0.831.109.654.12•Accordo amministrativo concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell’11 settembre 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo
0.831.109.654.12Bilateral International Treaty1 mar 1977
Concluso il 24 settembre 1976
Entrato in vigore il 1° marzo 1977
Conformemente all’articolo 30 capoverso 2 lettera a) della Convenzione di sicurezza sociale conchiusa l’11 settembre 19752tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica portoghese (detta in seguito «la Convenzione»), le autorità competenti svizzere e portoghesi e cioè
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
il Ministero degli Affari sociali
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
In Svizzera:
In Portogallo: la «Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes», in Lisbona, detta in seguito la «Caixa Central». 2. Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; essi si terranno reciprocamente informati.
Le autorità competenti oppure, con il loro assenso, gli organismi di collegamento compilano di comune accordo i moduli necessari per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
In Svizzera: all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Berna; In Portogallo: alla «Direcçao Geral de Previdência» al Ministero degli Affari sociali (Ministério dos Assuntos Sociais), in Lisbona.
Questa autorizzazione deve essere accordata se nessuna obiezione d’ordine medico può essere formulata e se la persona si reca presso la sua famiglia.
Sulla base delle indicazioni del suo servizio medico, l’Istituto portoghese compotente precisa nel suddetto certificato la durata durante la quale le prestazioni potranno essere erogate. 2. L’Istituto della nuova dimora fa procedere periodicamente, sia di propria iniziativa, sia su domanda dell’Istituto portoghese competente, all’esame del beneficiario al fine di determinare se le cure mediche sono prestate effettivamente e regolarmente. Esso informa tempestivamente l’Istituto portoghese circa il risultato di questi esami. La continuazione dell’assunzione delle cure mediche da parte dell’Istituto portoghese è subordinata all’adempimento di queste formalità. 3. Il rimborso delle prestazioni in natura viene effettuato sulla base degli importi effettivi; tuttavia, non possono essere prese in considerazione tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura assegnate ai lavoratori sottoposti alla legislazione svizzera. 4. Su richiesta dell’Istituto portoghese competente, le prestazioni in contanti sono versate dall’Istituto della nuova dimora. L’Istituto debitore competente deve precisare nella sua domanda l’ammontare delle prestazioni in contanti dovute all’interessato.
Le prestazioni anticipate sono rimborsate all’Istituto della nuova dimora. 5. Gli articoli 32 e 33 del presente accordo sono applicabili per analogia.
I. Cittadini portoghesi e svizzeri aventi diritto a una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità o beneficiari di una tale prestazione
Per l’applicazione dell’articolo 12 capoverso 3 della Convenzione, la «Caixa Central» comunica su richiesta della cassa svizzera i periodi assicurativi e i periodi assimilati che il richiedente ha compito secondo la leglislazione portoghese e di cui si sarebbe tenuto conto per l’apertura del diritto e il calcolo della pensione d’invalidità secondo la legislazione predetta.
Se il beneficiario di una rendita svizzera d’invalidità ha trasferito la sua dimora in Portogallo, la Cassa svizzera può, in ogni momento, chiedere alla «Caixa Central» di procedere agli esami medici, e di fornirle altre informazioni richieste dalla legislazione svizzera. Essa si riserva di far esaminare l’interessato da un medico di sua scelta e nelle condizioni previste dalla propria legislazione.
Quando il titolare di una rendita svizzera trasferisce la dimora in Portogallo, gli articoli da 16 a 19 si applicano per analogia.
II. Cittadini svizzeri e portoghesi aventi diritto a una prestazione d’invalidità portoghese o beneficiari di una tale prestazione
Per l’applicazione dell’articolo 15 capoverso 2 della Convenzione, la Cassa svizzera comunica su richiesta della «Caixa Central» i periodi assicurativi ed i periodi assimilati che il richiedente ha compito secondo la legislazione svizzera.
Se il titolare beneficiario di prestazioni d’invalidità portoghese ha trasferito la sua dimora in Svizzera, l’Istituto portoghese competente può, in ogni momento, chiedere alla Cassa svizzera di far procedere a degli accertamenti medici e di fornirgli le altre informazioni richieste dalla legislazione portoghese.
Detto Istituto si riserva la facoltà di far procedere a un esame dell’interessato da un medico di sua scelta e nelle condizioni previste dalla propria legislazione.
Quando il titolare d’una prestazione d’invalidità portoghese trasferisce la sua dimora in Svizzera, gli articoli da 24 a 26 si applicano per analogia.
La Cassa svizzera statuisce circa la richiesta di rendita, e notifica direttamente la sua decisione al richiedente, con l’indicazione dei termini e rimedi di diritto; essa ne trasmette una copia alla «Caixa Central».
Per l’applicazione dell’articolo 22 della Convenzione, la Cassa svizzera comunica su richiesta della «Caixa Nacional de Pensoes», in Lisbona, le somme delle rendite svizzere pagate dai beneficiari in Portogallo.
I cittadini portoghesi dimoranti in Portogallo presentano i ricorsi contro le decisioni della Cassa svizzera, o i ricorsi di diritto amministrativo contro sentenze delle autorità svizzere di prima istanza, alle competenti autorità giudiziarie svizzere, sia direttamente, sia per il tramite della «Caixa Central». In quest’ultimo caso, questa indica la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso prima di trasmetterla alla Cassa svizzera, a destinazione dell’autorità giudiziaria competente. B. Pagamento delle prestazioni
Le rendite dell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti sono pagate direttamente dalla Cassa svizzera agli aventi diritto residenti in Portogallo. Questi pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione svizzera. Le autorità competenti possono convenire altre modalità di pagamento.
La Cassa svizzera può chiedere ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, sia direttamente sia per il tramite della «Caixa Central», un certificato di vita come pure le altre attestazioni necessarie per il servizio delle prestazioni.
Gli articoli da 13 a 18 si applicano per analogia per l’erogazione e il pagamento dell’indennità unica conformemente all’articolo 17 capoversi 2 e 3 della Convenzione.
II. Cittadini svizzeri e portoghesi residenti in Svizzera e aventi diritto a prestazioni dell’assicurazione portoghese A. Presentazione e istruzione della richiesta
L’istituto competente portoghese statuisce circa la richiesta di prestazione e notifica direttamente la sua decisione al richiedente con l’indicazione delle vie e dei termini dei rimedi giuridici; esso ne trasmette una copia alla Cassa svizzera.
I cittadini svizzeri e portoghesi residenti in Svizzera indirizzano i loro ricorsi contro le decisioni dell’istituto competente portoghese al Tribunale del lavoro portoghese territorialmente competente, e i loro appelli contro le sentenze al «Supremo Tribunal Administrativo» in Lisbona sia direttamente, sia per il tramite dell’organismo di collegamento. In quest’ultimo caso, la Cassa svizzera indica la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso o di appello che trasmette senza indugio alla «Caixa Central» all’intenzione dell’autorità giudiziaria competente. B. Pagamento delle prestazioni
Le prestazioni di vecchiaia e superstiti sono pagate direttamente dall’istituto portoghese competente agli aventi diritto dimoranti in Svizzera. Questi pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione portoghese. Le autorità competenti possono convenire altre modalità di pagamento.
L’istituto portoghese competente può chiedere ai beneficiari di prestazioni, sia direttamente, sia per il tramite della Cassa svizzera, un certificato di vita come pure le altre attestazioni necessarie per il servizio delle prestazioni.
II. Cittadini svizzeri e portoghesi residenti in un terzo Stato e aventi diritto
a prestazioni portoghesi di vecchiaia o di morte e dell’assicurazione svizzera
o portoghese
Per quanto riguarda il Portogallo, la «Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais» è indicata come istituto debitore competente. 2. In applicazione dell’articolo 23 capoverso 2 della Convenzione la «Caixa Nacional» predetta è indicata, da parte portoghese, come istituto del luogo di dimora.
Le protesi e le altre prestazioni di notevole importanza previste all’articolo 23 capoverso 4 della Convenzione sono enumerate all’appendice n. 2 del presente Accordo. Gli organismi di collegamento possono convenire di apportare delle modifiche a detta appendice.
Le rendite o le pensioni d’infortuni sul lavoro e di malattie professionali svizzere o portoghesi sono pagate direttamente all’avente diritto dimorante in uno Stato dall’istituto debitore dell’altro Stato, secondo le modalità previste dalla legislazione che applicano detti istituti. Le autorità competenti possono convenire altre modalità di pagamento.
Le disposizioni del presente capo si applicano per analogia anche agli infortuni non professionali indennizzabili secondo la legislazione svizzera.
Gli istituti competenti devono trasmettere all’organismo di collegamento del loro Stato una statistica annua dei pagamenti fatti all’altro Stato. Gli organismi di collegamento si comunicano tali statistiche.
Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di sicurezza sociale conchiusa l’11 settembre 1975 tra la Svizzera e il Portogallo. Esso resterà in vigore per la stessa durata della Convenzione.
Fatto a Berna il 24 settembre 1976, in duplice esemplare, in lingua francese e portoghese; i due testi fanno egualmente fede.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: | Per il Ministero portoghese degli affari sociali: |
|---|---|
| H. Wolf | Vitor José Melicias Lopes |
Le casse svizzere per i malati riconosciute, contemplate all’articolo 5 capoverso 3 dell’Accordo amministrativo sono le seguenti:Casse centralizzate esercitanti la loro attività in tutta la SvizzeraKrankenkasse Argovia
Gönhardweg 15
5000Aarau
Krankenkasse für den
Kanton Bern
Laubeggstrasse 68
3006Bern
INTRAS Caisse‑maladie
Rue Blavignac 10
1277Carouge
«Die Eidgenössische»
Kranken‑ und Unfallkasse
Brislachstrasse 2
4242Laufen
Christlichsoziale Kranken‑ und Unfallkasse der Schweiz
Zentralstrasse 18
6002Luzern
Schweiz. Kranken‑ und Unfallkasse
Konkordia
Bundesplatz 15
6002Luzern
Caisse‑maladie
Fraternelle de Prévoyance
Rue Louis‑Favre 12
2000Neuchâtel
SANITAS
Schweizerische Krankenkasse
Postfach 473
8021Zürich
Schweiz. Krankenkasse Helvetia
Stadelhoferstrasse 25
8002ZürichCasse regionali o localiOeffentliche Krankenkasse
Basel‑Stadt
Spiegelgasse 12
4002Basel
Einwohner‑Krankenkasse
Frauenfeld
Rheinstrasse 11
8500Frauenfeld
L’Avenir
Société romande d’assurance‑maladie
Rue de Locarno 17
1701Fribourg
OSKA Krankenversicherung
Vadianstrasse 26
9001St. Gallen
Zürcherische Krankenkasse
Bankstrasse 27
8610Uster
Oeffentliche Krankenkasse
Winterthur
Palmstrasse 16
8400WinterthurCasse professionaliArtisana Krankenversicherung
Effingerstrasse 59
3000Bern 14
Schweiz. Krankenkasse für das
Bau‑ und Holzgewerbe und verwandte Berufe
Strassburgstrasse 11
8021ZürichCasse aziendaliBetriebskrankenkasse des
Personals der Aktiengesellschaft
Brown Boveri & Cie
und der Micafil AG
5401Baden
Betriebskrankenkasse WILD
9435Heerbrugg
Le protesi, le apparecchiature complesse e le altre prestazioni in natura di notevole importanza contemplate all’articolo 32 dell’Accordo amministrativo sono le prestazioni seguenti in quanto esse siano previste, nel caso singolo, nella legislazione applicata dall’istituzione del luogo di dimora o del luogo di domicilio:
– in convalescenziari e in sanatori o in istituti per cure d’aria;
– in un preventorio, quando la durata del soggiorno sembra doversi prolungare oltre un periodo di venti giorni secondo il parere del medico curante, oppure se lo richiede in casi analoghi la legislazione dello Stato dove si trova l’interessato, secondo il parere del medico di controllo (medico di fiducia) dell’istituto del luogo di soggiorno o del luogo di dimora, oppure quando la durata del soggiorno si prolunga, contrariamente al parere espresso in un primo tempo dal medico cu-rante, oltre venti giorni.
k) Provvedimenti d’integrazione funzionale o di rieducazione professionale.
l) Ogni altro intervento medico, o le forniture sanitarie, dentarie o chirurgiche, alla condizione che il costo probabile delle stesse superi il seguente importo:
| in Svizzera: | 500 franchi |
|---|---|
| in Portogallo: | 5000 escudos. |
| m) Ogni sussidio destinato a coprire una parte del costo che risulti dall’erogazione delle prestazioni previste alle lettere da a) a k), e che superi gli importi precisati alla precedente lettera 1). |
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