0.831.109.763.11•Accordo amministrativo
0.831.109.763.11Bilateral International Treaty1 gen 1972
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"title": "Accordo amministrativo del 14 gennaio 1970 sull'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale \r\nconclusa tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia il 1<sup>o</sup> maggio 1969 (con appendici)",
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}sull’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale
conclusa tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia
il 1° maggio 1969
Concluso il 14 gennaio 1970
Entrato in vigore il 1° gennaio 1972
Conformemente all’articolo 24 capoverso 2 lettera a) della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 1omaggio 19692tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia (detta in seguito «Convenzione»), le autorità competenti rappresentate
| da parte svizzera: | dal signor Cristoforo Motta, Delegato per le convenzioni di sicurezza sociale, a nome del Consiglio federale svizzero; |
|---|
| da parte turca: | dal signor Sitki Coskun, direttore generale del Dipartimento degli affari sociali del Ministero degli affari esteri a nome del Governo della Repubblica di Turchia, |
|---|
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
In Svizzera
In Turchia
2. Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse si informano reciprocamente.
Le autorità competenti oppure, con il loro consenso, gli organismi di collegamento compilano di comune accordo i moduli necessari per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
– in Svizzera dalla cassa di compensazione competente dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, e dall’agenzia circondariale competente dell’Isti-tuto nazionale; – in Turchia a) dall’Istituto per quanto riguarda la legislazione menzionata al primo articolo capoverso 1 A lettera a) della Convenzione, b) dalla Cassa per le pensioni per quanto riguarda la legislazione menzionata al primo articolo capoverso 1 A lettera b) della Convenzione. 3. Se la durata del trasferimento deve prolungarsi oltre il periodo di 24 mesi stabilito nell’articolo 5 capoverso 2 lettera a) della Convenzione, il consenso previsto alla seconda frase della lettera a) suddetta deve essere chiesto dal datore di lavoro per il tramite dell’autorità competente del suo Paese, prima della scadenza di detto periodo,
– in Svizzera. all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, – in Turchia al Ministero del Lavoro, in Ankara. 4. La decisione presa, di comune accordo, dalle autorità competenti delle due Parti contraenti, in applicazione dell’articolo 5 capoverso 2 lettera a) frase seconda della Convenzione deve essere comunicata agli organismi interessati.
– all’Istituto
e i lavoratori occupati in Turchia
– alla Cassa federale di compensazione, in Berna. 2. Se i lavoratori di cui all’articolo 6 capoversi 2 e 3 della Convenzione optano in favore della legislazione del Paese accreditante, gli organismi di assicurazione competenti di tale Stato rimettono loro un certificato attestante che essi sono assicurati secondo la legislazione predetta.
Quando una richiesta è presentata a un altro organismo o un’autorità turca ritenuta competente, questo organismo o detta autorità iscrive la data di ricezione sulla richiesta e la trasmette, senza indugio, all’Istituto o alla Cassa per le pensioni. 2. Le richieste di rendita devono essere presentate su moduli messi a disposizione dell’Istituto dalla Cassa svizzera. Le indicazioni date sui moduli devono, se è previsto nello stesso, essere comprovate dai documenti giustificativi occorrenti.
La Cassa svizzera statuisce circa la richiesta di rendita, e notifica direttamente la sua decisione al richiedente, con l’indicazione dei termini e dei rimedi di diritto; essa ne trasmette due copie all’organismo di collegamento che gli ha trasmesso la richiesta.
I cittadini turchi residenti in Turchia, presentano i ricorsi contro le decisioni della Cassa svizzera, o i ricorsi di diritto amministrativo contro sentenze delle autorità svizzere di prima istanza, alle competenti autorità giudiziarie svizzere, sia direttamente, sia per il tramite dell’organismo di collegamento. In quest’ultimo caso, l’Istituto o la Cassa per le pensioni indica la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso prima di trasmetterla alla Cassa svizzera, a destinazione dell’autorità giudiziaria competente. B. Pagamento delle prestazioni
Le rendite dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti sono pagate direttamente dalla Cassa svizzera agli aventi diritto residenti in Turchia. Questi pagamenti sono effettuati nel corso dell’ultimo mese di ogni trimestre. Le autorità competenti possono convenire che il pagamento sia effettuato tramite l’organismo di collegamento.
La Cassa svizzera chiede una volta all’anno ai beneficiari di prestazioni dell’assicu-razione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, sia direttamente sia per il tramite dell’Istituto o della Cassa per le pensioni, secondo il caso, un certificato di vita come pure le altre attestazioni necessarie per il servizio delle prestazioni.
Gli articoli da 5 a 10 si applicano per analogia per l’erogazione e il pagamento dell’indennità unica conformemente all’articolo 8 capoverso 2 della Convenzione.
II. Cittadini svizzeri e turchi residenti in Svizzera e aventi diritto
a prestazioni turche di vecchiaia o di morte
A. Presentazione e istruzione della richiesta
L’organismo al quale l’interessato era affiliato per ultimo statuisce circa la richiesta di prestazioni, e notifica direttamente al richiedente la sua decisione con l’indica-zione dei termini e dei rimedi di diritto; esso ne trasmette una copia alla Cassa svizzera.
Le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti sono pagate direttamente dall’organismo competente agli aventi diritto dimoranti in Svizzera. Questi pagamenti sono effettuati all’inizio di ogni trimestre. Le autorità competenti possono convenire, che i loro pagamenti siano effettuati per il tramite di un organismo di collegamento.
L’organismo competente chiede una volta all’anno ai beneficiari di prestazioni, sia direttamente, sia per il tramite della Cassa svizzera, un certificato di vita come pure le altre attestazioni necessarie per il servizio delle prestazioni.
III. Cittadini svizzeri e turchi residenti in un terzo Stato e aventi diritto
a prestazioni turche di vecchiaia o di morte o dell’assicurazione svizzera
I. Cittadini turchi aventi diritto a una rendita dell’assicurazione svizzera
per l’invalidità o beneficiari di una tale prestazione
Per l’applicazione dell’articolo 10 capoverso 3 della Convenzione, l’Istituto o la Cassa per le pensioni comunica, a richiesta della Cassa svizzera, i periodi di contribuzione che il richiedente ha compiuto secondo la legislazione turca, e di cui si dovrà tener conto per l’apertura del diritto e il calcolo della pensione d’invalidità secondo detta legislazione.
Se il beneficiario di una rendita d’invalidità ha trasferito la sua dimora in Turchia, la Cassa svizzera può, in ogni momento, chiedere all’Istituto di procedere agli esami medici, e di fornirle altre informazioni richieste dalla legislazione svizzera.
Se un cittadino turco beneficiario di una rendita d’invalidità trasferisce la sua dimora in Turchia, gli articoli da 8 a 10 si applicano per analogia.
II. Cittadini svizzeri e turchi aventi diritto a una prestazione d’invalidità turca o beneficiari di una tale prestazione
Per l’applicazione dell’articolo 13 della Convenzione, la Cassa svizzera comunica a richiesta dell’Istituto o della Cassa per le pensioni, i periodi di contribuzione che il richiedente ha compiuto secondo la legislazione svizzera.
Se il titolare beneficiario di prestazioni d’invalidità ha trasferito la sua dimora in Svizzera, l’Istituto o la Cassa per le pensioni può, in ogni momento, chiedere alla Cassa svizzera di far procedere a degli accertamenti medici, e di fornirgli le altre informazioni richieste dalla legislazione turca.
Se un beneficiario di una rendita d’invalidità trasferisce la sua dimora in Svizzera, gli articoli 15, 16 e 17 si applicano per analogia.
Nei casi previsti all’articolo 17 capoverso 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono accordate dall’organismo dello Stato in cui l’infortunio si è prodotto, se l’interessato prova il suo diritto a dette prestazioni.
Se il datore di lavoro ha un rappresentante nello Stato dove l’infortunio si è pro-dotto, detto rappresentante presenta i documenti comprovanti i diritti alle prestazioni del richiedente, se è in condizioni di farlo.
Nel caso in cui nessun documento comprovante il diritto alle prestazioni possa essere presentato, l’organismo del luogo ove l’infortunio si è prodotto chiede all’organismo competente i certificati e i documenti necessari.
In applicazione dell’articolo 17 capoverso 2 della Convenzione, l’organismo debi-tore rimette all’assicurato un certificato comprovante il suo diritto alle prestazioni dopo il suo trasferimento della dimora.
Le protesi e le altre prestazioni di notevole importanza previste all’articolo 17 capoverso 4 della Convenzione sono enumerate all’appendice n. 1 del presente Accordo. Gli organismi di collegamento possono convenire, all’occorrenza, di apportare delle modifiche a detta appendice.
L’organismo del luogo di dimora comunica la durata dell’incapacità di lavoro dell’assicurato all’organismo competente. Quest’ultimo si riserva il diritto di far esaminare l’assicurato da un medico di sua scelta. 2. Gli ulteriori accertamenti medici dell’assicurato sono effettuati secondo le modalità applicate dall’organismo del luogo di dimora. Allorché detto organismo constata che l’assicurato è in condizioni di riprendere il lavoro, comunica la data della fine dell’incapacità di lavoro, sia all’assicurato, sia all’organismo competente. 3. Se l’organismo competente richiede il pagamento delle prestazioni in contanti tramite l’organismo del luogo di dimora, egli precisa nella sua comunicazione l’importo delle prestazioni, come pure la durata nel corso della quale queste sono dovute.
Le disposizioni del presente capo si applicano per analogia anche agli infortuni non professionali indennizzabili secondo la legislazione svizzera.
I cittadini turchi dimoranti in Svizzera, che chiedono gli assegni in applicazione della legislazione federale svizzera per i figli abitanti in Turchia, devono corredare la loro richiesta presentando un attestato comprovante l’esistenza dei figli; tale attestato deve essere compilato dall’autorità competente del luogo di dimora dei figli. I cittadini turchi devono, inoltre, fornire ogni altra informazione o tutti i documenti di cui le casse per gli assegni familiari chiedono la presentazione secondo la legislazione svizzera.
Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 1omaggio 1969 tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia. Esso resterà in vigore per la stessa durata della Convenzione.
Fatto a Berna il 14 gennaio 1970, in duplice esemplare, in lingua francese e turca; i due testi fanno egualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il governo della Repubblica di Turchia: |
|---|---|
| Cristoforo Motta | Sitki Coskun |
Le protesi, le apparecchiature complesse e le altre prestazioni in natura di notevole importanza contemplate all’articolo 29 dell’Accordo amministrativo sono le prestazioni seguenti in quanto esse siano previste, nel caso singolo, nella legislazione applicata dall’istituzione del luogo di dimora o del luogo di domicilio:
– in un preventorio, quando la durata del soggiorno sembra doversi prolungare oltre un periodo di venti giorni secondo il parere del medico curante oppure, se lo richiede in casi analoghi la legislazione dello Stato dove si trova l’interessato, secondo il parere del medico di controllo (medico di fiducia) dell’istituzione del luogo di soggiorno o del luogo di dimora, oppure quando la durata del soggiorno si prolunga, contrariamente al parere espresso in un primo tempo dal medico curante, oltre i venti giorni.
k) Provvedimenti d’integrazione funzionale o di rieducazione professionale.
l) Ogni altro intervento medico o le forniture sanitarie, dentarie o chirurgiche, alla condizione che il costo probabile delle stesse superi il seguente importo:
| in Svizzera: | 500 fr. | |
|---|---|---|
| in Turchia: | 1000 Lt. | |
| m) Ogni sussidio destinato a coprire una parte del costo che risulti dall’erogazione delle prestazioni previste alle lettere da a) a k), e che superi gli importi precisati alla precedente lettera 1). |
Le casse svizzere per i malati riconosciute, contemplate all’articolo 34 dell’Accordo amministrativo sono le seguenti:
– Cassa malattia e infortuni Cristiano-Sociale, Amministrazione centrale,
Zentralstrasse 18, 6003 Lucerna.
– «Concordia», cassa malattia e infortuni, Amministrazione centrale,
Bundesplatz 14, 6003 Lucerna.
– «Krankenfürsorge», Amministrazione centrale, Neuwiesenstrasse 20, 8400 Winterthur.
– Società Svizzera Mutuo Soccorso Elvezia, Amministrazione centrale,
Stadelhoferstrasse 25, 8024 Zurigo.
– Società svizzera d’assicurazione malattia Grütli, Amministrazione centrale, Weltpoststrasse 21, 3000 Berna.