Conchiusa a Parigi il 16 aprile 1959
Entrata in vigore il 1° febbraio 1961
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo francese
desiderosi di regolare rispetto agli assegni familiari lo stato dei lavoratori confinanti alla frontiera franco-ginevrina, hanno risolto di conchiudere a tale scopo una convenzione e convenuto le disposizione seguenti:
Art. 1
- Per quanto concerne i lavoratori salariati confinanti, la presente convenzione si applica:
- da parte svizzera, alla legislazione ginevrina sugli assegni familiari in favore dei lavoratori;
- da parte francese, alla legislazione francese sulle prestazioni in favore della famiglia.
- La convenzione si applica parimente alle leggi e ai regolamenti che modificano o completano le legislazione menzionate nel capoverso 1.
- Quanto alle leggi e regolamenti che istituiscano nuove prestazioni, la convenzione è applicabile soltanto se il Governo della Parte interessata non notifichi al Governo dell’altra Parte, entro quattro mesi dalla promulgazione o pubblicazione ufficiale di tali atti, il suo dissenso.
Art. 2
Con riserva degli articoli 4 e 5,
- i salariati confinanti francesi, domiciliati in Francia possono fruire della legislazione ginevrina sugli assegni familiari, prevista nell’articolo 1, capoverso 1, lettera a;
- i salariati confinanti, svizzeri e francesi, domiciliati nel Cantone di Ginevra possono fruire della legislazione francese sulle prestazioni in favore della famiglia, prevista nell’articolo 1, capoverso 1, lettera b.
Art. 3
- Sono considerati salariati confinanti, secondo l’articolo 2, lettera a, della presente convenzione, i cittadini francesi, domiciliati in Comuni francesi, situati totalmente o parzialmente in una zona di dieci chilometri a contare dalla frontiera franco-ginevrina, i quali prestano la loro opera a un datore di lavoro assoggettato alla legislazione ginevrina sugli assegni familiari in favore dei lavoratori, escluse le domestiche conformemente al capoverso 6, dell’articolo 9, della legge ginevrina del 12 febbraio 1944 sugli assegni familiari in favore dei lavoratori salariati.
- Sono considerati salariati confinanti, secondo l’articolo 2, lettera b, della presente convenzione, i cittadini svizzeri e francesi, domiciliati nel Cantone di Ginevra, i quali prestano i loro servizi nei Comuni francesi menzionati nel capoverso 1.
- La zona francese di cui nei capoversi 1 e 2 comprende i Comuni annoverati nell’allegato alla presente convenzione. Tale elenco può essere modificato, o completato, mediante semplice accordo amministrativo tra le Parti.
Art. 4
- I salariati di cui nell’articolo 3, capoverso 1, hanno diritto agli assegni familiari previsti dalla legislazione ginevrina sugli assegni familiari in favore dei lavoratori salariati, eccetto che:
- dell’assegno aggiuntivo, pagato per il mese della nascita, secondo l’articolo 9, capoverso 3, della legge ginevrina del 12 febbraio 1944, sugli assegni familiari in favore dei lavoratori salariati;
- dell’assegno aggiuntivo per l’istruzione professionale secondo l’articolo 9bisdella medesima legge.
- I confinanti menzionati nell’articolo 3, capoverso 2, hanno diritto agli assegni familiari propriamente detti e all’assegno per salario unico.
Art. 5
Quando il diritto agli assegni potesse spettare in virtù della legislazione ginevrina e di quella francese, non sono dovuti che gli assegni previsti dalla legislazione del luogo in cui lavora il padre.
Art. 6
Le alte autorità amministrative, ossia:
– da parte svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
– da parte francese, il Ministero competente secondo la legislazione menzionata nell’articolo 1, capoverso 1, lettera b,
regolano di comune accordo i modi d’applicazione della presente convenzione. In particolare, esse possono convenire di designare, ciascuna, degli uffici di collegamento.
Art. 7
Nell’applicare la presente convenzione, le autorità ginevrine e francesi s’assiste-ranno vicendevolmente, come si trattasse dell’applicazione della loro legislazione sugli assegni familiari. In particolare, si comunicheranno, a richiesta, tutte le informazioni necessarie a determinare il diritto alle prestazioni. Le informazioni ottenute non devono essere adoperate per scopi diversi da quelli della presente convenzione.
Art. 8
- Il beneficio dell’esenzione o della diminuzione delle tasse di bollo e delle altre tasse, previsto per le scritture e i documenti necessari alla applicazione, dalla legislazione ginevrina o, rispettivamente, da quella francese, è esteso alle scritture e ai documenti da prodursi in applicazione rispettivamente della legislazione francese o di quella ginevrina.
- Le autorità competenti, ginevrine e francesi, non esigeranno sugli atti, certificati o scritture da prodursi in applicazione della presente convenzione, il visto della legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.
Art. 9
- La presente convenzione è conchiusa per un anno. Essa sarà prorogata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, la quale dovrà essere notificata dall’una Parte all’altra sei mesi prima del decorso del termine annuale.
- La convenzione è da approvarsi secondo le disposizioni costituzionali di ciascuno dei due Paesi ed entrerà in vigore il primo giorno del dodicesimo mese, successivo allo scambio delle notificazioni accertanti che, dall’una Parte e dall’altra, siano state adempiute dette disposizioni.
Fatto a Parigi, in due esemplari, il 16 aprile 1959.
Dipartimento dell’Alta Savoia
Circondario di Thonon-les-Bains
Circondario di Bonneville
Circondario di Saint‑Julien
Dipartimento dell’Ain
Circondario di Gex
Circondario di NantuaForens