0.831.109.514.1•Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
0.831.109.514.1Bilateral International Treaty1 mag 1990
Conclusa l’8 marzo 1989
Approvata dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19892
Ratificata con strumenti scambiati il 16 marzo 1990
Entrata in vigore il 1omaggio 1990
(Stato 17 dicembre 2002)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein,
animati dal desiderio di adeguare i rapporti esistenti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale agli sviluppi avvenuti nel diritto interno e internazionale, hanno risolto di concludere una convenzione destinata a sostituire la convenzione del 3 settembre 19653, sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, la convenzione del 31 dicembre 19324sulla parità di trattamento dei cittadini dei due Stati per ciò che concerne l’assicurazione sociale contro gli infortuni e la convenzione del 26 febbraio 19695sugli assegni familiari, e hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari:
Il Consiglio federale svizzero:
Seguono i nomi dei plenipotenziari
Dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, i plenipotenziari hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Ai fini dell’applicazione della presente convenzione,
a.6 «Cittadini» designa, per quanto concerne la Svizzera, le persone di nazionalità svizzera e, per quanto riguarda il Liechtenstein, le persone di cittadinanza liechtensteinese; b. «Autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne il Liechtenstein, il Governo del principato del Liechtenstein o l’autorità da esso designata; c. «Domicilio» designa, di regola, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; d. «Legislazione» designa gli atti legislativi degli Stati contraenti, citati all’articolo 2, nonché i relativi atti regolamentari; e.7 «Frontalieri» designa i cittadini che dimorano abitualmente sul territorio di uno degli Stati contraenti o di uno Stato terzo e che esercitano regolarmente un’attività lucrativa sul territorio dell’altro Stato.»
(1). La presente convenzione si applica
A. In Svizzera
B. Nel Principato del Liechtenstein
(2). La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo l.
(3). Tuttavia essa si applica
(4). I Governi dei due Stati contraenti possono stabilire che la convenzione sia applicata alle legislazioni sugli assegni familiari di altri Cantoni svizzeri.
(1). La presente convenzione è applicabile ai cittadini dei due Stati contraenti, come pure ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, in quanto i loro diritti derivino da un cittadino. (2). La presente convenzione si applica pure ai rifugiati ai sensi della convenzione internazionale del 28 luglio 195112sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 196713sullo statuto dei rifugiati, come pure agli apolidi ai sensi della convenzione del 28 settembre 195414sullo statuto degli apolidi, che dimorano sul territorio di uno degli Stati contraenti. Essa si applica alla stessa condizione ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, in quanto i loro diritti derivino dai suddetti rifugiati o apolidi. (3). Gli articoli 5, 6 paragrafi da (2) a (5), 7 paragrafi (3) e (4), 7a paragrafo (2), 8, 8a , 13 paragrafo (3), 14 paragrafo (1) e da 20 a 23 nonché i titoli IV e V della presente Convenzione si applicano anche ad altre persone oltre a quelle menzionate ai paragrafi (1) e (2).15
Fatte salve le disposizioni contrarie della presente convenzione, le persone menzionate nell’articolo 3 paragrafo (1) beneficiano della parità di trattamento per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dalle leggi enumerate nell’articolo 2.
(1). Fatti salvi gli articoli da 6 a 8, la legislazione applicabile alle persone che esercitano un’attività lucrativa è quella dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano tale attività. (2). Le persone alle quali si applicano le legislazioni dei due Stati contraenti secondo il paragrafo (1) versano contributi all’assicurazione di ogni Stato unicamente sul reddito che conseguono sul territorio di questo Stato. (3). Le persone che non esercitano un’attività lucrativa sono sottoposte alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio hanno il loro domicilio. (4). …16
(1). …17 (2). Le persone occupate in un’azienda avente sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, inviate temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato, durante i primi 60 mesi sottostanno alla legislazione del primo Stato, come se fossero ancora occupate sul suo territorio.18 (3). Le persone occupate19di un servizio ufficiale di uno degli Stati contraenti, che svolgono un’attività sul territorio dell’altro Stato, sono sottoposti alla legislazione del primo Stato, come se fossero ancora occupati sul suo territorio. (4). Le persone occupate20di un’azienda che si estende dalla zona di frontiera di uno degli Stati contraenti alla zona di frontiera dell’altro Stato, operanti nel settore dell’azienda situato in quest’ultima regione, sono sottoposti alla legislazione del primo Stato, come se fossero occupati sul suo territorio. (5). Le persone occupate21di un’impresa di trasporti avente sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, operanti sul territorio dei due Stati, sono sottoposti alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l’azienda, come se fossero occupati unicamente sul territorio di questo Stato. (6). I cittadini degli Stati contraenti, che fanno parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti, sono assicurati secondo la legislazione di questo Stato.
(1). I cittadini di uno degli Stati contraenti occupati come membri di una missione diplomatica o di un posto consolare di questo Stato sul territorio dell’altro Stato sono assicurati secondo la legislazione del primo Stato. (2). I cittadini di uno degli Stati contraenti impiegati, sul territorio dell’altro Stato, al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare del primo Stato sono assicurati secondo la legislazione del secondo Stato. Entro tre mesi dall’inizio della loro occupazione oppure dall’entrata in vigore della presente disposizione essi possono scegliere l’applicazione della legislazione del primo Stato. (3). Il paragrafo (2) si applica per analogia
(4). Se una missione diplomatica o un posto consolare di uno degli Stati contraenti occupa sul territorio dell’altro Stato persone assicurate secondo la legislazione di questo Stato, essa deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente dalla legislazione di questo Stato ai datori di lavoro. Questa disposizione si applica anche ai cittadini citati al paragrafo (1) che occupano tali persone al loro servizio personale.
(1). I cittadini di uno degli Stati contraenti impiegati, sul territorio dell’altro Stato, al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno
Stato terzo e che non sono assicurati né secondo la legislazione di questo Stato terzo né in virtù della legislazione del loro Stato di origine sono assicurati secondo la legislazione dello Stato sul cui territorio sono occupati. (2). Riguardo all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il paragrafo (1) è applicabile per analogia ai coniugi e ai figli delle persone menzionate al paragrafo (1) che dimorano con queste ultime nello Stato in cui svolgono la loro attività, a condizione che non siano già assicurati secondo il diritto del loro Stato.
L’autorità competente di uno degli Stati contraenti, d’accordo con l’autorità competente dell’altro Stato, può prevedere deroghe agli articoli da 5 a 7.
Art. 8 a 22
Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti, una persona di cui agli articoli da 6 a 8 continua a rimanere assoggettata alla legislazione dell’altro Stato, il coniuge e i figli che dimorano con detta persona sul territorio del primo Stato rimangono assicurati secondo le disposizioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del secondo Stato, a condizione che non esercitino un’attività lucrativa sul territorio del primo Stato.
Se l’acquisizione del diritto a prestazioni presuppone, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, l’esistenza di un rapporto d’assicurazione, sono considerati assicurati (1). i cittadini degli Stati contraenti che
(2). i cittadini dell’altro Stato contraente che
bb. prestazioni dell’assicurazione malattie o dell’assicurazione contro gli infortuni dell’altro Stato oppure beneficiano di tali prestazioni oppure
cc. prestazioni in denaro dell’assicurazione contro la disoccupazione dell’altro Stato oppure beneficiano di tali prestazioni;
(3). altre persone domiciliate sul territorio dell’altro Stato contraente che, immediatamente prima dell’inizio dell’interruzione dell’attività lucrativa che ha preceduto l’invalidità, erano sottoposte all’obbligo contributivo secondo la legislazione del primo Stato. Se, ai sensi della legislazione di questo Stato, l’acquisizione del diritto a una rendita ordinaria d’invalidità e il versamento di quest’ultima presuppongono che la persona sia domiciliata sul territorio di questo Stato, tale condizione è considerata adempita per i cittadini di Stati terzi domiciliati sul territorio dell’altro Stato contraente se, tra il loro Stato d’origine e uno dei due Stati contraenti, è in vigore una regolamentazione relativa alla sicurezza sociale. La seconda frase non si applica alle rendite ordinarie d’invalidità concesse ad assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al 50 per cento.
(1). I provvedimenti d’integrazione sono accordati ai cittadini degli Stati contraenti domiciliati sul territorio di uno di questi Stati conformemente alla legislazione dell’altro Stato se, immediatamente prima dell’esecuzione di tali provvedimenti, erano sottoposti all’obbligo contributivo conformemente alla legislazione di questo Stato sulla base di un rapporto d’impiego durevole a tempo pieno. Il rapporto d’impiego a tempo pieno è considerato durevole se è illimitato o concluso per una durata di almeno un anno e se l’attività svolta è sufficiente per coprire il fabbisogno vitale. (2). I figli di cittadinanza di uno degli Stati contraenti che sono nati invalidi sul territorio di questo Stato sono parificati ai figli nati sul territorio dell’altro Stato se la loro madre vi è domiciliata e, prima della nascita, ha soggiornato durante al massimo due mesi sul territorio del primo Stato. In caso d’infermità congenita del figlio, l’assicurazione per l’invalidità dello Stato di domicilio della madre assume le spese avute durante i primi tre mesi dopo la nascita nella misura in cui sarebbe stata tenuta a concederle sul territorio di questo Stato. La prima e la seconda frase sono applicabili per analogia ai bambini nati fuori del territorio degli Stati contraenti; in questo caso l’assicurazione per l’invalidità dello Stato di domicilio della madre assume le spese per le prestazioni fornite all’estero, unicamente se queste ultime hanno dovuto essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del figlio. (3). Se, prima o durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione, il domicilio è trasferito dal territorio di uno degli Stati contraenti al territorio dell’altro Stato, l’assicurazione del primo Stato rimane integralmente responsabile per le prestazioni uniche o di breve durata e, durante tre mesi al massimo, per le prestazioni di lunga durata; l’assicurazione del secondo Stato continua ad eseguire i provvedimenti come se il diritto ai provvedimenti fosse dato in virtù della sua legislazione. Le autorità competenti possono disciplinare in modo diverso, nel singolo caso, il trasferimento dell’obbligo delle prestazioni. (4). Per quanto riguarda l’applicazione dei provvedimenti d’integrazione accordati dall’assicurazione di uno degli Stati contraenti, il territorio dell’altro Stato non è considerato territorio straniero.
Se le legislazioni dei due Stati contraenti prevedono la concessione di rendite d’invalidità ad assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al 50 per cento, tali rendite sono versate ai cittadini degli Stati contraenti finché sono domiciliati e dimorano sul territorio di uno di questi Stati.
Il diritto all’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità nonché ai mezzi ausiliari dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti esiste esclusivamente nei confronti dell’assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l’avente diritto è domiciliato.
Per la concessione di assegni per grandi invalidi e di mezzi ausiliari dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti ai cittadini degli Stati contraenti, che dimorano sul territorio di uno di questi Stati, la riscossione di una rendita di vecchiaia conformemente alla legislazione dell’altro Stato è equiparata alla riscossione di una rendita di vecchiaia ai sensi della legislazione del primo Stato.
Se per la concessione di una prestazione la legislazione di uno degli Stati contraenti o la presente convenzione esigono che la persona interessata sia domiciliata e dimori sul territorio di questo Stato o di uno degli Stati contraenti, la dimora sul territorio dell’altro Stato è equiparata alla dimora sul territorio del primo Stato.
Per quanto riguarda la concessione di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni conformemente alla legislazione di uno degli Stati contraenti, il territorio dell’altro Stato non è considerato territorio straniero.
L’autorità competente di uno degli Stati contraenti interverrà affinché gli assicuratori contro gli infortuni che operano nell’altro Stato possano partecipare alle convenzioni concluse conformemente alla legislazione del primo Stato con le persone e le istituzioni che collaborano all’applicazione di trattamenti terapeutici e di provvedimenti di riabilitazione.
L’obbligo dell’assicuratore di erogare prestazioni a persone che sono o erano assicurate conformemente alla legislazione dei due Stati contraenti è regolato dalla legislazione degli Stati suddetti; per l’applicazione di quest’ultima gli assicuratori dei due Stati contraenti sono equiparati.
Se, conformemente alla legislazione applicabile dei due Stati contraenti, esiste per un figlio il diritto ad assegni familiari sotto forma di assegni completi o parziali riguardanti lo stesso periodo, vale la seguente regolamentazione, senza prendere in considerazioni le disposizioni legali interne sul cumulo di diversi diritti a prestazioni:
Le autorità competenti
(1). Per l’applicazione della presente convenzione e delle leggi designate nell’articolo 2, le autorità, i tribunali e gli istituti dei due Stati contraenti si aiutano reciprocamente e gratuitamente, come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. (2). Il paragrafo (1) si applica anche agli esami medici. Le spese derivanti dagli esami medici, le spese di viaggio, di ricovero per osservazione nonché altre spese effettive (perdita di guadagno, indennità giornaliera e simili), fatta eccezione per i costi di spedizione, devono essere rimborsate dall’istituto richiedente. Le spese non sono rimborsate se l’esame medico è nell’interesse degli istituti competenti dei due Stati contraenti.25
(1). Il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle tasse di bollo e delle imposte previste dalla legislazione di uno Stato contraente per gli atti e documenti da produrre in applicazione della legislazione di questo Stato è esteso agli atti e documenti corrispondenti da produrre in applicazione della legislazione dell’altro Stato. (2). Le autorità competenti o gli istituti dei due Stati contraenti non devono esigere il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari sugli atti e documenti da produrre in applicazione della presente convenzione.
Una richiesta di rendita secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, presentata ad un organismo competente sul territorio di questo Stato, è parimenti considerata quale richiesta di una prestazione analoga secondo la legislazione dell’altro Stato, la quale entri in considerazione tenendo conto della presente convenzione. È fatta salva una dichiarazione diversa del richiedente26.
Il versamento delle prestazioni dovute in applicazione della presente convenzione si conforma alla legislazione dello Stato contraente interessato. Le autorità competenti possono stabilire una procedura speciale segnatamente per il versamento di rendite parziali27.
Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad un’autorità amministrativa, a un tribunale o ad un istituto di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono ricevibili se inoltrati entro lo stesso termine ad un’autorità, a un tribunale o ad un istituto corrispondente dell’altro Stato.
(1). Gli istituti, le autorità e i tribunali di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare le richieste e gli altri documenti a causa della lingua, se essi sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’altro Stato. (2). Per l’applicazione della presente convenzione, gli istituti, le autorità e i tribunali di ognuno degli Stati contraenti possono corrispondere fra di loro e con le persone interessate o i loro mandatari nelle loro lingue ufficiali, sia direttamente, sia per il tramite degli organismi di collegamento.
(1). Se un istituto di uno Stato contraente ha assegnato prestazioni in contanti non dovute, l’importo indebito può essere trattenuto a favore di detto istituto su una prestazione corrispondente per la quale esiste un diritto secondo la legislazione dell’altro Stato contraente. (2). Se una persona ha diritto, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, a una prestazione in contanti per un periodo nel corso del quale un istituto assistenziale dell’altro Stato ha accordato a lei o ai membri della sua famiglia anticipi su questa prestazione o prestazioni di assistenza, i versamenti successivi di tale prestazione in contanti, su richiesta dell’istituto assistenziale che ha diritto alla restituzione, devono essere trattenuti a suo favore come se si trattasse di un’istituto di assistenza avente sede sul territorio del primo Stato.
(1). Quando una persona che può pretendere prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell’altro Stato ha diritto di esigere da un terzo il risarcimento di questo danno, in virtù della legislazione di quest’ultimo Stato, l’istituto debitore delle prestazioni del primo Stato contraente è surrogato nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alla legislazione che gli è applicabile; l’altro Stato contraente riconosce questa surrogazione. (2). Quando, in applicazione del paragrafo (1), gli istituti dei due Stati contraenti hanno il diritto di esigere il risarcimento di un danno, a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento, essi sono creditori solidali e son tenuti a procedere fra loro alla ripartizione degli importi recuperati, proporzionalmente alle prestazioni dovute da ciascuno di loro.
(1). Le difficoltà risultanti dall’applicazione della presente convenzione sono appianate di comune intesa fra le autorità competenti degli Stati contraenti. (2). Se in tal modo non fosse possibile giungere a una soluzione, la vertenza è sottoposta, su richiesta d’uno Stato contraente, a un tribunale arbitrale. (3). Il tribunale arbitrale è costituito caso per caso con la designazione di un rappresentante di ogni Stato contraente. Se non riescono a risolvere la vertenza, i due arbitri designano un presidente. Se non possono accordarsi in merito al presidente, questi sarà designato dal presidente della Corte internazionale di giustizia. (4). Le sentenze del tribunale arbitrale sono vincolanti. Ogni Stato contraente sostiene le spese del suo rappresentante; le spese della presidenza e le altre spese sono sostenute in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il tribunale arbitrale regola la sua procedura.
(1). La presente convenzione è applicabile pure agli eventi verificatisi prima della sua entrata in vigore. (2). La presente convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla data della sua entrata in vigore. (3). Decisioni precedenti non ostacolano l’applicazione della convenzione. (4). I diritti delle persone la cui rendita è stata determinata prima dell’entrata in vigore della presente convenzione sono riesaminati su loro richiesta secondo questa convenzione. Questi casi possono essere riesaminati d’ufficio. Se, in seguito a tale revisione, l’interessato non ha più diritto alla rendita o avrebbe diritto a una rendita inferiore a quella versata prima dell’entrata in vigore della presente convenzione, si continuerà ad erogare l’importo della rendita anteriore. (5). I termini di prescrizione previsti dalle legislazioni dei due Stati contraenti decorrono, per quanto riguarda tutti i diritti derivanti dalla presente convenzione, al più presto con l’entrata in vigore della convenzione.
Il protocollo finale allegato è parte integrante della presente convenzione.
(1). La presente convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da parte di uno Stato contraente da notificarsi almeno tre mesi prima dello scadere del termine annuale. (2). In caso di denuncia della convenzione, i diritti a prestazioni acquisiti in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti. I diritti in corso di acquisizione in base alle suddette disposizioni saranno disciplinati da un accordo fra gli Stati contraenti.
(1). La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati al più presto a Vaduz. (2). La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.
A partire dall’entrata in vigore della presente convenzione sono abrogate la convenzione del 3 settembre 196528fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, la convenzione del 31 dicembre 193229fra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein per la parità di trattamento dei cittadini dei due Stati nell’ambito dell’assicurazione sociale contro gli infortuni come pure la convenzione del 26 febbraio 196930fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sugli assegni familiari.
In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i propri sigilli.Fatto a Berna, 18 marzo 1989, in due originali.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Principato del Liechtenstein: |
|---|---|
| V. Brombacher | Beck |
All’atto della firma in data odierna della convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (detta qui di seguito «la convenzione»), i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno fatto le seguenti dichiarazioni:
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Principato del Liechtenstein: |
|---|---|
| V. Brombacher | Beck |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RU 1990 637 ↩
[RU 1966 1265] ↩
[CS 11 184] ↩
[RU 1970 525] ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Introdotta dall’art. 1 n. 2 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.20 ↩
RS 832.20 ↩
RS 836.1 ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.40 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Abrogato dall’art. 1 n. 4 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Abrogato dall’art. 1 n. 5 a del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 5 b del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nuova espressione giusta l’art. 1 n. 5 c del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nuova espressione giusta l’art. 1 n. 5 c del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nuova espressione giusta l’art. 1 n. 5 c del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 8 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Per. introdotto giusta l’art. 1 n. 16 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nuova espressione giusta l’art. 1 n. 17 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 18 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nuovo testo del per. giusta l’art. 1 n. 19 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nuova espressione giusta l’art. 1 n. 20 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
[RU 1966 1265] ↩
[CS 11 184] ↩
[RU 1970 525] ↩
Introdotta giusta l’art. 1 n. 22 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 23 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Abrogati dall’art. 1 n. 24 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 25 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
RS 831.20 ↩
RS 831.10 ↩
Nuova espressione giusta l’art. 1 n. 26 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 27 a del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Introdotta dall’art. 1 n. 27 b del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
RS 832.10 ↩
Introdotto dall’art. 1 del Secondo Acc. agg. del 29 nov. 2000, approvato dall’Ass. fed. il 6 giu. 2002, in vigore dal 14 ago. 2002 e con effetto dal 29 novembre 2000 (RS 0.831.109.514.13 ). ↩
RS 831.42 ↩
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"title": "Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)",
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