Conchiuso il 14 ottobre 1960
Entrato in vigore a contare dal 1° ottobre 1959
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno dei Paesi Bassi
determinati di conchiudere l’accordo completivo previsto nel numero 3 del protocollo del 28 marzo 19582, aggiunto alla convenzione firmata, in quello stesso giorno, tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi e concernente le assicurazioni sociali (detta, dappresso, «la convenzione»),
hanno stabilito le disposizioni seguenti:
Art. 1
La convenzione si applica anche alla legislazione olandese su l’assicurazione generale delle vedove e degli orfani.
Art. 2
I benefici, istituiti dagli articoli 55, 56 e 57 della legge olandese su detta assicurazione, sono accordati ai cittadini svizzeri alle stesse condizioni che ai cittadini dei Paesi Bassi.
Art. 3
- I cittadini svizzeri legittimati a pretendere i benefici, di cui allo articolo che precede, li ricevono interamente e senza menomazione alcuna finchè risiedono sul territorio elvetico.
- L’indennità di famiglia, disposta dalla legge olandese sulle indennità familiari ai beneficiari di rendite, è pagata alle vedove di nazionalità svizzera, anche se queste sono domiciliate in Svizzera. Il pagamento è fatto anche se la vedova ha compiuto i 65 anni.
- I benefici, di cui all’articolo 2, e le indennità di famiglia, di cui al numero precedente, sono concessi ai cittadini svizzeri che risiedono in un terzo Paese, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai cittadini olandese residenti nel medesimo.
Art. 4
Il presente accordo completivo entra in vigore il giorno della firma con effetto a contare dal 1oottobre 1959.
Art. 5
Tosta che si entrato in vigore, l’accordo è considerato parte integrante della convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Berna, in due esemplari, in lingua francese, il 14 ottobre 1960.