Adottata a Ginevra il 5 giugno 19252
Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 19273
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 1° febbraio 1929
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 19294
(Stato 2 settembre 2010)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e radunatavisi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione,
dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative alla parità di trattamento ai lavoratori nazionali ed esteri vittime di infortuni del lavoro, seconda questione iscritta all’ordine del giorno della sessione, e dopo aver risolto che queste proposte avessero a prendere la forma di Convenzione internazionale,
adotta, oggi 5 giugno millenovecentoventicinque, la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulla parità di trattamento (infortuni del lavoro), 1925, e che dovrà essere ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:
Art. 1
- Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad accordare ai sudditi di qualsiasi altro Membro che abbia ratificato la detta Convenzione, che saranno vittime di infortuni del lavoro avvenuti sul suo territorio, o ai loro aventi diritto, lo stesso trattamento ch’esso assicura a’ suoi propri sudditi in materia di riparazione di danni cagionati da infortuni del lavoro.
- Questa parità di trattamento sarà assicurata ai lavoratori esteri e ai loro aventi diritto, senza alcuna condizione di residenza. Tuttavia, per quanto concerne i pagamenti che, in virtù di questo principio, un Membro o i suoi sudditi dovessero fare fuori del territorio di detto Membro, le disposizioni da prendere saranno regolate, se è necessario, da accordi speciali conchiusi con i Membri interessati.
Art. 2
Per quanto concerne la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro patiti da lavoratori occupati temporaneamente o ad intermittenza sul territorio d’un Membro per conto d’una impresa situata sul territorio d’un altro Membro, si può disporre che sia applicata la legislazione di quest’ultimo mediante accordi speciali tra i Membri interessati.5
Art. 3
I Membri che ratificano la presente Convenzione e presso i quali non esiste un regime di indennità o d’assicurazione contro gli infortuni del lavoro che preveda delle prestazioni determinate, convengono di istituire un siffatto regime entro un termine di tre anni a contare dalla loro ratificazione.
Art. 4
I Membri che ratificano la presente Convenzione si impegnano a prestarsi mutua assistenza allo scopo di facilitare la sua applicazione come pure l’esecuzione delle loro leggi e regolamenti rispettivi in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro e a comunicare all’Ufficio internazionale del Lavoro, che ne informerà gli altri Membri interessati, qualsiasi modificazione nelle leggi e regolamenti in vigore in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro.
Art. 5
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Art. 6
- La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
- Essa non vincolerà se non i Membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
- In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
Art. 7
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro parimenti la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.
Art. 8
Salve restando le disposizioni dell’art. 6, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1, 2, 3 e 4 al più tardi il 1° gennaio 1927, e a prendere quelle misure che saranno necessarie per rendere effettive queste disposizioni.
Art. 9
Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla nelle sue Colonie, ne’ suoi possedimenti o protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’organizzazione internazionale del Lavoro.
Art. 10
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla, tras-corso che sia un periodo di 10 anni dalla data in cui sarà primamente entrata in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
Art. 11
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applica-zione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Art. 12
I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.
(Seguono le firme)
Riserve
Giappone
La ratificazione del Giappone non si applica alla Corea, a Formosa, a Karafuto, al territorio di Kwantung e neppure alle isole sotto mandato giapponese del Pacifico.
Portogallo
La ratificazione non s’applica alle colonie portoghesi.