0.831.109.714.12•Accordo amministrativo concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia
0.831.109.714.12Bilateral International Treaty1 mar 1980
Concluso il 20 ottobre 1978
Entrato in vigore il 1omarzo 1980
Conformemente all’articolo 25 lettera a, della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 20 ottobre 19782tra la Confederazione svizzera e il Regno di Svezia (detta in seguito «Convenzione»), le autorità competenti hanno convenuto le disposizioni seguenti:
«1Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 25 lettera c della Convenzione sono:
in Svizzera:
in Svezia: l’Ufficio Nazionale d’Assicurazione Sociale in Stoccolma.»3 2. Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse s’informano reciprocamente.
Le autorità competenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento, compilano di comune accordo i moduli necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
«2L’attestazione è stesa
– in Svizzera dalla Cassa di compensazione competente dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore contro gli infortuni competente; – in Svezia dall’Ufficio Nazionale d’Assicurazione.»4
Per l’applicazione dell’articolo 10 della Convenzione, la persona interessata deve produrre un’attestazione indicante i periodi di assicurazione compiuti durante gli ultimi sei mesi nell’assicurazione malattia svizzera. L’attestazione è rilasciata, a richiesta di detta persona, dalla cassa malati svizzera cui è stata affiliata per ultimo. Se questa persona non è in possesso dell’attestazione, la Cassa generale d’assicurazione svedese (Riksförsäkringsverket) alla quale è affiliata si rivolge all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, sia direttamente, sia per il tramite dell’Ufficio Nazionale d’Assicurazione Sociale (Riksförsäkringsverket) al fine di ottenere l’attestazione in questione.
I rapporti medici nonché i risultati di esami necessari alla valutazione dell’invalidità ai sensi della legislazione applicata da uno degli istituti, sono portati a conoscenza dell’altro istituto mediante copie o originali, per quanto quest’ultimo tratti parimenti una domanda di prestazioni.
L’istituto competente notifica la sua decisione, munita dei rimedi giuridici, direttamente al richiedente e ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.
L’istituto competente notifica direttamente al richiedente, con indicazione dei rimedi giuridici, la decisione emanata in merito alla domanda di prestazioni.
Per l’applicazione dell’articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione, l’istituto debitore rilascia all’assicurato una attestazione concernente le prestazioni che può esigere dopo il trasferimento della sua residenza. Questa attestazione può anche essere rilasciata all’istituto del luogo di residenza.
Gli importi da rimborsare da parte degli istituti degli Stati contraenti ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione sono oggetto di un conteggio separato per ogni singolo caso.
Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia anche agli infortuni non professionali che devono essere risarciti secondo la legislazione svizzera.
Le prestazioni in contanti, dovute in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono pagate direttamente dall’istituto debitore all’avente diritto che abita nel territorio dell’altro Stato contraente. Le autorità competenti possono accordarsi circa un’altra procedura di pagamento.
Gli organismi di collegamento si scambiano ogni anno un estratto statistico dei pagamenti effettuati nell’altro Stato contraente.
Su richiesta d’ordine generale e a richiesta speciale gli istituti e gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si prestano l’aiuto necessario all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data prevista per la Convenzione e ne ha la medesima validità.
Fatto a Berna il 20 ottobre 1978, in due originali, ciascuno in lingua tedesca e in lingua svedese, le due versioni facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo svedese: |
|---|---|
| Hans Wolf | Sven‑Eric Nilsson |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RS 0.831.109.714.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dello scambio di lettere del 1oaprile 1986, in vigore dal 1ogiugno 1986 (RU 1986 1390). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dello scambio di lettere del 1oaprile 1986, in vigore dal 1° giugno 1986 (RU 1986 1390). ↩
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