0.831.109.418.11•Accordo amministrativo concernente l ’ applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria
0.831.109.418.11Bilateral International Treaty1 gen 1998
Concluso il 20 febbraio 1998
Entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1998
(Stato 1° gennaio 1998)
In conformità all’articolo 18 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 19962tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia
per la Confederazione Svizzera,
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
per la Repubblica d’Ungheria,
il Ministero della previdenza sociale
hanno concordato le disposizioni seguenti:
I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.
Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 18 lettera c della Convenzione: A. in Svizzerai. la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra (detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione») per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; ii. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna per l’assicurazione malattie; B. in Ungheriai. l’amministrazione generale dell’assicurazione ungherese per le rendite, per le rendite vecchiaia, superstiti e invalidità e ii. la Cassa nazionale per l’assicurazione sanitaria, per l’assicurazione malattie e l’assicurazione maternità nonché per la questione dell’affiliazione.
Nei casi di cui all’articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi alla cassa di compensazione cantonale del Cantone sul cui territorio esse hanno risieduto da ultimo.
L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici e ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.
Le prestazioni sono versate all’avente diritto tramite l’istituzione debitrice di prestazioni nei termini previsti dalle norme giuridiche per essa vigenti.
Nei casi menzionati nell’articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione, l’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore riscuote presso quest’ultimo il credito complessivo a condizione che l’istituzione dell’altro Stato contraente ne faccia richiesta.
Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si trasmettono le statistiche concernenti i versamenti effettuati ogni anno agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero degli aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.
Quando il richiedente o il beneficiario di una rendita d’invalidità secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti risiede sul territorio dell’altro Stato contraente, l’istituzione competente può chiedere in qualsiasi momento all’organismo di collegamento di questo Stato contraente di procedere a esami medici o fornire altre informazioni richieste a norma delle proprie norme giuridiche. L’istituzione competente conserva il diritto di fare esaminare il richiedente o il beneficiario da un medico di sua scelta.
Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione.
Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e vi rimane per la sua stessa durata.
Fatto a Budapest, il 20 febbraio 1998, in due esemplari originali in lingua tedesca e in lingua ungherese.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Johannes B. Kunz | Per il Ministero della previdenza sociale: Endre Pordán |
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