0.831.109.714.1•Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia
0.831.109.714.1Bilateral International Treaty1 mar 1980
Conchiusa il 20 ottobre 1978
Approvata dall’Assemblea federale il 24 settembre 19792
Ratificata con strumenti scambiati il 10 gennaio 1980
Entrata in vigore il 1° marzo 1980
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo svedese,
animati dal desiderio d’adeguare i rapporti esistenti tra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale agli sviluppi avvenuti nelle loro rispettive legislazioni e nel diritto internazionale a contare dalla firma della convenzione relativa alle assicurazioni sociali del 17 dicembre 19543, hanno risolto di concludere una convenzione sostitu-tiva.
Ai fini dell’applicazione della presente convenzione,
(1). La presente convenzione si applica:
A.In Svizzera:Alle legislazioni federali relative:
B.In Svezia:Alle legislazioni relative:
a. alle pensioni popolari;
b. alle pensioni complementari;
c. all’assicurazione contro le lesioni professionali;
d. all’assicurazione-malattia, compresa l’assicurazione dei genitori.(2). La presente convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo.
Essa si applica ugualmente:
(1). La presente convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti, come pure ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, in quanto i loro diritti derivano da un cittadino. (2). Essa si applica parimenti, eccettuati gli articoli 4, 5, 7 paragrafi 3 e 4, come pure 11 a 19, alle altre persone, compresi i rifugiati e gli apolidi, cui la legislazione di uno Stato contraente è o era applicabile, nonché alle persone i cui diritti derivano da una delle persone precitate. Restano riservate le disposizioni più favorevoli del diritto interno.
Con riserva delle disposizioni contrarie della presente convenzione, i cittadini di uno Stato contraente, come pure i membri della loro famiglia e i loro superstiti, in quanto i loro diritti derivano dai detti cittadini, sono sottoposti agli obblighi e messi a beneficio della legislazione dell’altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato, rispettivamente dei membri della loro famiglia e dei loro superstiti.
(1). Con riserva delle disposizioni contrarie della presente convenzione, le persone citate nell’articolo 3 paragrafo 1, aventi diritto a prestazioni in contanti in applicazione delle legislazioni enumerate all’articolo 2, ricevono queste prestazioni finché esse risiedono sul territorio di uno Stato contraente. (2). Con le stesse riserve, le prestazioni in contanti dovute in applicazione delle legislazioni elencate all’articolo 2 sono accordate da uno Stato contraente ai cittadini dell’altro Stato residenti in un terzo Paese, nonché ai membri della loro famiglia e ai superstiti in quanto i loro diritti derivano dai detti cittadini, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini propri, rispettivamente dei membri della loro famiglia e dei superstiti, residenti in questo terzo Paese.
Con riserva degli articoli 7 e 8, l’assoggettamento all’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 è determinato conformemente alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio queste persone risiedono o esercitano un’attività lucrativa.
(1). I lavoratori salariati di un’azienda avente sede sul territorio di uno Stato contraente, inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato, restano sottoposti, durante i primi ventiquattro mesi, alla legislazione dello Stato sul territorio del quale ha sede l’azienda. (2). I lavoratori salariati di un’azienda di trasporto avente sede sul territorio di uno Stato contraente, occupati sul territorio di ambedue gli Stati contraenti, sono sottoposti alla legislazione dello Stato sul territorio del quale ha sede l’azienda come se fossero occupati solamente su questo territorio. (3). I cittadini svizzeri e svedesi facenti parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente sono assicurati secondo la legislazione di questo Stato. (4). La presente convenzione non pregiudica le disposizioni della convenzione di Vienna4sulle relazioni diplomatiche e della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari5per quanto concerne le legislazioni enumerate nell’articolo 2 paragrafo I.
Le autorità competenti dei due Stati contraenti hanno la facoltà di prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 7.
L’accesso all’assicurazione malattia svizzera è facilitato nel modo seguente: a. La persona che trasferisce la sua residenza dalla Svezia in Svizzera e esce dall’assicurazione-malattia legale svedese deve essere ammessa indipendentemente dalla sua età in una delle casse-malattia svizzere riconosciute, designate dall’autorità competente svizzera, e può assicurarsi sia per un’indennità giornaliera sia per le cure medico-farmaceutiche a condizione che: – soddisfi le altre prescrizioni statutarie d’ammissione, – domandi la sua ammissione in una cassa svizzera entro tre mesi dalla fine della sua affiliazione in Svezia, e – non cambi residenza unicamente al fine di seguire un trattamento medico o curativo. b. I periodi d’assicurazione compiuti nell’assicurazione-malattia legale svedese sono presi in considerazione per aver diritto alle prestazioni conformemente agli statuti delle casse-malattia, a condizione tuttavia, per quanto concerne le prestazioni di maternità, che l’assicurato sia stato affiliato da tre mesi a una cassa-malattia svizzera.
Quando una persona ha compiuto, sia in Svizzera che in Svezia, periodi d’assicurazione secondo la legislazione sull’assicurazione-malattia, questi periodi sono cumulati, a patto che non si sovrappongano, per il diritto all’assegno parentale conformemente alla legislazione svedese.
(1). I cittadini svedesi esercitanti un’attività lucrativa e residenti in Svizzera possono esigere i provvedimenti di reintegrazione dell’assicurazione-invalidità svizzera se, immediatamente avanti il momento dell’avvenuta invalidità, hanno pagato contributi all’assicurazione svizzera. (2). I cittadini svedesi che non esercitano un’attività lucrativa, nonché i figli minorenni di cittadinanza svedese, possono esigere i provvedimenti di reintegrazione dell’assicurazione-invalidità svizzera fino a quando risiedono in Svizzera se, immediatamente avanti il momento dell’avvenuta invalidità, hanno abitato in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno del resto diritto a tali provvedimenti se hanno il loro domicilio in Svizzera e vi sono nati invalidi o vi hanno abitato ininterrottamente dalla nascita.
(1). I cittadini svedesi e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione-pensioni svizzera, sotto riserva dei paragrafi 2 a 4, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti. (2). Le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado d’invalidità è inferiore al cinquanta per cento sono assegnate ai cittadini svedesi solamente se essi conservano il loro domicilio in Svizzera. (3). Quando l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione-vecchiaia e superstiti svizzera che può esigere un cittadino svedese o il suo superstite non residente in Svizzera non supera il dieci per cento della rendita ordinaria completa, questi ha diritto a un’indennità unica pari al valore in contanti della rendita dovutagli al momento dell’insorgere dell’evento assicurato secondo il diritto svizzero. Il cittadino svedese o il suo superstite che ha beneficiato di tale rendita parziale e che lascia definitivamente il territorio eIvetico riceve pure una simile indennità, pari al valore in contanti di questa rendita al momento della partenza. (4). Quando l’indennità unica è stata versata dall’assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi superstiti possono far valere ancora diritti verso questa assicurazione in virtù dei contributi già pagati.
Nella misura in cui il diritto a una rendita ordinaria è subordinato, secondo la legislazione svizzera, all’esistenza di un rapporto d’assicurazione, sono ugualmente considerati assicurati ai sensi di questa legislazione i cittadini svedesi che:
I cittadini svedesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione pensioni svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a contare dalla quale la rendita è richiesta, hanno abitato in Svizzera ininterrottamente durante almeno dieci anni se si tratta di una rendita di vecchiaia e durante almeno cinque anni se si tratta di una rendita per superstiti, di una rendita d’inva-lidità o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due prestazioni.
Le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione-pensioni svizzera sono assegnate soltanto se l’avente diritto è domiciliato in Svizzera.
Al momento dell’applicazione della presente convenzione, le pensioni popolari, ai sensi della legislazione svedese sono assegnate esclusivamente secondo gli articoli 17 a 19.
(1). Il cittadino svizzero residente in Svezia può, alle stesse condizioni, per lo stesso importo e con le stesse prestazioni complementari concesse a un cittadino svedese, esigere una pensione popolare
bb. se risiede in Svezia e, durante la sua residenza, ha esercitato un’attività lucrativa normale ininterrottamente durante almeno un anno;
c. in forma di pensione per vedove o per orfani, aa. se il defunto ha abitato in Svezia durante almeno cinque anni immediatamente prima del decesso e il superstite risiede in Svezia il giorno della morte o
bb. se il superstite risiede in Svezia da almeno cinque anni e il superstite o il defunto risiedeva in Svezia il giorno della morte.
(2). Quando’sopraggiunge l’età normale della quiescenza, la pensione d’invalidità o la pensione per vedove dovuta in virtù del paragrafo 1 è trasformata automaticamente in pensione di vecchiaia.
(3). Il paragrafo 1 lettera b è applicabile per analogia al diritto al sussidio d’invali-dità.
(4). L’assegno d’invalidità per un figlio minorato è accordato al padre o alla madre se l’interessato(a) risiede in Svezia da almeno un anno.
(1). Con riserva del paragrafo 3, il cittadino svizzero che non soddisfa le condizioni dell’articolo 17 ma ha diritto a una pensione complementare può esigere in caso di residenza in Svezia o fuori della Svezia una pensione popolare con prestazioni supplementari in misura proporzionale al numero di anni civili per i quali punti di pensione gli sono stati attribuiti nel sistema delle pensioni complementari o sono stati attribuiti al defunto se trattasi di una pensione per vedove o per orfani. Se esiste, di conseguenza, il diritto a una pensione complementare completa, la pensione popolare è assegnata senza riduzione. In caso contrario, la pensione popolare è ridotta proporzionalmente. (2). Alla sopravvenienza dell’età normale della quiescenza, la pensione per vedove secondo il paragrafo 1 è trasformata automaticamente in pensione di vecchiaia. Se, a causa di propri periodi d’assicurazione della vedova, vi è il diritto a una pensione di vecchiaia più elevata, quest’ultima deve essere assegnata. (3). Il sussidio d’invalidità, in quanto non venga assegnato quale complemento a una pensione popolare, l’assegno d’invalidità per figli minorati, il supplemento di pensione e le pensioni dipendenti da una valutazione dei redditi sono assegnati soltanto se l’avente diritto risiede in Svezia. (4). Se i coniugi hanno diritto ciascuno a una pensione popolare e la somma di queste pensioni risulta inferiore alla sola pensione che sarebbe dovuta a uno dei coniugi, le dette pensioni sono maggiorate dell’importo della differenza. Questo importo è ripartito proporzionalmente tra le due pensioni.
(1). Il diritto alla pensione complementare, necessario secondo l’articolo 18 paragrafo 1, è considerato adempito quando l’interessato o, nel caso di una pensione per vedove o per orfani, il defunto è stato sottoposto in Svezia, prima del 1960 e durante almeno tre anni, all’imposta nazionale sul reddito, periodo che può essere completato, all’occorrenza, con anni per i quali punti di pensione sono stati acquisiti nel sistema delle pensioni complementari, come pure con periodi d’assicurazione nell’assicurazione-pensioni svizzera. Sotto questo aspetto, dodici mesi d’assicurazione compiuti nell’assicurazione-pensioni svizzera equivalgono a un anno durante il quale la persona in questione è stata sottoposta all’imposta nazionale sul reddito in Svezia. (2). Per l’applicazione dell’articolo 18 paragrafo 1, gli anni di reddito precedenti il 1960, durante i quali l’interessato è stato sottoposto all’imposta nazionale sul reddito in Svezia, equivalgono, per il calcolo della pensione popolare, agli anni per i quali punti di pensione sono stati acquisiti nel sistema delle pensioni complementari. (3). La persona che fa valere un diritto a una pensione conformemente ai paragrafi 1 e 2 deve rendere verosimile essa stessa, in quanto necessario, che adempie le condizioni di questo diritto.
Le disposizioni seguenti s’applicano per quanto concerne l’assegnazione di pensioni complementari secondo la legislazione svedese:
(1). Le persone assicurate in applicazione della legislazione di uno Stato contraente, se sono vittime di un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sul territorio dell’altro Stato, possono chiedere all’istituto del luogo di residenza di pagare tutte le prestazioni in natura necessarie. (2). Le persone che possono esigere prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, giusta la legislazione di uno Stato contraente, beneficiano ugualmente di tali vantaggi anche se trasferiscono la loro residenza, durante la cura, sul territorio dell’altro Stato.
In caso d’applicazione della legislazione svizzera, l’istituto debitore deve autorizzare, prima di tutto, il trasferimento di residenza; questa autorizzazione è concessa soltanto se non è mossa alcuna obiezione d’ordine medico. (3). Le prestazioni in natura che le persone indicate ai paragrafi 1 e 2 possono esigere sono assegnate conformemente alla legislazione applicabile all’istituto del luogo di residenza.
L’istituto debitore rimborsa l’importo delle prestazioni assegnate in applicazione dell’articolo 21 all’istituto che le ha pagate in anticipo, escluse le spese amministrative. Le autorità competenti hanno la facoltà di convenire un’altra procedura.
Se una malattia professionale deve essere presa a carico conformemente alla legislazione dei due Stati contraenti, le prestazioni sono assegnate solamente secondo la legislazione dello Stato contraente sul cui territorio un impiego atto a provocare una tale malattia è stato da ultimo esercitato.
(1). Per determinare il diritto alle prestazioni e il grado di riduzione della capacità di guadagno nel caso di un infortunio sul lavoro secondo la legislazione di uno Stato contraente, sono presi in considerazione gli infortuni riconosciuti come infortuni sul lavoro giusta la legislazione dell’altro Stato.
(2). In caso d’infortuni sul lavoro successivi che danno luogo a risarcimento da parte delle assicurazioni dei due Stati contraenti, le disposizioni seguenti sono applicabili alle prestazioni in contanti calcolate in funzione del grado di riduzione della capacità di guadagno:
(3). I paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle malattie professionali.
Le autorità competenti:
(1). Per l’applicazione della presente convenzione, gli istituti, le autorità e i tribunali degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. Questo aiuto è di regola gratuito, eccettuati gli esami medici. (2). Per la valutazione del grado d’invalidità, gli istituti di ciascuno Stato contraente possono tener conto delle informazioni e costatazioni mediche degli istituti dell’altro Stato. Essi conservano tuttavia il diritto di far esaminare l’assicurato da parte di un medico di loro scelta.
(1). Il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle tasse di bollo o delle imposte previste dalla legislazione di uno Stato contraente per gli atti e documenti da produrre in applicazione della legislazione di questo Stato è esteso agli atti e documenti corrispondenti da produrre in applicazione della legislazione dell’altro Stato. (2). Le autorità competenti o gli istituti dei due Stati contraenti non devono esigere il visto dì legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari sugli atti e documenti da produrre in applicazione della presente convenzione.
(1). Gli istituti, le autorità e i tribunali di uno Stato contraente non possono rifiutare le richieste o altri documenti loro inviati per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato. (2). Per l’applicazione della presente convenzione, gli istituti, le autorità e i tribunali di ognuno degli Stati contraenti possono corrispondere fra di loro e con le persone interessate o i loro mandatari nella loro lingua ufficiale, sia direttamente, sia per il tramite degli organismi di collegamento.
Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad un’autorità amministrativa, a un tribunale o ad un istituto di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono ricevibili se inoltrati entro lo stesso termine ad un’autorità, a un tribunale o ad un istituto corrispondente dell’altro Stato. In questi casi, l’autorità, il tribunale o l’istituto in possesso del documento appone la data di ricezione e lo trasmette, direttamente o per il tramite degli organismi di collegamento, all’autorità, al tribunale o all’istituto competente del primo Stato.
(1). Gli istituti debitori di prestazioni in applicazione della presente convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese. (2). Quando un istituto deve effettuare pagamenti a un istituto dell’altro Stato contraente, questi versamenti devono essere fatti nella valuta del detto Stato. (3). Nel caso in cui uno Stato contraente dovesse decretare disposizioni in vista di sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, gli Stati contraenti prenderanno tosto misure per assicurare il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall’altra, conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
(1). Se un istituto di uno Stato contraente ha assegnato indebitamente prestazioni in contanti, l’importo indebito può essere ritenuto a favore del detto istituto su una prestazione corrispondente giusta la legislazione dell’altro Stato contraente. (2). Quando l’istituto di uno Stato contraente ha concesso un anticipo, tenuto conto dell’esistenza di un diritto a una prestazione secondo la legislazione dell’altro Stato, l’importo pagato può essere ritenuto a favore di questo istituto sul pagamento di arretrati. (3). Se una persona ha diritto, secondo la legislazione di uno Stato contraente, a una prestazione in contanti per un periodo nel corso del quale delle prestazioni le sono state assegnate, o sono state assegnate ai membri della sua famiglia, da un istituto assistenziale dell’altro Stato, questa prestazione in contanti deve essere, su richiesta dell’istituto assistenziale che ha diritto alla restituzione, ritenuta a suo favore come si trattasse di un istituto assistenziale avente sede sul territorio del primo Stato.
(1). Le difficoltà risultanti dall’applicazione della presente convenzione sono appianate d’intesa fra le autorità competenti degli Stati contraenti. (2). Se in tal modo non fosse possibile giungere a una soluzione, la vertenza è sottoposta a un tribunale arbitrale che deve decidere secondo i principi fondamentali e lo spirito della convenzione. Gli Stati contraenti regolano di comune intesa la composizione e la procedura del tribunale.
(1). La presente convenzione si applica pure agli eventi realizzatisi prima della sua entrata in vigore. (2). La presente convenzione non dà alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla data della sua entrata in vigore. (3). 1 periodi d’assicurazione compiuti avanti la data dell’entrata in vigore della presente convenzione sono parimenti presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni secondo la presente convenzione. (4). Le norme del titolo III capitolo 2 della presente convenzione sono ugualmente applicabili nei casi in cui i contributi versati all’assicurazione-pensioni di uno Stato contraente sono stati rimborsati in applicazione dell’articolo 6 paragrafo 3 o 8 paragrafo 2 della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia del 17 dicembre 1954.6In questo caso, l’importo dei contributi rimborsati è imputato su quello delle rendite.
(1). Decisioni anteriori non fanno ostacolo all’applicazione della convenzione. (2). I diritti degli interessati la cui rendita è stata stabilita prima dell’entrata in vigore della presente convenzione devono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni della presente convenzione. Se, dal riesame, non risulta diritto alcuno a una rendita o se ne risulta soltanto un diritto a una rendita di un importo inferiore all’ultimo importo versato prima dell’entrata in vigore della presente convenzione, la rendita continua a essere assegnata al tasso precedentemente applicato.
I termini di prescrizione previsti dalle legislazioni dei due Stati contraenti cominciano a decorrere, per tutti i diritti risultanti dalla presente convenzione, al più presto a far tempo dall’entrata in vigore della convenzione. Essi sono in tutti i casi di due anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della convenzione; restano riservate le disposizioni più favorevoli del diritto interno.
Il Protocollo finale allegato è parte integrante della presente convenzione.
(1). La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati al più presto a Stoccolma. (2). Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.
(1). Ogni Stato contraente ha la facoltà di disdire la presente convenzione rispettando il termine di tre mesi. (2). In caso di disdetta della presente convenzione, tutti i diritti acquisiti o in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni sono regolati mediante accordo.
La convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia del 17 dicembre 19547è abrogata a partire dalla data d’entrata in vigore della presente convenzione.
In fede di che, i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato e siglato la presente convenzione.Fatto a Berna, in due originali, ciascuno in lingua tedesca e in lingua svedese, le due versioni facenti parimenti fede, il 20 ottobre 1978.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo svedese: |
|---|---|
| Hans Wolf | Sven‑Eric Nilsson |
All’atto della firma in data odierna della convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia (detta qui di seguito «convenzione»), i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno. convenuto quanto segue:
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo svedese: |
|---|---|
| Hans Wolf | Sven‑Eric Nilsson |
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