Concluso e entrato in vigore il 25 febbraio 1974
Ai fini dell’attuazione del punto 3 del Protocollo finale dell’Accordo aggiuntivo italo-svizzero del 4 luglio 19691, l’Ufficio federale svizzero delle assicurazioni sociali e il Ministero italiano del Lavoro e della Previdenza Sociale hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
I cittadini italiani sono considerati iscritti all’assicurazione italiana ai sensi dell’articolo 8 lettera b) della Convenzione del 14 dicembre 19622anche nei periodi durante i quali hanno diritto a una pensione d’invalidità delle assicurazioni sociali italiane.
Art. 2
L’articolo 1 si applica ai casi nei quali l’invalidità ai sensi del diritto svizzero si è verificata successivamente al 30 giugno 1969.
Art. 3
Le rendite d’invalidità il cui diritto è acquisito in base alle disposizioni del presente Protocollo sono concesse con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo.
Art. 4
Nei casi in cui l’evento assicurato secondo il diritto svizzero si sia verificato dopo il 30 giugno 1969 e qualora una domanda di rendita di invalidità svizzera sia stata respinta con decisione amministrativa confermata o meno dalle autorità giurisdizio-nali, gli interessati possono presentare una nuova domanda di rendita; nei casi in cui la domanda sia presentata prima del 1oluglio 1975, le prestazioni sono corrisposte, fatta riserva dell’articolo 3, con decorrenza dalla data della realizzazione dell’evento assicurato; se la domanda è presentata successivamente al 30 giugno 1975 la rendita è concessa a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Fatto in due esemplari, l’uno in italiano, l’altro in francese, i cui testi fanno ugualmente fede, a Berna e a Roma, il 25 febbraio 1974.