0.831.109.518.21•Accordo amministrativo sull’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo il 3 giugno 1967
0.831.109.518.21Bilateral International Treaty1 mag 1969
Concluso il 17 febbraio 1970
Entrato in vigore con effetto dal 1° maggio 1969
(Stato 1° ottobre 1997) (Stato 1° ottobre 1997)
Conformemente all’articolo 18 capoverso 1 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 3 giugno 19672tra la Confederazione svizzera e il Granducato del Lussemburgo (detta in seguito «Convenzione»), le autorità competenti, segnatamente
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
hanno convenuto le disposizioni seguenti riguardanti le modalità di applicazione della Convenzione.
La Cassa svizzera di compensazione in Ginevra, l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni in Lucerna, e l’Ufficio delle assicurazioni sociali, in Lussemburgo, che funzionano quali enti di collegamento in base all’articolo 18 capoverso 2 della Convenzione, sono detti in seguito «Cassa svizzera», «Istituto nazionale» rispettivamente «Ufficio».
– in Svizzera: dalla cassa di compensazione competente dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, come pure dall’agenzia circondariale competente dell’Istituto nazionale, – in Lussemburgo dal Ministero del Lavoro e della Sicurezza sociale. 3. Il certificato previsto al capoverso 2 deve essere esibito dal rappresentante del datore di lavoro nell’altro Paese oppure, mancando tale rappresentante, dall’interessato medesimo. 4. Se la durata del trasferimento deve prolungarsi oltre il periodo di 24 mesi stabilito nell’articolo 6 capoverso 1 della Convenzione, il consenso previsto da tale capoverso deve essere chiesto dal datore di lavoro interessato prima della scadenza di detto periodo, in Svizzera all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Lussemburgo al Ministero del Lavoro e della Sicurezza sociale.
Le autorità predette si mettono d’accordo per lo scambio delle lettere, e comunicano le loro decisioni agli organismi di assicurazione interessati dei loro Paesi.
– al Ministero del Lavoro e della Sicurezza sociale, e i lavoratori occupati nel Lussemburgo – alla Cassa federale di compensazione, in Berna. 2. Per i lavoratori indicati al paragrafo precedente, che sono occupati alla data dell’entrata in vigore della Convenzione in un servizio ufficiale, il termine stabilito all’articolo 6 cifra 3 lettera b della Convenzione, inizia a decorrere dalla data della pubblicazione del presente Accordo, e la legislazione scelta diventa applicabile alla scadenza di detto termine. 3. Se i lavoratori di cui all’articolo 5 cifra 3 lettere b e c della Convenzione optano a favore della legislazione del Paese accreditante, gli organismi di assicurazione o l’autorità competente di tale Stato rimettono loro un certificato attestante che essi sono sottoposti alla legislazione predetta.
La Cassa svizzera notifica direttamente all’avente diritto le sue decisioni di rendita con l’indicazione dei termini e dei rimedi di diritto; essa ne trasmette una copia all’Ufficio o all’organismo lussemburghese competente per le pensioni.
I ricorsi contro le decisioni della Cassa svizzera, o i ricorsi di diritto amministrativo contro sentenze delle autorità svizzere di prima istanza, sono presentati alle competenti autorità giudiziarie svizzere, sia direttamente, sia per il tramite dell’Ufficio o dell’organismo lussemburghese competente per le pensioni. In questo ultimo caso, questo Ufficio indica la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso prima di trasmetterla, senza indugio, alla Cassa svizzera, a destinazione dell’autorità giudiziaria svizzera competente. B. Pagamento delle rendite
La Cassa svizzera paga le prestazioni direttamente agli aventi diritto alle scadenze previste dalla legislazione svizzera.
II. Cittadini svizzeri e lussemburghesi residenti in Svizzera e aventi
diritto a prestazioni dell’assicurazione lussemburghese
A. Prestazione e istruzione della richiesta
Quando l’organismo lussemburghese competente per le pensioni in applicazione degli articoli 11 e 12 della Convenzione deve tenere conto dei periodi compiti nell’assicurazione svizzera o dei periodi assimilati, esso calcola per ogni anno valido di assicurazione in virtù della legislazione svizzera 312 giorni o 12 mesi di assicurazione lussemburghese secondo il caso. Gli anni non completi sono calcolati proporzionalmente alla durata.
L’organismo lussemburghese competente per le pensioni notifica le sue decisioni di pensione direttamente all’avente diritto, con l’indicazione dei termini e dei rimedi di diritto; esso ne trasmette una copia alla Cassa svizzera.
I cittadini svizzeri e lussemburghesi, o i loro superstiti dimoranti in Svizzera, indirizzano i loro ricorsi riguardanti le prestazioni dell’assicurazione per le pensioni al «Conseil arbitral des assurances sociales» in Lussemburgo, e i loro appelli contro le sentenze di tale Corte al «Conseil supérieur des assurances sociales» in Lussemburgo, sia direttamente, sia per il tramite della Cassa svizzera. In quest’ultimo caso la data di ricezione deve essere indicata sulla dichiarazione di ricorso o di appello. B. Pagamento delle pensioni
L’organismo lussemburghese competente per le pensioni paga le prestazioni dovute direttamente all’avente diritto alle scadenze previste dalla legislazione lussemburghese. C. Continuazione volontaria dell’assicurazione lussemburghese
I cittadini svizzeri o lussemburghesi dimoranti in Svizzera che desiderano continuare volontariamente l’assicurazione lussemburghese, in applicazione del N. 6 del Protocollo finale alla Convenzione, indirizzano la loro richiesta di adesione all’organismo lussemburghese competente per le pensioni.
III. Cittadini lussemburghesi o svizzeri residenti in un terzo stato e
aventi diritto a una rendita svizzera o a una pensione dell’assicurazione
lussemburghese
Quando le prestazioni devono essere accordate in applicazione dell’articolo 13 capoverso 2 della Convenzione, l’organismo d’assicurazione debitore ne informa l’ente assicurativo del luogo di dimora.
Nei casi previsti all’articolo 16 capoverso 1 della Convenzione gli organismi d’assicurazione dei Paesi contraenti si comunicano reciprocamente la durata della occupazione svolta nei loro territori che può aver provocato la malattia, e si trasmettono i documenti necessari all’istruzione del caso. Essi si trasmettono, inoltre, una copia delle loro decisioni riguardanti l’erogazione di una rendita o di una pensione.
Queste disposizioni si applicano per analogia nel caso in cui la malattia professionale dovesse aggravarsi.
Al fine dell’applicazione dell’articolo 17 paragrafi 2 e 3 della Convenzione, l’ente di collegamento competente del luogo di lavoro del padre, previsto all’articolo 18 capoverso 2 della Convenzione, rilascia su richiesta dell’ente assicurativo del luogo di dimora dei figli, un certificato menzionante la somma degli assegni familiari pagati a favore dei figli dimoranti sul territorio dell’altra Parte contraente.
L’istituto assicurativo di una delle Parti contraenti offre i suoi buoni uffici all’isti-tuto assicurativo dell’altra Parte, allo scopo di ottenere la restituzione delle prestazioni riscosse indebitamente.
Le autorità competenti, e con il loro consenso, gli organismi di collegamento stabiliscono, di comune accordo, i moduli e gli altri documenti necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 3 giugno 1967 tra la Confederazione svizzera e il Granducato del Lussemburgo. Esso resterà in vigore per la stessa durata della Convenzione.
Fatto a Lussemburgo, in duplice esemplare, il 17 febbraio 1970.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: | Il Ministro del Lavoro e della Sicurezza sociale: |
|---|---|
| C. Motta | J. Dupong |
(articolo 25 capoverso 3 dell’Accordo amministrativo)
Queste casse hanno un campo di attività esteso sia su tutta la Svizzera, sia su una determinata regione, e sono aperte a tutte le persone abitanti nella regione dove svolgono la loro attività.
1. Casse centralizzate la cui attività si estende su tutta la Svizzera
Krankenkasse Argovia
Gönhardweg 15
5000Aarau
Krankenkasse für den Kanton Bern
Laubeggstrasse 68
3006Bern
Schweizerische Grütli-Krankenversicherung
Effingerstrasse 64
3008Bern
INTRAS, caisse-maladie
Avenue Vibert 41
1227Carouge
Die Eidgenössische Kranken- und Unfallkasse
Brislachstrasse 2
4242Laufen
Christlichsoziale Kranken- und Unfallkasse der Schweiz
Zentralstrasse 18
6003Luzern
Konkordia, Schweizerische Kranken- und Unfallkasse
Bundesplatz 15
6003Luzern
Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance
Rue Louis-Favre 12
2000Neuchâtel
Zürcherische Krankenkasse ZKK
Bankstrasse 27
8610Uster
Krankenfürsorge
Schweizerische Kranken- und Unfallkasse
Neuwiesenstrasse 20
8400Winterthur
SANITAS, Schweizerische Krankenkasse, Geschäftsstelle Zürich
Lagerstrasse 107
8021Zürich
Schweizerische Krankenkasse Helvetia
Stadelhoferstrasse 25
8001Zürich
Schweizerische Gewerbekrankenkasse
Kornhausbrücke 3
8005Zürich
Schweizerische Krankenkasse Union
Stauffacherstrasse 45
8004Zürich
2. Casse regionali o locali
Einwohnerkrankenkasse Frauenfeld
Rheinstrasse 11
8500Frauenfeld
L’Avenir, Société romande d’assurance-maladie et accidents
Rue de Locarno 17
1701Fribourg
Öffentliche Krankenkasse Luzern
Obergrundstrasse 1
6003Luzern
Freiwillige Kranken- und Unfallkasse
Metzgergasse 2
9000St. Gallen
OSKA- Krankenversicherung
Vadianstrasse 26
9001St. Gallen
Tutte le casse malati comunali del Canton San Gallo
Allgemeine Krankenkasse Thalwil-Horgen und Umgebung
Tödistrasse 71
9103Schwellbrunn
Allgemeine Krankenkasse Wallisellen und Umgebung AKWU
Frohheimstrasse 2
8304Wallisellen
Öffentliche Krankenkasse Winterthur
Palmstrasse 16
8400Winterthur
Allgemeine Krankenkasse Zürich
Birmensdorferstrasse 94
8003Zürich
Queste casse assicurano soltanto persone appartenenti a une derminata professione, impresa o confessione.
1. Casse professionali
SVOK-Krankenkasse des Schweizerischen
Verbandes öffentlicher Krankenkassen
Therwilerstrasse 9
4054Basel
Krankenversicherung ARTISANA
Effingerstrasse 59
3008Bern
Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiter-Verbandes
Monbijoustrasse 61
3007Bern
Schweizerische Krankenkasse für das Bau- und Holzgewerbe
und verwandte Berufe
Strassburgstrasse 11
8004Zürich
Krankenkasse des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins
Löwenstrasse 17
8023Zürich
2. Casse d’impresa
Data che le casse malati d’impresa hanno la facoltà di assicurare soltanto i lavoratori occupati nell’azienda, i membri di famiglia possono affiliarsi a tali casse solo nel caso che gli statuti lo prevedano espressamente. È quindi raccomandabile informarsi al riguardo presso la cassa in questione.
Betriebskrankenkasse
Sprecher & Schuh AG
5001Aarau
Betriebskrankenkasse des Personals der Aktiengesellschaft
Brown Boveri & Cie und der Micafil AG
5401Baden
Caisse-maladie de la maison Reuge S.A.
1450Sainte-Croix
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