domanda di rendita, emana una decisione e la notifica direttamente al richiedente con l’indicazione dei termini e dei rimedi giuridici; essa ne trasmette due copie all’I.K.A.
I cittadini greci residenti in Grecia presentano alle competenti autorità giudiziarie svizzere i loro ricorsi avverso le decisioni delle casse di compensazione svizzere o i loro ricorsi di diritto amministrativo contro le sentenze delle autorità svizzere di prima istanza, sia direttamente per plico postale raccomandato, sia per il tramite dell’I.K.A.
In questo ultimo caso, l’I.K.A. indica la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso prima di trasmetterla alla Cassa svizzera, a destinazione dell’autorità giudiziaria competente. B. Pagamento delle rendite
Le rendite del l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti sono versate direttamente dalla Cassa svizzera agli aventi diritto residenti in Grecia, conformemente alle disposizioni previste dalla legislazione svizzera. Le autorità competenti possono stabilire di comune accordo che i versamenti saranno effettuati per il tramite d’organismi di collegamento.
La Cassa svizzera domanda una volta l’anno ai beneficiari di prestazioni del l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti sia direttamente, sia tramite l’I.K.A., un certificato di vita come pure altre attestazioni necessarie alla concessione delle prestazioni.
Gli articoli da 5 a 9 si applicano per analogia per l’erogazione e il pagamento dell’indennità unica in applicazione dell’articolo 9 capoverso 2 della Convenzione.
II. Cittadini svizzeri e greci residenti in Svizzera e aventi diritto a prestazioni dell’assicurazione greca per la vecchiaia e per i superstiti A. Presentazione e istruzione delle domande
L’organismo competente greco statuisce circa la domanda di prestazione e invia direttamente la sua decisione al richiedente con l’indicazione dei termini e dei rimedi giuridici; una copia di questa decisione è trasmessa alla Cassa svizzera dall’I.K.A.
I cittadini greci e svizzeri residenti in Svizzera inoltrano i loro ricorsi di qualsiasi genere contro le decisioni degli organismi di assicurazione greci a questi organismi, sia direttamente per plico postale raccomandato, sia tramite la Cassa svizzera.
In questo ultimo caso, la Cassa svizzera indica la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso prima di trasmetterla all’I.K.A. a destinazione dell’organismo competente. B. Pagamento delle prestazioni
Le prestazioni di vecchiaia e ai superstiti sono versate direttamente dall’organismo competente greco agli aventi diritto residenti in Svizzera, secondo le disposizioni previste dalla legislazione greca. Le autorità competenti possono convenire che i versamenti saranno effettuati tramite l’organismo di collegamento.
L’organismo competente domanda ai beneficiari di prestazioni, sia direttamente, sia tramite la Cassa svizzera, un certificato di vita come pure altre attestazioni occorrenti alla concessione delle prestazioni.
III. Cittadini svizzeri e greci residenti in un terzo Stato e aventi diritto a prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera o greca
IV. Comunicazione dei periodi di assicurazione
Per l’applicazione dell’articolo 15 della Convenzione, la Cassa svizzera comunica a richiesta dell’I.K.A. i periodi assicurativi compiuti dal richiedente secondo la legislazione svizzera.
I. Cittadini greci e svizzeri aventi diritto a una rendita dell’assicurazione
per l’invalidità svizzera o beneficianti di una tale prestazione
Per l’applicazione dell’articolo 11 capoverso 3 della Convenzione, l’I.K.A. comunica a richiesta della Cassa svizzera i periodi assicurativi compiuti dal richiedente giusta la legislazione greca.
Se il titolare di una rendita d’invalidità ha trasferito la sua residenza in Grecia, la Cassa svizzera può, in qualsiasi momento, domandare all’I.K.A. di procedere a esami medici e fornirle le altre informazioni richieste dalla legislazione svizzera.
Quando un cittadino greco al beneficio di una rendita d’invalidità trasferisce la sua residenza in Grecia, gli articoli da 8 a 10 si applicano per analogia.
II. Cittadini svizzeri e greci aventi diritto a una rendita d’invalidità greca
o beneficianti di una tale prestazione
Al fine dell’applicazione dell’articolo 16 della Convenzione, la Cassa svizzera comunica a richiesta dell’I.K.A. i periodi di assicurazione compiuti dal richiedente conformemente alla legislazione svizzera.
Se il titolare di una prestazione d’invalidità ha trasferito la sua residenza in Svizzera, l’I.K.A. può, in qualsiasi momento, domandare alla Cassa svizzera di far procedere a degli esami medici e di fornirgli le altre informazioni richieste dalla legislazione greca.
Quando il titolare di una prestazione d’invalidità trasferisce la sua residenza in Svizzera, gli articoli da 16 a 18 si applicano per analogia.
I periodi di assicurazione comunicati conformemente agli articoli 20 e 21 del presente Accordo per l’applicazione degli articoli 15 capoverso 1 e 11 capoverso 3 della Convenzione sono convertiti in ragione di un mese di assicurazione nelle assicurazioni svizzere per 25 giorni assicurativi nelle assicurazioni greche e inversamente.
L’applicazione della regolamentazione del capoverso precedente non deve condurre a tener conto, per l’insieme dei periodi compiuti durante un anno civile, di un totale superiore a 12 mesi secondo la legislazione svizzera e a 300 giorni secondo la legislazione greca.
In questo ultimo caso, l’INSAI iscrive la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso prima di trasmetterlo all’I.K.A. a destinazione dell’organismo competente.
Nei casi di cui all’articolo 17 capoverso 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono assegnate dall’organismo del Paese in cui l’infortunio è accaduto, se l’interessato prova il suo diritto alle suddette prestazioni.
Nel caso in cui non può essere prodotto documento alcuno attestante il diritto a prestazioni, l’organismo del luogo in cui l’infortunio è avvenuto chiede all’organismo competente le attestazioni e documenti necessari.
In applicazione dell’articolo 17 capoverso 2 della Convenzione, l’organismo debitore rilascia all’assicurato una attestazione che definisce il suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento di dimora.
Le protesi e le prestazioni in natura di notevole importanza di cui all’articolo 17 capoverso 4 della Convenzione sono enumerate nell’appendice 1 al presente Accordo. Gli organismi di collegamento possono, se del caso, apportare di comune accordo delle modificazioni a questo allegato.
L’organismo del luogo di dimora comunica la durata dell’incapacità di lavoro dell’assicurato all’organismo competente. Quest’ultimo si riserva il diritto di sottoporre nuovamente l’assicurato all’esame di un medico di sua scelta. 2. Gli esami medici ulteriori dell’assicurato sono effettuati secondo le modalità applicate dall’organismo del luogo di residenza. Quando quest’ultimo costata che l’assicurato è atto a riprendere il lavoro comunica la data della fine dell’incapacità di lavoro sia all’assicurato che all’organismo competente. 3. Se l’organismo competente chiede il pagamento delle prestazioni in contanti per il tramite dell’organismo del luogo di residenza, esso precisa nella sua comunicazione l’importo delle prestazioni, come pure la durata durante la quale le stesse sono dovute.
Le disposizioni di questo capo si applicano egualmente per analogia agli infortuni non professionali che devono essere indennizzati secondo la legislazione svizzera e greca.
Per beneficiare delle facilitazioni contemplate al N. 17 lettera b) del Protocollo finale alla Convenzione, le persone previste al N. suddetto devono presentare all’organismo competente greco un certificato indicante i periodi di assicurazione effettuati in Svizzera durante l’anno nel corso del quale cessa l’assicurazione in questo Paese e durante l’anno civile precedente.
L’attestazione è rilasciata dalla cassa malati svizzera a richiesta della persona interessata. Se questa persona non è in possesso di detta attestazione, l’organismo assicuratore greco che tratta la domanda di ammissione si rivolge all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allo scopo di ottenere il certificato richiesto. In quest’ultimo caso, la persona interessata fornisce qualsiasi informazione concernente la sua affiliazione in Svizzera.
Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 1ogiugno 1973 tra la Svizzera e la Grecia. Esso resterà in vigore per la medesima durata della Convenzione.
Fatto a Atene, il 24 ottobre 1980, in due esemplari in lingua francese e greca, i due testi facenti parimente fede.
| Per l’autorità competente svizzera: | Per l’autorità competente greca: |
|---|---|
| A. Schuler | A. Zafirakopoulos |
Le protesi, i grandi apparecchi e le altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all’articolo 32 dell’Accordo amministrativo costituiscono le prestazioni seguenti, nella misura in cui sono previste per il caso in questione nella legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza o del luogo di domicilio:
– in un convalescenziario, un sanatorio o una casa per cure d’aria;
– in un preventorio se la durata del soggiorno sembra dover prolungarsi oltre 20 giorni secondo il parere del medico curante, o se la legislazione del Paese in cui l’interessato si trova lo richiede in casi analoghi, secondo l’opinione del medico controllore (medico consulente) dell’istituzione del luogo di soggiorno o del luogo di residenza, o quando la durata del soggiorno si prolunga, contrariamente all’avviso del medico summenzionato, oltre 20 giorni.
k) Provvedimenti di riabilitazione funzionale o di reintegrazione professionale.
l) Qualsiasi altro atto medico o qualsiasi altra fornitura medica, dentaria o chirurgica, a condizione che il costo probabile dell’atto o della fornitura superi gli importi fissati per corrispondenza tra gli organismi di collegamento.
Queste casse hanno un campo di attività esteso sia su tutta la Svizzera, sia su una determinata regione, e sono aperte a tutte le persone abitanti nella regione dove svolgono la loro attività.
1. Casse centralizzate la cui attività si estende su tutta la SvizzeraKrankenkasse Argovia
Gönhardweg 15
5000Aarau
Schweizerische Grütli‑Krankenversicherung
Effingerstrasse 64
3000Bern
Krankenkasse für den Kanton Bern
Laubeggstrasse 68
3006Bern
INTRAS, Caisse‑maladie
Avenue Vibert 41
1227Carouge
«Die Eidgenössische», Kranken‑ und Unfallkasse
Brislachstrasse 2
4242Laufen
Christlichsoziale Kranken‑ und Unfallkasse der Schweiz
Zentralstrasse 18
6003Luzern
Schweizerische Kranken‑ und Unfallkasse Konkordia
Bundesplatz 15
6002Luzern
Caisse‑malatie Fraternelle de Prévoyance
Rue Louis‑Favre 12
2000Neuchâtel
Schweizerische Krankenkasse Helvetia
Stadelhoferstrasse 25
8024Zürich
Schweizerische Krankenkasse Union
Stauffacherstrasse 45
8004Zürich
Sanitas, Schweizerische Krankenkasse
Geschäftsstelle Zürich
Lagerstrasse 107
8021Zürich
2. Casse regionali o localiÖffentliche Krankenkasse Basel‑Stadt
Kellergässlein
4051Basel
Öffentliche Krankenkasse
7017Flims Dorf
Einwohner‑Krankenkasse Frauenfeld
Rheinstrasse 11
8500Frauenfeld
L’Avenir, Société romande d’assurance‑malatie et accidents
Rue Locarno 17
1701Fribourg
OSKA‑Krankenversicherung
Vadianstrasse 26
9001St. Gallen
Krankenkasse SWS
(See‑, Wynen‑ und Suhrental)
5726Unterkulm
Zürcherische Krankenkasse
Bankstrasse 27
8610Uster
Öffentliche Krankenkasse Winterthur
Palmstrasse 16
8400Winterthur
Tutte le casse malati comunali del Canton San Gallo
Queste casse assicurano solamente le persone appartenenti a una professione, impresa o confessione.
1. Casse professionaliSchweizerische Krankenkasse für das Bau‑ und Holzgewerbe und verwandte Berufe
Strassburgstrasse 11
8021Zürich
Krankenkasse des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins
Löwenstrasse 17
8023Zürich
2. Casse d’impresaDato che le casse malati d’impresa hanno la facoltà di assicurare soltanto i lavoratori occupati nell’azienda, i membri della famiglia possono affiliarsi a tali casse solo nel caso che gli statuti lo prevedano espressamente. È quindi raccomandabile informarsi in merito presso la cassa in questione.
Betriebskrankenkasse Sprecher und Schuh AG
5001Aarau
Betriebskrankenkasse des Personals der Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie, und der Micafil AG
5401Baden
Betriebskrankenkasse Wild
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Betriebskrankenkasse der Firma Jacob Rohner AG
9445Rebstein
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