0.831.109.636.21•Accordo amministrativo sull’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale, del 27 maggio 1970, fra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi
0.831.109.636.21Bilateral International Treaty1 lug 1971
Conchiuso il 29 maggio 1970
Entrato in vigore il 1° luglio 1971
Conformemente agli articoli 16 lettere a) e b) e 17 paragrafo 2 della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 27 maggio 19702tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi (qui di seguito: «Convenzione»), le autorità competenti svizzera e olandese, ossia:
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
il Ministro degli affari sociali e della Salute pubblica,
hanno convenuto quanto segue:
In Svizzera
Nei Paesi Bassi
2. Le autorità competenti svizzera e olandese si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse si informano reciprocamente.
Le autorità competenti oppure, con il loro assenso, gli organismi di collegamento compilano di comune accordo i moduli necessari per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
Le autorità precitate si accordano mediante scambio di lettere e comunicano la loro decisione agli enti d’assicurazione interessati del loro Paese.5
I. Cittadini olandesi residenti nei Paesi Bassi e aventi diritto
a prestazioni dell’assicurazione svizzera
La Cassa svizzera risolve circa la domanda e notifica direttamente la sua decisione al richiedente, con l’indicazione dei rimedi di diritto; essa ne trasmette una copia alla «Sociale Verzekeringsbank».
I cittadini olandesi, residenti nei Paesi Bassi, presentano i ricorsi, contro le decisioni della Cassa svizzera, o i ricorsi di diritto amministrativo, contro sentenze delle autorità svizzere di prima istanza, alle competenti autorità giudiziarie svizzere, sia direttamente, sia per il tramite degli organismi di collegamento. In quest’ultimo caso, la «Sociale Verzekeringsbank» indica la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso prima di trasmetterlo alla Cassa svizzera, a destinazione dell’autorità giudiziaria competente.
La Cassa svizzera chiede una volta all’anno ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, sia direttamente, sia per il tramite dell’organismo di collegamento olandese, un certificato di vita come anche le altre attestazioni necessarie per il servizio delle prestazioni.
II. Cittadini svizzeri e olandesi, residenti in Svizzera, aventi diritto
a prestazioni di vecchiaia o di morte olandesi
Per il calcolo delle pensioni di vedove e di orfani, dovute in virtù della legislazione olandese, la durata massima possibile d’assicurazione secondo detta legislazione, di cui all’articolo 14 della Convenzione, è contata dalla data in cui l’assicurato ha compiuto i 15 anni.
La «Sociale Verzekeringsbank» risolve circa la domanda di prestazione e notifica direttamente al richiedente la sua decisione, con l’indicazione dei rimedi di diritto; essa ne trasmette una copia alla Cassa svizzera.
I cittadini svizzeri e olandesi residenti in Svizzera presentano il ricorso inerente alle prestazioni di vecchiaia o di decesso al «Raad van Beroep» (Consiglio di ricorso), in Amsterdam, sia direttamente, sia per il tramite della Cassa svizzera. In quest’ultimo caso, la data di ricezione deve essere indicata sulla dichiarazione di ricorso.
La «Sociale Verzekeringsbank» chiede una volta all’anno ai beneficiari di prestazioni, sia direttamente, sia per il tramite della Cassa svizzera, un certificato di vita come anche le altre attestazioni necessarie per il servizio delle prestazioni.
III. Cittadini svizzeri e olandesi residenti in uno Stato terzo e aventi diritto
a prestazioni di vecchiaia o di decesso olandesi o dell’assicurazione svizzera
Per l’applicazione dell’articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione, la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» (Nuova associazione professionale generale), in Amsterdam, comunica a domanda della Cassa svizzera i periodi assicurativi che il richiedente ha compiuto secondo la legislazione olandese, tenuto conto del numero 8 del Protocollo finale.
Se un cittadino olandese, che si trova nei Paesi Bassi, è beneficiario di una rendita svizzera o domanda siffatta rendita, sono applicabili per analogia gli articoli 5 a 9 e 17.
Se il beneficiario di una rendita d’invalidità risiede nei Paesi Bassi, la Cassa svizzera può, in ogni momento, chiedere alla «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» di provvedere agli esami medici e di fornirle altre informazioni richiesta dalla legislazione svizzera. Essa si riserva la facoltà di far esaminare l’interessato da un medico di propria scelta.
I cittadini svizzeri e olandesi o i loro superstiti residenti nei Paesi Bassi, che pretendono prestazioni in caso d’infortunio o di malattia professionale secondo la legislazione svizzera, presentano la loro domanda al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni. Questa domanda può essere presentata direttamente dall’interessato o tramite il «Gemeenschappelijk Administratiekantoor». In quest’ultimo caso, il «Gemeenschaappelijk Administratiekantoor» trasmette la domanda all’assicuratore svizzero contro gli infortuni competente o, se ne ignora la denominazione, all’Uf-ficio federale delle assicurazioni sociali.
I cittadini svizzeri e olandesi o i loro superstiti residenti nei Paesi Bassi possono interporre opposizione presso l’assicuratore svizzero contro gli infortuni avverso le sue decisioni e impugnare la decisione pronunciata su opposizione presso il tribunale cantonale delle assicurazioni designato nell’indicazione relativa ai rimedi giuridici. La sentenza del tribunale cantonale delle assicurazioni può in seguito essere oggetto d’un ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna. Le opposizioni e i ricorsi sono proposti sia direttamente, sia tramite il «Gemeenschappelijk Administratiekantoor». In quest’ultimo caso, la data di ricezione dev’essere menzionata sull’opposizione o sull’atto di ricorso.
Il competente assicuratore svizzero contro gli infortuni rimborsa l’importo effettivo delle prestazioni accordate in applicazione degli articoli 22 e 23 paragrafo 1 del-l’Accordo amministrativo all’organismo olandese che le ha anticipate. Il rimborso può anche essere effettuato in modo forfettario secondo una procedura da convenire tra gli organismi di collegamento.
Se il beneficiario di una prestazione per incapacità al lavoro risiede in Svizzera, l’organismo olandese può, in ogni momento, chiedere alla Cassa svizzera di far procedere agli esami medici e di fornirgli le altre informazioni richieste dalla legisla-zione olandese. L’organismo olandese si riserva la facoltà di far esaminare l’interessato da un medico di propria scelta.
Se il beneficiario di una prestazione per incapacità al lavoro risiede in Svizzera, l’organismo olandese può chiedergli una volta l’anno un certificato di vita, sia direttamente, sia per il tramite della Cassa svizzera.
I cittadini svizzeri e olandesi residenti in Svizzera, aventi diritto a prestazioni in virtù della legislazione olandese concernente l’assicurazione sull’incapacità al lavoro, presentano le loro domande all’associazione professionale cui è affiliato il datore di lavoro, sia direttamente, sia per il tramite dell’Istituto nazionale o della Cassa svizzera.
L’associazione professionale competente olandese risolve circa la domanda di prestazioni e invia la sua decisione direttamente al richiedente, con l’indicazione dei rimedi di diritto; essa ne trasmette una copia all’Istituto nazionale o alla Cassa svizzera.
I cittadini svizzeri e olandesi residenti in Svizzera presentano i loro ricorsi inerenti alle prestazioni dell’assicurazione sull’incapacità al lavoro al Raad van Beroep, in Amsterdam, sia direttamente, sia per il tramite dell’Istituto nazionale o della Cassa svizzera. In quest’ultimo caso, la data di ricezione deve essere indicata sulla dichiarazione di ricorso.
Le persone che hanno diritto agli assegni familiari conformemente all’articolo 15 della Convenzione corredano la loro domanda dei documenti giustificativi necessari, rilasciati dagli uffici o dagli organismi competenti del Paese di residenza dei figli. Esse forniscono inoltre qualsiasi informazione richiesta per la determinazione del diritto agli assegni familiari.
Le prestazioni in natura, dovute da un istituzione di uno dei Paesi ai beneficiari soggiornanti o residenti nell’altro, sono corrisposte direttamente e alle scadenze previste nella legislazione applicabile.
I beneficiari di prestazioni, fornite secondo la legislazione di un Paese, che risiedono nell’altro, sono tenuti a comunicare all’organismo debitore, sia direttamente, sia per il tramite degli organismi di collegamento, qualsiasi mutamento della loro situazione personale e familiare, del loro stato di salute o della capacità di lavoro e di guadagno che possono modificare i diritti o gli obblighi, tenuto conto delle legislazioni indicate nell’articolo 2 della Convenzione e delle disposizioni di quest’ultima.
Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione e ha la stessa durata di validità di quest’ultima.
Fatto a Berna, in doppio esemplare, in lingua francese, il 29 maggio 1970.
| Per l’Ufficio federale svizzero delle assicurazioni sociali: | Per il Ministro olandese degli Affari sociali e della Salute pubblica: |
|---|---|
| Il direttore sostituto, | Il direttore generale della Previdenza sociale, |
| C. Motta | van de Ven |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RS 0.831.109.636.2 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. amministrativo complementare del 16 gen./9 feb. 1987, in vigore dal 1° aprile 1987 (RU 1987 763). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2, n. 1 dell’Acc. amministrativo complementare del 16 genn./9 febb. 1987, in vigore dal 1° aprile 1987 (RU 1987 763). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2, n. 2 dell’Acc. amministrativo complementare del 16 genn./9 febb. 1987, in vigore dal 1° aprile 1987 (RU 1987 763). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’Acc. amministrativo complementre del 16 genn./9 febb. 1987, in vigore dal 1° aprile 1987 (RU 1987 763). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 6 dell’Acc. amministrativo complementare del 16 genn./9 febb. 1987, in vigore dal 1° aprile 1987 (RU 1987 763). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 8 dell’Acc. amministrativo complementare del 16 genn./9 febb. 1987, in vigore dal 1° aprile 1987 (RU 1987 763). ↩
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