0.832.329•Convenzione n. 139 concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali cagionati dalle sostanze e dagli agenti cancerogeni
0.832.329Multilateral International Treaty28 ott 1977
Adottata a Ginevra il 24 giugno 1974
Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 19761
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 28 ottobre 1976
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 ottobre 1977
(Stato 12 aprile 2019)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 5 giugno 1974, nella sua cinquantanovesima sessione;
considerate le disposizioni della convenzione e della raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni, 19602, e della convenzione e della raccomandazione sul benzene, 1971;
considerato che è auspicabile istituire norme internazionali concernenti la protezione contro le sostanze e gli agenti cancerogeni;
tenuto conto del lavoro pertinente d’altre organizzazioni internazionali, segnatamente dell’Organizzazione mondiale della Sanità e del Centro internazionale di ricerche sul cancro, con le quali l’Organizzazione internazionale del Lavoro collabora;
dopo aver deciso d’adottare diverse proposte inerenti alla prevenzione e al controllo dei rischi professionali cagionati dalle sostanze e dagli agenti cancerogeni, materia che costituisce il quinto punto dell’ordine del giorno della sessione;
dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di una convenzione internazionale, adotta, il ventiquattresimo giorno del giugno millenovecentosettantaquattro, la seguente convenzione, denominata Convenzione sul cancro professionale, 1974.
Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione deve prescrivere i provvedimenti adottabili per proteggere i lavoratori contro i rischi d’esposizione alle sostanze o agli agenti cancerogeni e deve istituire un sistema di registrazione dei dati.
Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione deve prendere provvedimenti affinché i lavoratori che sono esposti, che sono stati o che rischiano d’essere esposti a sostanze o agenti cancerogeni, ricevano qualsiasi informazione disponibile sui rischi connessi con queste sostanze e agenti e sui provvedimenti necessari.
Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione deve prendere i necessari provvedimenti affinché i lavoratori fruiscano, durante è dopo il loro impiego, di esami medici o biologici e di altri test o indagini necessari per valutare la loro esposizione e per sorvegliare il loro stato di salute riguardo ai rischi professionali.
Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione:
Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da quest’ultimo registrate.
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, per la registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3, informazioni complete riguardo a qualsiasi ratificazione e qualsiasi atto di disdetta che ha registrato conformemente agli articoli precedenti.
Ogni qualvolta lo giudica necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il tema della sua revisione totale o parziale.
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, ivi adunatasi il 5 giugno 1974, nella sua cinquantanovesima sessione;considerate le disposizioni della convenzione e della raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, e della convenzione e della raccomandazione sul benzene, 1971;considerato che è auspicabile istituire norme internazionali concernenti la protezione contro le sostanze e gli agenti cancerogeni;tenuto conto del lavoro pertinente d’altre organizzazioni internazionali, segnatamente dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Centro internazionale delle ricerche sul cancro, con cui l’Organizzazione internazionale del lavoro collabora;dopo aver deciso d’adottare diverse proposte inerenti alla prevenzione e al controllo dei rischi professionali cagionati dalle sostanze e dagli agenti cancerogeni, tema costituente il quinto punto all’ordine del giorno della sessione;dopo aver risolto che queste proposte assumerebbero la forma di una raccomandazione;adotta, il ventiquattresimo giorno di giugno millenovecentosettantaquattro, la seguente raccomandazione, che sarà designata Raccomandazione sul cancro professionale, 1974.
1. Qualsiasi sforzo dovrebbe essere intrapreso per sostituire le sostanze o gli agenti cancerogeni, cui possono essere esposti i lavoratori durante il loro lavoro, con sostanze o agenti non cancerogeni o con sostanze o agenti meno nocivi; nella scelta di queste sostanze o agenti sostitutivi, occorrerebbe tener conto delle loro proprietà cancerogene, tossiche o altre.
2. Il numero dei lavoratori esposti a sostanze o agenti cancerogeni come anche la durata e il grado d’esposizione dovrebbero essere ridotti al minimo compatibile con la sicurezza.
6. L’autorità competente dovrebbe determinare periodicamente le sostanze e gli agenti cancerogeni riguardo ai quali l’esposizione professionale dovrebbe essere vietata o sottoposta ad autorizzazione o a controllo come quelli cui s’applicassero altre disposizioni della raccomandazione.
7. Per determinare queste sostanze, l’autorità competente dovrebbe tener conto dei dati più recenti contenuti nelle raccolte di direttive pratiche o nelle guide che l’Ufficio internazionale del Lavoro potrebbe elaborare e nelle conclusioni di adunate di periti che l’Ufficio internazionale dei Lavoro potrebbe convocare come anche delle informazioni procedenti da altri organismi competenti.
8. L’autorità competente può accordare deroghe al divieto mediante un atto d’autorizzazione individuale che precisa:
9. (1) Per le sostanze e gli agenti sottoposti ad autorizzazione o a controllo, l’autorità competente dovrebbe:
a) ottenere i pareri necessari segnatamente riguardo all’esistenza di prodotti o metodi sostitutivi, ai provvedimenti tecnici, ai provvedimenti igienici e ai provvedimenti protettivi individuali nonché alla sorveglianza medica o agli esami o indagini da eseguire prima, durante e dopo l’attribuzione dei lavoratori a compiti implicanti l’esposizione a sostanze o ad agenti in questione;
b) esigere che siano presi provvedimenti adeguati.
(2) L’autorità competente dovrebbe inoltre istituire i criteri che consentano di determinare il grado di esposizione alle sostanze o agli agenti di cui si tratta e, in casi adeguati, stabilire i livelli indicativi per la sorveglianza dell’ambiente di lavoro in connessione con i necessari provvedimenti tecnici di prevenzione.
10. L’autorità competente dovrebbe provvedere affinché le decisioni riguardo alle sostanze e agli agenti cancerogeni, che essa avesse preso in virtù della presente parte della raccomandazione, siano costantemente aggiornate.
11. Dovrebbe essere previsto, in via legislativa interna o mediante qualsiasi altro metodo conforme alla prassi e alle condizioni nazionali, che ogni lavoratore adibito a un lavoro implicante l’esposizione alle sostanze o agli agenti cancerogeni specificati dovrebbe essere sottoposto, secondo le necessità:
12. L’autorità competente dovrebbe agire in modo che siano istituite disposizioni affinché i lavoratori continuino a fruire di esami medici, biologici o altri test o indagini adeguate dopo la cessazione dell’attribuzione di cui al paragrafo 11 della presente raccomandazione.
13. Gli esami medici e gli altri esami o analisi previsti nei paragrafi 11 e 12 della presente raccomandazione dovrebbero aver luogo, per quanto possibile, durante le ore di lavoro e non dovrebbero provocare alcuna spesa per i lavoratori.
14. Se, in seguito a un qualsiasi intervento intrapreso in virtù della presente raccomandazione, apparisse inopportuno di continuare a esporre un lavoratore a sostanze o agenti cancerogeni nel suo impiego normale, dovrebbe essere applicata qualsiasi misura ragionevole per trasferire detto lavoratore a un altro posto di lavoro conveniente.
15. (1) L’autorità competente dovrebbe, non appena possibile, elaborare e mantenere, in collaborazione con i singoli datori di lavoro e con i rappresentanti dei lavoratori, un sistema di prevenzione del cancro professionale comprendente:
(2) Per istituire un siffatto sistema di registrazione dei dati e di scambio d’informazioni, occorrerebbe tener conto dell’aiuto che potrebbero fornire le organizzazioni internazionali e nazionali, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come anche singoli datori di lavoro.
(3) In caso di chiusura d’azienda, i dati e le informazioni raccolti in applicazione del presente paragrafo dovrebbero essere trattati secondo le direttive dell’autorità competente.
(4) In qualsiasi Paese, in cui l’autorità competente non istituisse un siffatto sistema di registrazione dei dati e delle informazioni, i datori di lavoro dovrebbero, dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori, adoperarsi per applicare il presente paragrafo.
16. (1) L’autorità competente dovrebbe promuovere studi epidemiologici e altri come anche raccogliere e diffondere informazioni concernenti i rischi del cancro professionale, con la collaborazione, se necessario, delle organizzazioni nazionali e internazionali, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. (2) Essa dovrebbe adoperarsi per istituire criteri atti a determinare il potere cancerogeno di una sostanza o di un agente.
17. L’autorità competente dovrebbe elaborare, per i datori di lavoro e i lavoratori, manuali d’educazione adeguati concernenti le sostanze e gli agenti che possono provocare il cancro professionale.
18. Qualora sostanze o agenti siano o debbano essere lavorati nell’azienda, i datori di lavoro dovrebbero informarsi, segnatamente presso l’autorità competente, circa i rischi di cancro che possono manifestarsi; se vi è presunzione di un rischio di cancro, essi dovrebbero decidere, previa consultazione dell’autorità competente, circa gli studi completivi da eseguire.
19. I datori di lavoro dovrebbero assicurarsi che, in tutti i casi in cui siano utilizzati sostanze o agenti cancerogeni, il rischio derivante sia segnalato adeguatamente, nel luogo di lavoro, a qualsiasi lavoratore che può esservi esposto.
20. I datori di lavoro dovrebbero istruire i lavoratori, prima della loro attribuzione e, in seguito, regolarmente, come anche al momento dell’introduzione di una nuova sostanza o di un nuovo agente cancerogeno, riguardo ai rischi inerenti all’esposizione a queste sostanze o agenti cancerogeni nonché circa i provvedimenti necessari.
21. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dovrebbero prendere provvedimenti concreti per applicare programmi d’informazione e d’educazione inerenti ai rischi di cancro professionale e dovrebbero incoraggiare i loro membri a partecipare integralmente ai programmi di prevenzione e di controllo.
22. Ciascun Membro dovrebbe:
23. Applicando le disposizioni della presente raccomandazione, l’autorità competente dovrebbe consultare le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
| Stati partecipanti | Ratifica Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 16 maggio | 1979 | 16 maggio | 1980 | |
| Argentina | 15 giugno | 1978 | 15 giugno | 1979 | |
| Belgio | 11 ottobre | 1996 | 11 ottobre | 1997 | |
| Bosnia e Erzegovina | 2 giugno | 1993 S | 2 giugno | 1993 | |
| Brasile | 27 giugno | 1990 | 27 giugno | 1991 | |
| Ceca, Repubblica | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Corea del Sud | 7 novembre | 2011 | 7 novembre | 2012 | |
| Croazia | 8 ottobre | 1991 S | 8 ottobre | 1991 | |
| Danimarcaa | 6 giugno | 1978 | 6 giugno | 1979 | |
| Ecuador | 27 marzo | 1975 | 10 giugno | 1976 | |
| Egitto | 25 marzo | 1982 | 25 marzo | 1983 | |
| Finlandia | 4 maggio | 1977 | 4 maggio | 1978 | |
| Francia | 24 agosto | 1994 | 24 agosto | 1995 | |
| Germania | 23 agosto | 1976 | 23 agosto | 1977 | |
| Giappone | 26 luglio | 1977 | 26 luglio | 1978 | |
| Guinea | 20 aprile | 1976 | 20 aprile | 1977 | |
| Guyana | 10 gennaio | 1983 S | 10 gennaio | 1983 | |
| Iraq | 31 marzo | 1978 | 31 marzo | 1979 | |
| Irlanda | 4 aprile | 1995 | 4 aprile | 1996 | |
| Islanda | 21 giugno | 1991 | 21 giugno | 1992 | |
| Italia | 23 giugno | 1981 | 23 giugno | 1982 | |
| Libano | 23 febbraio | 2000 | 23 febbraio | 2001 | |
| Lussemburgo | 8 aprile | 2008 | 8 aprile | 2009 | |
| Macedonia del Nord | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 | |
| Montenegro | 3 giugno | 2006 S | 3 giugno | 2006 | |
| Nicaragua | 1° ottobre | 1981 | 1° ottobre | 1982 | |
| Norvegia | 14 giugno | 1977 | 14 giugno | 1978 | |
| Paesi Bassi | 8 giugno | 2017 | 8 giugno | 2017 | |
| Perù | 16 novembre | 1976 | 16 novembre | 1977 | |
| Portogallo | 3 maggio | 1999 | 3 maggio | 2000 | |
| Russia | 30 maggio | 2017 | 30 maggio | 2017 | |
| Serbia | 24 novembre | 2000 S | 19 agosto | 1978 | |
| Siria | 1° febbraio | 1979 | 1° febbraio | 1980 | |
| Slovacchia | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Slovenia | 29 maggio | 1992 S | 29 maggio | 1992 | |
| Svezia | 23 settembre | 1975 | 23 settembre | 1976 | |
| Svizzera | 28 ottobre | 1976 | 28 ottobre | 1977 | |
| Ucraina | 17 giugno | 2010 | 17 giugno | 2011 | |
| Ungheria | 10 giugno | 1975 | 10 giugno | 1976 | |
| Uruguay | 31 luglio | 1980 | 31 luglio | 1981 | |
| Venezuela | 5 luglio | 1983 | 5 luglio | 1984 | |
| a La conv. non si applica alla Groenlandia e alle Isole Färöer. |
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