0.831.109.454.24•Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera et la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962
0.831.109.454.24Bilateral International Treaty1 feb 1982
Conchiuso il 2 aprile 1980
Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 19811
Ratificato con strumenti scambiati il 21 dicembre 1981
Entrato in vigore il 1ofebbraio 1982
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica italiana
animati dal desiderio di modificare e completare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 19622(denominata qui appresso «la Convenzione»), come pure l’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 19693alla detta Convenzione (denominato qui appresso «il primo Accordo aggiuntivo»), hanno deciso di concludere un secondo Accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato come loro plenipotenziari:
il Consiglio federale svizzero
il signor Adelrich Schuler, direttore dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna,
il Presidente della Repubblica italiana
il signor Giovanni Migliuolo, direttore generale dell’emigrazione e degli affari sociali al Ministero degli affari esteri, Roma,
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
L’articolo 7 lettera a della Convenzione è modificato come segue:
…4
L’articolo 8 della Convenzione è modificato come segue:
…5
L’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione è completato dal seguente capoverso:
…6
Dopo l’articolo 14 della Convenzione, è inserito un articolo 14bisformulato come segue:
…7
Dopo l’articolo 20 della Convenzione è inserito un articolo 20bisformulato come segue:
…8
Dopo l’articolo 21 della Convenzione è inserito un articolo 21bisformulato come segue:
…9
Il punto 13 del Protocollo finale alla Convenzione è modificato come segue:
…10
All’articolo 1 paragrafo 1 del primo Accordo aggiuntivo, sono soppresse le parole «entro un anno dalla data in cui detto evento si è verificato».
I paragrafi 1 e 3 dell’articolo 3 del primo Accordo aggiuntivo sono modificati come segue:
…11
Il Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo è completato da un punto 4 formulato come segue:
…12
Per quanto riguarda la concessione delle rendite per orfani di madre secondo la legislazione svizzera, le cittadine italiane sono ugualmente considerate come assicurate ai sensi della detta legislazione qualora soddisfino le condizioni del punto 2 del Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo o quelle dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo al detto Accordo, del 25 febbraio 197413, o quelle dell’articolo 2 del presente Accordo oppure qualora siano beneficiarie di una pensione o rendita di vecchiaia o per superstiti secondo la legislazione dell’uno o dell’altro dei due Stati contraenti.
Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati.
Tuttavia, per quanto riguarda l’articolo 11, sono ugualmente presi in considerazione per l’apertura del diritto alle rendite gli eventi assicurati che si sono realizzati successivamente al 31 dicembre 1976; tali rendite saranno peraltro dovute solamente a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Fatto a Berna, il 2 aprile 1980, in due esemplari, uno in italiano e l’altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per la Repubblica Italiana: |
|---|---|
| A. Schuler | G. Migliuolo |
DF del 18 giugno 1981 (RU 1982 97) ↩
RS 0.831.109.454.2 ↩
RS 0.831.109.454.21 ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
RS 0.831.109.454.211 ↩
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ↩
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ↩
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