Adottata a Ginevra il 10 giugno 19251
Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 19272
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 16 novembre 1927
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 novembre 1927
(Stato 10 aprile 2025)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e radunatavisi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione;
dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative alla riparazione dei danni delle malattie professionali, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione; e
dopo aver risolto che queste proposte prenderebbero la forma di Convenzione internazionale;
adotta, in data d’oggi, dieci giugno millenovecentoventicinque, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulle malattie professionali, 1925, e che dovrà essere ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:
Art. 1
- Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad assicurare alle vittime di malattie professionali o ai loro aventi diritto un’indennità fondata sui principî generali della sua legislazione nazionale concernente la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro.3
- I saggi delle indennità non saranno inferiori a quelli previsti dalla legislazione nazionale per i danni cagionati da infortuni del lavoro. Salva restando questa disposizione, ciascun Membro sarà libero, nel determinare nella sua legislazione nazionale le condizioni che regolano il pagamento dell’indennità per le malattie di cui si tratta, e nell’applicare a queste malattie la sua legislazione relativa alla riparazione dei danni degli infortuni del lavoro, di adottare le modificazioni e gli adattamenti che gli sembrassero opportuni.
Art. 2
Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna a considerare come malattie professionali le malattie come pure le intossicazioni prodotte dalle sostanze enumerate nella tabella qui sotto, quando queste malattie o intossicazioni colpiscano dei lavoratori appartenenti alle industrie o professioni che vi corrispondono nella tabella e derivino dal lavoro in una impresa soggetta alla legislazione nazionale.
Tabella
Art. 3
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Art. 4
- La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
- Essa non vincolerà se non i Membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
- In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
Art. 5
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione delle ratificazione che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.
Art. 6
Salve restando le disposizioni dell’art. 4, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione s’impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1 e 2 al più tardi il 1° gennaio 1927 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.
Art. 7
Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione s’impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.
Art. 8
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla, allo spirare d’un periodo di cinque anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
Art. 9
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Art. 10
I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.
(Seguono le firme)