0.831.109.423.1•Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana
0.831.109.423.1Bilateral International Treaty29 gen 2011
Conclusa il 3 settembre 2009
Approvata dall’Assemblea federale il 15 settembre 20102
Entrata in vigore mediante scambio di note il 29 gennaio 2011
(Stato 29 gennaio 2011)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’India,
detti di qui di seguito «Stati contraenti»,
animati dal desiderio di regolare la collaborazione reciproca nel campo della sicurezza sociale, di agevolare la circolazione dei lavoratori dipendenti e indipendenti nell’altro Stato contraente e, in particolare, di evitare che lavoratori dipendenti e indipendenti siano contemporaneamente soggetti alle assicurazioni obbligatorie di entrambi gli Stati,
hanno convenuto quanto segue:
(1). Nella presente Convenzione si intendono per: a. «norme giuridiche» – per quanto riguarda la Svizzera, le leggi e le ordinanze concernenti i sistemi di sicurezza sociale che rientrano nel campo d’applicazione della presente Convenzione (art. 2 cpv. 1), – per quanto riguarda l’India, le leggi e le ordinanze concernenti i sistemi di sicurezza sociale che rientrano nel campo d’applicazione della presente Convenzione (art. 2 cpv. 2); b. «autorità competente» – per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, – per quanto riguarda l’India, il Ministry of Overseas Indian Affairs; c. «istituzione competente» – per quanto riguarda la Svizzera, la competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, – per quanto riguarda l’India, la Employees Provident Fund Organization; d. «organismi di collegamento» – per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, – per quanto riguarda l’India, la Employees Provident Fund Organization. (2). Tutti gli altri termini hanno il significato attribuito loro nelle norme giuridiche applicabili del rispettivo Stato contraente.
La presente Convenzione è applicabile:
Laddove la presente Convenzione non dispone altrimenti e fatti salvi gli articoli 5–9, un lavoratore dipendente o indipendente che esercita un’attività sul territorio di uno Stato contraente è soggetto, per quanto riguarda quell’attività, unicamente alle norme giuridiche di quello Stato contraente.
A un cittadino di uno Stato contraente soggetto alle norme giuridiche dell’altro, al momento della partenza dal secondo Stato contraente, sono rimborsati i contributi pagati o è versata la rendita di cui ha acquisito il diritto, conformemente alle norme giuridiche applicabili, come segue:
Un lavoratore soggetto alle norme giuridiche di uno Stato contraente temporaneamente distaccato sul territorio dell’altro per svolgervi lavori per il suo datore di lavoro, nei primi 72 mesi del distaccamento è soggetto, per quanto riguarda questa attività, soltanto alle norme giuridiche del primo Stato contraente come se i lavori fossero svolti sul territorio di questo.
(1). Un lavoratore indipendente che risiede abitualmente sul territorio di uno Stato contraente e svolge un’attività in proprio sul territorio dell’altro o di entrambi gli Stati contraenti è soggetto, per quanto riguarda questa attività, unicamente alle norme giuridiche del primo Stato contraente. (2). Un’attività indipendente secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti ma dipendente secondo quelle dell’altro è soggetta solo alle norme giuridiche del primo se la persona interessata vi risiede.
Un dipendente di servizi ufficiali o di enti di diritto pubblico inviato da uno Stato contraente sul territorio dell’altro è soggetto alle norme giuridiche del primo Stato.
(1). Una persona che esercita la sua attività sul territorio di entrambi gli Stati contraenti quale membro del personale di volo di un’impresa di trasporto internazionale che effettua, per conto proprio o di terzi, trasporti aerei di passeggeri o merci e ha sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, è soggetta, per quanto riguarda quest’attività, soltanto alle norme giuridiche di questo Stato contraente. (2). Tuttavia, la persona impiegata in una succursale o un’agenzia permanente dell’impresa sul territorio dell’altro Stato contraente è soggetta, per quanto riguarda quest’attività, soltanto alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio si trova la succursale o l’agenzia permanente. (3). A prescindere dai due precedenti capoversi, la persona occupata esclusivamente o principalmente sul territorio dello Stato contraente in cui risiede è soggetta alle norme giuridiche di questo Stato contraente, anche se l’impresa che la occupa non vi ha né la sede né succursali o agenzie permanenti. (4). Un membro dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti è soggetto alle norme giuridiche di questo Stato contraente. Le attività svolte su una nave battente bandiera di uno Stato contraente sono considerate attività svolte sul territorio del medesimo.
La presente Convenzione non tange le disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19617sulle relazioni diplomatiche né quelle della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19638sulle relazioni consolari.
Nell’interesse di determinati assicurati o di determinate categorie di assicurati, le autorità competenti possono, di comune accordo, definire eccezioni alle disposizioni di cui agli articoli 5–8, a condizione che queste prevedano che le persone interessate siano soggette alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti.
(1). Se, conformemente agli articoli 5–8, una persona resta soggetta alle norme giuridiche di uno Stato contraente mentre esercita un’attività lucrativa sul territorio dell’altro, la stessa cosa vale per il coniuge e i figli che risiedono con la medesima sul territorio del secondo Stato contraente a condizione che essi stessi non vi esercitino un’attività lucrativa. (2). Se, conformemente al capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, essi sono assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
(1). Nei casi di cui agli articoli 5–8, su richiesta, la competente istituzione dello Stato contraente di cui si applicano le norme giuridiche rilascia un certificato di distacco nel quale attesta che il lavoratore è soggetto a quelle norme giuridiche. Il certificato specifica espressamente la durata del periodo di distacco. (2). Se sono applicabili le norme giuridiche svizzere, il certificato di distacco è rilasciato dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. (3). Se sono applicabili le norme giuridiche indiane, il certificato di distacco è rilasciato dalla Employees Provident Fund Organization.
(1). Le autorità e istituzioni competenti responsabili dell’applicazione della presente Convenzione:
(2). Lo scambio di informazioni e l’assistenza di cui al capoverso 1 sono gratuiti.
(1). Nell’applicazione della presente Convenzione, le autorità degli Stati contraenti menzionate in quest’ultima e le istituzioni competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra di loro nelle rispettive lingue ufficiali. (2). Non è lecito respingere documenti, in particolare richieste e certificati, perché scritti nella lingua ufficiale dell’altro Stato contraente. (3). I documenti, in particolare i certificati, da produrre conformemente alla presente Convenzione non necessitano di alcuna autenticazione legale né di altre analoghe formalità.
Per la trasmissione di dati personali conformemente alla presente Convenzione sono applicabili le seguenti disposizioni:
I dati ricevuti da un’autorità o un’istituzione competente di uno Stato contraente sono soggetti anche alle leggi e ordinanze nazionali di questo Stato contraente in materia di protezione della sfera privata e riservatezza.
(1). Se del caso, le competenti autorità degli Stati contraenti possono definire in un Accordo amministrativo le misure necessarie all’applicazione della presente Convenzione. (2). Gli organismi di collegamento degli Stati contraenti possono definire i moduli e i dettagli delle procedure necessarie all’applicazione della Convenzione.
Le controversie tra gli Stati contraenti in relazione all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione sono composte in mutua consultazione dalle rispettive autorità competenti.
Gli Stati contraenti possono concordare emendamenti o revisioni della presente Convenzione.
La presente Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui gli Stati contraenti si sono notificati l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure nazionali. La data determinante è quella in cui è pervenuta l’ultima notifica.
(1). La presente Convenzione è in vigore a tempo indeterminato. Ciascuno dei due Stati contraenti può denunciarla per scritto per la fine di un anno civile osservando un termine di preavviso di 12 mesi. (2). In caso di denuncia della presente Convenzione, ogni diritto acquisito dagli assicurati conformemente a quanto ivi disposto è mantenuto.
In fede di che , i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione.Fatto in due esemplari originali in lingua inglese a Nuova Delhi il 3 settembre 2009.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo indiano: |
|---|---|
| Philippe Welti | Shri K. Mohandas |
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