0.831.109.518.2•Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo
0.831.109.518.2Bilateral International Treaty1 mag 1969
Conchiusa il 3 giugno 1967
Approvata dall’Ass. fed. il 3 dic. 19682
Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 1969
(Stato 1° ottobre 1997)
Il Consiglio federale svizzero e
Sua Altezza Reale il Gran Duca del Lussemburgo,
animati dal desiderio di favorire i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale e di adattarli agli sviluppi avvenuti nella legislazione;
hanno convenuto di conchiudere una Convenzione che sostituisce quella del 14 novembre 19553e, a tal fine, hanno nominato i loro plenipotenziarie:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
La presente convenzione si applica: a. nella Svizzera, alle legislazioni federali attuali e future su: – l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti4; – l’assicurazione invalidità5; – l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali; – gli assegni familiari; b. nel Lussemburgo, alle legislazioni attuali e future su: – le assicurazioni-pensioni (vecchiaia-invalidità-superstiti) comprese le assicurazioni supplementari; – l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; – gli assegni familiari eccettuate le indennità di nascita.
La presente convenzione è applicabile ai cittadini delle Parti nonché ai loro familiari e superstiti che, in quanto i loro diritti siano fondati su detti cittadini, godono della parità di trattamento senza riguardo alla loro nazionalità.
Sotto riserva delle disposizioni contrarie della presente convenzione e del suo protocollo finale, i cittadini di una delle parti contraenti, nonché i membri delle loro famiglie e i loro superstiti ai sensi dell’articolo 2 della convenzione, sono sottoposti agli obblighi e sono ammessi al beneficio della legislazione dell’altra parte alle stesse condizioni dei cittadini di questa parte.
Con riserva delle disposizioni contrarie del presente Titolo, i cittadini di una Parte contraente che svolgono un’attività professionale soggiacciono alle legislazioni della Parte sul cui territorio essi esercitano la loro attività.
Le disposizioni dell’articolo 5 comportano le seguenti particolarità od eccezioni:
Se il soggiorno oltrepassa detto termine, l’assoggettamento alla legislazione della prima Parte può eccezionalmente essere mantenuto per un periodo che sarà convenuto, di comune accordo, dalle competenti autorità delle Parti contraenti. 2. Ai lavoratori salariati di un’impresa di trasporti ferroviari, stradali, aerei o di navigazione interna, temporaneamente trasferiti, dal territorio di una Parte ove abitualmente sono occupati, a quello dell’altra Parte, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte.
In casi particolari, e tenuto conto delle esigenze sociali degli interessati, le competenti autorità delle Parti contraente possono, di comune accordo, derogare ai disposti degli articoli 5 e 6.
I. Applicazione della legislazione svizzera
5. Le rendite ordinarie previste per gli assicurati il cui grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, sono concesse ai cittadini lussemburghesi solo fino a quando essi conservano il loro domicilio in Svizzera.
I cittadini lussemburghesi hanno diritto, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri, alle rendite straordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti e dell’assicurazione invalidità fino a quando mantengono il domicilio in Svizzera se, immediatamente prima della data in cui domandano la rendita, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno dieci anni quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per almeno cinque anni quando si tratta di una rendita di superstiti e d’invalidità o di una rendita di vecchiaia che le sostituisce.
I figli, nati invalidi nel Lussemburgo e la cui madre abbia soggiornato in territorio lussemburghese complessivamente durante due mesi al massimo prima della nascita pur conservando il suo domicilio in Svizzera, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L’assicurazione d’invalidità svizzera prende inoltre a carico, nei casi di infermità congenita d’un figlio, le spese avute nel Lussemburgo durante i tre primi mesi dopo la nascita, e ciò nella misura in cui essa sarebbe stata obbligata ad accordare tali prestazioni in Svizzera.6
II. Applicazione della legislazione Lussemburghese
secondo le disposizioni legali applicabili all’istituto assicurativo del luogo di residenza. 4. Protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza devono essere concesse, salvo per casi urgenti, unicamente previo consenso dell’istituto assicurativo debitore.
L’istituto assicurativo debitore rifonde all’istituto assicurativo le spese delle prestazioni fornite giusta gli articoli 13 e 14 ad eccezione delle spese d’amministrazione.
Le persone che esercitano un’attività professionale sul territorio di una delle due parti contraenti e aventi figli che risiedono o che sono allevati sul territorio dell’altra parte hanno diritto, per tali figli, alle indennità familiari giusta le disposizioni della legislazione della prima parte come se risiedessero sul territorio di questa parte.
– per quando riguarda la Svizzera l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Berna;
– per quanto riguarda il Lussemburgo i membri del Governo competenti per le legislazioni menzionate all’articolo 1; a. prendono gli accordi amministrativi necessari all’applicazione della presente Convenzione. Esse regoleranno in particolare le modalità della reciproca collaborazione come pure la partecipazione alle spese per gli accertamenti medici o amministrativi nei casi in cui le persone che si trovano sul territorio di una delle Parti chiedano la concessione o beneficino di prestazioni delle assicurazioni dell’altra Parte;
2. Per agevolare l’esecuzione della presente convenzione e, segnatamente, i rapporti vicendevoli degli istituti assicurativi, sono stati istituiti i seguenti enti di collegamento:
– nella Svizzera per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti la Cassa federale di compensazione, in Ginevra per l’assicurazione contro gli infortuni l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna
per gli assegni familiari l’Ufficio federale delle assicurazione sociali, in Berna;
– nel Lussemburgo l’Ufficio delle assicurazioni sociali, in Lussemburgo.
Tuttavia le rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti sono concesse, giusta le disposizioni della presente convenzione, solo per eventi verificatisi dopo il 31 dicembre 1959 sempreché le quote non siano state trasferite o rimborsate in ossequio all’articolo 7, paragrafo 3, della convenzione fra la Svizzera e il Lussemburgo del 14 novembre 195510.
I diritti fatti valere da cittadini lussemburghesi, per eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1960, sono disciplinati dall’articolo 7 della sopraccitata convenzione del 14 novembre 1955. 5. La presente convenzione non è applicabile ai diritti tacitati mediante pagamento di un’indennità globale o rimborso delle quote.
Se per ragioni di nazionalità o di residenza dell’interessato, le disposizioni della legislazione applicabile ostano alla liquidazione dei diritti, i termini per far valere i diritti previsti dalle legislazioni delle Parti contraenti cominceranno a decorrere alla data d’entrata in vigore della presente convenzione.
Il protocollo finale allegato è parte integrante della presente convenzione.
In fede di che , i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 1967, in due esemplari.(Seguono le firme)
All’atto della firma, in data odierna, della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo (chiamata qui di seguito «la convenzione»), i sottoscritti plenipotenziari convengono quanto segue: 1.12 La convenzione non deroga alle disposizioni dell’accordo sulla sicurezza sociale dei battellieri del Reno. Tuttavia per quanto concerne un diritto ad una rendita ordinaria dell’assicurazione d’invalidità svizzera i cittadini lussemburghesi che erano occupati in qualità di battellieri del Reno su navi svizzere e che hanno dovuto abbandonare la loro attività per sopravvenuta incapacità lavorativa, sono considerati come assicurati ai sensi delle disposizioni legali svizzere se hanno, nei tre anni immediatamente precedenti l’insorgere del rischio, versato contributi giusta queste disposizioni durante almeno dodici mesi. 2.13 La convenzione è pure applicabile ai rifugiati ai sensi della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 195114e del protocollo finale relativo allo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 196715, nonché agli apolidi ai sensi della convenzione relativa allo statuto degli apolidi del 28 settembre 195416, quando essi risiedano sul territorio di una delle parti contraenti. Essa si applica alle stesse condizioni ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, in quanto fondino i loro diritti su quelli di detti rifugiati o apolidi. Sono riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale. 3.17 Il principio dell’uguaglianza di trattamento enunciato all’articolo 3 della convenzione, non è applicabile per quanto concerne le disposizioni legali svizzere relative all’assicurazione vecchiaia e superstiti e all’assicurazione invalidità facoltative dei cittadini svizzeri all’estero e alle prestazioni di soccorso versate a cittadini svizzeri residenti fuori della Svizzera. Lo stesso varrebbe nel caso in cui il Lussemburgo introducesse regolamentazioni analoghe. 4. Per l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sono considerate sia le disposizioni di diritto internazionale sia quelle di diritto interno. 5. Gli articoli 6, paragrafi 1 e 2, 7, 13 e 22 della convenzione s’applicano indipendentemente dalla nazionalità delle persone cui si riferiscono. 6. Quando lasciano il Lussemburgo, i cittadini svizzeri, affiliati alle assicurazioni sociali lussemburghesi enumerate nell’articolo 1 della convenzione, possono continuarle volontariamente alle stesse condizioni previste per i cittadini lussemburghesi. 7.18 Per quanto attiene alla nozione di «periodo assimilato giusta le disposizioni legali lussemburghesi concernenti il mantenimento dei diritti» che figura al paragrafo 4 b) dell’articolo 8 della convenzione, contano per il mantenimento dei diritti a. nei regimi dei salariati: – i periodi durante i quali l’assicurato godeva di una pensione d’invalidità o di un’indennità che ne faceva le veci o durante i quali questa pensione o questa indennità erano sospese; – i periodi durante i quali l’interessato era sottoposto ad un trattamento curativo; – le giornate durante le quali l’interessato, senza dedicarsi ad un’occupazione sottoposta all’assicurazione, ha ricevuto una rendita di infortunio per una riduzione del 20 per cento almeno della sua capacità lavorativa; – i periodi durante i quali l’assicurato ha ricevuto o avrebbe avuto il diritto di ricevere un’indennità di disoccupazione. b. nei regimi dei lavoratori indipendenti: – i periodi durante i quali l’azienda era chiusa a causa di malattia o d’infortunio; – i periodi durante i quali l’assicurato beneficiava di una pensione d’invalidità. 7a .19Le donne di nazionalità lussemburghese che hanno il loro domicilio nel Lussemburgo e che soddisfano le altre condizioni giusta le disposizioni legali svizzere per l’apertura di un diritto a rendite ordinarie per orfani di madre, sono considerate come assicurate per questo diritto. Per il resto, l’articolo 8 paragrafo 2 si applica per analogia. 8. La durata della residenza, di cui all’articolo 9 della convenzione, non è considerata come interrotta ove il soggiorno fuori del territorio svizzero non superi 3 mesi nel corso di un anno civile. I periodi di residenza in Svizzera, durante i quali l’interessato è stato esentato dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera di invalidità, vecchiaia e superstiti, non sono computati nella durata di residenza richiesta. 9. Le disposizioni dell’articolo 1720della convenzione non ostano all’applicazione di quelle d’una legislazione nazionale ove quest’ultime siano più favorevoli. 10. L’affiliazione all’assicurazione malattia svizzera è facilitata nel seguente modo: a. quando un cittadino di una Parte trasferisce il proprio domicilio dal Lussemburgo alla Svizzera e esce dall’assicurazione malattia lussemburghese dev’essere accettato, indipendentemente dalla sua età, da una cassa malati svizzera designata dall’autorità competente; egli può assicurarsi sia per un’indennità giornaliera sia per le spese mediche e farmaceutiche, a condizione: – che soddisfi le altre prescrizioni statutarie d’ammissione, – che, prima di trasferire il domicilio sia affiliato a un istituto lussemburghese d’assicurazione malattia, – che, entro tre mesi dalla fine della sua affiliazione in Lussemburgo, faccia domanda d’ammissione a una cassa malati svizzera, e – che il cambiamento di residenza non avvenga al solo scopo di seguire un trattamento medico o curativo. b. Poiché la coassicurazione è assimilata all’affiliazione, la moglie e i figli d’età inferiore a 20 anni di un cittadino di una Parte, che soddisfano le condizioni sopra enunciate, beneficiano del medesimo diritto d’ammissione, per le cure mediche e farmaceutiche, a una cassa ammalati riconosciuta. c. Per le prestazioni di maternità, i periodi d’assicurazione compiuti presso l’assicurazione malattia lussemburghese vengono computati unicamente ove l’assicurata sia affiliata da 3 mesi a una cassa malati svizzera. 11. L’affiliazione all’assicurazione malattia lussemburghese è facilitata nel seguente modo: a. quando un cittadino di una Parte trasferisce il proprio domicilio dalla Svizzera al Lussemburgo e lascia la cassa malati svizzera presso la quale era assicurato, i periodi di assicurazione compiuti in quest’ultima, a titolo di cure mediche e farmaceutiche, sono presi in considerazione per l’ammissione all’assicurazione continuata facoltativa lussemburghese; b. i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione malattia svizzera vengono presi in considerazione per l’inizio del diritto alle prestazioni di malattia e, purché l’assicurata sia affiliata da tre mesi all’assicurazione malattia lussemburghese, per l’inizio del diritto alle prestazioni di maternità; c. per l’assicurazione malattia dei beneficiari di pensioni o di rendite, purché, essi risiedano nel Lussemburgo, le pensioni e le rendite svizzere sono assimilate a quelle lussemburghesi; d. nelle ipotesi considerate in a e c, le competenze degli istituti assicurativi e, in generale, le modalità per l’affiliazione, sono decretate dall’autorità lussemburghese competente. 12. I lavoratori trasferitisi dalla Svizzera al Granducato del Lussemburgo possono affiliarsi volontariamente alla cassa malati competente in ragione del loro impiego. 13. Gli assicurati che hanno lasciato il Lussemburgo prima del 1° luglio 1938 possono pretendere che, per l’attribuzione e il calcolo dei loro diritti, siano conteggiati i periodi d’affiliazione all’assicurazione lussemburghese anteriori alla data sopraccitata, unicamente a condizione: a. che possano provare di aver compiuto, dopo questa data, 6 mesi d’assicurazione in un ordinamento lussemburghese qualora siano ritornati nel Granducato prima del 1° luglio 1955, oppure b. che abbiano conservato o i loro diritti o li abbiano ricuperati conformemente alla legislazione lussemburghese. Questa disposizione non si applica ai periodi di assicurazione compiuti nelle miniere. 14.21 I periodi di assicurazioni compiuti sotto la legislazione lussemburghese da cittadini svizzeri non residenti sul territorio lussemburghese, sono assimilati a periodi di residenza per l’attribuzione della parte fondamentale nelle pensioni lussemburghesi.Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 1967, in due esemplari.(Seguono le firme)
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ©f_1_ ↩
RU 1969 418 ↩
RS 0.831.109.518.1 ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.20 ↩
Per. introdotto dall’art. 1 lett. a n. 3 dell’Acc. agg. del 26 mar. 1976, approvato dall’Ass. fed. il 23 giu. 1977 e in vigore dal 1° dic. 1977 (RU 1977 20942093;FF 1976 III 1169). ↩
Per. introdotto dall’art. 1 lett. a n. 4 dell’Acc. agg. del 26 mar. 1976, approvato dall’Ass. fed. il 23 giu. 1977 e in vigore dal 1° dic. 1977 (RU 1977 20942093;FF 1976 III 1169). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. a n. 5 dell’Acc. agg. del 26 mar. 1976, approvato dall’Ass. fed. il 23 giu. 1977 e in vigore dal 1° dic. 1977 (RU 1977 20942093;FF 1976 III 1169). ↩
Abrogato dall’art. 1 lett. a n. 6 dell’Acc. agg. del 26 mar. 1976, approvato dall’Ass. fed. il 23 giu. 1977 (RU 1977 20942093;FF 1976 III 1169). ↩
RS 0.831.109.518.1 ↩
RS 0.831.109.518.1 ↩
Per. introdotto giusta l’art. 1 lett. b n. 1 dell’Acc. agg. del 26 mar. 1976,approvato dall’Ass. fed. il 23 giu. 1977 e in vigore dal 1° dic. 1977 (RU 1977 20942093;FF 1976 III 1169). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. b n. 2 dell’Acc. agg. del 26 mar. 1976, approvato dall’Ass. fed. il 23 giu. 1977 e in vigore dal 1° dic. 1977 (RU 1977 20942093;FF 1976 III 1169). ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.40 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. b n. 3 dell’Acc. agg. del 26 mar. 1976, approvato dall’Ass. fed. il 23 giu. 1977 e in vigore dal 1° dic. 1977 (RU 1977 20942093;FF 1976 III 1169). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. b n. 4 dell’Acc. agg. del 26 mar. 1976, approvato dall’Ass. fed. il 23 giu. 1977 e in vigore dal 1° dic. 1977 (RU 1977 20942093;FF 1976 III 1169). ↩
Introdotto dall’art. 1 lett. b n. 5 dell’Acc. agg. del 26 mar. 1976, approvato dall’Ass. fed. il 23 giu. 1977 e in vigore dal 1° dic. 1977 (RU 1977 20942093;FF 1976 III 1169). ↩
Termine soppresso dall’art. 1 lett. b n. 6 dell’Acc. agg. del 26 mar. 1976, approvato dall’Ass. fed. il 23 giu. 1977 (RU 1977 20942093;FF 1976 III 1169). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. b n. 7 dell’Acc. agg. del 26 mar. 1976, approvato dall’Ass. fed. il 23 giu. 1977 e in vigore dal 1° dic. 1977 (RU 1977 20942093;FF 1976 III 1169). ↩
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