0.837.951.4•Accordo d’assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
0.837.951.4Bilateral International Treaty1 gen 1980
Conchiuso il 15 gennaio 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19792
Ratificato con scambio di strumenti l’11 dicembre 1979
Entrato in vigore il 1° gennaio 1980
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein,
animati dal desiderio di disciplinare i rapporti tra i due Stati nel settore dell’assicura-zione-disoccupazione hanno risolto di concludere un accordo e hanno nominato, al riguardo, i loro plenipotenziari:
Il Consiglio federale svizzero:
il signor Jean‑Pierre Bonny, direttore dell’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro;
Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein:
il signor Hans Brunhart, capo del Governo del Principato del Liechtenstein.
Dopo aver scambiato i loro poteri in buona e debita forma, i plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:
Nel presente Accordo, i termini sono definiti nel modo seguente:
Il presente Accordo s’applica ai cittadini dei due Stati contraenti, come anche a tutti i frontalieri giusta l’articolo 1 numero 5, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Il diritto alle prestazioni e la procedura sono determinati secondo la legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale è chiesto l’esercizio di tale diritto, nella misura in cui le disposizioni seguenti non prevedano un disciplianamento diverso.
Se dei cittadini rimpatriano nel loro Stato d’origine, i periodi assicurativi e i periodi d’attività sottoposta a contribuzione, compiuti nell’altro Stato contraente, sono computati per determinare l’adempimento delle condizioni richieste per far valere un diritto e per stabilire la durata d’indennizzazione, come se questi periodi fossero stati compiuti nello Stato d’origine.
I periodi per i quali sono state versate prestazioni nell’altro Stato contraente sono computati nella durata d’indennizzazione, come se queste prestazioni fossero state concesse nello Stato in cui è esercitato il diritto.
Per l’applicazione del presente Accordo, le autorità degli Stati contraenti si prestano i loro buoni uffici come se applicassero la loro legislazione. L’assistenza è gratuita, con riserva delle spese in contanti che provoca.
Le autorità dei due Stati contraenti, incaricate dell’applicazione dell’assicurazione-disoccupazione, corrispondono, per l’applicazione del presente Accordo, direttamente fra di esse e con gli assicurati o i loro rappresentanti.
Il presente Accordo non giustifica alcuna pretesa al versamento di prestazioni per periodi precedenti la sua entrata in vigore.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo, compilato in doppio esemplare e redatto in lingua tedesca, e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Vaduz, il 15 gennaio 1979.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per il Principato del Liechtenstein: |
|---|---|
| Bonny | Brunhart |
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