0.831.109.454.241•Accordo amministrativo concernente l’applicazione del Secondo Accordo Aggiuntivo di sicurezza sociale del 2 aprile 1980 e la revisione dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963
0.831.109.454.241Bilateral International Treaty1 feb 1982
Conchiuso il 30 gennaio 1982
Entrato in vigore il 1° febbraio 1982
In applicazione dell’articolo 18 paragrafo 2 lettera a della Convenzione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale1, le Autorità competenti, rappresentate da
– per la parte svizzera:
Jean-Daniel Baechtold,
Vice Direttore dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
– per la parte italiana:
Rinieri Paulucci di Calboli Barone,
Ambasciatore d’Italia in Svizzera
hanno concordato le seguenti disposizioni relative all’applicazione del Secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 19802ed alla revisione dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 19633.
L’articolo 1 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come segue:
…4
L’articolo 2 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come segue:
…5
L’articolo 4, paragrafo 1, dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963, è modificato come segue:
…6
È introdotto nell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 un nuovo articolo 7bisdel tenore seguente:
…7
L’articolo 23 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come segue:
…8
È introdotto nell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 un nuovo articolo 40bisdel tenore seguente:
…9
È introdotto nell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 un nuovo articolo 40terdel tenore seguente:
…10
L’articolo 42 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come segue:
…11
L’articolo 45, paragrafo 1, dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come segue:
…12
L’articolo 49, prima frase, dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come segue:
…13
L’articolo 50, paragrafo 2, dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come segue:
…14
L’articolo 51 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato come segue:
…15
Per l’applicazione dell’articolo 3 del Secondo Accordo Aggiuntivo, l’UFAS16fa pervenire alle autorità italiane i testi delle convenzioni di sicurezza sociale conclusi dalla Svizzera che si applicano all’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.
Nei casi previsti all’articolo 11 del Secondo Accordo Aggiuntivo, gli articoli da 5 a 8 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 si applicano per analogia; l’articolo 6, paragrafo 4, ultima frase, si applica altresì nei casi in cui una madre deceduta beneficiava di una pensione di vecchiaia o ai superstiti dell’assicurazione italiana.
In tal caso, e qualora si tratti di attestare periodi compiuti prima dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale, detti attestati sono sostituiti da attestati relativi ai periodi di assicurazione compiuti nei regimi di pensione rilasciati dagli organismi assicuratori competenti o dalle Amministrazioni competenti. 4. Qualora l’interessato, che ha inoltrato la domanda di ammissione nel termine previsto, non presenti gli attestati richiesti, potrà presentarli successivamente.
In tal caso, le casse-malati svizzere rilasciano agli interessati delle notizie esplicative messe a loro disposizione dalle autorità competenti italiane e contenenti tutti gli elementi utili per permettere loro di procurarsi i predetti attestati. 5. Per beneficiare delle disposizioni previste all’articolo 12, paragrafo 3 del Secondo Accordo Aggiuntivo, i cittadini svizzeri che trasferiscono la loro residenza dalla Svizzera in Italia e che non sono obbligatoriamente sottoposti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti ad iscriversi, secondo le disposizioni di legge applicabili, all’Unità sanitaria locale in cui è compreso il Comune di residenza, presentando un certificato di residenza in Italia nonché gli altri documenti richiesti in materia.
Gli articoli dal 9 al 21 e dal 26 al 37, così come i sottotitoli del titolo III, capitolo I, dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 sono abrogati.
Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla stessa data del Secondo Accordo Aggiuntivo del 2 aprile 1980 della Convenzione in materia di sicurezza sociale, conclusa il 14 dicembre 1962 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera.
Fatto a Berna il 30 gennaio 1982 in duplice esemplare, nelle lingue francese e italiana, i due testi facenti egualmente fede.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: | Per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e per il Ministero della Sanità: |
|---|---|
| Baechtold | Paulucci di Calboli Barone |
RS 0.831.109.454.2 ↩
RS 0.831.109.454.24 ↩
RS 0.831.109.454.23 ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Testo introdotto nella detta Conv. ↩
Ufficio federale delle assicurazioni sociali ↩
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. ↩
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. ↩
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. ↩
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