0.831.109.454.23•Accordo amministrativo concernente le modalità di applicazione della convenzione relativa alla sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
0.831.109.454.23Bilateral International Treaty1 set 1964
Conchiuso a Berna il 18 dicembre 1963
Entrato in vigore il 1° settembre 1964
In applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere a e b, della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 19621, chiamata in seguito «la Convenzione», le autorità competenti, ossia:
– da parte svizzera:
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, rappresentato dal signor Cristoforo Motta, vice direttore di detto Ufficio;
– da parte italiana:
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rappresentato dal signor
Giovanni Caporaso, ispettore generale di detto Ministero;
hanno concordato le disposizioni seguenti, concernenti le modalità di applicazione della Convenzione.
– l’assicurazione svizzera vecchiaia, superstiti ed invalidità;
– l’assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti, compresi i regimi speciali che si sostituiscono al regime generale per particolari categorie di lavoratori;
– il regime federale svizzero degli assegni familiari;
– il regime italiano degli assegni familiari.
b. La Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni di Lucerna, di seguito denominata «Cassa nazionale», per:
– l’assicurazione svizzera in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali;
– l’assicurazione italiana contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
c. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna, di seguito denominato «UFAS» per:
– l’assicurazione svizzera malattia e maternità
– l’assicurazione italiana contro le malattie e per la maternità.
– l’assicurazione italiana contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– l’assicurazione svizzera in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali;
– l’assicurazione italiana contro le malattie e per la maternità (prestazioni in natura);
– l’assicurazione svizzera malattia e maternità (cure mediche e farmaceutiche).
b. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito denominato «INPS», Direzione Generale, Roma, per:
– l’assicurazione italiana per invalidità, vecchiaia e superstiti, compresi i regimi speciali che si sostituiscono al regime generale per particolari categorie di lavoratori;
– l’assicurazione svizzera vecchiaia, superstiti e invalidità;
– il regime italiano degli assegni familiari;
– il regime federale svizzero degli assegni familiari;
– l’assicurazione italiana contro le malattie e per la maternità, relativamente alle prestazioni in denaro;
– l’assicurazione svizzera malattie e maternità, per le indennità giornaliere.
c. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Direzione Generale, Roma, di seguito denominato «INAIL», per quanto concerne le prestazioni in denaro, le protesi e gli accertamenti medico-legali, per:
– l’assicurazione italiana contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– l’assicurazione svizzera in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.
2. L’autorità competente di ciascuna delle Parti contraenti indicata all’articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione, si riserva il diritto di designare altri organismi centralizzatori; essa ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.
Nei casi previsti all’articolo 5, lettera a, 2afrase, della Convenzione, i datori di lavoro interessati devono presentare una domanda tendente a conservare l’applica-zione della legislazione del Paese in cui ha sede il datore di lavoro, in Svizzera, all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Italia, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della previdenza e dell’assistenza sociale.
Questi organismi prendono le loro decisioni previa reciproca consultazione e ne informano, ciascuno per la propria parte, gli organismi incaricati dell’esecuzione.
Tuttavia l’opzione che sia stata già esercitata in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera f, della Convenzione del 17 ottobre 19513, rimane valida se non è revocata nel suindicato termine di 6 mesi.
Quando una domanda è presentata ad un organismo svizzero corrispondente all’INPS, questo organismo trasmette la domanda alla sede competente dell’INPS comunicandole la data in cui essa è stata presentata; questa data è considerata come data di presentazione della domanda ai sensi della legislazione svizzera. 2. La domanda deve essere redatta sul formulario messo a disposizione della Sede provinciale competente dell’INPS dalla Cassa svizzera. Le indicazioni fornite sul formulario devono, in quanto questo lo preveda, essere comprovate da documenti giustificativi. 3. La sede provinciale competente dell’INPS appone la data di ricezione della domanda sulla domanda stessa, verifica, in quanto possibile, se essa è stata redatta completamente e se è corredata dei necessari documenti giustificativi e attesta, sempre sulla domanda, la validità dei documenti ufficiali italiani allegati; quindi trasmette la domanda nonchè i documenti giustificativi ed ogni altro allegato alla Cassa svizzera. 4. A richiesta della Cassa svizzera di compensazione, la sede provinciale dell’INPS fornisce altre informazioni e attestati. La Cassa svizzera di compensazione conserva il diritto di chiedere direttamente notizie ai richiedenti, ai loro datori di lavoro o alle autorità italiane competenti.4
Devono essere allegate le radiografie, gli elettrocardiogrammi, i documenti ospedalieri («cartelle cliniche») etc. unitamente alle relazioni su esami specialistici. 2. Se non esistono, al momento della trasmissione della domanda alla Cassa svizzera, dei risultati di esami dell’INPS, la sede provinciale fa procedere agli esami neces-sari. Fa ciò ugualmente, su richiesta della Cassa svizzera, se quest’ultima ritiene che gli esami trasmessi non sono abbastanza recenti o non sono completi. 3. Un rapporto deve essere redatto dalla sede provinciale competente dell’INPS su formulario speciale e contenere una anamnesi dettagliata con l’indicazione dell’inizio e della durata della malattia, i risultati degli esami nonché la diagnosi che ne deriva e la durata probabile dell’incapacità al lavoro. 4. Con la domanda di rendita d’invalidità, la sede provinciale dell’INPS trasmette alla Cassa svizzera, su formulario speciale, una ricapitolazione di tutti i periodi di contribuzione e periodi assimilati che devono essere presi in considerazione secondo il punto 2 del Protocollo finale all’Accordo aggiuntivo alla Convenzione. Detta sede comunica inoltre alla Cassa svizzera se, ed eventualmente da quando, l’interessato percepisce una pensione d’invalidità dell’assicurazione italiana o se tale pensione gli è stata rifiutata. 5. L’INPS fa procedere, su domanda della Cassa svizzera di compensazione, agli esami medici che sono necessari per la revisione della rendita d’invalidità svizzera, e le comunica i risultati al più tardi entro 6 mesi. 6. La Cassa svizzera conserva il diritto di far esaminare l’interessato da un medico di sua scelta o di incaricare la sede provinciale competente dell’INPS di procedere agli esami complementari giudicati necessari.
La Cassa svizzera decide in merito alla domanda di rendita e fa pervenire la propria decisione al richiedente; essa ne invia una copia alla Sede provinciale competente dell’INPS.
Nel caso in cui, in applicazione dell’articolo 7, lettera a, terzo comma, della Convenzione, nella formulazione introdotta dall’articolo 1 del Secondo Accordo Aggiuntivo, un cittadino italiano può scegliere fra il versamento della rendita o quello di una indennità forfettaria, la Cassa svizzera gli comunica nello stesso tempo l’ammontare della rendita mensile alla quale egli può aver diritto e quello dell’indennità forfettaria che potrebbe eventualmente sustituirla. Essa indica inoltre la durata totale dei periodi di assicurazione che sono stati presi in considerazione.
L’interessato deve esercitare il proprio diritto di opzione entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Cassa svizzera.
Nel caso in cui l’interessato non abbia esercitato il proprio diritto di opzione entro il termine previsto, la Cassa svizzera gli assegna la rendita.
I cittadini italiani residenti in Italia indirizzano i loro ricorsi contro le decisioni della Cassa svizzera o interpongono appello contro i giudizi dei tribunali svizzeri di prima istanza, o direttamente alle autorità giudiziarie svizzere competenti o alla Sede provinciale competente dell’INPS.
In quest’ultimo caso, tale Sede indica la data di ricezione sul ricorso o sull’appello e lo fa pervenire senza indugio alla Cassa svizzera per l’inoltro all’autorità giudiziaria svizzera competente. La busta che è servita per la spedizione dovrà, in quanto possibile, essere parimenti trasmessa.
Quando una domanda è presentata direttamente all’INPS, questo la trasmette alla Cassa svizzera comunicando la data sotto quale essa è stata presentata; questa data è considerata come data di presentazione della domanda ai sensi della legislazione italiana. 2. La domanda deve essere compilata sul formulario messo a disposizione della Cassa svizzera dalla Direzione generale dell’INPS. Le indicazioni fornite sul formulario devono, in quanto questo lo preveda, essere comprovate da documenti giustificativi. 3. La Cassa svizzera appone la data di ricezione della domanda sulla domanda stessa, verifica, in quanto possibile, se essa è compilata in modo completo e se è corredata dei documenti giustificativi necessari e attesta, sempre sulla domanda, la validità dei documenti ufficiali svizzeri allegati; quindi trasmette la domanda nonchè i documenti giustificativi ed ogni altro allegato alla Sede provinciale competente del-l’INPS. 4. A richiesta della Sede provinciale competente dell’INPS la Cassa svizzera le for-nisce altre informazioni o attestati rilasciati o legalizzati dalle autorità competenti svizzere in quanto possibile.
La sede provinciale competente dell’INPS decide in merito alla domanda di pen-sione e notifica la propria decisione al richiedente inviandone una copia alla Cassa svizzera.
I cittadini italiani e svizzeri residenti in Svizzera possono indirizzare i loro ricorsi contro le decisioni delle sedi provinciali competenti dell’INPS o di altri organismi assicuratori italiani alla Cassa svizzera. Questa appone la data di ricezione e quella di trasmissione all’interessato della decisione impugnata sul ricorso e le trasmette senza ritardo alla Sede provinciale competente dell’INPS per l’inoltro all’autorità competente italiana. La busta che è servita per la spedizione dovrà, in quanto possibile, essere parimenti trasmessa.
Quando le sedi provinciali dell’INPS, cui sia stata presentata una domanda di pensione italiana, gliene facciano richiesta, la Cassa svizzera comunica loro, ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 della Convenzione, i periodi di assicurazione che il richiedente ha compiuto nell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, basandosi sulle notizie di cui dispone indicando se il richiedente ha lavorato come salariato e precisando di quali periodi, con l’approssimazione di un mese, si terrebbe conto per il calcolo di una rendita svizzera.
L’Istituto svizzero e l’INAIL corrispondono le prestazioni in danaro direttamente ed alle scadenze previste dalle loro legislazioni agli aventi diritto residenti in Italia e in Svizzera.
Nei casi previsti dall’articolo 12, della Convenzione, le rendite sono dovute dagli organismi assicuratori competenti secondo i seguenti criteri:
Essi forniranno inoltre tutte le altre notizie ed ogni documento di cui le Casse per assegni familiari facciano loro richiesta in applicazione della legislazione svizzera. 3. Le Casse per assegni familiari conservano il diritto di far visitare, ad opera di un medico di loro scelta, i figli per i quali gli assegni sono corrisposti a causa del loro stato di salute.
Essi forniranno inoltre ogni altra notizia o documentazione di cui l’INPS farà richiesta in applicazione della legislazione italiana.
Essi devono, d’altra parte, comunicare all’INPS, senza ritardo, ogni variazione nella loro situazione familiare o nelle condizioni economiche delle persone per le quali ricevono gli assegni. 3. L’INPS conserva il diritto di far visitare, ad opera di un medico di sua scelta, le persone per le quali gli assegni familiari sono corrisposti a causa del loro stato di salute.
Per il tramite dell’UFAS, della Cassa svizzera e della Cassa nazionale, da una parte, dell’INPS, dell’INAIL, del Ministero della Sanità e delle Unità sanitarie locali, dall’altra, gli organismi di assicurazione dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente, in virtù dell’articolo 18 della Convenzione, la collaborazione necessaria per l’applicazione dei rami di assicurazione previsti dalla Convenzione8. Sia in base ad una richiesta di ordine generale, sia in base ad una domanda concernente un caso particolare, essi si sostituiscono gli uni agli altri e compiono e fanno compiere tutti i passi necessari. Essi procedono, particolarmente, ad indagini per conto dell’organismo assicuratore dell’altra Parte contraente, mettono a sua disposizione documenti originali o copie, e forniscono, nei limiti del possibile, ogni informazione richiesta da questo organismo.
Per quanto concerne le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, le spese derivanti dagli esami medici e dagli accertamenti intesi a determinare la capacità di lavoro o di guadagno, come pure le spese di viaggio, vitto ed alloggio e tutte le altre spese che ne derivano, sono anticipate dall’organismo incaricato dell’accertamento e rimborsate dall’organismo che lo ha richiesto. Il rimborso viene effettuato conformemente alle tariffe ed alle disposizioni applicate dall’organismo incaricato dell’accertamento e per il tramite degli organismi centralizzatori competenti e deve essere effettuato nei sei mesi a partire dalla ricezione della nota delle spese. Tuttavia, il rimborso non ha luogo allorquando gli esami e gli accertamenti suddetti dovessero essere effettuati indipendentemente da detta richiesta. Su domanda, gli organismi di assicurazione interessati si comunicano le spese che gli esami e gli accertamenti richiesti comporteranno approssimativamente.9
Le autorità competenti o, con il loro consenso, gli organismi centralizzatori dei due Paesi, stabiliscono concordemente i formulari che ritengono necessari per l’applica-zione del presente Accordo.
Nei casi in cui, in conformità degli articoli 8 e 25, un ricorso è indirizzato direttamente alle autorità amministrative o giudiziarie competenti, il termine per il deposito del ricorso si considera osservato se il ricorso è consegnato, con lettera raccomandata ad un ufficio postale del paese di residenza, l’ultimo giorno di scadenza del termine, il timbro postale facendo fede.
Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono, di comune accordo, modificare le modalità di pagamento previste agli articoli da 9 a 21 e da 26 a 38.
Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono decidere di comune accordo che gli articoli da 5 a 20 si applicheranno in tutto o in parte ai cittadini svizzeri domiciliati in Italia.
Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione in materia di sicurezza sociale conclusa il 14 dicembre 1962 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera. Esso resterà in vigore per la stessa durata della Convenzione.
Fatto a Berna, il 18 dicembre 1963 in duplice esemplare, in lingua italiana e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: | Per il Ministero del lavoro della previdenza sociale: |
|---|---|
| Motta | Caporaso |
RS 0.831.109.454.2 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 3 del accordo amministrativo del 30 gennaio 1982 (RS 0.831.109.454.241 ). ↩
RS 0.831.109.454.1 . Oggi questo articolo è abrogato. ↩
Nuovo testo giusta l’art. 6 no1 del accordo amministrativo del 25 febbraio 1974 (RS 0.831.109.454.212 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 6 no3 al.1 del accordo amministrativo del 25 febbraio 1974 (RS .831.109.454.212 ). ↩
Abrogati dall’art. 6 no3 al. 2 del accordo amministrativo del 25 febbraio 1974 (RS 0.831.109.454.212 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 9 del accordo amministrativo del 30 gennaio 1982 (RS 0.831.109.454.241 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 10 del accordo amministrativo del 30 gennaio 1982 (RS 0.831.109.454.241 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 11 del accordo amministrativo del 30 gennaio 1982 (RS 0.831.109.454.241 ). ↩
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