0.837.945.4•Accordo tra la Svizzera e l’Italia sulla compensazione finanziaria in materia d’assicurazione-disoccupazione dei frontalieri
0.837.945.4Bilateral International Treaty3 apr 1980
Conchiuso il 12 dicembre 1978
Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19792
Ratificato con strumenti scambiati il 3 aprile 1980
Entrato in vigore il 3 aprile 1980
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica italiana,
animati dal desiderio di disciplinare i rapporti fra i due Paesi nel settore dell’assicurazione-disoccupazione dei frontalieri per il periodo d’applicazione dell’ordina-mento transitorio dell’assicurazione-disoccupazione in Svizzera, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
La Svizzera, come compensazione finanziaria per la copertura del rischio di disoccupazione completa dei frontalieri italiani, paga annualmente all’Italia una somma globale stabilita ogni anno in funzione dell’effettivo annuo medio dei frontalieri, dell’ammontare dei salari riscossi da questi lavoratori, dell’aliquota di contribuzione all’assicurazione‑disoccupazione (parte del lavoratore e del datore di lavoro) e della proporzione tra la disoccupazione completa e la disoccupazione parziale in Svizzera, tenuto pure conto, in questa proporzione, dei frontalieri in disoccupazione completa, che hanno perso il loro impiego per ragioni economiche.
Il rischio della disoccupazione parziale è coperto secondo la legislazione svizzera.
Se, conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 capoverso 2 del decreto federale dell’8 ottobre 1976 istituente l’assicurazione‑disoccupazione obbligatoria, i poteri pubblici svizzeri dovessero accordare mutui rimborsabili a basso interesse, o
se, conformemente all’articolo 13 seguente, la validità del presente accordo dovesse prolungarsi oltre quella dell’ordinamento transitorio dell’assicurazione-disoccupazione svizzera, e se le collettività pubbliche (Confederazione e cantoni) dovessero essere indotte a concedere prestazioni finanziarie all’assicurazione-disoccupazione, conformemente all’articolo 34noviescapoverso 4 della Costituzione federale,3
le Parti contraenti si riuniranno nei termini più brevi allo scopo di convenire una soluzione adeguata.
Se l’aliquota di disoccupazione dei frontalieri licenziati per motivi economici e trovantisi in disoccupazione completa fosse considerevolmente più elevata di quella dell’insieme delle altre categorie di lavoratori in disoccupazione completa, sottoposti al sistema svizzero dell’assicurazione-disoccupazione, le Parti contraenti si riuniranno nel termine più breve per convenire una soluzione adeguata di sostegno finanziario straordinario.
I principi indicati nell’articolo 1 paragrafo 1 disciplinano, con riserva di reciprocità, la compensazione finanziaria dovuta, se necessario, dall’Italia alla Svizzera per la copertura del rischio dì disoccupazione completa dei frontalieri svizzeri in Italia.
Il rischio di disoccupazione parziale è coperto secondo la legislazione italiana.
Per l’applicazione dei presente accordo, l’espressione «frontalieri» designa i lavoratori che hanno la loro residenza nella zona di confine di uno dei due Stati contraenti e che esercitano regolarmente un’attività salariata nella zona di confine dell’altro Stato.
Le disposizioni del presente accordo s’applicano a contare dalla data d’entrata in vigore dell’ordinamento transitorio, istituito con il decreto federale dell’8 ottobre 1976.
Per l’applicazione del presente accordo, le autorità dei due Stati si prestano i loro buoni uffici come se applicassero la loro legislazione.
L’esonero dai diritti di bollo e dalle tasse secondo le prescrizioni sull’assicurazione-disoccupazione e sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente si estende, se del caso, alle autorità e alle persone dell’altro Stato contraente.
Gli atti e altri documenti di qualsiasi natura, che devono essere presentati in virtù del presente accordo, sono esonerati, se del caso, da traduzioni e da qualsiasi legalizzazione.
È istituito un gruppo peritale incaricato di esaminare, se necessario, i problemi posti dall’applicazione del presente accordo.
Le autorità competenti dei due Stati, designati nello scambio, di lettere allegate al presente accordo, stabiliscono direttamente fra di esse le disposizioni amministrative necessarie all’applicazione del presente accordo. Esse si comunicano ogni informazione concernente i provvedimenti adottati per l’applicazione del presente accordo, come anche le modificazioni e le revisioni delle loro legislazioni che possono influire sulla sua applicazione.
La compensazione finanziaria è versata all’organismo indicato dallo Stato interessato. Le modalità di pagamento sono stabilite di comune accordo tra gli organismi indicati dai due Stati.
L’autorità competente di ciascuno Stato indica all’altro le basi di calcolo e l’ammontare della compensazione.
Le disposizioni dei presente accordo non pregiudicano gli altri ordinamenti o rami di sicurezza sociale.
Il presente accordo è concluso per un periodo di un anno. Esso si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte di uno o dell’altro degli Stati contraenti, che dovrà essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità in corso.
Le Parti contraenti, tempestivamente prima della scadenza del periodo transitorio, avvieranno negoziati per la conclusione, se del caso, di un nuovo accordo.
Alla scadenza del presente accordo, tutti i diritti acquisiti in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti, ma non oltre un anno a contare dal momento in cui l’accordo ha cessato d’essere in vigore. Accordi tra le autorità competenti dei due Stati contraenti disciplineranno i diritti in corso d’acquisizione.
Il presente accordo è sottoposto a ratificazione. Gli strumenti di rafificazione saranno scambiati a Roma.
Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Berna, il 12 dicembre 1978, in doppio esemplare in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica italiana: |
|---|---|
| Bonny | Franco Foschi |
Al momento della firma odierna dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia sulla compensazione finanziaria in materia d’assicurazione‑disoccupazione dei frontalieri, i sottoscritti hanno costatato l’accordo delle Parti sui punti seguenti:
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica italiana: |
|---|---|
| Bonny | Franco Foschi |
| Il Sottosegretario di Stato | Berna, 12 dicembre 1978 |
|---|---|
| per gli Affari Esteri | |
| Signor Jean‑Pierre Bonny | |
| Direttore dell’Ufficio federale dell’industria, | |
| delle arti e mestieri e del lavoro | |
| 3003Berna |
Signor direttore,
ho l’onore di confermare ricevuta la sua lettera odierna del tenore seguente:
«In occasione della firma dell’Accordo sulla compensazione finanziaria in materia d’assicurazione‑disoccupazione dei frontalieri tra la Svizzera e l’Italia, ho l’onore di comunicarle l’intesa del mio Governo su quanto segue:
Spero che il Governo approverà quanto precede».
Ho l’onore di confermarle l’accordo del mio governo su quanto precede.
Gradisca, signor direttore, l’espressione della mia alta considerazione.
| Firmato: Franco Foschi |
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