0.831.109.743.1•Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca
0.831.109.743.1Bilateral International Treaty1 nov 1997
Conclusa il 10 giugno 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 19972
Ratificata con strumenti scambiati il 18 settembre 1997
Entrata in vigore il 1° novembre 1997
(Stato 29 settembre 1998)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Ceca,
animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale,
hanno concordato le disposizioni seguenti:
(1). Nella presente Convenzione:
(2). I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche di ognuno degli Stati contraenti.
(1). La presente Convenzione si applica:
A. in Svizzera
B. nella Repubblica Ceca
(2). La presente Convenzione si applica a tutte le norme giuridiche che codificano, modificano o completano le norme giuridiche enumerate al capoverso 1.
(3). Tuttavia essa si applica:
a. alle norme giuridiche concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, solo se è così convenuto tra gli Stati contraenti;
b. alle norme giuridiche che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari, a meno che lo Stato contraente che ha modificato le sue norme giuridiche non notifichi la sua opposizione all’altro Stato entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti.
La presente Convenzione si applica:
(1). Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato, dei membri delle loro famiglie e dei loro superstiti.
(2). Il capoverso 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti:
(1). Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, le persone di cui all’articolo 3 lettere a e b che possono pretendere prestazioni in contanti in virtù delle norme giuridiche enumerate all’articolo 2 capoverso 1 lettere A, b e c e lettera B ricevono tali prestazioni fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente. (2). Le rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità per gli assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore alla metà nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera. (3). Le prestazioni in contanti ai sensi delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti enumerate all’articolo 2 capoverso 1 lettere A, b e c come anche lettera B sono erogate ai cittadini dell’altro Stato residenti in uno Stato terzo nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, che risiedono in questo Stato terzo.
Fatti salvi gli articoli 7-10, l’obbligo assicurativo delle persone di cui all’articolo 3 è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano l’attività lucrativa.
(1). I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di uno Stato contraente inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi, alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l’impresa ha la sede. Se il distacco si prolunga oltre questo termine, le norme giuridiche del primo Stato possono continuare ad essere applicate per un periodo da convenire di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati. (2). I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto con sede sul territorio di uno Stato contraente occupati sul territorio dei due Stati sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l’impresa ha la sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se tali persone sono domiciliate sul territorio dell’altro Stato contraente o vi sono occupate durevolmente presso una filiale o una rappresentanza permanente di detta impresa, sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato. (3). I lavoratori dipendenti di un servizio ufficiale inviati da uno degli Stati contraenti sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato accreditante. (4). I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono assicurati secondo le norme giuridiche di questo Stato.
(1). I cittadini di uno Stato contraente che lavorano come membri di una missione diplomatica o di un posto consolare di questo Stato sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente.
(2). I cittadini di uno Stato contraente, assunti sul territorio dell’altro Stato per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare del primo Stato contraente, sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Essi possono optare per l’applicazione delle norme giuridiche del primo Stato entro il termine di tre mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
(3). Il capoverso 2 si applica per analogia:
(4). Se una missione diplomatica o un posto consolare di uno Stato contraente occupa sul territorio dell’altro Stato persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest’ultimo Stato, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. Lo stesso obbligo incombe ai cittadini di cui ai capoversi 1 e 2 che impiegano persone nel senso della frase precedente.
(5). I capoversi 1–4 non si applicano ai membri onorari di posti consolari né ai loro impiegati.
(1). I cittadini di uno Stato contraente occupati sul territorio dell’altro Stato al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo e che non sono assicurati in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine sono assicurati conformemente alle norme giuridiche del secondo Stato contraente. (2). Riguardo all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capoverso 1 che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non vi siano già assicurati giusta le norme giuridiche interne.
Nell’interesse delle persone assicurate le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, deroghe alle disposizioni degli articoli 6–8.
(1). Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno Stato contraente, una persona in applicazione degli articoli 7, 8 o 10 rimane assoggettata alle norme giuridiche dell’altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimorano con tale persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che essi non vi esercitino un’attività lucrativa soggetta ad assicurazione. (2). Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
(1). Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Repubblica Ceca in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione malattie ceca, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione malattie ceca sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni. (2). Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.
I periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione malattie svizzera sono presi in considerazione per acquisire il diritto alle prestazioni nell’assicurazione malattie ceca.
(1). I cittadini della Repubblica Ceca e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti; sono fatti salvi i capoversi 2–4. (2). Quando l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti cui hanno diritto i cittadini della Repubblica Ceca o i loro superstiti non residenti in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un’indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini della Repubblica Ceca o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono parimenti un’indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza. (3). Quando l’importo della rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini della Repubblica Ceca o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità unica. Essi devono operare tale scelta durante la procedura di fissazione della rendita se dimorano fuori dalla Svizzera all’insorgenza dell’evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera. (4). Dopo il versamento dell’indennità unica da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino allora.
(1). I cittadini della Repubblica Ceca che, prima dell’insorgenza dell’invalidità, erano sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che dimorano in Svizzera. L’articolo 16 lettera a si applica per analogia. (2). I cittadini della Repubblica Ceca che, all’insorgenza dell’invalidità, non sono sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita. (3). I cittadini della Repubblica Ceca residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera giusta il capoverso 2. (4). I figli nati invalidi nella Repubblica Ceca e la cui madre non abbia dimorato in questo Paese complessivamente durante più di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi per le prestazioni per una durata di tre mesi dopo la nascita fino all’importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. (5). Il capoverso 4 si applica per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori degli Stati contraenti; in questo caso, l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi delle prestazioni fornite in uno Stato terzo solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.
Per acquisire il diritto alle rendite ordinarie secondo le norme giuridiche svizzere relative all’assicurazione per l’invalidità, sono considerati assicurati ai sensi di queste norme giuridiche anche:
aa. sono affiliati all’assicurazione per le rendite ceca, oppure
bb. sono affiliati all’assicurazione per le cure mediche ceca, oppure
cc. beneficiano di una rendita d’invalidità o di vecchiaia ai sensi delle norme giuridiche ceche oppure hanno diritto a una tale rendita.
L’articolo 14 capoversi 2-4 si applica per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità a condizione che l’avente diritto abbia compiuto 55 anni e, nel suo caso, non si preveda più di riesaminare le condizioni poste per l’invalidità.
(1). I cittadini della Repubblica Ceca hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera:
(2). La residenza secondo il capoverso 1 è considerata ininterrotta se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prorogato. I periodi durante i quali i cittadini della Repubblica Ceca residenti in Svizzera erano esentati dall’affiliazione all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono computati nella durata di residenza.
(3). I rimborsi dei contributi all’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti effettuati prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione nonché le indennità uniche versate giusta gli articoli 14 capoversi 2-4 e 17 non ostacolano la concessione di rendite straordinarie in applicazione del capoverso 1; in questi casi tuttavia i contributi rimborsati o le indennità versate sono computati nelle rendite da concedere.
Se le condizioni previste dalle norme giuridiche della Repubblica Ceca per il diritto alle prestazioni sono adempite anche senza tenere conto dei periodi di assicurazione svizzeri, l’istituzione ceca deve fissare la prestazione esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche ceche.
Se il diritto alle prestazioni in virtù delle norme giuridiche ceche sorge solo tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzeri, questi devono essere considerati solo nella misura necessaria come se fossero periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche ceche. Al riguardo si deve osservare quanto segue:
(1). Se i periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche ceche sono inferiori a 12 mesi e, sulla base di questi periodi, non sorge il diritto alla prestazione, questa non è riconosciuta. (2). Se le rendite riconosciute tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzeri sono valorizzate a un importo uniforme e fisso, l’aumento è modificato secondo il rapporto menzionato nell’articolo 20 lettera b. (3). Per fissare la base di calcolo per le prestazioni concesse in virtù delle norme giuridiche ceche si escludono i periodi di assicurazione compiuti nel periodo determinante secondo le norme giuridiche svizzere. (4). Per acquisire il diritto a una rendita intera d’invalidità si presume che le persone che, a causa di una lunga permanenza di cattive condizioni di salute già da prima del 18° anno d’età, non hanno potuto affiliarsi all’assicurazione siano domiciliate sul territorio della Repubblica Ceca.
Le autorità competenti:
(1). Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, le istituzioni e i tribunali dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza come se si trattasse dell’applicazione delle proprie norme giuridiche. Tale assistenza è gratuita, fatta eccezione per gli esami medici. (2). Per la valutazione del grado d’invalidità o delle condizioni di salute, le istituzioni di ogni Stato contraente possono tenere conto delle informazioni e costatazioni mediche fornite dalle istituzioni dell’altro Stato. Esse hanno il diritto di far esaminare la persona assicurata da un medico scelto da loro.
(1). L’esonero o la riduzione di tasse amministrative previsti dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per i documenti e per altri atti da produrre in applicazione delle norme giuridiche di questo Stato sono estesi ai documenti e agli altri atti da produrre in virtù delle norme giuridiche dell’altro Stato. (2). Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti rinunciano all’autenticazione diplomatica o consolare dei documenti e degli altri atti da produrre in applicazione della presente Convenzione.
(1). Le autorità, le istituzioni e i tribunali di uno Stato contraente non possono rifiutare le domande o altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato oppure in lingua inglese. (2). Per l’applicazione della presente Convenzione le autorità, le istituzioni e i tribunali degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti direttamente in una delle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.
Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in virtù delle norme giuridiche di uno Stato contraente, devono essere inoltrati presso un’autorità amministrativa, un tribunale o un’istituzione di questo Stato entro un determinato termine sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un’autorità, a un tribunale o a un’istituzione corrispondenti dell’altro Stato. In tali casi, l’organo che possiede il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all’organo competente del primo Stato.
(1). Le istituzioni che, in virtù della presente Convenzione, devono fornire prestazioni soddisfano il loro obbligo versando gli importi nella valuta del loro Paese. (2). Se un’istituzione di uno Stato contraente deve effettuare pagamenti a un’istituzione dell’altro Stato, questi devono essere fatti nella valuta del secondo Stato. (3). Qualora uno degli Stati contraenti limiti il commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti d’ambo le parti in virtù della presente Convenzione. (4). I cittadini di uno Stato contraente che dimorano sul territorio dell’altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione volontaria secondo le norme giuridiche del loro Paese d’origine relative all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in particolare anche riguardo al versamento dei contributi a quest’assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.
(1). Se una persona che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno Stato contraente per un danno avvenuto sul territorio dell’altro Stato può esigere da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche di quest’ultimo Stato, si applica quanto segue:
(2). Qualora, in applicazione del capoverso 1, le istituzioni dei due Stati contraenti abbiano il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento, esse sono creditrici solidali. Sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni da fornire.
(1). Le controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione sono appianate di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. (2). Qualora non si riesca a trovare una soluzione, la vertenza è sottoposta a una commissione arbitrale che deve decidere in conformità con il senso e lo spirito della presente Convenzione. Le autorità competenti dei due Stati contraenti regolano di comune intesa la composizione e la procedura di tale commissione.
(1). La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore. (2). La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. (3). Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima dell’entrata in vigore di questa Convenzione. (4). La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un’indennità unica o con il rimborso dei contributi.
(1). Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non fanno ostacolo alla sua applicazione. (2). I diritti delle persone la cui prestazione è stata determinata anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Tale revisione, cui si può procedere anche d’ufficio, non deve in alcun caso cagionare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari. (3). I diritti a prestazioni dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità acquisiti da cittadini della Repubblica Ceca o dai loro superstiti quali rifugiati o apolidi, rispettivamente quali loro superstiti, sono garantiti; l’articolo 5 si applica anche a questi casi.
Per i diritti fatti valere giusta l’articolo 31 capoverso 2 in ragione di eventi assicurati verificatisi anteriormente, i termini d’attivazione nonché i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
(1). La presente Convenzione necessita della ratifica; gli strumenti di ratifica sono scambiati al più presto a Praga. (2). Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.
(1). La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Si rinnova tacitamente d’anno in anno, salvo se denunciata per scritto da uno degli Stati contraenti al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine. (2). In caso di denuncia, i diritti a prestazioni acquisiti fino allora sono garantiti. I diritti in corso di acquisizione sono disciplinati di comune intesa.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Ginevra, il 10 giugno 1996, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua ceca, le due versioni facenti parimenti fede.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica Ceca: |
|---|---|
| M. V. Brombacher | Jindrich Vodicka |
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