0.831.451.41•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all’assunzione dei compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein
0.831.451.41Bilateral International Treaty1 gen 2007
Concluso il 19 dicembre 2006
Approvato dall’Assemblea federale il 21 dicembre 20071
Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2007
Entrato in vigore il 24 aprile 20082
(Stato 15 aprile 2025)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
memori della lunga tradizione di amicizia tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein,
memori delle strette relazioni convenzionali nell’ambito della sicurezza sociale, in particolare mediante la Convenzione dell’8 marzo 19893di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale) e il relativo Accordo amministrativo del 16 marzo 19904, il Primo Accordo aggiuntivo del 9 febbraio 19965e il Secondo Accordo aggiuntivo del 29 novembre 20006, nonché la Convenzione del 9 dicembre 19777tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica d’Austria sulla sicurezza sociale,
considerata l’attuale equivalenza delle disposizioni legali sulla previdenza professionale in generale e sulla costituzione e i compiti di un fondo di garanzia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein in particolare,
e vista la volontà del Liechtenstein di affiliare i suoi istituti di previdenza al fondo di garanzia svizzero (fondazione Fondo di garanzia LPP) al fine di garantire le prestazioni legali e regolamentari degli istituti di previdenza divenuti insolventi e di adempiere la funzione di Ufficio centrale del 2° pilastro,
hanno convenuto quanto segue:
(1). La fondazione Fondo di garanzia LPP assume i compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein. (2). Gli istituti di previdenza ai sensi della legge sulla previdenza del personale aziendale (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge, BPVG), LGBl 1988 n. 12, LR 831.40, nonché della legge sull’assicurazione pensionistica per il personale statale (Gesetz über die Pensionsversicherung für dal Staatspersonal, PVG), LGBl 1989 n. 7, LR 174.40, vengono affiliati alla fondazione Fondo di garanzia LPP alla stregua degli istituti di previdenza svizzeri. Il presente Accordo riconosce il diritto a prestazioni del fondo di garanzia unicamente alle persone che sottostanno alla BPVG del Liechtenstein. (3). La procedura e le competenze per l’esecuzione secondo il capoverso 1, compresi i rimedi giuridici, sono determinate in base al diritto svizzero. L’autorità svizzera cui compete la decisione sente in precedenza l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari del Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht, FMA). (4). Il foro competente per le controversie tra la fondazione Fondo di garanzia LPP e l’istituto di previdenza del Liechtenstein o i datori di lavoro, gli aventi diritto alle prestazioni, le persone cui è imputabile l’insolvenza dell’istituto di previdenza o del collettivo d’assicurati è la sede della fondazione Fondo di garanzia LPP.
(1). La fondazione Fondo di garanzia LPP:
(2). La garanzia di cui al capoverso 1 lettera b copre al massimo le prestazioni calcolate sulla base del salario determinante secondo l’articolo 6 capoverso 2 BPVG, con un limite superiore pari a una volta e mezza l’importo limite superiore secondo l’articolo 6 capoverso 3 secondo periodo BPVG. La garanzia non copre tuttavia in alcun caso prestazioni superiori a quelle previste dall’articolo 56 capoverso 2 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)8.
(3). Nell’adempimento dei propri compiti, la fondazione Fondo di garanzia LPP parifica gli istituti di previdenza del Liechtenstein nonché i datori di lavoro e gli assicurati ad essi affiliati agli istituti di previdenza svizzeri. La fondazione Fondo di garanzia LPP svolge tali compiti in conformità al diritto svizzero.
(1). Gli istituti di previdenza del Liechtenstein versano alla fondazione Fondo di garanzia LPP gli stessi importi versati dagli istituti di previdenza svizzeri, ad eccezione dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura di età sfavorevole e per indennizzi alle casse di compensazione. (2). I contributi degli istituti di previdenza del Liechtenstein sono riscossi secondo le stesse modalità applicate in Svizzera.
La FMA viene previamente informata degli atti ufficiali previsti dalla fondazione Fondo di garanzia LPP e dalle autorità svizzere sul territorio del Liechtenstein in conformità al diritto svizzero applicabile nel quadro del presente Accordo. Essa può partecipare all’esecuzione di tali atti.
La FMA notifica gli istituti di previdenza del Liechtenstein alla fondazione Fondo di garanzia LPP in conformità al diritto svizzero*.*
Gli istituti di previdenza del Liechtenstein notificano alla fondazione Fondo di garanzia LPP i dati necessari al calcolo dei contributi.
(1). Gli istituti di previdenza del Liechtenstein o gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio comunicano all’Ufficio centrale del 2° pilastro gli averi dimenticati secondo l’articolo 20 capoverso 5 BPVG e li versano alla fondazione Fondo di garanzia LPP secondo l’articolo 18a capoverso 4 BPVG. (2). La FMA ha diritto di consultare il registro degli averi dimenticati tenuto dall’Ufficio centrale del 2° pilastro. (3). L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) del Liechtenstein collabora con l’Ufficio centrale del 2° pilastro al fine d’identificare e localizzare gli aventi diritto ad averi dimenticati. Essa comunica all’Ufficio centrale del 2° pilastro i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti.
(1). Le sentenze esecutive dei tribunali svizzeri e le decisioni esecutive (atti) delle autorità svizzere competenti su contributi, prestazioni o altre pretese derivanti dall’applicazione del presente Accordo sono riconosciute dal Liechtenstein. (2). Le sentenze esecutive e gli atti riconosciuti conformemente al capoverso 1 vengono eseguiti nel Liechtenstein. La procedura di esecuzione si fonda sul diritto del Liechtenstein. L’esemplare della decisione o dell’atto da eseguire deve essere provvisto di un’attestazione della forza di cosa giudicata.
(1). Il diritto svizzero applicabile nel Principato del Liechtenstein in virtù del presente Accordo è menzionato nell’allegato a detto Accordo. L’allegato è parte integrante del presente Accordo. (2). L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) comunica alla FMA non appena possibile le integrazioni e le modifiche previste. Queste vengono inserite nell’allegato non appena l’UFAS e la FMA l’hanno convenuto per scritto. (3). La FMA comunica all’UFAS non appena possibile le modifiche previste del diritto del Liechtenstein determinanti per il presente Accordo. Le modifiche sono applicabili al presente Accordo non appena l’UFAS e la FMA l’hanno convenuto per scritto.
Il presente Accordo può essere disdetto in qualsiasi momento da entrambe le Parti contraenti per la fine di un anno civile con un preavviso di 12 mesi.
Il presente Accordo è applicato provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2007. Esso entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno comunicate la conclusione delle rispettive procedure nazionali necessarie all’entrata in vigore.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 19 dicembre 2006, in due esemplari originali in lingua tedesca.
| Per il Consiglio federale svizzero: Pascal Couchepin | Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Klaus Tschütscher |
|---|
| Allegato | – Elenco del diritto svizzero applicabile nel Principato del Liechtenstein |
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