0.831.109.654.1•Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera ed il Portogallo
0.831.109.654.1Bilateral International Treaty1 mar 1977
Conchiusa l’11 settembre 1975
Approvata dall’Assemblea federale il 1° dicembre 19762
Ratificata con strumenti scambiati il 14 gennaio 1977
Entrata in vigore il 1° marzo 1977
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica portoghese,
animati dal desiderio di disciplinare la situazione dei cittadini dei due Stati per quanto concerne le legislazioni svizzera e portoghese sulla sicurezza sociale, hanno deciso di concludere una Convenzione e, a tale scopo, hanno designato i loro plenipotenziari, segnatamente:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo.
Essa si applica ugualmente:
Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale, le persone menzionate all’articolo 2 paragrafo 1 che possono pretendere prestazioni in denaro in applicazione delle normative indicate all’articolo 1, le ottengono integralmente ed illimitatamente finché risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. Con la stessa riserva le suddette prestazioni sono accordate da una Parte ai cittadini dell’altra nonché, in quanto derivino i loro diritti da detti cittadini, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, che risiedono in uno Stato terzo, alle medesime condizioni e nella stessa misura valida per i propri cittadini o per i membri delle loro famiglie e per i loro superstiti residenti in detto Paese terzo.
Il principio esposto all’articolo 4 paragrafo 1 comporta le seguenti eccezioni:
I cittadini di una delle Parti contraenti, assunti come membri dell’equipaggio di una nave che batte bandiera dell’altra Parte contraente sono assicurati secondo le disposizioni legali di quest’ultima.
Le autorità competenti delle due Parti contraenti o gli organi da esse designati possono convenire deroghe alle norme indicate negli articoli da 4 a 6 per le persone interessate.
Sezione A. Applicazione della legislazione svizzera
L’accesso all’assicurazione malattia svizzera è facilitato nel modo seguente: a. una persona, qualunque sia la sua nazionalità, che trasferisce la sua residenza dal Portogallo in Svizzera, deve essere ammessa, indipendentemente dalla sua età, ad una cassa malattia svizzera riconosciuta, designata dall’autorità competente svizzera, ed è assicurata sia per un’indennità giornaliera, sia per le cure mediche o farmaceutiche, a condizione che: – immediatamente prima del trasferimento della residenza: – fosse affiliata all’assicurazione malattia portoghese se l’assicura-zione svizzera prevede un’indennità giornaliera; – avesse diritto alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale portoghese se l’assicurazione in Svizzera prevede cure mediche e farmaceutiche; – richieda la sua ammissione ad una cassa malattia svizzera entro tre mesi dal trasferimento della residenza; – adempia le altre prescrizioni statutarie d’ammissione; – non cambi residenza al solo scopo di seguire un trattamento medico o curativo. b. i periodi in cui una persona aveva diritto alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale portoghese e, per le indennità giornaliere, i periodi di affiliazione all’assicurazione malattia portoghese sono considerati per il diritto alle prestazioni; tuttavia, in caso di maternità, l’assicurata dev’essere affiliata almeno da tre mesi a una cassa malati svizzera.
Sezione B. Applicazione della legislazione portoghese
Per avere diritto alle prestazioni di malattia o maternità previste dalla legislazione portoghese, la seguente regolamentazione è applicabile qualora la persona interessata, indipendentemente dalla sua nazionalità, abbia compiuto, dopo il suo ultimo rientro in Portogallo, un periodo di contribuzione conformemente a questa legislazione:
Un cittadino svizzero o portoghese, occupato in Portogallo e beneficiante delle prestazioni di malattia da parte di un ente portoghese, ha diritto a queste prestazioni anche quando trasferisce la sua residenza in Svizzera a condizione, tuttavia, che prima della sua partenza abbia ottenuto l’autorizzazione a questo trasferimento da parte dell’ente portoghese a cui era affiliato.
Sezione A. Applicazione della legislazione svizzera
I cittadini portoghesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione-invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, finché hanno il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del momento in cui domandano la rendita, hanno avuto la residenza in Svizzera durante almeno cinque anni ininterrotti.
Sezione B. Applicazione della legislazione portoghese
Un assicurato che beneficia di una mezza rendita ordinaria dell’assicurazione-invalidità svizzera e risiede in Portogallo, se diventa invalido ai sensi della legislazione portoghese e se, tenendo conto dei soli periodi di contribuzione compiuti giusta la legislazione portoghese, esclusi quelli che sono stati computati per determinare la mezza rendita svizzera, ha diritto a una prestazione per invalidità secondo la legislazione portoghese, beneficia parimenti di questa prestazione.
Sezione A. Applicazione della legislazione svizzera
Qualora l’ammontare della rendita ordinaria parziale sia superiore al 10 per cento, ma inferiore al 20 per cento della rendita ordinaria completa, il cittadino portoghese o il suo superstite che non risiede in Svizzera o che lascia definitivamente il nostro Paese, può scegliere fra il versamento della rendita oppure quello di un’indennità unica. La scelta deve avvenire, qualora l’interessato risieda fuori della Svizzera, durante la procedura di determinazione della rendita e, nei casi in cui abbia già beneficiato di una rendita in Svizzera, quando lascia questo Paese. 3. L’indennità unica prevista al paragrafo precedente è uguale al valore liquido della rendita dovuta al momento della realizzazione del rischio assicurato giusta la legislazione svizzera oppure al valore liquido di questa rendita al momento in cui l’avente diritto lascia definitivamente la Svizzera, qualora questa partenza avvenga dopo la concessione della rendita. 4. Quando l’indennità unica è stata versata dall’assicurazione svizzera, né il beneficiario, né i suoi superstiti possono far valere un diritto rispetto a detta assicurazione in virtù dei contributi che sono stati presi in considerazione per il calcolo di questa indennità.
I cittadini portoghesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, finché hanno il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del momento in cui chiedono la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera durante almeno dieci anni, nel caso di una rendita di vecchiaia, e almeno durante cinque anni, nel caso di una rendita di superstiti, nonché di una rendita di vecchiaia sostitutiva di una rendita d’invalidità o di superstiti.
Sezione B. Applicazione della legislazione portoghese
Quando un cittadino di una o dell’altra Parte contraente è stato sottoposto successivamente o alternativamente alle legislazioni delle due Parti contraenti, i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati compiuti secondo ciascuna di queste legislazioni sono sommati, da parte portoghese, nella misura del necessario, per l’acqui-sizione del diritto alle prestazioni oggetto della presente sezione, a condizione che suddetti periodi non si sovrappongano. Questa disposizione è applicabile soltanto se la durata di contribuzione nelle assicurazioni portoghesi è di almeno dodici mesi.
Quando una prestazione è accordata tenendo conto dei periodi di contribuzione e dei periodi assimilati compiuti in Svizzera, essa è calcolata come segue:
Se la somma delle rendite svizzere e della pensione portoghese non raggiunge l’importo minimo garantito dalla legislazione portoghese, l’assicurato o i suoi superstiti, residenti in Portogallo, hanno diritto a un complemento pari alla differenza, a carico dell’ente portoghese competente.
A richiesta dell’ente debitore e nel caso previsto dall’articolo precedente, le indennità giornaliere sono versate dall’ente competente del luogo di residenza. L’ente debitore deve precisare nella sua domanda l’importo ed il limite di durata delle pre-stazioni pecuniarie dovute all’interessato.
L’ente debitore rimborsa l’importo delle prestazioni concesse, in applicazione degli articoli 23 et 24, all’ente competente che le ha anticipate, eccettuate le spese d’amministrazione. Per quanto concerne le prestazioni di cui all’articolo 23, il rimborso può essere effettuato globalmente, secondo una procedura da convenire fra le autorità competenti.
Nel caso di una malattia professionale gli enti competenti delle Parti contraenti applicano la propria legislazione.
Sezione A. Applicazione della legislazione svizzera
Sezione B. Applicazione della legislazione portoghese
Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati, entro un termine determinato, ad un’autorità amministrativa o giudiziaria oppure ad un ente assicurativo di una delle Parti contraenti, sono ricevibili ove siano stati presentati, entro lo stesso termine, ad un’autorità amministrativa o giudiziaria oppure ad un ente corrispondente dell’altra Parte. In questo caso, quest’ultimo organo trasmette senza indugio le suddette domande, dichiarazioni o ricorsi all’organo competente della prima Parte, precisando la data di ricezione.
Qualora una persona possa pretendere prestazioni, secondo le disposizioni legali di una delle Parti contraenti per un danno insorto sul territorio dell’altra Parte, ed abbia il diritto di esigere da un terzo la riparazione di questo danno in virtù della legislazione di quest’ultima Parte, l’ente assicurativo debitore delle prestazioni della prima Parte le è surrogato nel diritto d’esigere la riparazione dal terzo, conformemente alla legislazione che gli è applicabile. L’altra Parte riconosce questa surrogazione, nel cui esercizio l’ente surrogato è parificato all’ente nazionale d’assicurazione sociale.
4. Le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia o i superstiti che sono state concesse dall’ente competente di una delle Parti contraenti prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione ed il cui versamento è stato sospeso, in applicazione della legislazione di questa Parte, a causa della partenza per l’estero dell’avente diritto, saranno nuovamente versate a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione e con riserva delle sue disposizioni.
5. La presente Convenzione non si applica alle pretese già tacitate mediante la concessione di un’indennità globale o il rimborso dei contributi.
Il Protocollo finale allegato costituisce parte integrante della presente Convenzione.
In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Berna, l’11 settembre 1975, in due esemplari in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica portoghese: |
|---|---|
| C. Motta | E. M. F. Bugalho |
All’atto della firma, in data odierna, della Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera ed il Portogallo (detta in seguito Convenzione), i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto quanto segue: 1.8 Per l’applicazione della Convenzione, il termine «territorio» designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera e, per quanto concerne la Repubblica portoghese, il territorio del Portogallo nel continente europeo e gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera. 2. Per l’applicazione della Convenzione, il termine «cittadino» designa, per quanto concerne la Svizzera, ogni persona di nazionalità svizzera e, per quanto concerne il Portogallo, ogni persona di nazionalità portoghese. 3. Ai sensi della Convenzione, il termine «risiedere» significa soggiornare abitualmente. 4. La Convenzione è anche applicabile ai rifugiati ai sensi della Convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19519e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 196710, e agli apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 195411, quando essi risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti. Essa si applica alle stesse condizioni ai membri delle loro famiglie e ai superstiti, in quanto essi basino i loro diritti su quelli dei rifugiati o degli apolidi di cui sopra. Sono riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale. 5. …12 6.13 In deroga all’articolo 3 della Convenzione, le rendite ordinarie dell’assicurazione per l’invalidità svizzera per gli assicurati il cui grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera non sono versate agli aventi diritto che risiedono fuori della Svizzera. 7. Quando i lavoratori portoghesi occupati in Svizzera non beneficiano già di un’assicurazione per cure mediche e farmaceutiche, giusta la legge federale del 13 giugno 191114sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il loro datore di lavoro deve provvedere affinché essi concludano una tale assicurazione e, ove lo omettono, deve provvedervi personalmente. Egli può dedurre dal loro salario il contributo dovuto a quest’assicurazione, con riserva di accordi diversi intervenuti fra le parti interessate. 8. I cittadini portoghesi residenti in Svizzera, che lasciano la Svizzera per un periodo di 3 mesi al massimo per anno civile, non interrompono la loro residenza in Svizzera ai sensi degli articoli 14 e 18 della Convenzione. Al contrario non è tenuto conto, per l’adempimento dei termini fissati dagli articoli suddetti, dei periodi durante i quali i cittadini portoghesi residenti in Svizzera sono stati esentati dall’assoggettamento all’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera. 9. Il rimborso dei contributi pagati all’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, eseguito prima dell’entrata in vigore della Convenzione, non ostacola la concessione di rendite straordinarie in applicazione degli articoli 14 e 18 della Convenzione; in questo caso, però, l’importo dei contributi rifusi è computato in quello delle rendite da versare. 10. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 23 della Convenzione si applicano anche ai cittadini d’un terzo Stato che sono assoggettati alla legislazione dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali di una delle Parti contraenti. 11. I contributi pagati all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, rimborsati ai cittadini portoghesi, non possono più essere ritrasferiti all’assicurazione svizzera. Da questa contribuzione non può più nascere alcun diritto a prestazioni rispetto a detta assicurazione. 12. Le disposizioni della Convenzione concernenti l’assistenza amministrativa e medica, nonché gli articoli 33 a 36 della Convenzione sono applicabili parimenti in Portogallo agli infortuni non professionali coperti dall’ente assicurativo competente svizzero. 13.15Il paragrafo 1 dell’articolo 31 della Convenzione non include l’aiuto reciproco in materia di esecuzione forzata. 14. Si constata che tutti i Cantoni hanno istituito un sistema di assegni familiari a favore dei salariati e che, giusta le disposizioni attualmente in vigore, i salariati occupati in Svizzera hanno diritto anche agli assegni familiari per i loro figli che vivono fuori della Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità.Il presente Protocollo finale, che è parte integrante della Convenzione, avrà effetto alle stesse condizioni e per la stessa durata della Convenzione.Fatto a Berna, l’11 settembre 1975, in due esemplari, in lingua francese e in lingua portoghese, i due testi facenti parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica portoghese: |
|---|---|
| C. Motta | E. M. F. Bugalho |
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’edizione francese della presente Raccolta. ↩
RU 1977 290 ↩
Tenore giusto l’art.1 dell’acc. agg. del 11 maggio 1991, approvato dall’Ass. fed. il 14 marzo 1995 e entrato in vigore il 1° novembre 1995 (RS 0.831.109.654.11 ). ↩
Tenore giusto l’art. 4 dell’acc. agg. del 11 maggio 1991, approvato dall’Ass. fed. il 14 marzo 1995 e entrato in vigore il 1° novembre 1995 (RS 0.831.109.654.11 ). ↩
Tenore giusto l’art. 16 dell’acc. agg. del 11 maggio 1991, approvato dall’Ass. fed. il 14 marzo 1995 e entrato in vigore il 1onovembre 1995 (RS 0.831.109.654.11 ). ↩
Tenore giusto l’art. 21 dell’acc. agg. del 11 maggio 1991, approvato dall’Ass. fed. il 14 marzo 1995 e entrato in vigore il 1onovembre 1995 (RS 0.831.109.654.11 ). ↩
RS 831.10 ↩
Tenore giusto l’art. 22 dell’acc. agg. del 11 maggio 1991, approvato dall’Ass. fed. il 14 marzo 1995 e entrato in vigore il 1onovembre 1995 (RS 0.831.109.654.11 ). ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.40 ↩
Abrogato dall’art. 23 dell’acc. agg. del 11 maggio 1991, approvato dall’Ass. fed. il 14 marzo 1995 e entrato in vigore il 1onovembre 1995 (RS 0.831.109.654.11 ). ↩
Tenore giusto l’art. 24 dell’acc. agg. del 11 maggio 1991, approvato dall’Ass. fed. il 14 marzo 1995 e entrato in vigore il 1onovembre 1995 (RS 0.831.109.654.11 ). ↩
Oggi: LF sull’assicurazione malattie ↩
Tenore giusto l’art. 25 dell’acc. agg. del 11 maggio 1991, approvato dall’Ass. fed. il 14 marzo 1995 e entrato in vigore il 1onovembre 1995 (RS 0.831.109.654.11 ). ↩
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