0.831.109.441.11•Accordo amministrativo concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell’11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda
0.831.109.441.11Bilateral International Treaty1 lug 1999
Concluso il 12 maggio 2000
Entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° luglio 1999
(Stato 13 novembre 2001)
In conformità all’articolo 18 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa l’11 dicembre 19972tra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia
per la Confederazione Svizzera,
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
per l’Irlanda,
il Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia
(«Department of Social, Community and Family Affairs»)
hanno concordato quanto segue:
I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.
Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 18 lettera d della Convenzione:
A. in Irlanda
il Department of Social, Community and Family Affairs
International Records
Oisin House
Pearse Street
Dublino 2
Irlanda;
B. in Svizzera
i) la Cassa svizzera di Compensazione, Avenue Ed.-Vaucher 18, CH-1211 Ginevra 28 (detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione»), per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ii) l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna, per l’assicurazione malattie.
A. in Irlanda
dal Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia;
B. in Svizzera
dalla competente Cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 3. Le domande volte a prorogare la durata del distacco devono essere inoltrate prima della scadenza dell’attestazione all’autorità competente dello Stato contraente dal cui territorio la persona è stata trasferita. Se detta autorità approva la domanda, si accorda tramite scambio di lettere con l’autorità competente dell’altro Stato contraente e comunica la sua decisione al richiedente e alle istituzioni interessate del suo Paese.
Nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 1 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi all’organismo competente del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo all’inizio dell’attività lucrativa oppure all’entrata in vigore della Convenzione se esercitano già la loro attività in quel momento.
Nei casi di cui all’articolo 10 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.
L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.
Le prestazioni sono versate direttamente all’avente diritto dall’istituzione debitrice di prestazioni nei termini previsti dalla legislazione per essa vigente.
Tutte le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presente Accordo amministrativo sono assunte dagli organismi incaricati dell’applicazione.
Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e rimane in vigore per la sua stessa durata.
Redatto a Berna e Dublino, il 12 maggio 2000, in due esemplari, uno in lingua tedesca e uno in lingua inglese.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: | Per il Dipartimento degli affari sociali, degli enti sociali e della famiglia: |
|---|---|
| Maria Verena Brombacher Steiner | Eimar Coleman |
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