0.837.934.91•Convenzione d’assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese
0.837.934.91Bilateral International Treaty1 gen 1980
Conchiusa il 14 dicembre 1978
Approvata dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19792
Entrata in vigore con scambio di lettere il 1ogennaio 1980
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,
animati dal desiderio di disciplinare i rapporti tra i due Stati nel settore dell’assicurazione‑disoccupazione e avendo risolto di concludere una convenzione al riguardo, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Per l’applicazione della presente convenzione:
La presente convenzione s’applica:
La presente convenzione s’applica a tutti i frontalieri secondo l’articolo 1 numero 5, come anche ai cittadini dei due Stati contraenti, nelle condizioni di cui all’articolo 7.
L’assoggettamento all’assicurazione e l’obbligo di contribuzione sono determinati secondo la legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale è esercitata l’attività salariata.
Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i diversi ordinamenti o rami di sicurezza sociale.
Il diritto alle prestazioni di cui all’articolo 2, come anche la procedura d’assegnazione, sono determinati secondo la legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale ne è chiesta l’apertura.
Nel caso in cui cittadini degli Stati contraenti riprendono il domicilio nel loro paese d’origine, i periodi d’assicurazione compiuti nell’altro Stato contraente sono computati per determinare l’adempimento del periodo d’attesa e per stabilire la durata dell’indennizzazione.
Le Parti contraenti si obbligano a rifondersi mutualmente una parte dei contributi riscossi sui salari dei frontalieri per l’assicurazione‑disoccupazione. La somma globale di questa compensazione finanziaria tiene conto dell’effettivo annuo medio dei frontalieri, dell’ammontare dei salari riscossi da questi lavoratori, dell’aliquota di contribuzione all’assicurazione‑disoccupazione e delle indennità eventualmente pagate a titolo di disoccupazione parziale, da parte degli organismi dell’assicurazione-disoccupazione.
Per l’applicazione della presente convenzione, le autorità dei due Stati si prestano i loro buoni uffici come se applicassero la loro legislazione.
È istituito un gruppo peritale che potrà riunirsi per esaminare i problemi posti dall’applicazione della presente convenzione.
Le autorità competenti dei due Stati stabiliscono direttamente fra di esse le disposizioni amministrative necessarie all’applicazione della presente convenzione. Esse si comunicano ogni informazione concernente i provvedimenti adottati per l’applica-zione della presente convenzione, come anche le modificazioni e le revisioni delle loro legislazioni che possono influire sulla sua applicazione.
Le autorità e le istituzioni dei due Stati, incaricate dell’applicazione dell’assicura-zione-disoccupazione, sia a livello nazionale, sia a livello cantonale o dipartimen-tale, possono, per l’applicazione della presente convenzione, corrispondere direttamente tra di esse e con le persone interessate o con i loro rappresentanti.
La compensazione finanziaria giusta l’articolo 9 ha effetto a contare dal 1° aprile 1977. La presente convenzione non ha invece effetto retroattivo per quanto concerne le prestazioni.
Il governo di ciascuno dei due Stati contraenti notifica all’altro l’adempimento delle rispettive procedure costituzionali richieste per l’entrata in vigore della presente convenzione. Questa ha effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la data dell’ultima di queste notificazioni.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.Fatta a Parigi, il 14 dicembre 1978, in doppio esemplare, in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica francese: |
|---|---|
| Jean‑Pierre Bonny | Robert Boulin |
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