0.831.109.598.12•Accordo amministrativo concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 21 febbraio 1979 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia
0.831.109.598.12Bilateral International Treaty1 nov 1980
Concluso il 22 settembre 1980
Entrato in vigore il 1° novembre 1980
In conformità all’articolo 25 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 21 febbraio 19792tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia (chiamata in seguito: Convenzione), le autorità competenti hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le disposizioni che seguono riprendono i termini utilizzati nell’articolo 1 della Convenzione nel senso ivi loro attribuito.
Le autorità competenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento compilano, di comune intesa, i moduli necessari per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
se l’azienda ha la propria sede in Svizzera, all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, a Berna; se l’azienda ha la propria sede in Norvegia, al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», a Oslo.
Queste autorità si accordano mediante scambio di lettere e comunicano la loro decisione alle istituzioni interessate del loro Paese.
i lavoratori occupati in Svizzera comunicano la loro scelta – al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», a Oslo, e i lavoratori occupati in Norvegia, – alla Cassa federale di compensazione, a Berna, e all’agenzia circondariale di Berna dell’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (INSAI).5 2. Se i lavoratori indicati nell’articolo 9 capoversi 2 e 4 della Convenzione optano a favore della legislazione della Parte contraente rappresentata, le istituzioni competente di tale Parte rilasciano loro un’attestazione da cui risulta che essi sono soggetti a detta legislazione.
Nei casi in cui la totalizzazione dei periodi d’assicurazione entra in considerazione per la nascita del diritto e/o per il calcolo di rendite, conformemente alla legislazione di una delle Parti contraenti, i periodi d’assicurazione assolti dal richiedente giusta la legislazione applicabile alla Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra, rispettivamente al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», a Oslo, sono comunicati a richiesta dalla Cassa svizzera di compensazione all’istituto competente norvegese e dal «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» all’istituto svizzero competente, distinguendo tra periodi corrispondenti a un’attività lucrativa e altri periodi.
L’istituzione competente notifica la propria decisione concernente il diritto alle prestazioni direttamente al richiedente, indicandogli i rimedi di diritto.
Se il beneficiario di una rendita d’invalidità accordata secondo la legislazione di una delle Parti contraenti risiede sul territorio dell’altra Parte, l’istituzione competente può chiedere in ogni tempo all’organismo di collegamento di questa Parte contraente di procedere agli esami medici e di fornire le ulteriori informazioni richieste dalla propria legislazione. L’istituzione competente conserva il diritto di far esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta.
L’istituzione competente notifica la propria decisione concernente il diritto alle prestazioni direttamente al richiedente, indicandogli i rimedi di diritto.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione competente rilascia all’assicurato un’attestazione che certifica il suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della sua residenza. Tale attestazione può essere parimenti inviata all’istituzione del luogo di residenza.
Le protesi e le prestazioni in natura di grande importanza menzionate nell’articolo 21 capoverso 4 della Convenzione sono enumerate nell’Allegato al presente accordo. Gli organismi di collegamento possono convenire modifiche di tale Allegato.
Gli importi che devono essere rimborsati dalle istituzioni delle Parti contraenti ai sensi dell’articolo 23 della Convenzione sono conteggiati separatamente per ogni caso.
Le disposizioni del presente capo si applicano per analogia anche agli infortuni non professionali coperti dalla legislazione svizzera.
Con riserva delle disposizioni della Convenzione, le prestazioni in denaro dovute in virtù della legislazione di una delle Parti contraenti sono pagate direttamente dall’istituzione competente all’avente diritto che risiede sul territorio dell’altra Parte.
Gli organismi di collegamento si comunicano ogni anno una statistica delle rendite e indennità versate sul territorio dell’altra Parte contraente.
Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione e resterà in vigore per la stessa durata della Convenzione.
Fatto a Berna e a Oslo il 22 settembre 1980, in due esemplari originali, uno in lingua tedesca e l’altro in lingua norvegese; entrambi i testi facenti ugualmente fede.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: | Per il Ministero Sociale: |
|---|---|
| J.-D. Baechtold | Emil Vindsetmo |
Per protesi e altre prestazioni in natura di grande importanza, di cui all’articolo 21 capoverso 4 della Convenzione e all’articolo 15 dell’Accordo amministrativo, s’intendono le prestazioni seguenti, in quanto esse siano previste, per il caso singolo, dalla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza o di domicilio e in quanto il loro costo presumibile superi l’importo indicato qui appresso:
| in Svizzera | 500 franchi | |
|---|---|---|
| in Norvegia | 1500 corone | |
| a) protesi e apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, compresi i busti ortopedici rinforzati, come pure gli accessori e gli utensili; | ||
| b) scarpe ortopediche su misura e scarpe correttive (non ortopediche); | ||
| c) protesi mascellari e facciali, parrucche; | ||
| d) protesi oculari, lenti di contatto, occhiali; | ||
| e) apparecchi per i sordi, specificamente apparecchi acustici e fonici; | ||
| f) protesi dentarie (fisse e amovibili) e protesi nel caso di palatoschisi (fessura palatina); | ||
| g) carrozzelle per malati (a comando manuale o a motore), carrozzelle da passeggio o da camera, e altri mezzi meccanici adatti per spostarsi, cani da guida per ciechi; | ||
| h) rinnovo degli apparecchi menzionati alle voci precedenti; | ||
| i) soggiorni e cure mediche in convalescenziari, sanatori, preventori o istituti per cure d’aria; | ||
| j) provvedimenti d’integrazione funzionale o di rieducazione professionale; | ||
| k) ogni altro intervento medico e ogni altra fornitura sanitaria, comprese le forniture dentarie e chirurgiche; | ||
| l) sussidi destinati a coprire una parte del costo risultante dall’erogazione delle prestazioni accordate, menzionate nelle lettere da a fino a j. |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. della presente Raccolta. ↩
RS 0.831.109.598.1 ↩
Introdotto dall’art.1 dell’accordo aggiuntivo del 21 giugno 1985, in vigore dal 1° agosto 1985 (RU 1985 2227). ↩
Introdotto dall’art.1 dell’accordo aggiuntivo del 21 giugno 1985, in vigore dal 1° agosto 1985 (RU 1985 2227). ↩
Introdotto dall’art.1 dell’accordo aggiuntivo del 21 giugno 1985, in vigore dal 1° agosto 1985 (RU 1985 2227). ↩
Introdotto dall’art.1 dell’accordo aggiuntivo del 21 giugno 1985, in vigore dal l° agosto 1985 (RU 1985 2227). ↩
Introdotto dall’art.1 dell’accordo aggiuntivo del 21 giugno 1985, in vigore dal l° agosto 1985 (RU 1985 2227). ↩
Introdotto dall’art. 1 dell’accordo aggiuntivo del 21 giugno 1985, in vigore dal 1° agosto 1985 (RU 1985 2227). ↩
Seconda frase introdotta dall’art.1 dell’accordo aggiuntivo del 21 giugno 1985, in vigore dal 1° agosto 1985 (RU 1985 2227). ↩
Seconda frase introdotta dall’art.1 dell’accordo aggiuntivo del 21 giugno 1985, in vigore dal 1° agosto 1985 (RU 1985 2227). ↩
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