0.831.109.645.11•Accordo amministrativo concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 17 settembre 2001 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine
0.831.109.645.11Bilateral International Treaty1 mar 2004
Concluso il 17 settembre 2001
Entrato in vigore il 1° marzo 2004
(Stato 18 gennaio 2005)
La Confederazione Svizzera,
tramite l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
la Repubblica delle Filippine,
tramite il Presidente e direttore generale del regime della sicurezza sociale,
in conformità all’articolo 23 capoverso 1 della Convenzione di sicurezza sociale del 17 settembre 20012tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti,
hanno convenuto quanto segue:
I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.
Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 23 della Convenzione: a. nella Repubblica delle Filippine: la «International Affairs and Branch Expansion Division» del regime della sicurezza sociale; b. in Svizzera: la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra (qui di seguito «Cassa svizzera di compensazione»), per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2. Successivamente l’istituzione competente della Parte la cui legislazione è stata scelta rilascia alla persona interessata un’attestazione da cui risulta che essa è sottoposta a questa legislazione.
Nei casi di cui all’articolo 11 capoverso 1 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi all’istituzione competente della Parte in cui lavorano, o al momento di iniziare la loro attività lucrativa oppure all’entrata in vigore della Convenzione se in quel momento esercitano già un’attività lucrativa.
Nei casi di cui all’articolo 13 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi alla cassa di compensazione del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.
Su richiesta della «International Affairs and Branch Expansion Division», la Cassa svizzera di compensazione stila un estratto dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione svizzera.
L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altra Parte.
Le prestazioni sono versate direttamente agli aventi diritto dall’istituzione debitrice nei termini previsti dalla legislazione ad essi applicabile.
L’articolo 8 capoversi 1 e 3 e l’articolo 12 si applicano per analogia al rimborso dei contributi previsto dall’articolo 22 della Convenzione.
Gli organismi di collegamento di entrambe le Parti si trasmettono ogni anno le statistiche concernenti i versamenti effettuati agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero degli aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.
Nel caso in cui il richiedente o il beneficiario di una rendita d’invalidità secondo la legislazione di una Parte risiede sul territorio dell’altra Parte, l’istituzione competente può chiedere in qualsiasi momento all’organismo di collegamento di questa Parte di procedere ad esami medici o fornire altre informazioni richieste dalla legislazione della prima Parte.
Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione.
Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e rimane valido per la sua stessa durata.
Fatto a Berna, il 17 settembre 2001, in due esemplari, uno in lingua francese e l’altro in lingua inglese.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: | Il Presidente e direttore generale del regime della sicurezza sociale: |
|---|---|
| Maria Verena Brombacher Steiner | Corazon S. de la Paz |
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