Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991
Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000
Entrato in vigore il 1° giugno 2002
(Stato 1° gennaio 2023)
La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «la Svizzera», da un lato, e
La Comunità europea^2^,
di seguito denominata «la Comunità», dall’altro,
di seguito denominate «le Parti»,
risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio;
considerando che, all’articolo 15 dell’Accordo di libero scambio del 22 luglio 19723, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l’Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivo
- Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
- Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1–24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci4. Ai fini dell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.
- Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 25dell’Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.
Art. 2 Concessioni tariffarie
- Nell’Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
- Nell’Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
Art. 3 Concessioni relative ai formaggi
L’Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.
Art. 4 Regole di origine
Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 36dell’Accordo di libero scambio.
Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio
- Gli allegati da 4 a 12 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:7
– allegato 4 relativo al settore fitosanitario
– allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali
– allegato 6 relativo al settore delle sementi
– allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
– allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
– allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
– allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
– allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali
– allegato 128 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari
- L’articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all’Allegato 11.
Art. 6 Comitato misto per l’agricoltura
- È istituito un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.
- Il Comitato è incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
- Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
- Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
- Il Comitato delibera all’unanimità.
- Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
- Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l’altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.
- Il Comitato può approvare versioni autentiche dell’Accordo nelle nuove lingue.9
Art. 7 Composizione delle controversie
In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.
Art. 8 Scambi di informazioni
- Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo.
- Ciascuna delle Parti informa l’altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l’oggetto dell’Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all’altra Parte.
Art. 9 Riservatezza
I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell’Accordo e coperte dal segreto professionale.
Art. 10 Misure di salvaguardia
- Qualora, nell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
- In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:
a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
– se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi;
– se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile;
– fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
– in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.
Art. 11 Modifiche
Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell’Accordo.
Art. 12 Revisione
- Se una delle Parti desidera una revisione dell’Accordo, essa trasmette all’altra Parte una domanda motivata.
- Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
- Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 13 Clausola evolutiva
- Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
- A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all’esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
- Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell’ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
- Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 14 Attuazione dell’Accordo
- Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
- Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo.
Art. 15 Allegati
Gli allegati dell’Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest’ultimo.
Art. 16 Sfera di applicazione territoriale
L’Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Svizzera.
Art. 17 Entrata in vigore e durata
- Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
– Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
– Accordo sulla libera circolazione delle persone10,
– Accordo sul trasporto aereo11,
– Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia12,
– Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità13,
– Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici14,
– Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica15.
- Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
- Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
- I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.
Indice
Allegato 1 Concessioni della Svizzera
Allegato 2 Concessionidell’Unioneeuropea
Allegato 3
Allegato 4 Relativo al settore fitosanitario
Appendice 1 Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti
Appendice 2 Riferimenti legislativi
Appendice 3 Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
Appendice 4 Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari
Appendice 5 Scambio di dati
Allegato 5 Concernente l’alimentazione degli animali
Appendice 1 Disposizioni della Comunità
Appendice 2 Elenco delle disposizioni legislative di cui all’articolo 9
Allegato 6 Relativo al settore delle sementi
Appendice 1 Legislazioni
Appendice 2 Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 3
Appendice 3 Deroghe
Appendice 4 Elenco dei paesi terzi
Allegato 7 Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Appendice 1 Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
Appendice 2 Disposizioni particolari di cui all’articolo 3, lettere (a) e (b)
Appendice 3 Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli
Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5
Appendice 5 Condizioni e modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 9, e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
Allegato 8 Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
Appendice 1 Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell’Unione europea
Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
Appendice 5 Elenco degli atti di cui all’articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate
Allegato 9 Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 1 Elenco degli atti di cui all’articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 2 Modalità di applicazione
Allegato 10 Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commer cializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10
Allegato 11 Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie
Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato
Appendice 3 Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi
Appendice 4 Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi
Appendice 5 Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni
Appendice 6 Prodotti di orgine animale
Appendice 7 Autorità competenti
Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali
Appendice 9 Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche
Appendice 10 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni
Appendice 11 Punti di contatto
Allegato 12 Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
Appendice 1 Elenchi delle rispettive ig oggetto di protezione dall’altra Parte
Appendice 2 Legislazione delle Parti
Atto finale Dichiarazioni comuni
Appendice A Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell’allegato 4
Appendice B Legislazioni
Appendice C Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario
Appendice D Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari
Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008 e dichiarazione comune
Atto finale della modifica del 14 maggio 2009 e dichiarazione comune come pure dichiara zione della Comunità
Atto finale della modifica del 17 maggio 2011 e dichiarazione comune
Allegato 1
Concessioni della Svizzera
La Svizzera accorda, per i prodotti originari dell’Unione europea sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:
Allegato 2
Concessioni dell’Unione europea
L’Unione europea accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:
Allegato 3
1. Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1° giugno 2007, con la soppressione dei dazi doganali e dei contingenti.2. L’Unione europea non applica restituzioni all’esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all’esportazione16per i formaggi esportati nell’Unione europea.3. Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell’Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due Parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.4. L’Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un’evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 6 dell’Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.
Allegato 4
Relativo al settore fitosanitario
Art. 1 Oggetto
(1). Il presente Allegato riguarda l’agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un’appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.
(2). In deroga all’articolo 1 dell’Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nell’appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.17
Art. 2 Principi
(1). Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.
(2). Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.
(3). Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’articolo 1.18
(4). I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.
Art. 3
(1). I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d’identità, controlli fitosanitari).
(2). Qualora una delle Parti abbia l’intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l’altra Parte.
(3). In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un’eventuale modifica delle appendici corrispondenti.
Art. 4 Esigenze regionali
(1). Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall’origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.
(2). L’appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.
Art. 5 Controllo all’importazione
(1). Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All’atto dell’entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.
(2). In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
(3). Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.
(4). Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l’articolo 11 dell’Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.
Art. 6 Misure di salvaguardia
Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.
Art. 7 Deroghe
(1). Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell’insieme o di una porzione del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.
(2). Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l’altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.
Art. 8 Controllo congiunto
(1). Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2.
(2). Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.
(3). Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».
Art. 9 Scambi di informazioni
(1). In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice 5.
(2). Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.
Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario»
(1). Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2). Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
Appendice 1
Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti
A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle Parti, in relazione ai quali le Parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le Parti riconoscono il passaporto fitosanitario
1. Vegetali e prodotti vegetali
1.1. Vegetali, dei generiAmelanchier Med.,Chaenomeles Lindl.,Crataegus L., Cydonia Mill.,Eriobotrya Lindl.,Malus Mill.,Mespilus L.,Prunus L., ad eccezione diPrunus laurocerasus L. ePrunus lusitanica L.,Pyracantha Roem.,Pyrus L. eSorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
1.2. Vegetali delle specieBeta vulgaris L. eHumulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
1.3. Vegetali delle specie stolonifere o tuberose diSolanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.
1.4. Vegetali diFortunella Swingle,Poncirus Raf., e relativi ibridi, e diCasimiroa La Llave,Clausena Burm. f.,Vepris Comm.,Zanthoxylum L. eVitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali diCitrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
1.6. Frutti diCitrus L.,Fortunella Swingle,Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.
1.7. Legno proveniente dall’Unione che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno:
- ottenuto interamente o parzialmente daPlatanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
- corrispondente a una delle descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio19, di cui alla tabella seguente:
- Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell’Unione o della Svizzera garantiscono che la relativa produzione è nettamente separata da quella degli altri prodotti.
2.1 Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi) dei generiAbies Mill. e diApium graveolens L.,Argyranthemum spp.,Asparagus officinalis L.,Aster spp.,Brassica spp.,Castanea Mill.,Cucumis spp.,Dendranthema (DC.) Des Moul.,Dianthus L. e relativi ibridi,Exacum spp.,Fragaria L.,Gerbera Cass.,Gypsophila L.,Impatiens L. (tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea),Lactuca spp.,Larix Mill.,Leucanthemum L.,Lupinus L.,Pelargonium l’Hérit. ex Ait.,Picea A. Dietr.,Pinus L.,Platanus L.,Populus L.,Prunus laurocerasus L.,Prunus lusitanica L.,Pseudotsuga Carr.,Quercus L.,Rubus L.,Spinacia L.,Tanacetum L.,Tsuga Carr.,Verbena e altri vegetali di specie erbacee (ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee) destinati alla piantagione (ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi).
2.2 Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.
2.3 Vegetali diAraceae ,Marantaceae ,Musaceae ,Persea spp. eStrelitziaceae , con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.
2.4 Vegetali diPalmae destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi:Brahea Mart.,Butia Becc.,Chamaerops L.,Jubaea Kunth.,Livistona R. Br.,Phoenix L.,Sabal Adans.,Syagrus Mart.,Trachycarpus H. Wendl.,Trithrinax Mart.,Washingtonia Raf.
2.5 Vegetali, sementi e bulbi:
- Sementi e bulbi diAllium ascalonicum L.,Allium cepa L. eAllium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali diAllium porrum L., destinati alla piantagione;
- Sementi diMedicago sativa L;
- Sementi diHelianthus annuus L., diSolanum lycopersicum L. e diPhaseolus L.
- Bulbi, cormi, tuberi e rizomi diCamassia Lindl.,Chionodoxa Boiss.,Crocus flavus Weston «Golden Yellow»,Dahlia spp.,Galanthus L.,Galtonia candicans (Baker) Decne.,Gladiolus Tourn. ex L. (cultivar nane e relativi ibridi del genereGladiolus callianthus Marais,Gladiolus colvillei Sweet,Gladiolus nanus hort.,Gladiolus ramosus hort. eGladiolus tubergenii hort.),Hyacinthus L.,Iris L.,Ismene Herbert,Lilium spp.,Muscari Miller,Narcissus L.,Ornithogalum L.,Puschkinia Adams,Scilla L.,Tigridia Juss. eTulipa L., destinati alla piantagione, prodotti da operatori autorizzati a produrre per la vendita a professionisti della produzione vegetali, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell’Unione o della Svizzera garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti.
B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle Parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all’importazione delle due Parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le Parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano
- Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, ma comprese le sementi di: Cruciferae, Graminae eTrifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum,Secale e XTriticosecale originarie di Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e Stati Uniti d’America,Citrus L .,Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi,Capsicum spp.,Helianthus annuus L.,Solanum lycopersicum L.,Medicago sativa L.,Prunus L.,Rubus L.,Oryza spp.,Zea mais L.,Allium ascalonicum L.,Allium cepa L.,Allium porrum L.,Allium schoenoprasum L. ePhaseolus L.
- Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti e delle sementi) di:
– Castanea Mill.,Dendranthema (DC) Des Moul.,Dianthus L.,Gypsophila L.,Pelargonium l’Hérit. ex Ait,Phoenix spp.,Populus L.,Quercus L.,Solidago L., e fiori recisi diOrchidiacee ;
– conifere (Coniferales );
– Acer saccharum Marsh., originari di Stati Uniti d’America e Canada,
– Prunus L., originari di paesi extraeuropei;
– fiori recisi diAster spp.,Eryngium L.,Hypericum L.,Lisianthus L.,Rosa L. eTrachelium L., originari di paesi extraeuropei;
– ortaggi a foglia diApium graveolens L. eOcimum L.,Limnophila L. eEryngium L.;
– foglie diManihot esculenta Crantz;
– rami recisi diBetula L., con o senza foglie;
– rami diFraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim.,Ulmus davidiana Planch. ePterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan;
– Amiris P. Browne,Casimiroa La Llave,Citropsis Swingle & Kellerman,Eremocitrus Swingle,Esenbeckia Kunth.,Glycosmis Corrêa,Merrillia Swingle,Naringi Adans.,Tetradium Lour.,Toddalia Juss. eZanthoxylum L.
2.1 Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi) diAegle Corrêa,Aeglopsis Swingle,Afraegle Engl,Atalantia Corrêa,Balsamocitrus Stapf,Burkillanthus Swingle,Calodendrum Thunb.,Choisya Kunth,Clausena Burm. f.,Limonia L.,Microcitrus Swingle.,Murraya J. Koenig ex L.,Pamburus Swingle,Severinia Ten.,Swinglea Merr.,Triphasia Lour. eVepris Comm.
- Frutti di:
– Citrus L.,Fortunella Swingle,Poncirus Raf. e relativi ibridi,Momordica L. eSolanum melongena L;
– Annona L.,Cydonia Mill.Diospyros L.,Malus Mill.,Mangifera L.,Passiflora L.,Prunus L.,Psidium L.,Pyrus L.,Ribes L.Syzygium Gaertn., eVaccinium L., originari di paesi extraeuropei;
– Capsicum L.
- Tuberi diSolanum tuberosum L.
- Corteccia, separata dal tronco, di:
– conifere (Coniferales ) originarie di paesi extraeuropei
– Acer saccharum Marsh,Populus L., eQuercus L., ad eccezione diQuercus suber L.;
– Fraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim.,Ulmus davidiana Planch. ePterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan;
– Betula L., originaria di Canada e Stati Uniti d’America.
- Legname ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio20, che:
a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE:
– Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 44160000, e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante un trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,
– Platanus , L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell’Armenia e degli Stati Uniti d’America,
– Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano,
– Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e Stati Uniti d’America,
– conifere (Coniferales ), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia,
– Fraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim.,Ulmus davidiana Planch. ePterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan,
– Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d’America e Canada; e
b) corrisponde a una delle descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:
- Terra e mezzo di coltura a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito interamente o parzialmente da terra o da sostanze organiche solide, quali parti di vegetali, humus contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba;
b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente da materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente da sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
– Turchia,
– Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia e Ucraina,
– paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
- Semi dei generi Triticum,Secale e XTriticosecale originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America.
C. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario
- Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro dell’Unione.
1.1 Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi nessuno;
1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi nessuna;
1.3 Sementi nessuna;
1.4 Frutti nessuno;
1.5 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno:
- ottenuto interamente o parzialmente daPlatanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
- corrispondente a una delle descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:
- Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell’Unione che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione in Svizzera nessuno;
- Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l’importazione in uno Stato membro dell’Unione Vegetali, esclusi frutti e sementi
nessuno;
- Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell’Unione di cui è vietata l’importazione in Svizzera Vegetali del genere:
Cotoneaster Ehrh.21
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot22
Appendice 2
Legislazioni
Disposizioni dell’Unione:
– Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
– Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
– Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l’Australia indenne daErwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
– Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
– Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
– Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
– Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname diThuja L. originario degli Stati Uniti d’America
– Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname diThuja L. originario del Canada
– Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
– Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
– Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
– Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
– Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa
– Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
– Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
– Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
– Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta controRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
– Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione delThrips palmi Karny
– Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
– Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità diPhytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.
– Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali diChamaecyparis Spach,Juniperus L. ePinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
– Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali diChamaecyparis Spach,Juniperus L. ePinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
– Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
– Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli
– Modalità di applicazione: se il luogo di entrata dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti elencati nell’appendice 1 provenienti da un paese terzo è situato nel territorio di una delle Parti e il luogo di destinazione è situato nel territorio dell’altra Parte, i controlli fitosanitari, d’identità e dei documenti di importazione sono eseguiti nel luogo di entrata in assenza di un accordo specifico tra le autorità competenti del punto d’entrata e del punto di destinazione. In caso di accordo specifico tra le autorità competenti del punto d’entrata e del punto di destinazione, questo deve essere un accordo scritto
– Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio
– Decisione 2004/416/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell’Argentina o del Brasile
– Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
– Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America
– Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni daXanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus),Cercospora angolensis Carv. & Mendes eGuignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
– Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
– Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità diRhynchophorus ferrugineus (Olivier)
– Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell’11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE
– Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità diGibberella circinata Nirenberg & O’Donnell
– Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
– Decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada
– Decisione di esecuzione 2011/787/CE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione diRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell’Egitto
– Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diAnoplophora chinensis (Forster)
– Decisione di esecuzione 2012/219/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che riconosce la Serbia indenne daClavibacter michiganensis ssp.sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al.
– Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diEpitrix cucumeris (Harris),Epitrix similaris (Gentner),Epitrix subcrinita (Lec.) edEpitrix tuberis (Gentner)
– Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del generePomacea (Perry) (2012/697/UE)
– Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diPseudomonas syringae pv.actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
– Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina
– Decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano
– Decisione di esecuzione 2013/754/UE della Commissione, dell’11 dicembre 2013, relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diGuignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni perCitrus ), per quanto concerne il Sud Africa
– Decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che prevede una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia diQuercus L.,Platanus L. eAcer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America
– Decisione di esecuzione 2013/782/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/757/CE per quanto riguarda il requisito del certificato sanitario relativo all’organismo nocivoPhytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. per il legname segato privo di corteccia diAcer macrophyllum Pursh eQuercus spp. L. originario degli Stati Uniti d’America
– Raccomandazione 2014/63/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, su misure di controllo dellaDiabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree dell’Unione in cui la presenza è confermata
– Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014, che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diPhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
– Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l’attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri
– Decisione di esecuzione 2014/924/UE della Commissione, del 16 dicembre 2014, che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino (Fraxinus L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d’America
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dellaXylella fastidiosa (Wells et al.)
Disposizioni della Svizzera:
– Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (RS916.20 )
– Ordinanza del DEFR del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS916.205.1 )
– Ordinanza dell’UFAG del 13 marzo 2015 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS916.202.1 )
– Ordinanza dell’UFAG del 24 marzo 2015 concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India (RS916.207.142.3 )
– Decisione di portata generale dell’UFAM del 1° maggio 2015 concernente l’applicazione dello standard ISPM15 alle importazioni con imballaggi di legno (fosc.ch 83 2126275)
– Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l’introduzione e la diffusione del generePomacea (Perry) (FF2013 5917)
– Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l’introduzione e la diffusione diPseudomonas syringae pv.actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (FF2013 5911)
– Decisione generale dell’UFAG del 16 marzo 2015 concernente le misure riguardanti taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diPhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF2015 2596)
– Direttiva n. 1 dell’UFAG del 1° gennaio 2012 all’attenzione dei servizi fitosanitari cantonali e dell’organizzazione incaricata dei controlli concernenti la sorveglianza e la lotta ai nematodi a cisti della patata (Globodera rostochiensis eGlobodera pallida )
– Guida relativa alla gestione del nematode del pino (Bursaphelenchus xylophilus ) dell’UFAM del 30 marzo 2015
Appendice 3
Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
A. Comunità europea
autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 200023.
Belgio:
Federal Public Service of Public Health
Food Chain Security and Environment
DG for Animals, Plants and Foodstuffs
Sanitary Policy regarding Animals and Plants
Division Plant Protection
Euro station II (7° floor)
Place Victor Horta 40 box 10
B-1060 Brussels
Bulgaria:
NSPP National Service for Plant Protection
17, Hristo Botev blvd., floor 5
BG-Sofia 1040
Repubblica ceca: State Phytosanitary Administration
Bubenská 1477/1
CZ-170 00 Praha 7
Danimarca:
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
The Danish Plant Directorate
Skovbrynet 20
DK-2800 Kgs. Lyngby
Germania:
Julius Kühn-Institut - Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit
Messeweg 11/12 -
D-38104 Braunschweig
Estonia:
Plant Production Inspectorate
Teaduse 2
EE-75501 Saku Harju Maakond
Irlanda:
Department of Agriculture and Food
Maynooth Business Campus
Co. Kildare
IRL
Grecia:
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Division of Phytosanitary Control
150 Sygrou Ave.
GR-176 71 Athens
Spagna:
Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal
c/ Alfonso XII, n° 62 – 2a planta
E-28071 Madrid
Francia:
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Sous-direction de la Protection des Végétaux
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
Italia:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)
Servizio Fitosanitario
Via XX Settembre 20
I-00187 Roma
Cipro:
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave.
CY-1412 Lefkosia
Lettonia:
State Plant Protection Service
Republikas laukums 2
LV-1981 Riga
Lituania:
State Plant Protection Service
Kalvariju str. 62
LT-2005 Vilnius
Lussemburgo:
Ministère de l’Agriculture
Adm. des Services Techniques de l’Agriculture
Service de la Protection des Végétaux
16, route d’Esch - BP 1904
L-1019 Luxembourg
Ungheria:
Ministry of Agriculture and Rural Development
Department for Plant Protection and Soil Conservation
Kossuth tér 11
HU-1860 Budapest 55 Pf. 1
Malta:
Plant Health Department
Plant Biotechnology Center
Annibale Preca Street
MT-Lija, Lja 1915
Paesi Bassi:
Plantenziektenkundige Dienst
Geertjesweg 15/Postbus 9102
NL6700 HC Wageningen
Austria:
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Referat III 9 a
Stubenring 1
A-1012 Wien
Polonia:
The State Plant Health and Seed Inspection Service
Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection
42, Mlynarska Street
PL-01-171 Warsaw
Portogallo:
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)
Avenida Afonso Costa, 3
PT-1949-002 Lisboa
Romania:
Phytosanitary Direction
Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development
24th Carol I Blvd.
Sector 3
RO-Bucharest
Slovenia:
MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia
Plant Health Division
Einspielerjeva 6
SI-1000 Ljubljana
Slovacchia:
Ministry of Agriculture
Department of plant commodities
Dobrovicova 12
SK-812 66 Bratislava
Finlandia:
Ministry of Agriculture and Forestry
Unit for Plant Production and Animal Nutrition
Department of Food and Health
Mariankatu 23
P.O. Box 30
FI-00023 Government Finland
Svezia:
Jordbruksverket
Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S-55182 Jönköping
Regno Unito:
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division
Foss House
King’s Pool
Peasholme Green
UK-York YO1 7PX
B. Svizzera
Ufficio federale dell’agricoltura
CH-3003 Berna
Appendice 4
Zone di cui all’articolo 4 e relative prescrizioni speciali
Le zone di cui all’articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate.
Disposizioni dell’Unione:
– Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
– Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
Disposizioni della Svizzera:
– Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali, allegato 12 (RS916.20 )
Appendice 5
Scambio di dati
Le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:
– notifiche d’intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;
– notifiche di cui all’articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.
Allegato 5
Concernente l’alimentazione degli animali
Art. 1 Oggetto
- Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.
2bis. In deroga all’articolo 1 dell’Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2.24
2. In un’appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.
3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui al paragrafo 2.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente Allegato si intende per:
- «prodotto», l’alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’alimentazione degli animali;
- «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell’imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
- «autorità competente», l’autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale.
Art. 3 Scambi di informazioni
In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:
– la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
– l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
– se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
– i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.
I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.
Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli
Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l’altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:
– siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all’obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell’esperienza acquisita;
– riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all’immissione in commercio, l’immissione in commercio, inclusa l’importazione, e l’utilizzazione dei prodotti;
– siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
– siano effettuati, di norma, senza preavviso;
– riguardino anche le utilizzazioni vietate nell’alimentazione degli animali.
Art. 5 Controllo all’origine
- Le Parti provvedono affinché l’autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, applicabili sul territorio d’origine.
- In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l’autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.
Art. 6 Controllo a destinazione
- L’autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.
- Tuttavia, qualora l’autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un’infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.
- Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l’autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:
– messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
– eventuale decontaminazione;
– qualsiasi altro trattamento appropriato;
– utilizzazione per altri fini;
– rinvio alla Parte d’origine, dopo aver informato l’autorità competente di detta Parte;
– distruzione dei prodotti.
Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti
- In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne:
– la natura;
– l’origine;
– la destinazione geografica,
in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.
2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.
Art. 8 Collaborazione in caso d’infrazione
- Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l’alimentazione animale, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
- L’assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva
- Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 2.
- Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.
Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia
- Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l’altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
- La Parte che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.
- Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.
- Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell’Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l’applicazione del presente Allegato.
Art. 11 Gruppo di lavoro per l’alimentazione animale
- Il gruppo di lavoro per l’alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
- Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell’aggiornamento delle appendici del presente Allegato.
Art. 12 Obbligo di riservatezza
- Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
- Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.
- Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
- Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.
Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giuridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Appendice 1
Disposizioni della Comunità
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 del’8.2.2005, pag. 1)
Disposizioni della Svizzera
Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU2006 3861)
Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU2005 5555)
Ordinanza del DFE25del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU2006 5213)
Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (RU2005 5545)
Ordinanza del DFE26del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (RU2005 6651)
Ordinanza del DFE27del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera (RU2005 6667)
Appendice 2
Elenco delle disposizioni legislative di cui all’articolo 9
Disposizioni della Comunità
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15)
Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81)
Disposizioni della Svizzera
Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU2005 5555)
Ordinanza del DFE28del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU2006 5213)
Allegato 6
Relativo al settore delle sementi
Art. 1 Oggetto
(1). Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.
(2). Ai sensi del presente Allegato s’intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.
Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni
(1). Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
(2). Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
(3). Le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della legislazione sono elencate nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi responsabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.29
Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati
(1). Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi richiamati all’articolo 2, paragrafo 3.30
(2). Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, seconda sezione.
Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni
(1). Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione.
(2). Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.
(3). In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.
Art. 5 Varietà
(1). Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione.
(2). Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione.
(3). Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie menzionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le Parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto congiuntamente.
(4). Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.
(5). Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell’altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente.
(6). Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.
(7). Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.
Art. 6 Deroghe
(1). Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all’appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalla legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione.
(2). Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.
(3). In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.
(4). In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.
(5). Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all’appendice 1, prima sezione.
(6). Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:
– nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente allegato, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore;
– nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successivamente all’entrata in vigore del presente allegato.
(7). Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, prima sezione, successivamente all’entrata in vigore del presente allegato.
(8). Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.
(9). Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell’appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.
Art. 7 Paesi terzi
(1). Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.
(2). L’elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell’appendice 4.
Art. 8 Prove comparative
(1). Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.
(2). L’organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all’approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».
Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»
(1). Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2). Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
Art. 10 Accordo con altri paesi
Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l’altra Parte all’accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.
Appendice 1
Legislazioni
Sezione I (riconoscimento della conformità delle legislazioni)
A. Disposizioni dell’Unione
1. Atti legislativi
– Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66)
– Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66)
– Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15)
– Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1)
– Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12)
– Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60)
– Direttiva 2002/57/CEE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)
2. Atti non legislativi
– Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37)
– Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26)
– Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)
– Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)
– Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10)
– Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7)
– Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23)
– Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà di viti (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22)
– Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21)
– Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51)
– Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza diAvena fatua nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18)
– Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73)
– Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10)
B. Disposizioni della Svizzera
– Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RS910.1 )
– Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RS916.151 )
– Ordinanza del DFE31del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (RS916.151.1 )
– Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (RS916.151.6 ).
– Ordinanza del DFE32del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (RS916.151.3 )
Sezione II (riconoscimento reciproco dei certificati)
A. Disposizioni dell’Unione
1. Atti legislativi
–
2. Atti non legislativi
–
B. Disposizioni della Svizzera
–
C. Certificati richiesti per le importazioni
–
Appendice 2
Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 3
A. Unione Europea
Belgio
Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau
BCA/LB
Rue du Progrès 50/ Vooruitgangstraat 50
City Atrium, 6èmeétage/6deverdieping
1210 BRUXELLES/BRUSSEL
e-mail: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be
Bulgaria
Executive Agency of Variety Testing,
Field Inspection and Seed Control
125, Tzarigradsko Shosse Blvd.
1113 Sofia
BULGARIA
Tel: +359 2 870 03 75
Fax: +359 2 870 65 17
e-mail: iasas@iasas.government.bg
Repubblica Ceca
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby)
Za Opravnou 4
CZ-150 06 Praha 5 – Motol
Danimarca
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Plant Directorate
Skovbrynet 20
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tel: + 45 45 26 36 00
Fax: + 45 45 26 36 10
e-mail: meb@pdir.dk
Germania
Bundessortenamt
Osterfelddamm 80
30627 Hannover
Tel: +49511-9566-50
Fax: +49511 9566-9600
e-mail: BSA@bundessortenamt.de
Estonia
Agricultural Board
Teaduse 2
Saku 75501 Harju county
ESTONIA
Fax: + 372 6712 604
Grecia
Ministry of Rural Development and Food
Directorate of Plant Production Inputs
6, Kapnokoptiriou Str
Athens 10433
Greece
Tel: +302102124199,
Fax: +302102124137
e-mail: ax2u017@minagric.gr
Spagna
Oficina Española de Variedades Vegetales
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
c/ Alfonso XII, 62
28014 Madrid
Tel: +34913476659
Fax: +34913476703
Francia
GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification
44, rue du Louvre
F - 75001 PARIS
Tel: + 33 (0) 1 42 33 76 93
Fax: + 33 (0) 1 40 28 40 16
Irlanda
Department of Agriculture, Fisheries and Food
Seed Certification Division
Backweston Farm
Leixlip
Co. Kildare
Republic of Ireland
Tel: + 353 1 6302900
Fax: + 353 1 6280634
Italia
Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)
Via Ugo Bassi, n. 8
20159 MILANO
ITALIA
e-mail: aff-gen@ense.it
Cipro
Ministry of Agriculture
Natural Resources and Environment,
Department of Agriculture
e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy
Tel: 00357 22 466249
Fax: 00357 22 343419
Lettonia
State Plant Protection Service
Seed Control Department
Lielvardes street 36/38
Riga, LV – 1006
Tel: +371-67113262
Fax: +371-67113085
e-mail: info@vaad.gov.lv
Lituania
Ministry of Agriculture
State Seed and Grain Service
Ozo 4A,
LT-08200 Vilnius
Tel/Fax: (+370 5) 2375631
Lussemburgo
Ministère de l’Agriculture
Administration des Services Techniques de l’Agriculture
Service de la Production Végétale
BP 1904
L-1019 Luxembourg
Tel: +352-457172-234
Fax: +352-457172-341
Ungheria
Central Agricultural Office
Directorate of Plant Production and Horticulture
1024 Budapest
Keleti Károly u. 24.
HUNGARY
Tel: +36 06 1 336 9114
Fax: +36 06 1 336 9011
Malta
Ministry for Resources and Rural Affairs
Plant Health Department
Seeds and other Propagation Material Unit
National Research and Development Centre
Għammieri, Marsa MRS 3300
MALTA
Tel: +356 25904153
Fax: +356 25904120.
e-mail: spmu.mrra@gov.mt
Paesi Bassi
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
postbox 20401
2500 EK The Hague Netherlands
Tel: +31 70 3785776
Fax: +31 70 3786156
Austria
Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit),
Seed Certification Department
Spargelfeldstrasse 191
A-1220 Vienna
Tel: +43 50555 31121
Fax: +43 50555 34808
e-mail: saatgut@baes.gv.at
Polonia
Plant Health and Seed Inspection Service
General Inspectorate
Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
Tel: 22 652-92-90, 22 620-28-24, 22 620-28-25
Fax: 22 654-52-21
e-mail: gi@piorin.gov.pl
Portogallo
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas
Edifício 1, Tapada da Ajuda
1349-018 Lisboa
Tel: +351 21 361 20 00
Fax: +351 21 361 32 77 /22
Romania
National Inspection for Quality of Seeds
Ministry of Agriculture and Rural Development
24 Blvd. Carol I, 70044 Bucharest
Romania
Tel: +40 21 3078663
Fax: +40 21 3078663
e-mail: incs@madr.ro
Slovenia
Ministry for Agriculture,
Forestry and Food
Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia
Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana
Repubblica Slovacca
Seed inspection and certification body of the Slovak Republic
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP),
odbor osív a sadív
Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Braislava,
Department of Seeds and Planting Materials
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Slovenská Republika
Tel: + 421259880255
Finlandia
Ministry of Agriculture and Forestry
Department of Food and Health
PO Box 30
FI - 00023 GOVERNMENT
FINLAND
Tel: +358-9-16001
Fax: +358-9-1605 3338
e-mail: elo.kirjaamo@mmm.fi
Svezia
Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)
Seed Division
Box 83
SE-268 22 Svalöv
SWEDEN
Fax: + 46 - (0)36 - 15 83 08
e-mail: utsadeskontroll@jordbruksverket.se
Regno Unito
Food and Environment Research Agency
Seed Certification Team
Whitehouse Lane, Huntingdon Road
Cambridge CB3 0LF
Tel: +44(0)1223 342379
Fax: +44(0)1223 342386
e-mail: seed.cert@fera.gsi.gov.uk
B. Svizzera
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà
CH – 3003 Berna
Tel: (41) 31 322 25 50
Fax: (41) 31 322 26 34
Appendice 3
Deroghe
Deroghe dell’Unione europea ammesse dalla Svizzera
a) che dispensano alcuni Stati membri dall’obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, della vite, delle sementi di barbabietole, di piante oleaginose e da fibra:
– decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 8)
– decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 9)
– decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 10)
– decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26)
– decisione 70/48/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27)
– decisione 70/49/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28)
– decisione 70/93/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16)
– decisione 70/94/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17)
– decisione 70/481/CEE della Commissione (GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29)
– decisione 73/123/CEE della Commissione (GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43)
– decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
– decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18)
– decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
– decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20)
– decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18)
– decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
– decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
– decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15)
– decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
– decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37)
– decisione 2005/325/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1)
– decisione 2005/886/CE della Commissione (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39)
– decisione 2005/931/CE della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 67)
– decisione 2008/462/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 33);
b) che autorizzano alcuni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà [v. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – ventottesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 302A del 12.12.2009, pag. 1)];
c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza diAvena fatua nelle sementi di cereali:
– decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20)
– decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
– decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
– decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39)
– decisione 2005/200/CE della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 19);
d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
– decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47);
e) che autorizzano ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l’osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali diPoa pratensis :
– decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41);
f) che dispensano il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto concerne l’Avena strigosa Schreb.:
– decisione 2009/786/CE della Commissione del 26 ottobre 2009 (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5);
g) che dispensano la Lettonia dall’obbligo di applicare le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le specieAvena strigosa Schreb.,Brassica nigra (L.) Koch eHelianthus annuus L.:
– decisione 2010/198/UE della Commissione del 6 aprile 2010 (GU L 84 del 7.4.2010, pag. 37).
Appendice 4
Elenco dei paesi terzi
Argentina
Australia
Canada
Cile
Croazia
Israele
Marocco
Nuova Zelanda
Serbia e Montenegro
Sudafrica
Turchia
Stati Uniti d’America
Uruguay
Allegato 7
Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Art. 1 Obiettivi
Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.
Art. 2 Campo d’applicazione
Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 1.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall’Allegato, si intende per:
(a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio o su un territorio definito all’appendice 2, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;
(b) «indicazione geografica»: un’indicazione, inclusa la denominazione d’origine, ai sensi dell’articolo 22 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio, Allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio33(denominato in appresso «Accordo ADPIC»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all’appendice 2;
(c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;
(d) «denominazione protetta»: un’indicazione geografica o una menzione tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;
(e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
(f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
(g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;
(h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale;
(i) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;
(j) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l’applicazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli;
(k) «autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designati da una Parte per garantire gli opportuni contatti con l’autorità di contatto dell’altra Parte;
(l) «autorità richiedente»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
(m) «autorità interpellata»: un organismo o un’autorità competente, all’uopo designati da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
(n) «infrazione», qualsiasi violazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.
Titolo I Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione
Art. 4 Etichettatura, presentazione e documenti di accompagnamento
(1). Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 3, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti, ai loro documenti di accompagnamento nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
(2). Il Comitato può decidere di modificare la definizione di «disposizioni tecniche» di cui al paragrafo 1.
(3). Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 3, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.
(4). Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o dell’Unione europea concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.
Titolo II Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
Art. 5 Denominazioni protette
Per i prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea e della Svizzera, sono protette le seguenti denominazioni, menzionate nell’appendice 4:
(a) il nome o i riferimenti allo Stato membro dell’Unione europea o alla Svizzera di cui il vino è originario;
(b) i termini specifici;
(c) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche;
(d) le menzioni tradizionali.
Art. 6 Nomi o riferimenti utilizzati per designare gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera
(1). Ai fini dell’identificazione dell’origine dei vini in Svizzera, i nomi o i riferimenti agli Stati membri dell’Unione che servono a designare tali prodotti:
(a) sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato;
(b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea.
(2). Ai fini dell’identificazione dell’origine dei vini nell’Unione europea, il nome o i riferimenti alla Svizzera che servono a designare tali prodotti:
(a) sono riservati ai vini originari della Svizzera;
(b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari della Svizzera e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.
Art. 7 Altri termini
(1). I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regolamento (CE) n. 607/200934della Commissione, sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea.
(2). Fatto salvo l’articolo 10, i termini «denominazione d’origine controllata», e la relativa sigla «DOC» e «vino con indicazione geografica tipica», di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agricoltura35, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.
Il termine «vino da tavola» di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agricoltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.
Art. 8 Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
(1). In Svizzera, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell’Unione europea elencate nell’appendice 4, parte A:
I. sono protette e riservate ai vini originari dell’Unione europea;
II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli dell’Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea.
Nell’Unione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell’appendice 4, parte B:
I. sono protette e riservate ai vini originari della Svizzera;
II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli della Svizzera e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.
(2). Le Parti adottano le misure necessarie, conformemente al presente Allegato, per la protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate di cui all’appendice 4 utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti medesime. Ciascuna Parte attua i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e per impedire l’uso di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica menzionate nell’appendice 4 per designare un vino non originario del luogo indicato da tale denominazione di origine o indicazione geografica.
(3). La protezione prevista al paragrafo 1 si applica anche quando:
(a) è indicata la vera origine del vino;
(b) la denominazione di origine o l’indicazione geografica è tradotta o trascritta o traslitterata, oppure
(c) le indicazioni utilizzate sono accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili.
(4). In caso di omonimia tra denominazioni di origine o indicazioni geografiche citate nell’appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle Parti nell’ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumatore non sia indotto in errore.
(5). In caso di omonimia tra un’indicazione geografica citata nell’appendice 4 e un’indicazione geografica di un Paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’Accordo ADPIC.
(6). Le disposizioni del presente Allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.
(7). Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione di origine o un’indicazione geografica dell’altra Parte citata nell’appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese.
(8). Le Parti dichiarano che i diritti e gli obblighi stabiliti in virtù del presente Allegato non valgono per denominazioni di origine o indicazioni geografiche diverse da quelle menzionate nell’appendice 4.
(9). Fatto salvo l’Accordo ADPIC, il presente Allegato completa e precisa i diritti e gli obblighi che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche di ciascuna Parte.
Tuttavia, ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni stabilite dall’articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo ADPIC, per rifiutare la protezione a una denominazione dell’altra Parte, salvo nei casi previsti nell’appendice 5 del presente Allegato.
(10). La protezione esclusiva prevista dal presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» menzionata nell’elenco dell’Unione europea di cui all’appendice 4 del presente Allegato.
Art. 9 Relazioni fra denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi
(1). Le Parti non hanno l’obbligo di proteggere una denominazione di origine o un’indicazione geografica se, considerata la reputazione o la notorietà di un marchio anteriore, la protezione può indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.
(2). La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una denominazione di origine o in un’indicazione geografica di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se il prodotto in questione non è originario del luogo indicato dalla denominazione di origine o dall’indicazione geografica.
(3). Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una denominazione di origine o in un’indicazione geografica di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se si riferisce a un prodotto non conforme alle condizioni richieste per la denominazione di origine o l’indicazione geografica.
(4). Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell’Unione europea), se questa possibilità è prevista nella rispettiva legislazione, prima della data di decorrenza della protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica dell’altra Parte ai sensi del presente Allegato, può continuare ad essere utilizzato nonostante la protezione concessa alla denominazione di origine o all’indicazione geografica, purché nella legislazione della Parte interessata non esista alcun motivo di annullamento del marchio.
Art. 10 Protezione delle menzioni tradizionali
(1). In Svizzera, le menzioni tradizionali dell’Unione europea elencate nell’appendice 4, parte A:
(a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera;
(b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell’appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea.
Nell’Unione europea, le menzioni tradizionali della Svizzera elencate nell’appendice 4, parte B:
(a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea;
(b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell’appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.
(2). Le Parti adottano le misure necessarie, in applicazione del presente Accordo, per garantire la protezione, conformemente al presente articolo, delle menzioni tradizionali elencate nell’appendice 4 e utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti rispettive. A tal fine, le Parti garantiscono una protezione giuridica efficace per impedire l’uso di tali menzioni tradizionali per designare vini che non ne hanno diritto, anche qualora tali menzioni siano accompagnate da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili.
(3). La protezione di una menzione tradizionale riguarda soltanto:
(a) la lingua o le lingue in cui essa figura nell’elenco dell’appendice 4;
(b) la categoria di vino per la quale è protetta a favore dell’Unione europea o la classe di vino per la quale è protetta a favore della Svizzera, come indicata nell’appendice 4.
(4). In caso di omonimia tra menzioni tradizionali citate nell’appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle Parti nell’ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumatore non sia indotto in errore.
(5). In caso di omonimia tra una menzione tradizionale citata nell’appendice 4 e una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originarie del territorio di una delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.
(6). Il presente Allegato non pregiudica in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il consumatore.
(7). La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una menzione tradizionale di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se tale marchio non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale.
Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o consiste in una menzione tradizionale di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale.
Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell’Unione) prima della data di decorrenza della protezione della manzione tradizionale dell’altra Parte ai sensi del presente Allegato, può continuare ad essere utilizzato se questa possibilità è prevista nella legislazione pertinente della Parte interessata.
(8). Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga le Parti a proteggere una menzione tradizionale citata nell’appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel suo Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese.
Art. 11 Attuazione della protezione
(1). Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicoli originario dell’altra Parte.
(2). Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell’altra Parte.
(3). Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.
(4). Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 3 deve intervenire in particolare nei seguenti casi:
(a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione dell’Unione europea o svizzera in una delle lingue dell’altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;
(b) se sui contenitori o sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un’informazione errata o falsa o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
(c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo.
(5). L’applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.
Titolo III Controllo e reciproca assistenza tra gli organismi di controllo
Art. 12 Oggetto e delimitazioni
(1). Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
(2). L’assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
(3). Il presente titolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell’istruttoria giudiziaria.
Sottotitolo I Autorità e destinatari del controllo e della reciproca assistenza
Art. 13 Autorità di contatto
(1). Quando una Parte che designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.
(2). Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità:
– trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte:
– riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;
– rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della collaborazione in virtù del presente titolo;
– comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 11.
Art. 14 Autorità e laboratori
Le Parti:
(a) si comunicano reciprocamente gli elenchi da esse aggiornati regolarmente, segnatamente:
– l’elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti VI 1 e degli altri documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1 del presente Allegato e delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea dell’appendice 3(A),
– l’elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all’articolo 3, lettere j) e k),
– l’elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all’articolo 17, paragrafo 2,
– l’elenco delle autorità competenti svizzere di cui alla casella 4 del documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli in provenienza dalla Svizzera, conformemente all’appendice 3(B);
(b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell’applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini della corretta applicazione del presente Allegato.
Art. 15 Destinatari dei controlli
Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.
Sottotitolo II Misure di controllo
Art. 16 Misure di controllo
(1). Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’articolo 12 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
(2). Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti si accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
(3). Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:
– abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
– abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
– possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
– possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
– possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;
– possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.
Art. 17 Campioni
(1). L’autorità competente di una Parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.
(2). L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentati ai fini di esame. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei campioni. A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all’autorità richiedente.
(3). In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a proposito dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 2, è effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.
Sottotitolo III Procedure
Art. 18 Fatto generatore
Se un’autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto:
– che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi relative all’elaborazione o alla commercializzazione di tale prodotto; e
– che tale inosservanza riveste un interesse particolare per una Parte e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente, tramite l’autorità di contatto di sua pertinenza, l’autorità di contatto della Parte in questione.
Art. 19 Domande di reciproca assistenza
(1). Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Qualora l’urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.
(2). Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:
– il nome dell’autorità richiedente;
– la misura richiesta;
– l’oggetto o il motivo della domanda;
– la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati;
– indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini;
– una sintesi dei fatti pertinenti.
(3). Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.
(4). Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.
Art. 20 Procedura
(1). Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
(2). Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
(3). L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un’autorità del proprio Paese.
(4). D’accordo con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte che rappresenta:
– per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l’autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri; oppure
– per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.
Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l’accordo dell’autorità interpellata.
(5). L’autorità richiedente che desidera inviare nell’altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l’autorità interpellata in tempo utile prima dell’inizio di tali operazioni. I funzionari dell’autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.
I funzionari dell’autorità richiedente:
– presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità;
– fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all’autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell’esercizio dei controlli in questione:
– godono dei diritti di accesso di cui all’articolo 16, paragrafo 3,
– godono di un diritto d’informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell’autorità interpellata a norma dell’articolo 16, paragrafo 3;
– adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l’operazione di controllo.
(6). Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità interpellata della Parte interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:
– le risposte a tali domande;
– le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.
In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un’autorità competente:
– rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un’autorità competente dell’altra Parte;
– risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un’autorità competente dell’altra Parte.
In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l’autorità di contatto della Parte interessata.
(7). Le informazioni che figurano nella banca di dati analitici di ciascuna delle Parti, compresi i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle Parti quando essi ne fanno richiesta. La comunicazione di informazioni riguarda esclusivamente i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un’analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili.
Art. 21 Decisione sull’assistenza reciproca
(1). La Parte da cui dipende l’autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.
(2). Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
(3). Se l’assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.
Art. 22 Informazioni e documentazione
(1). L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.
(2). I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.
(3). Le informazioni fornite a norma degli articoli 18 e 20 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:
– la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione;
– la sua designazione e la sua presentazione;
– il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.
(4). Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 18 e 20 si informano reciprocamente e senza indugio:
– in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione;
– in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.
Art. 23 Spese
Le spese di viaggio sostenute ai fini dell’applicazione del presente titolo sono assunte a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 4.
Art. 24 Riservatezza
(1). Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità dell’Unione.
(2). Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.
(3). Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse possono essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l’accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.
(4). Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale.
(5). Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, come pure nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Titolo IV Disposizioni generali
Art. 25 Esclusioni
(1). I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2:
(a) in transito sul territorio di una delle Parti; o
(b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all’appendice 5 del presente Allegato.
(2). L’applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 198436a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.
Art. 26 Consultazioni
(1). Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.
(2). La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
(3). Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l’adozione delle misure in parola.
(4). Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l’applicazione del presente Allegato.
Art. 27 Gruppo di lavoro
(1). Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», di seguito denominato «gruppo di lavoro», istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2). Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte che presenta al Comitato al fine di adattare il presente Allegato e le relative appendici.
Art. 28 Disposizioni transitorie
(1). Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 10, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
(2). Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
Appendice 1
Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
Per l’Unione europea:
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11) e riguardante i prodotti di cui ai codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.).
Per la Svizzera:
Capitolo 2 dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391) e riguardante i prodotti di cui ai codici della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.
Appendice 2
Disposizioni particolari di cui all’articolo 3, lettere (a) e (b)
Denominazione di origine controllata Genève (DOC Genève)
1. Zona geografica
La zona geografica della DOC Genève comprende:
– l’intero territorio del cantone di Ginevra;
– tutti i comuni francesi di:
– Challex,
– Ferney-Voltaire;
– le parti dei comuni francesi di:
– Ornex,
– Chens-sur-Léman,
– Veigy-Foncenex,
– Saint-Julien-en-Genevois,
– Viry,
descritte nelle disposizioni della DOC Genève.
2. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve comprende:
- sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell’articolo 61 della legge federale sull’agricoltura (RS910.1 ) e la cui produzione è destinata alla vinificazione;
- sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari.
3. Zona di vinificazione del vino
La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero.
4. Declassamento
L’utilizzazione della DOC Genève non impedisce quella delle denominazioni «vin de pays» e «vin de table suisse» per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2 lettera (b) e declassati.
5. Controllo delle disposizioni della DOC Genève
I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle ginevrine.
Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l’autorità svizzera competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.
6. Disposizioni transitorie
I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2 lettera (b) ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la DOC Genève possono continuare a farlo fino alla vendemmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Appendice 3
Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli
A. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea
Atti ai quali si fa riferimento e disposizioni specifiche:
- Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
- Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).
- Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE del Consiglio dell’11 marzo 1992 (GU L 65 dell’11.3.1992, pag. 32).
- Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.
- Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag. 60, e modificata da ultimo dalla direttiva 2010/69/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 22).
- Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
- Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 813/2011 della Commissione dell’11 agosto 2011 (GU L 208 del 13.8.2011, pag. 23).
- Regolamento (CE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag.1).
- Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011 (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 16).
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 436/2009, qualsiasi importazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea è soggetta alla presentazione del documento di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.
- Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione del 21 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 1).
- Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).
B. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera
Atti ai quali si fa riferimento:
1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 18 giugno 2010 (RU [raccolta ufficiale]2010 5851).
2. Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), modificata da ultimo il 4 novembre 2009 (RU2010 733).
3. Ordinanza dell’UFAG (Ufficio federale dell’agricoltura) del 17 gennaio 2007,concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l’elenco dei vitigni, modificata da ultimo il 6 maggio 2011 (RU2011 2169).
4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 5 ottobre 2008 (RU2008 785).
5. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU2010 4611).
6. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU2010 6391).
In deroga all’articolo 10 dell’ordinanza, le norme che regolano la designazione e la presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai Paesi terzi secondo quanto disposto nei seguenti regolamenti:
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).
Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:
- in deroga all’articolo 118sexvicies , paragrafo 1, lettera (a), le denominazioni della categoria sono sostituite dalle denominazioni specifiche previste dall’articolo 9 dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche;
- in deroga all’articolo 118sexvicies , paragrafo 1, lettera (b) punto (i), i termini «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» sono sostituiti rispettivamente da «denominazione di origine controllata» e «vin de pays»;
- in deroga all’articolo 118sexvicies , paragrafo 1, lettera f), l’indicazione dell’importatore può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell’imbottigliatore svizzero.
- Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).
Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:
- in deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento, il titolo alcolometrico può essere indicato in decimi di unità percentuale in volume;
- in deroga all’articolo 64 e all’Allegato XIV, parte B, i termini «demi-sec» (abboccato) e «moelleux» (amabile) possono essere sostituiti rispettivamente da «légèrement doux» (leggermente dolce) e «demi-doux» (semidolce);
- in deroga all’articolo 62 del regolamento, l’indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto per l’85 per cento almeno dalla o dalle varietà indicate.
7. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU2010 4649).
8. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo l’11 maggio 2009 (RU2009 2047).
9. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 16 maggio 2011 (RU2011 1985).
10. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
11. Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag.1).
Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:
- tutte le importazioni nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione del documento di accompagnamento che segue, redatto conformemente alla decisione della Commissione del 29 dicembre 2004 (GU L 4 del 6.1.2005, pag. 12);
- tale documento di accompagnamento sostituisce il documento VI 1 di cui al regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1);
- laddove il regolamento si riferisca a uno «Stato membro» o a «Stati membri», o a «disposizioni comunitarie o nazionali» (o a «norme comunitarie o nazionali»), tali termini si considerano riferiti anche alla Svizzera o alla legislazione svizzera;
- i vini originari della Svizzera, equiparabili ai vini a indicazione geografica, aventi un tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, inferiore a 3,5 g/l, ma non inferiore a 3 g/l, possono essere importati se sono designati da un’indicazione geografica e sono ottenuti, per l’85 per cento almeno, da uve di una o più delle seguenti varietà di vite: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir o Merlot.
Documento di accompagnamento(1)per il trasporto di prodotti vitivinicoli provenienti dalla Svizzera(2)
(1) Conformemente all’Allegato 7, appendice 1, lettera B, punto 9, dell’accordo del 21 giu.gno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
(2) La zona viticola presa in considerazione per compilare il presente documento è il territorio della Confederazione Svizzera.
Appendice 4
Denominazioni protette di cui all’articolo 5
Parte A: Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea
Belgio
Vini a denominazione di origine protetta
Côtes de Sambre et Meuse
Crémant de Wallonie
Hagelandse wijn
Haspengouwse Wijn
Heuvellandse Wijn
Vin mousseux de qualité de Wallonie
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn
Vini a indicazione geografica protetta
Vin de pays des Jardins de Wallonie
Vlaamse landwijn
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Bulgaria
Vini a denominazione di origine protetta
Асеновград seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Asenovgrad
Болярово seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Bolyarovo
Брестник seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Brestnik
Варна seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Varna
Велики Преслав seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Veliki Preslav
Видин seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Vidin
Враца seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Vratsa
Върбица seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Varbitsa
Долината на Струма seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Struma valley
Драгоево seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Dragoevo
Евксиноград seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Evksinograd
Ивайловград seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Ivaylovgrad
Карлово seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Karlovo
Карнобат seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Karnobat
Ловеч seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Lovech
Лозицa seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Lozitsa
Лом seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Lom
Любимец seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Lyubimets
Лясковец seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Lyaskovets
Мелник seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Melnik
Монтана seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Montana
Нова Загора seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Nova Zagora
Нови Пазар seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Novi Pazar
Ново село seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Novo Selo
Оряховица seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Oryahovitsa
Павликени seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Pavlikeni
Пазарджик seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Pazardjik
Перущица seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Perushtitsa
Плевен seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Pleven
Пловдив seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Plovdiv
Поморие seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Pomorie
Русе seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Ruse
Сакар seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Sakar
Сандански seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Sandanski
Свищов seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Svishtov
Септември seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Septemvri
Славянци seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Slavyantsi
Сливен seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Sliven
Стамболово seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Stambolovo
Стара Загора seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Stara Zagora
Сунгурларе seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Sungurlare
Сухиндол seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Suhindol
Търговище seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Targovishte
Хан Крум seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Han Krum
Хасково seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Haskovo
Хисаря seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Hisarya
Хърсово seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Harsovo
Черноморски район seguita o no da Южно Черноморие
Termine equivalente: Southern Black Sea Coast
Черноморски район – Северен seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Northen Black Sea Region
Шивачево seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Shivachevo
Шумен seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Shumen
Ямбол seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Yambol
Vini a indicazione geografica protetta
Дунавска равнина
Termine equivalente : Danube Plain
Тракийска низина
Termine equivalente : Thracian Lowlands
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Repubblica Ceca
Vini a denominazione di origine protetta
Čechyseguita o no da Litoměřická
Čechyseguita o no da Mělnická
Moravaseguita o no da Mikulovská
Moravaseguita o no da Slovácká
Moravaseguita o no da Velkopavlovická
Moravaseguita o no da Znojemská
Vini a indicazione geografica protetta
České
Moravské
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Germania
Vini a denominazione di origine protetta
Ahrseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Badenseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Frankenseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Hessische Bergstrasseseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Mittelrheinseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Moselseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Naheseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Pfalzseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Rheingauseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Rheinhessenseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Saale-Unstrutseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Sachsenseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Württembergseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Vini a indicazione geografica protetta
Ahrtaler
Badischer
Bayerischer Bodensee
Brandenburger
Mosel
Ruwer
Saar
Main
Mecklenburger
Mitteldeutscher
Nahegauer
Neckar
Oberrhein
Pfälzer
Regensburger
Rhein
Rhein-Necker
Rheinburgen
Rheingauer
Rheinischer
Saarländischer
Sächsischer
Schleswig-Holsteinischer
Schwäbischer
Starkenburger
Taubertäler
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Grecia
Vini a denominazione di origine protetta
Αγχίαλος
Termine equivalente: Anchialos
Αμύνταιο
Termine equivalente: Amynteo
Αρχάνες
Termine equivalente: Archanes
Γουμένισσα
Termine equivalente: Goumenissa
Δαφνές
Termine equivalente: Dafnes
Ζίτσα
Termine equivalente: Zitsa
Λήμνος
Termine equivalente: Lemnos
Μαντινεία
Termine equivalente: Mantinia
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας
Termine equivalente: Mavrodafne of Cephalonia
Μαυροδάφνη Πατρών
Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras
Μεσενικόλα
Termine equivalente: Messenikola
Μοσχάτος Κεφαλληνίας
Termine equivalente: Cephalonia Muscatel
Μοσχάτος Λήμνου
Termine equivalente: Lemnos Muscatel
Μοσχάτος Πατρών
Termine equivalente: Patras Muscatel
Μοσχάτος Ρίου Πατρών
Termine equivalente: Rio Patron Muscatel
Μοσχάτος Ρόδου
Termine equivalente: Rhodes Muscatel
Νάουσα
Termine equivalente: Naoussa
Νεμέα
Termine equivalente: Nemea
Πάρος
Termine equivalente: Paros
Πάτρα
Termine equivalente: Patras
Πεζά
Termine equivalente: Peza
Πλαγιές Μελίτωνα
Termine equivalente: Cotes de Meliton
Ραψάνη
Termine equivalente: Rapsani
Ρόδος
Termine equivalente: Rhodes
Ρομπόλα Κεφαλληνίας
Termine equivalente: Robola of Cephalonia
Σάμος
Termine equivalente: Samos
Σαντορίνη
Termine equivalente: Santorini
Σητεία
Termine equivalente: Sitia
Vini a indicazione geografica protetta
Toπικός Οίνος Κω
Termine equivalente: Regional wine of Κοs
Toπικός Οίνος Μαγνησίας
Termine equivalente: Regional wine of Magnissia
Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Aegean Sea
Αττικός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Attiki-Attikos
Αχαϊκός Tοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Αchaia
Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου
Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Epirus-Epirotikos
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Thessalia-Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Thebes-Thivaikos
Θρακικός Τοπικός Οίνοςoppure Τοπικός Οίνος Θράκης
Termine equivalente: Regional wine of Thrace-Thrakikosoppure Regional wine of Thrakis
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Ismaros-Ismarikos
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos
Κρητικός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Crete-Kritikos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Lakonia-Lakonikos
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Macedonia-Macedonikos
Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Nea Messimvria
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Messinia-Messiniakos
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Peanea
Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Pallini-Palliniotikos
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos
Ρετσίνα Αττικήςpuò essere accompagnata dal nome di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Retsina of Attiki
Ρετσίνα Βοιωτίαςpuò essere accompagnata dal nome di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Retsina of Viotia
Ρετσίνα Γιάλτρωνaccompagnata o no da Evvia
Termine equivalente: Retsina of Gialtra
Ρετσίνα Ευβοίαςpuò essere accompagnata dal nome di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Retsina of Evvia
Ρετσίνα Θηβώνaccompagnata o no da Viotia
Termine equivalente: Retsina of Thebes
Ρετσίνα Καρύστουaccompagnata o no da Evvia
Termine equivalente: Retsina of Karystos
Ρετσίνα Κρωπίαςoppure Ρετσίνα Κορωπίουaccompagnata o no da Attika
Termine equivalente: Retsina of Kropiaoppure Retsina of Koropi
Ρετσίνα Μαρκοπούλουaccompagnata o no da Attika
Termine equivalente: Retsina of Markopoulo
Ρετσίνα Μεγάρωνaccompagnata o no da Attika
Termine equivalente: Retsina of Megara
Ρετσίνα Μεσογείωνaccompagnata o no da Attika
Termine equivalente: Retsina of Mesogia
Ρετσίνα Παιανίαςoppure Ρετσίνα Λιοπεσίουaccompagnata o no da Attika
Termine equivalente: Retsina of Peaniaoppure Retsina of Liopesi
Ρετσίνα Παλλήνηςaccompagnata o no da Attika
Termine equivalente: Retsina of Pallini
Ρετσίνα Πικερμίουaccompagnata o no da Attika
Termine equivalente: Retsina of Pikermi
Ρετσίνα Σπάτωνaccompagnata o no da Attika
Termine equivalente: Retsina of Spata
Ρετσίνα Χαλκίδαςaccompagnata o no da Evvia
Termine equivalente: Retsina of Halkida
Συριανός Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Syros-Syrianos
Τοπικός Οίνος Αβδήρων
Termine equivalente: Regional wine of Avdira
Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος
Termine equivalente: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain
Τοπικός Οίνος Αγοράς
Termine equivalente: Regional wine of Agora
Τοπικός Οίνος Αδριανής
Termine equivalente: Regional wine of Adriani
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου
Termine equivalente: Regional wine of Anavyssos
Τοπικός Οίνος Αργολίδας
Termine equivalente: Regional wine of Argolida
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας
Termine equivalente: Regional wine of Arkadia
Τοπικός Οίνος Βελβεντού
Termine equivalente: Regional wine of Velventos
Τοπικός Οίνος Βίλιτσας
Termine equivalente: Regional wine of Vilitsa
Τοπικός Οίνος Γερανείων
Termine equivalente: Regional wine of Gerania
Τοπικός Οίνος Γρεβενών
Termine equivalente: Regional wine of Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας
Termine equivalente: Regional wine of Drama
Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου
Termine equivalente: Regional wine of Dodekanese
Τοπικός Οίνος Επανομής
Termine equivalente: Regional wine of Epanomi
Τοπικός Οίνος Εύβοιας
Termine equivalente: Regional wine of Evia
Τοπικός Οίνος Ηλιείας
Termine equivalente: Regional wine of Ilia
Τοπικός Οίνος Ημαθίας
Termine equivalente: Regional wine of Imathia
Τοπικός Οίνος Θαψανών
Termine equivalente: Regional wine of Thapsana
Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης
Termine equivalente: Regional wine of Thessaloniki
Τοπικός Οίνος Ικαρίας
Termine equivalente: Regional wine of Ikaria
Τοπικός Οίνος Ιλίου
Termine equivalente: Regional wine of Ilion
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων
Termine equivalente: Regional wine of Ioannina
Τοπικός Οίνος Καρδίτσας
Termine equivalente: Regional wine of Karditsa
Τοπικός Οίνος Καρύστου
Termine equivalente: Regional wine of Karystos
Τοπικός Οίνος Καστοριάς
Termine equivalente: Regional wine of Kastoria
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας
Termine equivalente: Regional wine of Corfu
Τοπικός Οίνος Κισάμου
Termine equivalente: Regional wine of Kissamos
Τοπικός Οίνος Κλημέντι
Termine equivalente: Regional wine of Klimenti
Τοπικός Οίνος Κοζάνης
Termine equivalente: Regional wine of Kozani
Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης
Termine equivalente: Regional wine of Valley of Atalanti
Τοπικός Οίνος Κορωπίου
Termine equivalente: Regional wine of Koropi
Τοπικός Οίνος Κρανιάς
Termine equivalente: Regional wine of Krania
Τοπικός Οίνος Κραννώνος
Termine equivalente: Regional wine of Krannona
Τοπικός Οίνος Κυκλάδων
Termine equivalente: Regional wine of Cyclades
Τοπικός Οίνος Λασιθίου
Termine equivalente: Regional wine of Lasithi
Τοπικός Οίνος Λετρίνων
Termine equivalente: Regional wine of Letrines
Τοπικός Οίνος Λευκάδας
Termine equivalente: Regional wine of Lefkada
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου
Termine equivalente: Regional wine of Lilantio Pedio
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων
Termine equivalente: Regional wine of Mantzavinata
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου
Termine equivalente: Regional wine of Markopoulo
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου
Termine equivalente: Regional wine of Μartino
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων
Termine equivalente: Regional wine of Metaxata
Τοπικός Οίνος Μετεώρων
Termine equivalente: Regional wine of Meteora
Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος
Termine equivalente: Regional wine of Opountia Lokridos
Τοπικός Οίνος Παγγαίου
Termine equivalente: Regional wine of Pangeon
Τοπικός Οίνος Παρνασσού
Termine equivalente: Regional wine of Parnasos
Τοπικός Οίνος Πέλλας
Termine equivalente: Regional wine of Pella
Τοπικός Οίνος Πιερίας
Termine equivalente: Regional wine of Pieria
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος
Termine equivalente: Regional wine of Pisatis
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Egialia
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Ambelos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Vertiskos
Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Paiko
Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Enos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Kitherona
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Knimida
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Parnitha
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Pendeliko
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού
Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Petroto
Τοπικός Οίνος Πυλίας
Termine equivalente: Regional wine of Pylia
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας
Termine equivalente: Regional wine of Ritsona
Τοπικός Οίνος Σερρών
Termine equivalente: Regional wine of Serres
Τοπικός Οίνος Σιάτιστας
Termine equivalente: Regional wine of Siatista
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας
Termine equivalente: Regional wine of Sithonia
Τοπικός Οίνος Σπάτων
Termine equivalente: Regional wine of Spata
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας
Termine equivalente: Regional wine of Sterea Ellada
Τοπικός Οίνος Τεγέας
Termine equivalente: Regional wine of Tegea
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας
Termine equivalente: Regional wine of Trifilia
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου
Termine equivalente: Regional wine of Tyrnavos
Τοπικός Οίνος Φλώρινας
Termine equivalente: Regional wine of Florina
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας
Termine equivalente: Regional wine of Halikouna
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής
Termine equivalente: Regional wine of Halkidiki
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Spagna
Vini a denominazione di origine protetta
Abona
Alella
Alicanteseguita o no da Marina Alta
Almansa
Arabako Txakolina
Termine equivalente : Txakolí de Álava
Arlanza
Arribes
Bierzo
Binissalem
Bizkaiko Txakolina
Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia
Bullas
Calatayud
Campo de Borja
Campo de la Guardia
Cangas
Cariñena
Cataluña
Cava
Chacolí de Bizkaia
Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina
Chacolí de Getaria
Termine equivalente: Getariako Txakolina
Cigales
Conca de Barberá
Condado de Huelva
Costers del Segreseguita o no da Artesa
Costers del Segreseguita o no da Les Garrigues
Costers del Segreseguita o no da Raimat
Costers del Segreseguita o no da Valls de Riu Corb
Dehesa del Carrizal
Dominio de Valdepusa
El Hierro
Empordà
Finca Élez
Getariako Txakolina
Termine equivalente: Chacolí de Getaria
Gran Canaria
Granada
Guijoso
Jerez-Xérès-Sherry
Jumilla
La Gomera
La Mancha
La Palmaseguita o no da Fuencaliente
La Palmaseguita o no da Hoyo de Mazo
La Palmaseguita o no da Norte de la Palma
Lanzarote
Lebrija
Málaga
Manchuela
Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
Termine equivalente : Manzanilla
Méntrida
Mondéjar
Monterreiseguita o no da Ladera de Monterrei
Monterreiseguita o no da Val de Monterrei
Montilla-Moriles
Montsant
Navarraseguita o no da Baja Montaña
Navarraseguita o no da Ribera Alta
Navarraseguita o no da Ribera Baja
Navarraseguita o no da Tierra Estella
Navarraseguita o no da Valdizarbe
Pago de Arínzano
Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano
Pago de Otazu
Pago Florentino
Penedés
Pla de Bages
Pla i Llevant
Prado de Irache
Priorat
Rías Baixasseguita o no da Condado do Tea
Rías Baixasseguita o no da O Rosal
Rías Baixasseguita o no da Ribeira do Ulla
Rías Baixasseguita o no da Soutomaior
Rías Baixasseguita o no da Val do Salnés
Ribeira Sacraseguita o no da Amandi
Ribeira Sacraseguita o no da Chantada
Ribeira Sacraseguita o no da Quiroga-Bibei
Ribeira Sacraseguita o no da Ribeiras do Miño
Ribeira Sacraseguita o no da Ribeiras do Sil
Ribeiro
Ribera del Duero
Ribera del Guadianaseguita o no da Cañamero
Ribera del Guadianaseguita o no da Matanegra
Ribera del Guadianaseguita o no da Montánchez
Ribera del Guadianaseguita o no da Ribera Alta
Ribera del Guadianaseguita o no da Ribera Baja
Ribera del Guadianaseguita o no da Tierra de Barros
Ribera del Júcar
Riojaseguita o no da Rioja Alavesa
Riojaseguita o no da Rioja Alta
Riojaseguita o no da Rioja Baja
Rueda
Sierras de Málagaseguita o no da Serranía de Ronda
Somontano
Tacoronte-Acentejo
Tarragona
Terra Alta
Tierra de León
Tierra del Vino de Zamora
Toro
Txakolí de Álava
Termine equivalente : Arabako Txakolina
Uclés
Utiel-Requena
Valdeorras
Valdepeñas
Valenciaseguita o no da Alto Turia
Valenciaseguita o no da Clariano
Valenciaseguita o no da Moscatel de Valencia
Valenciaseguita o no da Valentino
Valle de Güímar
Valle de la Orotava
Valles de Benavente
Valtiendas
Vinos de Madridseguita o no da Arganda
Vinos de Madridseguita o no da Navalcarnero
Vinos de Madridseguita o no da San Martín de Valdeiglesias
Ycoden-Daute-Isora
Yecla
Vini a indicazione geografica protetta
3 Riberas
Abanilla
Altiplano de Sierra Nevada
Bailén
Bajo Aragón
Barbanza e Iria
Betanzos
Cádiz
Campo de Cartagena
Castelló
Castilla
Castilla y León
Contraviesa-Alpujarra
Córdoba
Costa de Cantabria
Cumbres del Guadalfeo
Desierto de Almería
El Terrerazo
Extremadura
Formentera
Ibiza
Illes Balears
Isla de Menorca
Laujar-Alpujarra
Lederas del Genil
Liébana
Los Palacios
Mallorca
Murcia
Norte de Almería
Ribera del Andarax
Ribera del Gállego-Cinco Villas
Ribera del Jiloca
Ribera del Queiles
Serra de Tramuntana-Costa Nord
Sierra Norte de Sevilla
Sierra Sur de Jaén
Sierras de Las Estancias y Los Filabres
Torreperogil
Valdejalón
Valle del Cinca
Valle del Miño-Ourense
Valles de Sadacia
Villaviciosa de Córdoba
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Francia
Vini a denominazione di origine protetta
Ajaccio
Aloxe-Corton
Alsaceseguita o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un’unità geografica più piccola
Termine equivalente: Vin d’Alsace
Alsace Grand Crupreceduta da Rosacker
Alsace Grand Cruseguita da Altenberg de Bergbieten
Alsace Grand Cruseguita da Altenberg de Bergheim
Alsace Grand Cruseguita da Altenberg de Wolxheim
Alsace Grand Cruseguita da Brand
Alsace Grand Cruseguita da Bruderthal
Alsace Grand Cruseguita da Eichberg
Alsace Grand Cruseguita da Engelberg
Alsace Grand Cruseguita da Florimont
Alsace Grand Cruseguita da Frankstein
Alsace Grand Cruseguita da Froehn
Alsace Grand Cruseguita da Furstentum
Alsace Grand Cruseguita da Geisberg
Alsace Grand Cruseguita da Gloeckelberg
Alsace Grand Cruseguita da Goldert
Alsace Grand Cruseguita da Hatschbourg
Alsace Grand Cruseguita da Hengst
Alsace Grand Cruseguita da Kanzlerberg
Alsace Grand Cruseguita da Kastelberg
Alsace Grand Cruseguita da Kessler
Alsace Grand Cruseguita da Kirchberg de Barr
Alsace Grand Cruseguita da Kirchberg de Ribeauvillé
Alsace Grand Cruseguita da Kitterlé
Alsace Grand Cruseguita da Mambourg
Alsace Grand Cruseguita da Mandelberg
Alsace Grand Cruseguita da Marckrain
Alsace Grand Cruseguita da Moenchberg
Alsace Grand Cruseguita da Muenchberg
Alsace Grand Cruseguita da Ollwiller
Alsace Grand Cruseguita da Osterberg
Alsace Grand Cruseguita da Pfersigberg
Alsace Grand Cruseguita da Pfingstberg
Alsace Grand Cruseguita da Praelatenberg
Alsace Grand Cruseguita da Rangen
Alsace Grand Cruseguita da Saering
Alsace Grand Cruseguita da Schlossberg
Alsace Grand Cruseguita da Schoenenbourg
Alsace Grand Cruseguita da Sommerberg
Alsace Grand Cruseguita da Sonnenglanz
Alsace Grand Cruseguita da Spiegel
Alsace Grand Cruseguita da Sporen
Alsace Grand Cruseguita da Steinen
Alsace Grand Cruseguita da Steingrubler
Alsace Grand Cruseguita da Steinklotz
Alsace Grand Cruseguita da Vorbourg
Alsace Grand Cruseguita da Wiebelsberg
Alsace Grand Cruseguita da Wineck-Schlossberg
Alsace Grand Cruseguita da Winzenberg
Alsace Grand Cruseguita da Zinnkoepflé
Alsace Grand Cruseguita da Zotzenberg
Anjouseguita o no da Val de Loire
Anjou Coteaux de la Loireseguita o no da Val de Loire
Anjou-Villages Brissacseguita o no da Val de Loire
Arboisseguita o no da Pupillinseguita o no da «mousseux»
Auxey-Duressesseguita o no da «Côte de Beaune»o da «Côte de Beaune-Villages»
Bandol
Termine equivalente: Vin de Bandol
Banyulsseguita o no da «Grand Cru»e/o «Rancio»
Barsac
Bâtard-Montrachet
Béarnseguita o no da Bellocq
Beaujolaisseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da «Villages», seguita o no da «Supérieur»
Beaune
Bellet
Termine equivalente: Vin de Bellet
Bergeracseguita o no da «sec»
Bienvenues-Bâtard-Montrachet
Blagnyseguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages
Blanquette de Limoux
Blanquette méthode ancestrale
Blaye
Bonnes-mares
Bonnezeauxseguita o no da Val de Loire
Bordeauxseguita o no da «Clairet», «Rosé», «Mousseux»o «supérieur»
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benauge
Bourg
Termine equivalente: Côtes de Bourg/Bourgeais
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Chitry
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Côte Chalonnaise
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Côte Saint-Jacques
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Côtes d’Auxerre
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Côtes du Couchois
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Coulanges-la-Vineuse
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Épineuil
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Hautes Côtes de Beaune
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Hautes Côtes de Nuits
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola La Chapelle Notre-Dame
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola
Le Chapitre
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Vézelay
Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé», «ordinaire»o «grand ordinaire»
Bourgogne aligoté
Bourgogne passe-tout-grains
Bourgueil
Bouzeron
Brouilly
Bugeyseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, preceduta o no da «Vins du», «Mousseux du», «Pétillant»o «Roussette du», o seguita o no da «Mousseux»o «Pétillant», seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Buzet
Cabardès
Cabernet d’Anjouseguita o no da Val de Loire
Cabernet de Saumurseguita o no da Val de Loire
Cadillac
Cahors
Cassis
Cérons
Chablisseguita o no da Beauroyseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Berdiotseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Beugnons
Chablisseguita o no da Butteauxseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Chapelotseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Chatainsseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Chaume de Talvatseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Côte de Bréchainseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Côte de Cuissy
Chablisseguita o no da Côte de Fontenayseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Côte de Jouanseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Côte de Léchetseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Côte de Savantseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Côte de Vaubarousseseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Côte des Prés Girotsseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Forêtsseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Fourchaumeseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da L’Homme mortseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Les Beauregardsseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Les Épinottesseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Les Fourneauxseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Les Lysseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Mélinotsseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Mont de Milieuseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Montée de Tonnerre
Chablisseguita o no da Montmainsseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Moreinseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Pied d’Aloupseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Roncièresseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Sécherseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Troesmesseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Vaillonsseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Vau de Veyseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Vau Ligneauseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Vaucoupinseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Vaugirautseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Vaulorentseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Vaupulentseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Vaux-Ragonsseguita o no da «premier cru»
Chablisseguita o no da Vosgrosseguita o no da «premier cru»
Chablis
Chablis grand cruseguita o no da Blanchot
Chablis grand cruseguita o no da Bougros
Chablis grand cruseguita o no da Grenouilles
Chablis grand cruseguita o no da Les Clos
Chablis grand cruseguita o no da Preuses
Chablis grand cruseguita o no da Valmur
Chablis grand cruseguita o no da Vaudésir
Chambertin
Chambertin-Clos-de-Bèze
Chambolle-Musigny
Champagne
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachetseguita o no da Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages
Château Grillet
Château-Chalon
Châteaumeillant
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon
Chenas
Chevalier-Montrachet
Cheverny
Chinon
Chiroubles
Chorey-les-Beauneseguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages
Clairette de Bellegarde
Clairette de Die
Clairette de Languedocseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos de Vougeot
Clos des Lambrays
Clos Saint-Denis
Collioure
Condrieu
Corbières
Cornas
Corsepreceduta o no da «Vin de»
Corseseguita o no da Calvipreceduta o no da «Vin de»
Corseseguita o no da Coteaux du Cap Corsepreceduta o no da «Vin de»
Corseseguita o no da Figaripreceduta o no da «Vin de»
Corseseguita o no da Porto-Vecchiopreceduta o no da «Vin de»
Corseseguita o no da Sartènepreceduta o no da «Vin de»
Corton
Corton-Charlemagne
Costières de Nîmes
Côte de Beaunepreceduta dal nome di un’unità geografica più piccola
Côte de Beaune-Villages
Côte de Brouilly
Côte de Nuits-villages
Côte roannaise
Côte Rôtie
Coteaux champenoisseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Coteaux d’Aix-en-Provence
Coteaux d’Ancenisseguita dal nome della varietà di vite
Coteaux de Die
Coteaux de l’Aubanceseguita o no da Val de Loire
Coteaux de Pierrevert
Coteaux de Saumurseguita o no da Val de Loire
Coteaux du Giennois
Coteaux du Languedocseguita o no da Cabrières
Coteaux du Languedocseguita o no da Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle
Coteaux du Languedocseguita o no da Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol
Coteaux du Languedocseguita o no da Coteaux de Vérargues/Vérargues
Coteaux du Languedocseguita o no da Montpeyroux
Coteaux du Languedocseguita o no da Quatourze
Coteaux du Languedocseguita o no da Saint-Drézéry
Coteaux du Languedocseguita o no da Saint-Georges-d’Orques
Coteaux du Languedocseguita o no da Saint-Saturnin
Coteaux du Languedocseguita o no da Pic-Saint-Loup
Coteaux du Layonseguita o no da Val de Loireseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Coteaux du Layon Chaumeseguita o no da Val de Loire
Coteaux du Loirseguita o no da Val de Loire
Coteaux du Lyonnais
Coteaux du Quercy
Coteaux du Tricastin
Coteaux du Vendômoisseguita o no da Val de Loire
Coteaux Varois en Provence
Côtes Canon Fronsac
Termine equivalente: Canon Fronsac
Côtes d’Auvergneseguita o no da Boudes
Côtes d’Auvergneseguita o no da Chanturgue
Côtes d’Auvergneseguita o no da Châteaugay
Côtes d’Auvergneseguita o no da Corent
Côtes d’Auvergneseguita o no da Madargue
Côtes de Bergerac
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Castillon
Côtes de Duras
Côtes de Millau
Côtes de Montravel
Côtes de Provence
Côtes de Toul
Côtes du Brulhois
Côtes du Forez
Côtes du Frontonnaisseguita o no da Fronton
Côtes du Frontonnaisseguita o no da Villaudric
Côtes du Juraseguita o no da «mousseux»
Côtes du Lubéron
Côtes du Marmandais
Côtes du Rhône
Côtes du Roussillonseguita o no da Les Aspres
Côtes du Roussillon Villagesseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Côtes du Ventoux
Côtes du Vivarais
Cour-Chevernyseguita o no da Val de Loire
Crémant d’Alsace
Crémant de Bordeaux
Crémant de Bourgogne
Crémant de Die
Crémant de Limoux
Crémant de Loire
Crémant du Jura
Crépy
Criots-Bâtard-Montrachet
Crozes-Hermitage
Termine equivalente: Crozes-Ermitage
Échezeaux
Entre-Deux-Mers
Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge
Faugères
Fiefs Vendéensseguita o no da Brem
Fiefs Vendéensseguita o no da Mareuil
Fiefs Vendéensseguita o no da Pissotte
Fiefs Vendéensseguita o no da Vix
Fitou
Fixin
Fleurie
Floc de Gascogne
Fronsac
Frontignanpreceduta o no da «Muscat de»
Fronton
Gaillacseguita o no da «mousseux»
Gaillac premières côtes
Gevrey-Chambertin
Gigondas
Givry
Grand Roussillonseguita o no da «Rancio»
Grand-Échezeaux
Gravesseguita o no da «supérieures»
Graves de Vayres
Griotte-Chambertin
Gros plant du Pays nantais
Haut-Médoc
Haut-Montravel
Haut-Poitou
Hermitage
Termine equivalente: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage
Irancy
Irouléguy
Jasnièresseguita o no da Val de Loire
Juliénas
Jurançonseguita o no da «sec»
L’Étoileseguita o no da «mousseux»
La Grande Rue
Ladoixseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»
Lalande de Pomerol
Languedocseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Languedoc Grès de Montpellier
Languedoc La Clape
Languedoc Picpoul-de-Pinet
Languedoc Terrasses du Larzac
Languedoc-Pézénas
Latricières-Chambertin
Lavilledieu
Les Baux de Provence
Limoux
Lirac
Listrac-Médoc
Loupiac
Lussac-Saint-Émilion
Mâconseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da «Supérieur»o «Villages»
Termine equivalente: Pinot-Chardonnay-Mâcon
Macvin du Jura
Madiran
Malepère
Marangesseguita o no da Clos de la Boutière
Marangesseguita o no da La Croix Moines
Marangesseguita o no da La Fussière
Marangesseguita o no da Le Clos des Loyères
Marangesseguita o no da Le Clos des Rois
Marangesseguita o no da Les Clos Roussots
Marangesseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»
Marcillac
Margaux
Marsannayseguita o no da «Rosé»
Mauryseguita o no da «Rancio»
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Médoc
Menetou-Salonseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da Val de Loire
Mercurey
Meursaultseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»
Minervois
Minervois-La-Livinière
Monbazillac
Montagne Saint-Émilion
Montagny
Monthélieseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»
Montlouis-sur-Loireseguita o no da Val de Loireseguita o no da «mousseux»o «pétillant»
Montrachet
Montravel
Morey-Saint-Denis
Morgon
Moselle
Moulin-à-Vent
Moulis
Termine equivalente: Moulis-en-Médoc
Muscadetseguita o no da Val de Loire
Muscadet-Coteaux de la Loireseguita o no da Val de Loire
Muscadet-Côtes de Grandlieuseguita o no da Val de Loire
Muscadet-Sèvre et Maineseguita o no da Val de Loire
Muscat de Beaumes-de-Venise
Muscat de Lunel
Muscat de Mireval
Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois
Muscat du Cap Corse
Musigny
Néac
Nuits
Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges
Orléansseguita o no da Cléry
Pacherenc du Vic-Bilhseguita o no da «sec»
Palette
Patrimonio
Pauillac
Pécharmant
Pernand-Vergelessesseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»
Pessac-Léognan
Petit Chablisseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Pineau des Charentes
Termine equivalente: Pineau Charentais
Pomerol
Pommard
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-sur-Loireseguita o no da Val de Loire
Termine equivalente: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé
Pouilly-Vinzelles
Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeauxseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Puisseguin-Saint-Emilion
Puligny-Montrachetseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»
Quarts de Chaumeseguita o no da Val de Loire
Quincyseguita o no da Val de Loire
Rasteauseguita o no da «Rancio»
Régnié
Reuillyseguita o no da Val de Loire
Richebourg
Rivesaltesseguita o no da «Rancio»preceduta o no da «Muscat de»
Romanée (La)
Romanée Contie
Romanée Saint-Vivant
Rosé d’Anjou
Rosé de Loireseguita o no da Val de Loire
Rosé des Riceys
Rosette
Roussette de Savoieseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint Sardos
Saint-Amour
Saint-Aubinseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»
Saint-Bris
Saint-Chinian
Saint-Émilion
Saint-Émilion Grand Cru
Saint-Estèphe
Saint-Georges-Saint-Émilion
Saint-Joseph
Saint-Julien
Saint-Mont
Saint-Nicolas-de-Bourgueilseguita o no da Val de Loire
Saint-Pérayseguita o no da «mousseux»
Saint-Pourçain
Saint-Romainseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»
Saint-Véran
Sainte-Croix du Mont
Sainte-Foy Bordeaux
Sancerre
Santenayseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»
Saumurseguita o no da Val de Loireseguita o no da «mousseux»o «pétillant»
Saumur-Champignyseguita o no da Val de Loire
Saussignac
Sauternes
Savennièresseguita o no da Val de Loire
Savennières-Coulée de Serrantseguita o no da Val de Loire
Savennières-Roche-aux-Moinesseguita o no da Val de Loire
Savigny-les-Beauneseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»
Termine equivalente: Savigny
Seysselseguita o no da «mousseux»
Tâche (La)
Tavel
Touraineseguita o no da Val de Loireseguita o no da «mousseux»o «pétillant»
Touraine Amboiseseguita o no da Val de Loire
Touraine Azay-le-Rideauseguita o no da Val de Loire
Touraine Mestandseguita o no da Val de Loire
Touraine Noble Jouéseguita o no da Val de Loire
Tursan
Vacqueyras
Valençay
Vin d’Entraygues et du Fel
Vin d’Estaing
Vin de Savoieseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da «mousseux»o «pétillant»
Vins du Thouarsais
Vins Fins de la Côte de Nuits
Viré-Clessé
Volnay
Volnay Santenots
Vosnes Romanée
Vougeot
Vouvrayseguita o no da Val de Loireseguita o no da «mousseux»o «pétillant»
Vini a indicazione geografica protetta
Agenais
Aigues
Ain
Allier
Allobrogie
Alpes de Haute Provence
Alpes Maritimes
Alpilles
Ardèche
Argens
Ariège
Aude
Aveyron
Balmes Dauphinoises
Bénovie
Bérange
Bessan
Bigorre
Bouches du Rhône
Bourbonnais
Calvados
Cassan
Cathare
Caux
Cessenon
Cévennesseguita o no da Mont Bouquet
Charentaisseguita o no da Ile d’Oléron
Charentaisseguita o no da Ile de Ré
Charentaisseguita o no da Saint Sornin
Charente
Charentes Maritimes
Cher
Cité de Carcassonne
Collines de la Moure
Collines Rhodaniennes
Comté de Grignan
Comté Tolosan
Comtés Rhodaniens
Corrèze
Côte Vermeille
Coteaux Charitois
Coteaux de Bessilles
Coteaux de Cèze
Coteaux de Coiffy
Coteaux de Fontcaude
Coteaux de Glanes
Coteaux de l’Ardèche
Coteaux de la Cabrerisse
Coteaux de Laurens
Coteaux de l’Auxois
Coteaux de Miramont
Coteaux de Montélimar
Coteaux de Murviel
Coteaux de Narbonne
Coteaux de Peyriac
Coteaux de Tannay
Coteaux des Baronnies
Coteaux du Cher et de l’Arnon
Coteaux du Grésivaudan
Coteaux du Libron
Coteaux du Littoral Audois
Coteaux du Pont du Gard
Coteaux du Salagou
Coteaux du Verdon
Coteaux d’Enserune
Coteaux et Terrasses de Montauban
Coteaux Flaviens
Côtes Catalanes
Côtes de Ceressou
Côtes de Gascogne
Côtes de Lastours
Côtes de Meuse
Côtes de Montestruc
Côtes de Pérignan
Côtes de Prouilhe
Côtes de Thau
Côtes de Thongue
Côtes du Brian
Côtes du Condomois
Côtes du Tarn
Côtes du Vidourle
Creuse
Cucugnan
Deux-Sèvres
Dordogne
Doubs
Drôme
Duché d’Uzès
Franche-Comtéseguita o no da Coteaux de Champlitte
Gard
Gers
Haute Vallée de l’Orb
Haute Vallée de l’Aude
Haute-Garonne
Haute-Marne
Haute-Saône
Haute-Vienne
Hauteriveseguita o no da Coteaux du Termenès
Hauteriveseguita o no da Côtes de Lézignan
Hauteriveseguita o no da Val d’Orbieu
Hautes-Alpes
Hautes-Pyrénées
Hauts de Badens
Hérault
Île de Beauté
Indre
Indre et Loire
Isère
Jardin de la Franceseguita o no da Marches de Bretagne
Jardin de la Franceseguita o no da Pays de Retz
Landes
Loir et Cher
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot et Garonne
Maine et Loire
Maures
Méditerranée
Meuse
Mont Baudile
Mont-Caume
Monts de la Grage
Nièvre
Oc
Périgordseguita o no da Vin de Domme
Petite Crau
Principauté d’Orange
Puy de Dôme
Pyrénées Orientales
Pyrénées-Atlantiques
Sables du Golfe du Lion
Saint-Guilhem-le-Désert
Saint-Sardos
Sainte Baume
Sainte Marie la Blanche
Saône et Loire
Sarthe
Seine et Marne
Tarn
Tarn et Garonne
Terroirs Landaisseguita o no da Coteaux de Chalosse
Terroirs Landaisseguita o no da Côtes de L’Adour
Terroirs Landaisseguita o no da Sables de l’Océan
Terroirs Landaisseguita o no da Sables Fauves
Thézac-Perricard
Torgan
Urfé
Val de Cesse
Val de Dagne
Val de Loire
Val de Montferrand
Vallée du Paradis
Var
Vaucluse
Vaunage
Vendée
Vicomté d’Aumelas
Vienne
Vistrenque
Yonne
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Italia
Vini a denominazione di origine protetta
Aglianico del Taburno
Termine equivalente: Taburno
Aglianico del Vulture
Albana di Romagna
Albugnano
Alcamo
Aleatico di Gradoli
Aleatico di Puglia
Alezio
Alghero
Alta Langa
Alto Adigeseguita da Colli di Bolzano
Termine equivalente: Südtiroler Bozner Leiten
Alto Adigeseguita da Meranese di collina
Termine equivalente: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner
Alto Adigeseguita da Santa Maddalena
Termine equivalente: Südtiroler St.Magdalener
Alto Adigeseguita da Terlano
Termine equivalente: Südtirol Terlaner
Alto Adigeseguita da Valle Isarco
Termine equivalente: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler
Alto Adigeseguita da Valle Venosta
Termine equivalente: Südtirol Vinschgau
Alto Adige
Termine equivalente: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler
Alto Adigeo dell’Alto Adigeseguita o no da Bressanone
Termine equivalente: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner
Alto Adige/dell’Alto Adigeseguita o no da Burgraviato
Termine equivalente: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler
Ansonica Costa dell’Argentario
Aprilia
Arborea
Arcole
Assisi
Astiseguita o no da «spumante»o preceduta o no da «Moscato di»
Atina
Aversa
Bagnoli di Sopra
Termine equivalente: Bagnoli
Barbaresco
Barbera d’Alba
Barbera d’Astiseguita o no da Colli Astiani o Astiano
Barbera d’Astiseguita o no da Nizza
Barbera d’Astiseguita o no da Tinella
Barbera del Monferrato
Barbera del Monferrato Superiore
Barco Reale di Carmignano
Termine equivalente: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice
Bardolino
Bardolino Superiore
Barolo
Bianchello del Metauro
Bianco Capena
Bianco dell’Empolese
Bianco della Valdinievole
Bianco di Custoza
Termine equivalente: Custoza
Bianco di Pitigliano
Bianco Pisano di San Torpè
Biferno
Bivongi
Boca
Bolgheriseguita o no da Sassicaia
Bosco Eliceo
Botticino
Brachetto d’Acqui
Termine equivalente: Acqui
Bramaterra
Breganze
Brindisi
Brunello di Montalcino
Cacc’e’ mmitte di Lucera
Cagnina di Romagna
Campi Flegrei
Campidano di Terralba
Termine equivalente: Terralba
Canavese
Candia dei Colli Apuani
Cannonau di Sardegnaseguita o no da Capo Ferrato
Cannonau di Sardegnaseguita o no da Jerzu
Cannonau di Sardegnaseguita o no da Oliena/Nepente di Oliena
Capalbio
Capri
Capriano del Colle
Carema
Carignano del Sulcis
Carmignano
Carso
Castel del Monte
Castel San Lorenzo
Casteller
Castelli Romani
Cellatica
Cerasuolo di Vittoria
Cerveteri
Cesanese del Piglio
Termine equivalente: Piglio
Cesanese di Affile
Termine equivalente: Affile
Cesanese di Olevano Romano
Termine equivalente: Olevano Romano
Chiantiseguita o no da Colli Aretini
Chiantiseguita o no da Colli Fiorentini
Chiantiseguita o no da Colli Senesi
Chiantiseguita o no da Colline Pisane
Chiantiseguita o no da Montalbano
Chiantiseguita o no da Montespertoli
Chiantiseguita o no da Rufina
Chianti Classico
Cilento
Cinque Terreseguita o no da Costa da Posa
Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà
Cinque Terreseguita o no da Costa de Campu
Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà
Cinque Terreseguita o no da Costa de Sera
Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà
Circeo
Cirò
Cisterna d’Asti
Colli Albani
Colli Altotiberini
Colli Amerini
Colli Asolani – Prosecco
Termine equivalente: Asolo – Prosecco
Colli Berici
Colli Bolognesiseguita o no da Colline di Oliveto
Colli Bolognesiseguita o no da Colline di Riosto
Colli Bolognesiseguita o no da Colline Marconiane
Colli Bolognesiseguita o no da Monte San Pietro
Colli Bolognesiseguita o no da Serravalle
Colli Bolognesiseguita o no da Terre di Montebudello
Colli Bolognesiseguita o no da Zola Predosa
Colli Bolognesiseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Colli Bolognesi Classico – Pignoletto
Colli d’Imola
Colli del Trasimeno
Termine equivalente: Trasimeno
Colli dell’Etruria Centrale
Colli della Sabina
Colli di Coneglianoseguita o no da Fregona
Colli di Coneglianoseguita o no da Refrontolo
Colli di Faenza
Colli di Luni
Colli di Parma
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e di Canossa
Colli Etruschi Viterbesi
Colli Euganei
Colli Lanuvini
Colli Maceratesi
Colli Martani
Colli Orientali del Friuliseguita o no da Cialla
Colli Orientali del Friuliseguita o no da Rosazzo
Colli Orientali del Friuliseguita o no da Schiopettino di Prepotto
Colli Orientali del Friuli Picolitseguita o no da Cialla
Colli Perugini
Colli Pesaresiseguita o no da Focara
Colli Pesaresiseguita o no da Roncaglia
Colli Piacentiniseguita o no da Gutturnio
Colli Piacentiniseguita o no da Monterosso Val d’Arda
Colli Piacentiniseguita o no da Val Trebbia
Colli Piacentiniseguita o no da Valnure
Colli Piacentiniseguita o no da Vigoleno
Colli Romagna centrale
Colli Tortonesi
Collina Torinese
Colline di Levanto
Colline Joniche Taratine
Colline Lucchesi
Colline Novaresi
Colline Saluzzesi
Collio Goriziano
Termine equivalente: Collio
Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco
Cònero
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Controguerra
Copertino
Cori
Cortese dell’Alto Monferrato
Corti Benedettine del Padovano
Cortona
Costa d’Amalfiseguita o no da Furore
Costa d’Amalfiseguita o no da Ravello
Costa d’Amalfiseguita o no da Tramonti
Coste della Sesia
Curtefranca
Delia Nivolelli
Dolcetto d’Acqui
Dolcetto d’Alba
Dolcetto d’Asti
Dolcetto delle Langhe Monregalesi
Dolcetto di Diano d’Alba
Termine equivalente: Diano d’Alba
Dolcetto di Dogliani
Dolcetto di Dogliani Superiore
Termine equivalente: Dogliani
Dolcetto di Ovada
Termine equivalente: Dolcetto d’Ovada
Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada
Donnici
Elba
Eloroseguita o no da Pachino
Erbaluce di Caluso
Termine equivalente: Caluso
Erice
Esino
Est!Est!!Est!!! di Montefiascone
Etna
Falerio dei Colli Ascolani
Termine equivalente: Falerio
Falerno del Massico
Fara
Faro
Fiano di Avellino
Franciacorta
Frascati
Freisa d’Asti
Freisa di Chieri
Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo
Termine equivalente: Isonzo del Friuli
Friuli Latisana
Gabiano
Galatina
Galluccio
Gambellara
Garda
Garda Colli Mantovani
Gattinara
Gavi
Termine equivalente: Cortese di Gavi
Genazzano
Ghemme
Gioia del Colle
Girò di Cagliari
Golfo del Tigullio
Gravina
Greco di Bianco
Greco di Tufo
Grignolino d’Asti
Grignolino del Monferrato Casalese
Guardia Sanframondi
Termine equivalente: Guardiolo
I Terreni di San Severino
Irpiniaseguita o no da Campi Taurasini
Ischia
Lacrima di Morro
Termine equivalente: Lacrima di Morro d’Alba
Lago di Caldaro
Termine equivalente: Caldaro/Kalterer/Kalterersee
Lago di Corbara
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Mantovanoseguita o no da Oltre Po Mantovano
Lambrusco Mantovanoseguita o no da Viadanese-Sabbionetano
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Lamezia
Langhe
Lessona
Leverano
Lison-Pramaggiore
Lizzano
Loazzolo
Locorotondo
Lugana
Malvasia delle Lipari
Malvasia di Bosa
Malvasia di Cagliari
Malvasia di Casorzo d’Asti
Termine equivalente: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Mamertino di Milazzo
Termine equivalente: Mamertino
Mandrolisai
Marino
Marsala
Martina
Termine equivalente: Martina Franca
Matino
Melissa
Menfiseguita o no da Bonera
Menfiseguita o no da Feudo dei Fiori
Merlara
Molise
Termine equivalente: del Molise
Monferratoseguita o no da Casalese
Monica di Cagliari
Monica di Sardegna
Monreale
Montecarlo
Montecompatri-Colonna
Termine equivalente: Montecompatri/Colonna
Montecucco
Montefalco
Montefalco Sagrantino
Montello e Colli Asolani
Montepulciano d’Abruzzoaccompagnata o no da Casauria/Terre di Casauria
Montepulciano d’Abruzzoaccompagnata o no da Terre dei Vestini
Montepulciano d’Abruzzoseguita o no da Colline Teramane
Monteregio di Massa Marittima
Montescudaio
Monti Lessini
Termine equivalente: Lessini
Morellino di Scansano
Moscadello di Montalcino
Moscato di Cagliari
Moscato di Pantelleria
Termine equivalente: Passito di Pantelleria/Pantelleria
Moscato di Sardegnaseguita o no da Gallura
Moscato di Sardegnaseguita o no da Tempio Pausania
Moscato di Sardegnaseguita o no da Tempo
Moscato di Siracusa
Moscato di Sorso-Sennori
Termine equivalente: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori
Moscato di Trani
Nardò
Nasco di Cagliari
Nebbiolo d’Alba
Nettuno
Noto
Nuragus di Cagliari
Offida
Oltrepò Pavese
Orcia
Orta Nova
Orvieto
Ostuni
Pagadebit di Romagnaseguita o no da Bertinoro
Parrina
Penisola Sorrentinaseguita o no da Gragnano
Penisola Sorrentinaseguita o no da Lettere
Penisola Sorrentinaseguita o no da Sorrento
Pentro di Isernia
Termine equivalente: Pentro
Pergola
Piemonte
Pietraviva
Pinerolese
Pollino
Pomino
Pornassio
Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio
Primitivo di Manduria
Prosecco
Ramandolo
Recioto di Gambellara
Recioto di Soave
Reggiano
Reno
Riesi
Riviera del Brenta
Riviera del Garda Bresciano
Termine equivalente: Garda Bresciano
Riviera ligure di ponenteseguita o no da Albenga/Albengalese
Riviera ligure di ponenteseguita o no da Finale/Finalese
Riviera ligure di ponenteseguita o no da Riviera dei Fiori
Roero
Romagna Albana spumante
Rossese di Dolceacqua
Termine equivalente: Dolceacqua
Rosso Barletta
Rosso Canosaseguita o no da Canusium
Rosso Conero
Rosso di Cerignola
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
Rosso Orvietano
Termine equivalente: Orvietano Rosso
Rosso Piceno
Rubino di Cantavenna
Ruchè di Castagnole Monferrato
Salaparuta
Salice Salentino
Sambuca di Sicilia
San Colombano al Lambro
Termine equivalente: San Colombano
San Gimignano
San Ginesio
San Martino della Battaglia
San Severo
San Vito di Luzzi
Sangiovese di Romagna
Sannio
Sant’Agata de’ Goti
Termine equivalente: Sant’Agata dei Goti
Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto
Sant’Antimo
Santa Margherita di Belice
Sardegna Semidanoseguita o no da Mogoro
Savuto
Scanzo
Termine equivalente: Moscato di Scanzo
Scavigna
Sciacca
Serrapetrona
Sforzato di Valtellina
Termine equivalente: Sfursat di Valtellina
Sizzano
Soaveseguita o no da Colli Scaligeri
Soave Superiore
Solopaca
Sovana
Squinzano
Strevi
Tarquinia
Taurasi
Teroldego Rotaliano
Terracina
Termine equivalente: Moscato di Terracina
Terratico di Bibbonaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Terre dell’Alta Val d’Agri
Terre di Casole
Terre Tollesi
Termine equivalente: Tullum
Torgiano
Torgiano rosso riserva
Trebbiano d’Abruzzo
Trebbiano di Romagna
Trentinoseguita o no da Isera/d’Isera
Trentinoseguita o no da Sorni
Trentinoseguita o no da Ziresi/dei Ziresi
Trento
Val d’Arbia
Val di Corniaseguita o no da Suvereto
Val Polcèveraseguita o no da Coronata
Valcalepio
Valdadigeseguita o no da Terra dei Forti
Termine equivalente: Etschtaler
Valdadige Terradeiforti
Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige
Valdichiana
Valle d’Aostaseguita o no da Arnad-Montjovet
Termine equivalente: Vallée d’Aoste
Valle d’Aostaseguita o no da Blanc de Morgex et de la Salle
Termine equivalente: Vallée d’Aoste
Valle d’Aostaseguita o no da Chambave
Termine equivalente: Vallée d’Aoste
Valle d’Aostaseguita o no da Donnas
Termine equivalente: Vallée d’Aoste
Valle d’Aostaseguita o no da Enfer d’Arvier
Termine equivalente: Vallée d’Aoste
Valle d’Aostaseguita o no da Nus
Termine equivalente: Vallée d’Aoste
Valle d’Aostaseguita o no da Torrette
Termine equivalente: Vallée d’Aoste
Valpolicellaaccompagnata o no da Valpantena
Valsusa
Valtellina Superioreseguita o no da Grumello
Valtellina Superioreseguita o no da Inferno
Valtellina Superioreseguita o no da Maroggia
Valtellina Superioreseguita o no da Sassella
Valtellina Superioreseguita o no da Valgella
Velletri
Verbicaro
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Verdicchio di Matelica
Verduno Pelaverga
Termine equivalente: Verduno
Vermentino di Gallura
Vermentino di Sardegna
Vernaccia di Oristano
Vernaccia di San Gimignano
Vernaccia di Serrapetrona
Vesuvio
Vicenza
Vignanello
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano
Vini del Piave
Termine equivalente: Piave
Vino Nobile di Montepulciano
Vittoria
Zagarolo
Vini a indicazione geografica protetta
Allerona
Alta Valle della Greve
Alto Livenza
Alto Mincio
Alto Tirino
Arghillà
Barbagia
Basilicata
Benaco bresciano
Beneventano
Bergamasca
Bettona
Bianco del Sillaro
Termine equivalente: Sillaro
Bianco di Castelfranco Emilia
Calabria
Camarro
Campania
Cannara
Civitella d’Agliano
Colli Aprutini
Colli Cimini
Colli del Limbara
Colli del Sangro
Colli della Toscana centrale
Colli di Salerno
Colli Trevigiani
Collina del Milanese
Colline di Genovesato
Colline Frentane
Colline Pescaresi
Colline Savonesi
Colline Teatine
Condoleo
Conselvano
Costa Viola
Daunia
Del Vastese
Termine equivalente: Histonium
Delle Venezie
Dugenta
Emilia
Termine equivalente: Dell’Emilia
Epomeo
Esaro
Fontanarossa di Cerda
Forlì
Fortana del Taro
Frusinate
Termine equivalente: del Frusinate
Golfo dei Poeti La Spezia
Termine equivalente: Golfo dei Poeti
Grottino di Roccanova
Isola dei Nuraghi
Lazio
Lipuda
Locride
Marca Trevigiana
Marche
Maremma Toscana
Marmilla
Mitterberg tra Cauria e Tel
Termine equivalente: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Modena
Termine equivalente: Provincia di Modena/di Modena
Montecastelli
Montenetto di Brescia
Murgia
Narni
Nurra
Ogliastra
Osco
Termine equivalente: Terre degli Osci
Paestum
Palizzi
Parteolla
Pellaro
Planargia
Pompeiano
Provincia di Mantova
Provincia di Nuoro
Provincia di Pavia
Provincia di Verona
Termine equivalente: Veronese
Puglia
Quistello
Ravenna
Roccamonfina
Romangia
Ronchi di Brescia
Ronchi Varesini
Rotae
Rubicone
Sabbioneta
Salemi
Salento
Salina
Scilla
Sebino
Sibiola
Sicilia
Spello
Tarantino
Terrazze Retiche di Sondrio
Terre Aquilane
Termine equivalente: Terre dell’Aquila
Terre del Volturno
Terre di Chieti
Terre di Veleja
Terre Lariane
Tharros
Toscano
Termine equivalente: Toscana
Trexenta
Umbria
Val di Magra
Val di Neto
Val Tidone
Valcamonica
Valdamato
Vallagarina
Valle Belice
Valle d’Itria
Valle del Crati
Valle del Tirso
Valle Peligna
Valli di Porto Pino
Veneto
Veneto Orientale
Venezia Giulia
Vigneti delle Dolomiti
Termine equivalente: Weinberg Dolomiten
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Cipro
Vini a denominazione di origine protetta
Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη
Termine equivalente: Vouni Panayias – Ampelitis
Κουμανδαρία
Termine equivalente : Commandaria
Κρασοχώρια Λεμεσούseguita o no da Αφάμης
Termine equivalente: Krasohoria Lemesou – Afames
Κρασοχώρια Λεμεσούseguita o no da Λαόνα
Termine equivalente: Krasohoria Lemesou – Laona
Λαόνα Ακάμα
Termine equivalente: Laona Akama
Πιτσιλιά
Termine equivalente : Pitsilia
Vini a indicazione geografica protetta
Λάρνακα
Termine equivalente : Larnaka
Λεμεσός
Termine equivalente : Lemesos
Λευκωσία
Termine equivalente : Lefkosia
Πάφος
Termine equivalente : Pafos
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Lussemburgo
Vini a denominazione di origine protetta
Crémant de Luxemboug
Moselle Luxembourgeoiseseguita da Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/ Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/ Grevenmacherseguita da Appellation contrôlée
Moselle Luxembourgeoiseseguita da Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/ Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/ Stadtbredimusseguita da Appellation contrôlée
Moselle Luxembourgeoiseseguita da Remerschen/Remich/Schengen/ Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbilig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingenseguita da Appellation contrôlée
Moselle Luxembourgeoiseseguita dal nome della varietà di vite seguita da Appellation contrôlée
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Ungheria
Vini a denominazione di origine protetta
Badacsonyseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Balaton
Balaton-felvidékseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Balatonboglárseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Balatonfüred-Csopakseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Balatoni
Bükkseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Csongrádseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Debrői Hárslevelű
Duna
Egerseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Egerszóláti Olaszrizling
Egri Bikavér
Egri Bikavér Superior
Etyek-Budaseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Hajós-Bajaseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Izsáki Arany Sárfehér
Káli
Kunságseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Mátraseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Mórseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Nagy-Somlóseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Neszmélyseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Pannon
Pannonhalmaseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Pécsseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Somlói
Somlói Arany
Somlói Nászéjszakák bora
Sopronseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Szekszárdseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Tihany
Tokajseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Tolnaseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Villányseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Villányi védett eredetű classicus
Zalaseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Vini a indicazione geografica protetta
Alföldiseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Balatonmellékiseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Dél-alföldi
Dél-dunántúli
Duna melléki
Duna-Tisza-közi
Dunántúli
Észak-dunántúli
Felső-magyarországi
Nyugat-dunántúli
Tisza melléki
Tisza völgyi
Zempléni
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Malta
Vini a denominazione di origine protetta
Gozo
Malta
Vini a indicazione geografica protetta
Maltese Islands
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Paesi Bassi
Vini a indicazione geografica protetta
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord Brabant
Noord Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid Holland
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Austria
Vini a denominazione di origine protetta
Burgenlandseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Carnuntumseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Kamptalseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Kärntenseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Kremstalseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Leithabergseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Mittelburgenlandseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Neusiedlerseeseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Neusiedlersee-Hügellandseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Niederösterreichseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Oberösterreichseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Salzburgseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Steirermarkseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Süd-Oststeiermarkseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Südburgenlandseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Südsteiermarkseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Thermenregionseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Tirolseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Traisentalseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Vorarlbergseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Wachauseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Wagramseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Weinviertelseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Weststeiermarkseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Wienseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Vini a indicazione geografica protetta
Bergland
Steierland
Weinland
Wien
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Portogallo
Vini a denominazione di origine protetta
Alenquer
Alentejoseguita o no da Borba
Alentejoseguita o no da Évora
Alentejoseguita o no da Granja-Amareleja
Alentejoseguita o no da Moura
Alentejoseguita o no da Portalegre
Alentejoseguita o no da Redondo
Alentejoseguita o no da Reguengos
Alentejoseguita o no da Vidigueira
Arruda
Bairrada
Beira Interiorseguita o no da Castelo Rodrigo
Beira Interiorseguita o no da Cova da Beira
Beira Interiorseguita o no da Pinhel
Biscoitos
Bucelas
Carcavelos
Colares
Dãoseguita o no da Alva
Dãoseguita o no da Besteiros
Dãoseguita o no da Castendo
Dãoseguita o no da Serra da Estrela
Dãoseguita o no da Silgueiros
Dãoseguita o no da Terras de Azurara
Dãoseguita o no da Terras de Senhorim
Dão Nobre
Douroseguita o no da Baixo Corgo
Termine equivalente: Vinho do Douro
Douroseguita o no da Cima Corgo
Termine equivalente: Vinho do Douro
Douroseguita o no da Douro Superior
Termine equivalente: Vinho do Douro
Encostas d’Aireseguita o no da Alcobaça
Encostas d’Aireseguita o no da Ourém
Graciosa
Lafões
Lagoa
Lagos
Madeira
Termine equivalente: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn
Madeirense
Moscatel de Setúbal
Moscatel do Douro
Óbidos
Palmela
Pico
Portimão
Porto
Termine equivalente: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/ Portvin/Portwijn
Ribatejoseguita o no da Almeirim
Ribatejoseguita o no da Cartaxo
Ribatejoseguita o no da Chamusca
Ribatejoseguita o no da Coruche
Ribatejoseguita o no da Santarém
Ribatejoseguita o no da Tomar
Setúbal
Setúbal Roxo
Tavira
Távora-Varosa
Torres Vedras
Trás-os-Montesseguita o no da Chaves
Trás-os-Montesseguita o no da Planalto Mirandês
Trás-os-Montesseguita o no da Valpaços
Vinho do Douroseguita o no da Baixo Corgo
Termine equivalente: Douro
Vinho do Douroseguita o no da Cima Corgo
Termine equivalente: Douro
Vinho do Douroseguita o no da Douro Superior
Termine equivalente: Douro
Vinho Verdeseguita o no da Amarante
Vinho Verdeseguita o no da Ave
Vinho Verdeseguita o no da Baião
Vinho Verdeseguita o no da Basto
Vinho Verdeseguita o no da Cávado
Vinho Verdeseguita o no da Lima
Vinho Verdeseguita o no da Monção e Melgaço
Vinho Verdeseguita o no da Paiva
Vinho Verdeseguita o no da Sousa
Vinho Verde Alvarinho
Vinho Verde Alvarinho Espumante
Vini a indicazione geografica protetta
Lisboaseguita o no da Alta Estremadura
Lisboaseguita o no da Estremadura
Península de Setúbal
Tejo
Vinho Espumante Beirasseguita o no da Beira Alta
Vinho Espumante Beirasseguita o no da Beira Litoral
Vinho Espumante Beirasseguita o no da Terras de Sicó
Vinho Licoroso Algarve
Vinho Regional Açores
Vinho Regional Alentejano
Vinho Regional Algarve
Vinho Regional Beirasseguita o no da Beira Alta
Vinho Regional Beirasseguita o no da Beira Litoral
Vinho Regional Beirasseguita o no da Terras de Sicó
Vinho Regional Duriense
Vinho Regional Minho
Vinho Regional Terras Madeirenses
Vinho Regional Transmontano
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Romania
Vini a denominazione di origine protetta
Aiudseguita o no dal nome della sottoregione
Alba Iuliaseguita o no dal nome della sottoregione
Babadagseguita o no dal nome della sottoregione
Banatseguita o no da Dealurile Tirolului
Banatseguita o no da Moldova Nouă
Banatseguita o no da Silagiu
Banu Mărăcineseguita o no dal nome della sottoregione
Bohotinseguita o no dal nome della sottoregione
Cernăteşti – Podgoriaseguita o no dal nome della sottoregione
Coteştiseguita o no dal nome della sottoregione
Cotnari
Crişanaseguita o no da Biharia
Crişanaseguita o no da Diosig
Crişanaseguita o no da Şimleu Silvaniei
Dealu Bujoruluiseguita o no dal nome della sottoregione
Dealu Mareseguita o no da Boldeşti
Dealu Mareseguita o no da Breaza
Dealu Mareseguita o no da Ceptura
Dealu Mareseguita o no da Merei
Dealu Mareseguita o no da Tohani
Dealu Mareseguita o no da Urlaţi
Dealu Mareseguita o no da Valea Călugărească
Dealu Mareseguita o no da Zoreşti
Drăgăşaniseguita o no dal nome della sottoregione
Huşiseguita o no da Vutcani
Ianaseguita o no dal nome della sottoregione
Iaşiseguita o no da Bucium
Iaşiseguita o no da Copou
Iaşiseguita o no da Uricani
Lechinţaseguita o no dal nome della sottoregione
Mehedinţiseguita o no da Corcova
Mehedinţiseguita o no da Golul Drâncei
Mehedinţiseguita o no da Oreviţa
Mehedinţiseguita o no da Severin
Mehedinţiseguita o no da Vânju Mare
Minişseguita o no dal nome della sottoregione
Murfatlarseguita o no da Cernavodă
Murfatlarseguita o no da Medgidia
Nicoreştiseguita o no dal nome della sottoregione
Odobeştiseguita o no dal nome della sottoregione
Oltinaseguita o no dal nome della sottoregione
Panciuseguita o no dal nome della sottoregione
Pietroasaseguita o no dal nome della sottoregione
Recaşseguita o no dal nome della sottoregione
Sâmbureştiseguita o no dal nome della sottoregione
Sarica Niculiţelseguita o no da Tulcea
Sebeş – Apoldseguita o no dal nome della sottoregione
Segarceaseguita o no dal nome della sottoregione
Ştefăneştiseguita o no da Costeşti
Târnaveseguita o no da Blaj
Târnaveseguita o no da Jidvei
Târnaveseguita o no da Mediaş
Vini a indicazione geografica protetta
Colinele Dobrogeiseguita o no dal nome della sottoregione
Dealurile Crişaneiseguita o no dal nome della sottoregione
Dealurile Moldoveio, secondo il caso, Dealurile Covurluiului
Dealurile Moldoveio, secondo il caso, Dealurile Hârlăului
Dealurile Moldoveio, secondo il caso, Dealurile Huşilor
Dealurile Moldoveio, secondo il caso, Dealurile Iaşilor
Dealurile Moldoveio, secondo il caso, Dealurile Tutovei
Dealurile Moldoveio, secondo il caso, Terasele Siretului
Dealurile Moldovei
Dealurile Munteniei
Dealurile Olteniei
Dealurile Sătmarului
Dealurile Transilvaniei
Dealurile Vrancei
Dealurile Zarandului
Terasele Dunării
Viile Caraşului
Viile Timişului
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Slovenia
Vini a denominazione di origine protetta
Bela krajinaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Belokranjecseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Bizeljčanseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Bizeljsko-Sremičseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Termine equivalente : Sremič-Bizeljsko
Cviček, Dolenjskaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Dolenjskaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Goriška Brdaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Termine equivalente : Brda
Krasseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Metliška črninaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Prekmurjeseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Termine equivalente : Prekmurčan
Slovenska Istraseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Štajerska Slovenijaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Teran, Krasseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Vipavska dolinaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Termine equivalente : Vipava, Vipavec, Vipavčan
Vini a indicazione geografica
Podravje eventualmente seguita dall’espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale
Posavje eventualmente seguita dall’espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale
Primorska eventualmente seguita dall’espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Mlado vino DOP/IGP sloveno
Slovacchia
Vini a denominazione di origine protetta
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Dunajskostredský vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Galantský vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Hurbanovský vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Komárňanský vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Palárikovský vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Šamorínsky vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Strekovský vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Štúrovský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Bratislavský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Doľanský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Hlohovecký vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Modranský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Orešanský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Pezinský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Senecký vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Skalický vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Stupavský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Trnavský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Vrbovský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Záhorský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Nitriansky vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Pukanecký vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Radošinský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Šintavský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Tekovský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Vrábeľský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Želiezovský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Žitavský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Zlatomoravecký vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Fil’akovský vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Gemerský vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Hontiansky vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Ipeľský vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Modrokamencký vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Tornaľský vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Vinický vinohradnícky rajón
Vinohradnícka oblasť Tokajseguita o no da una delle seguenti unità geografiche più piccole: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/ Viničky
Východoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola
Východoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón
Východoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Michalovský vinohradnícky rajón
Východoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Moldavský vinohradnícky rajón
Východoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Sobranecký vinohradnícky rajón
Vini a indicazione geografica protetta
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťeventualmente accompagnata dall’espressione «oblastné vino»
Malokarpatská vinohradnícka oblasťeventualmente accompagnata dall’espressione «oblastné vino»
Nitrianska vinohradnícka oblasťeventualmente accompagnata dall’espressione «oblastné vino»
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťeventualmente accompagnata dall’espressione «oblastné vino»
Východoslovenská vinohradnícka oblasťeventualmente accompagnata dall’espressione «oblastné vino»
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Regno Unito
Vini a denominazione di origine protetta
English Vineyards
Welsh Vineyards
Vini a indicazione geografica protetta
Englandsostituita o no da Berkshire
Englandsostituita o no da Buckinghamshire
Englandsostituita o no da Cheshire
Englandsostituita o no da Cornwall
Englandsostituita o no da Derbyshire
Englandsostituita o no da Devon
Englandsostituita o no da Dorset
Englandsostituita o no da East Anglia
Englandsostituita o no da Gloucestershire
Englandsostituita o no da Hampshire
Englandsostituita o no da Herefordshire
Englandsostituita o no da Isle of Wight
Englandsostituita o no da Isles of Scilly
Englandsostituita o no da Kent
Englandsostituita o no da Lancashire
Englandsostituita o no da Leicestershire
Englandsostituita o no da Lincolnshire
Englandsostituita o no da Northamptonshire
Englandsostituita o no da Nottinghamshire
Englandsostituita o no da Oxfordshire
Englandsostituita o no da Rutland
Englandsostituita o no da Shropshire
Englandsostituita o no da Somerset
Englandsostituita o no da Staffordshire
Englandsostituita o no da Surrey
Englandsostituita o no da Sussex
Englandsostituita o no da Warwickshire
Englandsostituita o no da West Midlands
Englandsostituita o no da Wiltshire
Englandsostituita o no da Worcestershire
Englandsostituita o no da Yorkshire
Walessostituita o no da Cardiff
Walessostituita o no da Cardiganshire
Walessostituita o no da Carmarthenshire
Walessostituita o no da Denbighshire
Walessostituita o no da Gwynedd
Walessostituita o no da Monmouthshire
Walessostituita o no da Newport
Walessostituita o no da Pembrokeshire
Walessostituita o no da Rhondda Cynon Taf
Walessostituita o no da Swansea
Walessostituita o no da The Vale of Glamorgan
Walessostituita o no da Wrexham
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
NB: i termini in corsivo sono indicati solo a titolo informativo o esplicativo e non sono quindi soggetti alle disposizioni in materia di protezione di cui al presente Allegato.
Parte B: Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera
Vini a denominazione di origine controllata
Auvernier
Basel-Landschaft
Basel-Stadt
Bern/Berne
Bevaix
Bielersee/Lac de Bienne
Bôle
Bonvillars
Boudry
Chablais
Champréveyres
Château de Choully
Château de Collex
Château du Crest
Cheyres
Chez-le-Bart
Colombier
Corcelles-Cormondrèche
Cornaux
Cortaillod
Coteau de Bossy
Coteau de Bourdigny
Coteau de Chevrens
Coteau de Choulex
Coteau de Choully
Coteau de Genthod
Coteau de la vigne blanche
Coteau de Lully
Coteau de Peissy
Coteau des Baillets
Coteaux de Dardagny
Coteaux de Peney
Côtes de Landecy
Côtes de Russin
Côtes-de-l’Orbe
Cressier
Domaine de l’Abbaye
Entre-deux-Lacs
Fresens
Genève
Glarus
Gorgier
Grand Carraz
Graubünden/Grigioni
Hauterive
La Béroche
La Côte
La Coudre
La Feuillée
Lavaux
Le Landeron
Luzern
Mandement de Jussy
Neuchâtel
Nidwalden
Obwalden
Peseux
Rougemont
Saint-Aubin-Sauges
Saint-Blaise
Schaffhausen
Schwyz
Solothurn
St.Gallen
Thunersee
Thurgau
Ticinopreceduto o no da «Rosso del», «Bianco del»o «Rosato del»
Uri
Valais/Wallis
Vaud
Vaumarcus
Ville de Neuchâtel
Vully
Zürich
Zürichsee
Zug
Menzioni tradizionali
Auslese/Sélection/Selezione
Appellation d’origine
Appellation d’origine contrôlée (AOC)
Attestierter Winzerwy
Beerenauslese/Sélection de grains nobles
Beerli/Beerliwein
Château/Schloss/Castello37
Cru
Denominazione di origine
Denominazione di origine controllata (DOC)
Eiswein/vin de glace
Federweiss/Weissherbst38
Flétri/Flétri sur souche
Gletscherwein/Vin des Glaciers
Grand Cru
Indicazione geografica tipica (IGT)
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)
La Gerle
Landwein
Œil-de-Perdrix39
Passerillé/Strohwein/Sforzato40
Premier Cru
Pressé doux/Süssdruck
Primeur/Vin nouveau/Novello
Riserva
Schiller
Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva41
Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut
Tafelwein
Terravin
Trockenbeerenauslese
Ursprungsbezeichnung
Village(s)
Vin de pays
Vin de table
Vin doux naturel42
Vinatura
Vino da tavola
VITI
Winzerwy
Denominazioni tradizionali
Dôle
Dorin
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais
Fendant
Goron
Johannisberg du Valais
Malvoisie du Valais
Nostrano
Salvagnin
Païen ou Heida
Appendice 5
Condizioni e modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 9, e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
I. La protezione delle denominazioni di cui all’articolo 8 dell’Allegato non impedisce l’uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l’origine del vino:
– Ermitage/Hermitage;
– Johannisberg.
II. Conformemente all’articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l’Allegato non si applica ai prodotti vitivinicoli:
a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
f) che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.
Dichiarazione della Commissione sull’articolo 7
L’Unione europea dichiara che non si opporrà all’uso, da parte della Svizzera, delle espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», e delle relative sigle «DOP» e «IGP», di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’Allegato 7 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, dal momento in cui il sistema legislativo svizzero in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e vitivinicoli sarà armonizzato col sistema dell’Unione europea.
Allegato 8
Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
Art. 1
Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.
Art. 2
Il presente allegato si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) quali definiti nella legislazione di cui all’appendice 5.
Art. 3
Ai fini del presente Allegato, si intende per:
- «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;
- «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.
Art. 4
- Sono protette le seguenti denominazioni:
- per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell’appendice 1;
- per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell’appendice 2;
- per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell’appendice 3;
- per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell’appendice 4.
- La denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell’appendice 2, conformemente al regolamento di cui all’appendice 5, lettera a), primo trattino.43
Art. 5
- In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:
– possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
– sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.
- Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:
– possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e
– sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.
- Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all’Allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio44(denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l’impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.
- Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell’altra Parte.45
Art. 6
La protezione di cui all’articolo 5 si applica anche nei casi in cui la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata e anche nel caso in cui la denominazione è tradotta, trascritta o traslitterata o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.
Art. 7
In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.
Art. 8
Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.
Art. 9
Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell’altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d’origine o che è caduta in disuso in tale paese.
Art. 10
Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell’altra Parte.
Art. 11
Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell’altra Parte.
Art. 12
Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.
Art. 13
Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:
- in transito sul territorio di una delle Parti, o
- originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:
aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
ff) che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.
Art. 14
- Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell’applicazione del presente Allegato.
- Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall’entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.
Art. 15
- Se uno degli organismi di cui all’articolo 14 ha motivo di sospettare che:
- una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all’articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, e
- tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,
l’organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l’organismo o gli organismi competenti dell’altra Parte.
2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell’indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:
- il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;
- la composizione di tale bevanda;
- la designazione e la presentazione;
- la natura dell’infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.
Art. 16
- Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.
- La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
- Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l’adozione delle misure in parola.
- Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l’applicazione del presente Allegato.
Art. 17
- Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all’applicazione dell’Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.
- Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall’applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.
Art. 18
Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l’inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.
Art. 19
- Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d’origine sin dall’entrata in vigore del presente Allegato.
- Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.
Appendice 1
Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell’Unione europea
Appendice 2
Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
Acquavite di vino
Eau-de-vie de vin du Valais
Brandy du Valais
Acquavite di vinaccia
Baselbieter Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grappa della Val Bregaglia
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d’Auvernier
Marc de Dôle du Valais
Acquavite di frutta
Aargauer Bure Kirsch
Abricotine/Eau-de-vie d’abricot du Valais
Baselbieterkirsch
Baselbieter Mirabelle
Baselbieter Pflümli
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bernbieter Zwetschgenwasser
Bérudge de Cornaux
Canada du Valais
Coing d’Ajoie
Coing du Valais
Damassine
Eau-de-vie de poire du Valais
Emmentaler Kirsch
Framboise du Valais
Freiämter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Golden du Valais
Gravenstein du Valais
Kirsch d’Ajoie
Kirsch de la Béroche
Kirsch du Valais
Kirsch suisse
Lauerzer Kirsch
Luzerner Kernobstbrand
Luzerner Kirsch
Luzerner Pflümli
Luzerner Williams
Luzerner Zwetschgenwasser
Mirabelle d’Ajoie
Mirabelle du Valais
Poire d’Ajoie
Poire d’Orange de la Baroche
Pomme d’Ajoie
Pomme du Valais
Prune d’Ajoie
Prune du Valais
Prune impériale de la Baroche
Pruneau du Valais
Rigi Kirsch
Schwarzbuben Kirsch
Seeländer Kirsch
Seeländer Pflümliwasser
Urschwyzerkirsch
Zuger Kirsch
Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere
Bernbieter Birnenbrand
Freiämter Theilerbirnenbrand
Luzerner Birnenträsch
Luzerner Theilerbirnenbrand
Acquavite di genziana
Gentiane du Jura
Bevande spiritose al ginepro
Genièvre48
Genièvre du Jura
Liquori
Basler Eierkirsch
Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Liqueur de poires Williams du Valais
Liqueur d’abricot du Valais
Liqueur de framboise du Valais
Acquaviti di erbe (o a base di erbe)
Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)
Bernbieter Kräuterbitter
Eau-de-vie d’herbes du Jura
Eau-de-vie d’herbes du Valais
Genépi du Valais
Gotthard Kräuterbrand
Innerschwyzer Chrüter
Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)
Walliser Chrüter (Kräuterbrand)
Altre
Lie du Mandement
Lie de Dôle du Valais
Lie du Valais
Appendice 3
Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
Clarea
Sangría
Nürnberger Glühwein
Thüringer Glühwein
Vermouth de Chambéry
Vermouth di Torino
Appendice 4
Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
Nessuna
Appendice 5
Elenco degli atti di cui all’articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate
a) Bevande spiritose di cui al codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci49.
Per l’Unione europea:
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1334/2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
Per la Svizzera:
capitolo 5 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU2010 6391).
b) Bevande aromatizzate di cui ai codici 2205 ed ex 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.
Per l’Unione europea:
regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Per la Svizzera:
capitolo 2 sezione 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU2010 6391).
Allegato 9
Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Art. 1 Oggetto
Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s’impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1.
Art. 2 Campo d’applicazione
- Il presente Allegato si applica ai prodotti agricoli50e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1.
- .51
Art. 3 Principio dell’equivalenza
- Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell’appendice 1.
- Le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all’articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.
- Le importazioni tra le Parti di prodotti biologici in provenienza da una delle Parti o immessi in libera pratica sul territorio di una delle Parti e oggetto del regime di equivalenza ai sensi del paragrafo 1 non richiedono la presentazione di certificati di ispezione.52
Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici
Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l’importazione e l’immissione in commercio dei prodotti di cui all’articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell’altra Parte menzionate nell’appendice 1.
Art. 5 Etichettatura
- Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell’ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,
– la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;
– l’uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull’etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.
2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall’altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1.
Art. 6 Paesi terzi e organismi di controllo nei Paesi terzi
- Le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l’equivalenza dei regimi d’importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da Paesi terzi.
- Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei Paesi terzi e degli organismi di controllo nei Paesi terzi, le Parti istituiscono un’idonea collaborazione per valorizzare le loro esperienze e si consultano prima di riconoscere un Paese terzo o un organismo di controllo e di inserirlo nell’elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 7 Scambio di informazioni
- In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le informazioni e documenti seguenti:
– l’elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;
– l’elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l’importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un Paese terzo;
– le irregolarità o le infrazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1 che alterano il carattere biologico del prodotto. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata secondo l’appendice.
- Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino.
Art. 8 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici
- Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, procede all’esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.
- Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:
– verificare l’equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell’appendice 1;
– raccomandare al Comitato, se necessario, l’introduzione nell’appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un’attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;
– raccomandare al Comitato l’estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Art. 9 Misure di salvaguardia
- Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l’adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.
- Se nell’ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l’applicazione del presente Allegato.
Appendice 1
Elenco degli atti di cui all’articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Disposizioni regolamentari applicabili nell’Unione europea:
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);
Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 13.5.2011, pag. 97);
Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015 (GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1).
Disposizioni applicabili nella Confederazione Svizzera:
Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU2014 3969);
Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU2014 3979).
Esclusione dal regime di equivalenza:
Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all’agricoltura biologica;
Prodotti ottenuti dall’allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall’articolo 39d dell’ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente53.
Appendice 2
Modalità di applicazione
Nessuna
Allegato 10
Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Art. 1 Campo d’applicazione
Il presente allegato si applica agli ortofrutticoli destinati a essere consumati freschi o secchi e per i quali l’Unione europea ha fissato norme di commercializzazione o ha riconosciuto norme alternative alla norma generale dell’Unione in base al regolamento (UE) n. 1308/201354del Parlamento europeo e del Consiglio.
Art. 2 Oggetto
- I prodotti di cui all’articolo 1 originari della Svizzera o dell’Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera nell’Unione europea corredati del certificato di conformità di cui all’articolo 3, non sono soggetti, all’interno dell’Unione, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale dell’Unione europea.
- L’Ufficio federale dell’agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme dell’Unione europea o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o dell’Unione riesportati dalla Svizzera nell’Unione europea. A tal fine, l’Ufficio federale dell’agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati nell’appendice 1 di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:
– l’Ufficio federale dell’agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;
– gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all’articolo 3;
– gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall’Ufficio federale dell’agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.
- Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all’articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.
Art. 3 Certificato di conformità
- Ai sensi del presente allegato, per «certificato di conformità» s’intende:
– il formulario di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1);
– il formulario svizzero di cui all’appendice 2 del presente allegato;
– il formulario CEE/ONU allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;
– il formulario OCSE allegato alla decisione del Consiglio dell’OCSE sul regime OCSE per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
- Il certificato di conformità accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o dell’Unione europea riesportati dalla Svizzera nell’Unione fino all’immissione in libera pratica sul territorio dell’Unione europea.
- Il certificato di conformità deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati all’appendice 1 del presente allegato.
- I certificati di conformità rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente allegato.
Art. 4 Scambio di informazioni
- In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l’elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all’Ufficio federale dell’agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o dell’Unione europea riesportati dalla Svizzera nell’Unione e corredati del certificato di conformità.
- Per poter valutare l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino, l’Ufficio federale dell’agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.
- Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e decisa dal Comitato.
Art. 5 Clausola di salvaguardia
- Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l’altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente allegato.
- La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.
- Ogniqualvolta si constati che lotti originari della Svizzera o dell’Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera all’Unione europea corredati del certificato di conformità, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l’adozione di dette misure.
- Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente allegato.
Art. 6 Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»
- Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’Accordo esamina tutte le questioni relative al presente allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente allegato.
- Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato onde adeguare e aggiornare le appendici del presente allegato.
Appendice 1
Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’allegato 10
Qualiservice
Casella postale 7960
CH-3001 Berna
Svizzera
Appendice 2
Allegato 11
Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Art. 1
- Il titolo I del presente Allegato verte:
– sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;
– sugli scambi e l’importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni;
–55 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
- Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.
Titolo I Scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché movimenti a carattere non commerciale di animali di compagnia
Art. 2
- Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.
- Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell’appendice 1. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.
Art. 3
Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all’appendice 2. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.
Art. 4
- Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d’importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.
- Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell’appendice 3. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.
Art. 5
Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull’applicazione delle disposizioni che figurano nell’appendice 4.
Art. 6
Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell’appendice 5.
Titolo II Scambi di prodotti animali
Art. 7 Finalità
La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l’istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell’equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.
Art. 8 Obblighi multilaterali
Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell’Accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie56(SPS).
Art. 9 Campo d’applicazione
- Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell’appendice 6.
- Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l’articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l’irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d’imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l’etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.
Art. 10 Definizioni
Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:
- prodotti animali: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell’appendice 6;
- misure sanitarie: le misure definite nell’Allegato A, paragrafo 1 dell’Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell’Allegato A, paragrafo 5 dell’Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- autorità competenti:
(i) Svizzera: le autorità di cui all’appendice 7, parte A,
(ii) Comunità europea: le autorità di cui all’appendice 7, parte B.
Art. 11 Adeguamento alle condizioni regionali
- Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all’articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
- Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l’importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell’appendice 8.
Art. 12 Equivalenza
- Il riconoscimento dell’equivalenza presuppone la valutazione e l’accettazione dei seguenti elementi:
– legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l’adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;
– la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;
– l’operato delle autorità competenti nell’esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.
Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell’esperienza già acquisita.
2. L’equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d’igiene.
Art. 13 Determinazione dell’equivalenza
- Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l’adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:
i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell’equivalenza;
ii) la Parte importatrice espone l’obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l’adeguato livello di protezione sanitaria;
iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;
iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria;
v) la Parte importatrice riconosce l’equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest’ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.
- Se l’equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l’adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell’appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l’esito della procedura di cui al paragrafo 1.
Art. 14 Riconoscimento delle misure sanitarie
- Nell’appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell’entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all’appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.
- Nell’appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.
Art. 15 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni
I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui all’appendice 10.
Art. 16 Verifica
- Per stimolare la fiducia nell’effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l’altro:
- una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d’ispezione e di verifica;
- sopralluoghi e ispezioni in loco.
Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell’appendice 9.
2. Per la Comunità:
– le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità;
– i controlli alle frontiere di cui all’articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.
3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all’articolo 15.
4. Le Parti possono, di comune Accordo:
- comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;
- avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.
Art. 17 Notificazione
- Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.
- Le Parti si notificano reciprocamente:
– entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;
– nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;
– qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.
- Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell’appendice 11.
- In caso di allarme d’ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all’appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.
- Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.
Art. 18 Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche
- Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l’attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l’efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.
- Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l’altro:
– l’esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;
– ragguagli sull’andamento degli scambi di prodotti di origine animale;
– informazioni sui risultati delle verifiche di cui all’articolo 16.
- A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell’esito di detto esame.
- I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell’appendice 11.
Titolo III Disposizioni generali
Art. 19 Comitato misto veterinario
- È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all’applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.
- Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.
- Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.
- Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune accordo.
- Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.
- Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d’ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.
Art. 20 Clausola di salvaguardia
- Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell’altra Parte contraente, ne informa previamente quest’ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.
- Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l’intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.
- Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest’ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.
- Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.
Appendice 1
Misure di lotta/notifica delle malattie
I. Afta epizootica
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. La Commissione e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.
2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. Il laboratorio comune di riferimento per l’identificazione del virus dell’afta epizootica è: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.
II. Peste suina classica
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. La Commissione e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.
2. Se necessario e in applicazione dell’articolo 117 capoverso 5 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreta disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.
3. In applicazione dell’articolo 121 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, conformemente agli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE.
4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
5. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
6. Se necessario, in applicazione dell’articolo 89 capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreta disposizioni d’esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al capo IV dell’Allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione57.
7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, 30559 Hannover, Deutschland. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato IV della direttiva 2001/89/CE.
III. Peste suina africana
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste suina africana è il seguente: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato V della direttiva 2002/60/CE.
2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. Se necessario, e in applicazione dell’articolo 89 capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreta disposizioni di esecuzione a carattere tecnico conformemente alle disposizioni della decisione 2003/422/CE della Commissione58per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.
4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
IV. Peste equina
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Qualora si sviluppi in Svizzera un’epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s’impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è il: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato III della direttiva 92/35/CEE.
3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
V. Influenza aviaria
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Il laboratorio di riferimento dell’UE per l’influenza aviaria è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato VII, punto 2, della direttiva 2005/94/CE.
2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
VI. Malattia di Newcastle
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la malattia di Newcastle è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.
4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
VII. Malattie dei pesci e dei molluschi
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell’Unione europea, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l’ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo dei proprietari e degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 277–290 (misure specifiche riguardanti le epizoozie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).
3. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, United Kingdom. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei pesci è il National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danemark. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell’Allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.
4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (E.S.T.) è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.
2. In applicazione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza per l’esecuzione delle misure di lotta contro le E.S.T.
3. In applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell’Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un’indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall’autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.
In applicazione degli articoli 179b e 180a dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa deve essere incenerita e il cervello deve essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.
In applicazione dell’articolo 10 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d’identificazione uniforme, chiara e permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza di encefalopatia spongiforme bovina o da mucche colpite da tale malattia.
In applicazione dell’articolo 179c dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da E.S.B., entro la fine della fase di produzione, di tutti i capi della specie bovina nati nell’intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell’animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché di tutti i discendenti diretti di mucche contaminate nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi.
4. In applicazione dell’articolo 180b dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo a eccezione:
– degli ovini portatori di almeno un allelo ARR e non aventi alcun allelo VRQ; e
– degli animali aventi un’età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all’abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animali.
A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all’abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l’anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l’abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un’analisi nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.
Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell’ambito del gruppo.
In caso di conferma dell’E.S.B. in un ovino o in un caprino, la Svizzera s’impegna ad applicare le misure previste nell’Allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.
5. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri dell’Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell’Unione europea vige il divieto totale di somministrare ai ruminanti proteine derivate da animali.
In applicazione dell’articolo 27 dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha introdotto il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.
6. In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’Allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea istituiscono un programma annuale di sorveglianza della E.S.B. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d’urgenza, sui bovini morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.
I test diagnostici rapidi per la E.S.B. utilizzati dalla Svizzera sono elencati nell’Allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.
In applicazione dell’articolo 176 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la E.S.B. tutti i bovini di età superiore a quarantotto mesi morti o uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione, portati al macello ammalati o in seguito a un incidente.
7. In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’Allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.
In applicazione delle disposizioni dell’articolo 177 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d’urgenza, morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l’insieme dei campioni è risultato negativo alla E.S.B., è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d’urgenza e degli animali morti nell’azienda.
Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto veterinario.
8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all’articolo 6, al capitolo B dell’Allegato III e all’Allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.
9. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
C. Informazioni supplementari
1. Dal 1° gennaio 2003 e in applicazione dell’ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS916.407 ), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.
2. In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’Allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (M.S.R.).
L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a ventiquattro mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.
L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l’ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.
In applicazione dell’articolo 179d dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.
In applicazione dell’articolo 180c dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater ) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l’ileo degli animali di tutte le età.
3. Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio59e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione60definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri dell’Unione europea.
In applicazione dell’articolo 22 dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell’azienda.
IX. Febbre catarrale degli ovini
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre catarrale degli ovini è il seguente: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato II, capitolo B, della direttiva 2000/75/CE.
2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
X. Zoonosi
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. I laboratori di riferimento dell’Unione europea sono i seguenti:
– Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per l’analisi e i test delle zoonosi (Salmonella):
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
3720 BA Bilthoven
Nederland
– Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per il controllo delle biotossine marine:
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)
36200 Vigo
España
– Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth
Dorset DT4 8UB
United Kingdom
– Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per Listeria monocytogenes:
AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
94700 Maisons-Alfort
France
– Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus:
AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
94700 Maisons-Alfort
France
– Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC):
Istituto Superiore di Sanità
00161 Roma
Italia
– Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per Campylobacter:
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
751 89 Uppsala
Svezia
– Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i parassiti (in particolare Trichine, Echinococcus e Anisakis):
Istituto Superiore di Sanità
00161 Roma
Italia
– Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la resistenza antimicrobica:
Danmarks Fødevareforskning (DFVF)
1790 Copenhagen V
Danemark
2. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio61.
3. La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell’anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nell’Unione europea.
XI. Altre malattie
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Nei casi di cui all’articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l’informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato III della direttiva 92/119/CEE.
3. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
XII. Notifica delle malattie
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.
Appendice 2
Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato
I. Bovini e suini
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. In applicazione dell’articolo 301 capoverso 1 lettera i dell’ordinanza sulle epizoozie, il veterinario cantonale procede all’autorizzazione delle aziende detentrici di animali, dei mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe definiti nell’articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, conformemente alle disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l’elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.
2. L’informazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.
3. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’Allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
- ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due esami sierologici con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
- nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che gli esami previsti alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fanno parte l’animale o gli animali sospetti della specie bovina.
Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all’Allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.
4. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’Allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
- è istituito un sistema d’identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d’origine;
- ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
- qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
- in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito. Se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell’autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;
- la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l’esistenza della tubercolosi bovina;
- quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, viene ritirata la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito;
- la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l’attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all’Allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l’animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.
Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all’Allegato A, parte II, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.
5. Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’Allegato D, capitolo I, sezione F, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per il bestiame bovino, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
- il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per campione. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
- ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
- qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un’autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
- in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.
Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.
6. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
- il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per campione. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;
- i tori d’allevamento di età superiore a ventiquattro mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;
- qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui esami virologici o sierologici;
- in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno trenta giorni dopo l’eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.
Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, la decisione 2004/558/CE della Commissione62si applicamutatis mutandis .
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.
7. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
- il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per campione. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
- qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui esami virologici o sierologici;
- in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno ventuno giorni d’intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.
Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, la decisione 2008/185/CE della Commissione63si applicamutatis mutandis .
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.
8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria dei suini (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria dello sviluppo della questione.
9. In Svizzera, l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Zurigo è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline secondo l’Allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.
10. In Svizzera, il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) secondo l’Allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.
11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:
– nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
– al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
‹– malattia: rinotracheite bovina infettiva,
– conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicanomutatis mutandis ;›
– nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
– al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
‹– malattia: Aujeszky,
– conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicanomutatis mutandis ;›.
12. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:
‹– I bovini:
– sono identificati tramite un sistema d’identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;
– non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;
– sono nati dopo il 1° giugno 2001.›
II. Ovini e caprini
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 11 della direttiva 91/68/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
In caso d’insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell’evolversi della situazione.
2. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna ad attuare le misure previste nell’Allegato A, capitolo 1, sezione II, punto 2), della direttiva 91/68/CEE.
3. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato E della direttiva 91/68/CEE.
III. Equidi
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. In applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/156/CE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.
3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 10 della direttiva 2009/156/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. Le disposizioni degli Allegati II e III della direttiva 2009/156/CE si applicanomutatis mutandis alla Svizzera.
IV. Pollame e uova da cova
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/158/CE, si riconosce che la Svizzera dispone di un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.
2. Ai fini dell’articolo 4 della direttiva 2009/158/CE, il laboratorio di riferimento nazionale per la Svizzera è l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna.
3. All’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applicamutatis mutandis alla Svizzera.
4. In caso di spedizioni di uova da cova verso l’Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione64.
5. All’articolo 10, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applicamutatis mutandis alla Svizzera.
6. All’articolo 11, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applicamutatis mutandis alla Svizzera.
7. All’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applicamutatis mutandis alla Svizzera.
8. Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese ‹che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle›. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.
9. All’articolo 18 della direttiva 2009/158/CE, i riferimenti al nome dello Stato membro dell’Unione europea si applicanomutatis mutandis alla Svizzera.
10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato IV della direttiva 2009/158/CE.
11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s’impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa dell’Unione europea.
V. Animali e prodotti di acquacoltura
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall’anemia infettiva del salmone e dalle infezioni daMarteilia refringens e daBonamia ostreae .
2. L’eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.
3. Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d’acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione65.
4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
VI. Embrioni bovini
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 15 della direttiva 89/556/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato C della direttiva 89/556/CEE.
VII. Sperma bovino
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.
2. L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.
3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 88/407/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato D della direttiva 88/407/CEE.
VIII. Sperma suino
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.
2. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 90/429/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all’Allegato D della direttiva 90/429/CEE.
IX. Altre specie
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Ai fini del presente Allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni delle parti I–V della presente appendice, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni delle parti VI–VIII della presente appendice.
2. L’Unione europea e la Svizzera s’impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati nel punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall’applicazione del presente Allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 20.
3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate nelle parti I, II e III della presente appendice e oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’Allegato E, parte I, della direttiva 92/65/CEE completati dall’attestato che figura nell’articolo 6, parte A, punto 1, lettera e), della direttiva 92/65/CEE.
4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’Allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall’attestato che figura nell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.
Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.
5. L’informazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.
6. Le spedizioni dall’Unione europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.
Il sistema d’identificazione è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dall’Allegato II, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201366.
La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell’Allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013
7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE della Commissione67.
8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è accompagnato dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2010/470/UE.
9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE.
10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE.
11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato E, parte II, della direttiva 92/65/CEE.
12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all’Allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato E, parte III, della direttiva 92/65/CEE.
13. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l’informazione prevista al paragrafo 2 di tale articolo ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.
X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. Il sistema di marcatura è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013.
2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell’Allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013.
3. Il modello di passaporto da utilizzare è quello previsto dall’Allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. I requisiti supplementari riguardanti il passaporto sono definiti nell’Allegato III, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, si applicanomutatis mutandis le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 576/2013. I controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in Svizzera da uno Stato membro dell’Unione europea sono effettuati conformemente alle modalità di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 576/2013.
Appendice 3
Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi
I. Unione europea – Legislazione∗
A. Ungulati a eccezione degli equidi
Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).
B. Equidi
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1)
C. Pollame e uova da cova
Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).
D. Animali d’acquacoltura
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
E. Embrioni bovini
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).
F. Sperma bovino
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).
G. Sperma suino
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).
H. Altri animali vivi
1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
2. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).
I. Altre disposizioni specifiche
1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β‑agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
II. Svizzera – Legislazione∗
1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS916.40 ).
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS916.401 ).
3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE, RS916.443.10 ).
4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA, RS916.443.12 ).
5. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA, RS916.443.13 ).
6. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE, RS916.443.106 ).
7. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS916.443.14 ).
8. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet, RS812.212.27 ).
9. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell’USAV, RS916.472 ).
III. Modalità d’applicazione
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione indicate negli atti menzionati alla parte I della presente appendice, le misure d’applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d’adozione.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione.
Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, per la Svizzera le istituzioni approvate come centri riconosciuti conformemente all’Allegato C della direttiva 92/65/CEE sono pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
Appendice 4
Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea.
Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano nelle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s’impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.
In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.
Appendice 5
Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni
Capitolo I: Disposizioni generali – sistema TRACES
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.
Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell’ambito del Comitato misto veterinario.
Capitolo II Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera
A. Legislazioni∗
I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:
B. Modalità d’applicazione
Nei casi previsti all’articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all’autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.
L’attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.
C. Modalità d’applicazione particolari per gli animali destinati al pascolo frontaliero
1. Definizioni
Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro dell’Unione europea o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e l’Unione europea.
Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell’azienda di provenienza in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera.
2. Per il pascolo tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, si applicanomutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione68. Tuttavia, ai fini del presente Allegato, l’articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:
– l’espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l’anno civile»;
– per la Svizzera, le parti di cui all’articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell’Allegato corrispondente sono:
Svizzera Cantone di Zurigo
Cantone di Berna
Cantone di Lucerna
Cantone di Uri
Cantone di Svitto
Cantone di Obvaldo
Cantone di Nidvaldo
Cantone di Glarona
Cantone di Zugo
Cantone di Friburgo
Cantone di Soletta
Cantone di Basilea città
Cantone di Basilea campagna
Cantone di Sciaffusa
Cantone di Appenzello esterno
Cantone di Appenzello interno
Cantone di San Gallo
Cantone dei Grigioni
Cantone di Argovia
Cantone di Turgovia
Cantone Ticino
Cantone di Vaud
Cantone del Vallese
Cantone di Neuchâtel
Cantone di Ginevra
Cantone del Giura
In applicazione dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), e in particolare dell’articolo 7 (registrazione), e dell’ordinanza del 26 novembre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS916.404.1 ), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce a ogni pascolo un codice di registrazione specifico che deve essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.
3. Per il pascolo tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:
- notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
- procede all’esame degli animali entro le quarantott’ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
- rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.
4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.
5. Il detentore degli animali:
- deve dichiarare per scritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stregua di un detentore originario di uno Stato membro dell’Unione europea o della Svizzera;
- si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all’applicazione del presente Allegato;
- offre piena collaborazione per l’espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.
6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:
- notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
- procede all’esame degli animali entro le quarantotto ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
- rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.
7. In caso d’insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.
8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera:
- gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
- il detentore degli animali s’impegna a segnalare all’autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;
- il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all’atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;
- le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all’atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro dell’Unione europea o verso la Svizzera nell’anno civile in questione;
- le disposizioni del punto 6 non si applicano;
- il detentore degli animali s’impegna a comunicare all’autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.
9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:
Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine
Capitolo III Condizioni per gli scambi tra l’Unione europea e la Svizzera
A. Legislazioni
Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione69.
Capitolo IV Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi
A. Legislazioni∗
I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:
B. Modalità d’applicazione
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell’Allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione70.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:
Le modifiche ulteriori dell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri, dei loro centri d’ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 19 della direttiva 91/496/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione di cui all’appendice 3 del presente Allegato, nonché le misure d’applicazione.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione.
4. I posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea indicati al punto 1 della presente sezione effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente alla sezione A del presente capitolo.
5. I posti d’ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell’Unione europea, conformemente alla sezione A del presente capitolo.
Capitolo V: Disposizioni specifiche
1. Identificazione degli animali
A. Legislazioni∗
I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:
B. Modalità d’applicazione
- L’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.
- L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, così come dell’articolo 1 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC, RS910.15 ).
2. Protezione degli animali
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
- Le autorità svizzere s’impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi.
- Nei casi previsti all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.
- L’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE del Consiglio è di competenza del Comitato misto veterinario.
- La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell’articolo 208 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS455.1 ).
- In applicazione delle disposizioni dell’articolo 15a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS455 ), il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.
3. Canoni
1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni dovuti per lo svolgimento dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Appendice 6
Prodotti di origine animale
Capitolo I: Settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta
«Prodotti d’origine animale destinati al consumo umano»
Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicanomutatis mutandis .
Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.
Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.
Condizioni speciali
1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell’abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES.
2) La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.
3) Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello dell’Unione.
4) Le autorità competenti della Svizzera si impegnano a far sì che le carcasse e le carni di suini domestici immesse sul mercato dell’Unione europea siano sottoposte all’esame per l’individuazione di Trichine.
5) I metodi di individuazione descritti all’Allegato I, capitoli I e II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione71sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine.
6) In applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS817.190.1 ) e dell’articolo 10 capoverso 8 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine animale (RS817.022.108 ), le carcasse e le carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che non sono destinati al mercato dell’Unione europea recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell’Allegato 9 ultimo paragrafo dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione.
Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell’Unione europea conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine animale.
7) Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera provenienti:
– da aziende riconosciute indenni da Trichine dalle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea;
– da regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile;
per le quali l’esame destinato a individuare la presenza di Trichine non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri dell’Unione europea.
8) In applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 dell’ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS817.024.1 ), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 di tale ordinanza:
a) per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna secondo la legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS901.0 ) e dell’ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale (RS901.021 ).
Le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica:
– fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario e indica la natura dell’adeguamento in questione;
– descrive le derrate alimentari e le aziende interessate;
– chiarisce i motivi dell’adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell’analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura che debba essere adottata per fare in modo che l’adeguamento non comprometta gli obiettivi dell’ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS817.024.1 );
– fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.
La Commissione e gli Stati membri dell’Unione europea dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario;
b) per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali.
Le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare tali adeguamenti per scritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica:
– descrive brevemente le disposizioni che sono state adottate;
– descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e
– fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.
9) La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri dell’Unione europea in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.
10) In applicazione dell’articolo 179d dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.
11) I laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti:
a) per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE72comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e 3 d):
RIKILT – Institute of Food Safety, part of Wageningen UR
P.O. Box 230
6700 AE Wageningen
Nederland
b) per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punti 1 e 3 e), e per i residui di carbadox e olaquindox:
Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants
ANSES – Laboratoire de Fougères
35306 Fougères cedex
France
c) per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5, e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e):
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Diedersdorfer Weg, 1
D-12277 Berlin
Deutschland
d) per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c):
Istituto Superiore di Sanità
via Regina Elena 299
00161 Roma
Italia
La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti nel titolo III e nell’Allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.
12) In attesa del riconoscimento dell’allineamento della legislazione dell’Unione europea e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l’Unione europea, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e dei relativi testi d’applicazione:
- Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’Allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
- Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β‑agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
- Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
- Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
- Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
- Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
- Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
- Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
- Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).
- Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
- Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
- Regolamento (UE) n. 213/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli Allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
- Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).
- Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
«Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»
Condizioni speciali
Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli articoli da 25 a 28, 30 e 31 e agli Allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, sono accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti nell’Allegato VIII, capitolo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Conformemente al titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e al capo IV e all’Allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l’elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.
Capitolo II: Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I
Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea
Tali esportazioni sono effettuate alle condizioni previste per gli scambi all’interno dell’Unione. Tuttavia le autorità competenti rilasciano, se del caso, un certificato che attesti il rispetto di tali condizioni ai fini dell’accompagnamento dei lotti.
Se necessario, i modelli di certificati sono discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario.
Appendice 7
Autorità competenti
Parte A: Svizzera
Le competenze in materia di controllo sanitario e veterinario sono ripartite tra i servizi dei singoli Cantoni e quelli dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Si applicano le seguenti disposizioni:
– per le esportazioni verso l’Unione europea, i Cantoni controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
– l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d’ispezione, nonché l’azione legislativa finalizzata all’applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell’ambito del mercato svizzero. Esso è altresì competente per quanto concerne le importazioni delle derrate alimentari delle derrate alimentari di origine animale e degli altri prodotti animali provenienti dai paesi terzi. Infine rilascia le autorizzazioni per le esportazioni verso l’Unione europea dei sottoprodotti animali che rientrano nelle categorie 1 e 2.
Parte B: Unione europea
Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri dell’Unione europea, sia dalla Commissione europea. Si applicano le seguenti disposizioni:
– per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri dell’Unione europea controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute;
– la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d’ispezione, nonché l’azione legislativa finalizzata all’applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell’ambito del mercato unico europeo.
Appendice 8
Adeguamento alle condizioni regionali
Nessuno
Appendice 9
Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche
Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell’operato.
1 Principi generali
1.1 Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.
1.2 Le verifiche sono intese ad appurare l’efficienza dell’autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l’esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l’esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.
1.3 La frequenza delle verifiche dipende dall’operato stesso. Se quest’ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.
1.4 Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.
2 Principi applicabili al verificatore
Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:
2.1 l’oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;
2.2 la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;
2.3 la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;
2.4 l’identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;
2.5 un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;
2.6 fatte salve le disposizioni in materia di libertà d’informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d’interessi;
2.7 il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell’operatore.
Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.
3 Principi applicabili al verificato
I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.
3.1 Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l’altro:
– accesso all’insieme della normativa pertinente;
– accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;
– accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
– documentazione su azioni correttive e sanzioni;
– accesso agli stabilimenti.
3.2 Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l’osservanza regolare e uniforme delle norme.
4 Procedure
4.1 Riunione di apertura
I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all’esecuzione della verifica.
4.2 Esame documentale
Si tratta dell’esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1.), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d’ispezione alimentare o di certificazione successivamente all’adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d’ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all’emissione di certificati.
4.3 Sopralluoghi
4.3.1 Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall’industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d’ispezione e di certificazione.
4.3.2 Nell’ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d’immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.
4.4 Verifica a posteriori
Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.
5 Documenti di lavoro
I formulari per l’annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:
– testi normativi;
– struttura e operato dei servizi incaricati dell’ispezione e della certificazione;
– caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;
– statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
– provvedimenti e procedure di applicazione;
– procedure di notificazione e ricorso;
– programmi di formazione.
6 Riunione di chiusura
I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d’ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.
Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.
7 Relazione
Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.
Appendice 10
Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni
Capitolo I: Disposizioni generali
A. Legislazioni∗
B. Modalità d’applicazione
1. La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.
2. La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema di allarme rapido previsto all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.
In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un’autorità competente in un posto frontaliero dell’Unione europea, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.
La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un’autorità competente di un posto frontaliero e rispetta le regole di riservatezza previste nell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.
Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell’ambito del Comitato misto veterinario.
Capitolo II Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera
A. Legislazioni∗
I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:
B. Modalità d’applicazione
Nei casi previsti nell’articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all’autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.
L’attuazione delle disposizioni previste negli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e negli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE spetta al Comitato misto veterinario.
Capitolo III: Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi
A. Legislazioni∗
I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:
B. Modalità d’applicazione
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea sono i seguenti: i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell’Allegato I della decisione 2009/821/CE.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CEE, i posti d’ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:
Le modifiche ulteriori dell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri, dei loro centri d’ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
Capitolo IV: Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra l’Unione europea e la Svizzera
Per i settori nei quali l’equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES.
Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell’appendice 6.
Capitolo V: Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi
I. Unione europea– Legislazione∗
A. Regole di sanità pubblica
1. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).
2. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
3. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
4. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
5. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).
6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β‑agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
8. Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’Allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
9. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
10. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
11. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
12. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
13. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
14. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
15. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
16. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
17. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
18. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).
19. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).
20. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
21. Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 (GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1).
22. Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).
B. Regole di salute animale
1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
3. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
4. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
5. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).
6. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
C. Altre misure specifiche∗
1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).
2. Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell’accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).
3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).
4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).
5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).
7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).
8. Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).
9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie aggiuntivo all’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).
10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).
2. Svizzera – Legislazione∗
- Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ).
- Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA, RS916.443.13 ).
3. Modalità d’applicazione
A. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione indicate negli atti menzionati nel capitolo I della presente appendice, le misure d’applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d’adozione.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione.
B. I posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea di cui al punto 1 della parte B del capo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al parte A del capo III della presente appendice.
C. I posti d’ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto 2 della parte B del capo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell’Unione europea conformemente al parte A del capo III della presente appendice.
D. In applicazione delle disposizioni dell’ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS916.443.13 ), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d’importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita. L’esportazione di questa carne verso l’Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione svizzera:
– limita l’utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
– limita la loro introduzione ai soli posti d’ispezione frontalieri svizzeri;
– mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea;
– presenta una volta all’anno una relazione alla Commissione sull’origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini;
– in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.
Capitolo VI: Canoni
1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
Appendice 11
Punti di contatto
I. Per l’Unione europea:
Il direttore
Affari veterinari e internazionali
Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare
Commissione europea
1049 Bruxelles, Belgio
II. Per la Svizzera:
Il direttore
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
3003 Berna, Svizzera
Allegato 12
Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
Art. 1 Obiettivi
Le Parti convengono di promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (in seguito «IG») e di facilitare, mediante la loro protezione, i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari che beneficiano di una IG ai sensi delle loro rispettive regolamentazioni.
Art. 2 Disposizioni legislative delle Parti
- Le legislazioni delle Parti relative alla protezione delle IG sul loro rispettivo territorio permettono una procedura di protezione uniforme rispondente agli obiettivi comuni delle Parti.
- Le suddette legislazioni in particolare istituiscono:
– un procedimento amministrativo che rende possibile verificare l’effettiva corrispondenza delle IG a prodotti agricoli o alimentari originari di una regione o di un luogo determinati a cui possono essere attribuite una qualità determinata, una reputazione, o altre caratteristiche;
– un obbligo che le IG protette corrispondano a prodotti specifici, rispondenti a un determinato numero di condizioni elencate in un disciplinare e che le suddette condizioni possano essere modificate esclusivamente nell’ambito del suddetto procedimento amministrativo;
– l’applicazione della protezione effettuata dalle Parti tramite controlli ufficiali;
– il diritto per ogni produttore stabilito nell’area geografica interessata e che si sottopone al sistema di controllo di beneficiare della IG in questione, nella misura in cui i prodotti interessati sono conformi al disciplinare vigente;
– una procedura preventiva di protezione che consenta ad ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse a far valere i propri diritti notificando la sua opposizione, in particolare se essa è titolare di un marchio famoso, conosciuto o rinomato che sia esistente da lunga data.
Art. 3 Procedimenti preventivi di protezione ai sensi dell’Accordo
Ogni Parte sottopone a un esame e a una consultazione pubblica le IG dell’altra Parte.
Art. 4 Oggetto della protezione
- Ogni Parte protegge le IG dell’altra Parte di cui all’appendice 1.
- Questa appendice può essere completata secondo la procedura di cui all’articolo 16.
- La protezione prevista dal presente allegato non pregiudica il trattamento di una domanda di registrazione individuale secondo le rispettive procedure delle Parti.
Art. 5 Campo d’applicazione
In deroga all’articolo 1 del presente accordo, il presente allegato si applica alle IG dell’appendice 1 che designano prodotti previsti dalle legislazioni delle due Parti di cui all’appendice 2.
Art. 6 Ammissibilità alla protezione
- Le IG delle Parti per essere ammesse alla protezione prevista dal presente allegato devono essere preventivamente protette sul loro rispettivo territorio ed essere originarie delle Parti.
- Le Parti non sono obbligate a proteggere una IG dell’altra Parte che non è più protetta sul territorio di quest’ultima.
Art. 7 Estensione della protezione
- Le IG di cui all’appendice 1 possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializzi il prodotto conformemente al relativo disciplinare in vigore.
- L’uso commerciale diretto o indiretto di una IG protetta è vietato:
- per un prodotto comparabile non conforme al disciplinare;
- per un prodotto non comparabile nella misura in cui questo uso sfrutti la reputazione della IG in questione.
- La protezione prevista nell’ambito del presente Accordo si applica in caso di usurpazione, imitazione o evocazione, anche se:
– la vera origine del prodotto è indicata;
– la denominazione in questione è utilizzata in una traduzione, traslitterazione o trascrizione;
– la denominazione utilizzata è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
- Le IG sono anche protette contro:
– qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usata sulla confezione, compreso l’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato;
– qualsiasi impiego, per la confezione, di recipienti o imballaggi che possono indurre in errore sull’origine del prodotto;
– qualsiasi ricorso alla forma del prodotto, qualora essa sia distintiva del prodotto;
– qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.
- Le IG di cui all’appendice 1 non possono diventare generiche.
Art. 8 Disposizioni particolari per talune denominazioni
- La protezione dell’IG «Bündnerfleisch (Viande des Grisons)» della Svizzera di cui all’appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato l’utilizzo sul territorio dell’Unione di detta denominazione per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera.
- La protezione delle seguenti IG dell’Unione di cui all’appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato l’utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell’Unione:
- Salame di Varzi;
- Schwarzwälder Schinken.
- La protezione delle seguenti IG della Svizzera di cui all’appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato l’utilizzo sul territorio dell’Unione di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera:
- Sbrinz;
- Gruyère.
- La protezione delle seguenti IG dell’Unione di cui all’appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato l’utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell’Unione:
- Munster;
- Taleggio;
- Fontina;
- Φέτα (Feta);
- Chevrotin;
- Reblochon;
- Grana Padano (compreso il termine «Grana» usato da solo).
- Le seguenti IG omonime della Svizzera e dell’Unione di cui all’appendice 1 sono protette e possono coesistere:
– «Vacherin Mont-d’Or» (Svizzera) e «Vacherin du Haut-Doubs» o «Mont d’Or» (Unione).
Se è necessario sono previste misure specifiche di etichettatura per distinguere i prodotti ed escludere qualsiasi rischio di inganno.
6. La protezione delle IG «Grana Padano» e «Parmigiano Reggiano» non esclude, per prodotti destinati al mercato svizzero e per i quali sono state adottate tutte le misure in modo da evitare che essi siano esportati nuovamente, che la grattugiatura e il confezionamento (compreso il taglio in porzioni e l’imballaggio) di questi prodotti si effettuino sul territorio della Svizzera durante un periodo transitorio di sei anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato e senza il diritto all’utilizzo dei simboli e delle diciture dell’Unione per le suddette IG.
7. L’IG «Gruyère» da un lato e le IG «Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)», «Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)», «Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)» e «Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)» dall’altro, designano formaggi chiaramente distinti, in particolare per il loro luogo di origine geografica specifico, il loro modo di fabbricazione e le loro proprietà organolettiche. In questo contesto, le Parti si impegnano a adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare e, se necessario, per far cessare ogni uso abusivo o suscettibile di indurre confusione tra la IG «Gruyère» e il termine «Γραβιέρα/Graviera», nel rispetto delle disposizioni degli articoli 13 e 15.
A tal fine le Parti convengono in particolare che il termine «Γραβιέρα/Graviera» non può, in nessun caso, essere tradotto con «Gruyère» e lo stesso dicasi per il contrario.
Art. 9 Relazione con i marchi
- Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, per le IG di cui all’appendice 1 la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all’articolo 7 è negata o annullata d’ufficio o su istanza della Parte interessata conformemente alla legislazione di ogni Parte. Questa obbligazione generale si riferisce in particolare al fatto che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente alla situazione prevista all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sia rigettata conformemente alla legislazione di ogni Parte. I marchi registrati in violazione di quanto precede sono invalidi.
- Un marchio, il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all’articolo 7 e che in buona fede è stato depositato, registrato o acquisito con l’uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione sul territorio della Parte interessata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato, fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 3, può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una IG da parte del presente allegato, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi delle legislazione delle Parti.
Art. 10 Relazione con gli accordi internazionali
Il presente allegato si applica fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle Parti a norma dell’Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio74e di ogni altro accordo multilaterale relativo al diritto della proprietà intellettuale cui sono Parti contraenti la Svizzera e l’Unione.
Art. 11 Legittimazione ad agire
Il diritto di agire per assicurare la protezione delle IG di cui all’appendice 1 è esteso alle persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate, in particolare federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori stabiliti o aventi sede sul territorio dell’altra Parte.
Art. 12 Diciture e simboli
Tenuto conto della convergenza delle legislazioni delle Parti di cui all’articolo 2, ogni Parte autorizza sul suo territorio la commercializzazione dei prodotti suscettibili di essere compresi nell’ambito di applicazione del presente allegato e recanti diciture ed eventuali simboli ufficiali, relativi alle IG, utilizzati dall’altra Parte.
Art. 13 Applicazione dell’allegato e provvedimenti di attuazione
Le Parti attuano la protezione prevista all’articolo 7 mediante ogni azione amministrativa idonea o azione legale, se necessario su richiesta dell’altra Parte.
Art. 14 Provvedimenti alla frontiera
Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari per permettere alle rispettive autorità doganali di trattenere alla frontiera i prodotti nei confronti dei quali si sospetta l’illecita apposizione di una IG protetta dal presente allegato e destinati all’importazione sul territorio doganale di una Parte, all’esportazione a partire dal territorio doganale di una Parte, alla riesportazione, alla disposizione in zona franca o deposito franco o ad essere assoggettati a uno dei regimi seguenti: transito internazionale, deposito doganale, perfezionamento attivo o passivo o ammissione temporanea sul territorio doganale di una Parte.
Art. 15 Cooperazione bilaterale
- Le Parti si prestano reciproca assistenza.
- Le Parti si scambiano, regolarmente o su richiesta di una Parte, ogni informazione utile al buon funzionamento delle disposizioni del presente allegato, in particolare per quanto attiene alla evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti o delle loro IG (modifiche di diciture, simboli e loghi, modifiche sostanziali del disciplinare, cancellazione, ecc.).
- Le Parti si informano qualora una di esse, nell’ambito di negoziati con un paese terzo, proponga di proteggere una IG per un prodotto agricolo o alimentare di tale paese e che detta denominazione abbia per omonimo una IG protetta dell’altra Parte al fine di consentire a quest’ultima di esprimere un parere sulla protezione della IG in questione.
- Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente allegato.
- Il Comitato esamina ogni questione relativa all’applicazione del presente allegato o alla sua evoluzione. Il Comitato in particolare può decidere le modifiche da apportare all’articolo 8 e, se necessario, le condizioni pratiche di uso che permettono di differenziare le IG omonime.
- Il gruppo di lavoro «DOP/IGP» istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’Accordo assiste il Comitato su richiesta di quest’ultimo.
Art. 16 Clausola di riesame
- Per quanto attiene alle IG di nuova registrazione, da ambo le parti, le Parti procedono all’esame e alla consultazione di cui all’articolo 3 ai fini della loro protezione. L’inserimento di nuove IG nell’appendice 1 viene fatto secondo le procedure del Comitato.
- La Parti si impegnano a esaminare i casi di IG che non figurano nell’appendice 1 entro due anni successivi all’entrata in vigore del presente allegato.
- La data di cui all’articolo 9, paragrafo 2, è quella della trasmissione della domanda all’altra Parte.
- Le Parti si consultano per ogni altra modifica da apportare all’allegato.
- Le modalità di applicazione non previste dal presente allegato sono, se necessario, decise dal Comitato.
Art. 17 Disposizioni transitorie
- Fatto salvo l’articolo 8, i prodotti di cui alle IG contenuti nell’appendice 1 che, al momento dell’entrata in vigore del presente allegato, sono stati prodotti, designati e presentati legittimamente nel rispetto della legge o della regolamentazione interna delle Parti, ma la cui produzione, designazione e presentazione sono vietate dal presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, al massimo durante un periodo di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato.
- Le disposizioni transitorie summenzionate si applicano per analogia alle IG aggiunte successivamente all’appendice 1 ai sensi dell’articolo 16.
- Fatte salve disposizioni contrarie del Comitato, la commercializzazione dei prodotti elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato, ma la cui produzione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
Appendice 1
Elenco delle rispettive IG oggetto di protezione dall’altra parte
1. Elenco delle IG svizzere
2. Elenco delle IG dell’Unione
Le classi di prodotti figurano all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36)
Appendice 2
Legislazione delle parti
Legislazione dell’Unione europea
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
Legislazione della Confederazione Svizzera
Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati, modificata da ultimo il 1° dicembre 2018 (RS910.12 , RU2020 5445
Atto finale
I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera,
e
della Comunità europea,riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la SvizzeraDichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di fruttaDichiarazione comune concernente il settore delle carniDichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carniDichiarazione comune sull’applicazione dell’Allegato 4 relativo al settore fitosanitarioDichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzeroDichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vinoDichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentariDichiarazione comune concernente l’allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animaleDichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementariEssi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»Dichiarazione della Svizzera concernente la grappaDichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamentoDichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitatiFatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.
Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera
La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all’appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all’Unione europea o all’Organizzazione mondiale del commercio.
È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.
Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta
Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all’allegato 2 dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l’aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle concessioni tariffarie.
Dichiarazione comune concernente il settore delle carni
A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell’encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.
In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.
Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.
Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni
La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell’OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.
Dichiarazione comune relativa all’attuazione dell’allegato 4 relativo al settore fitosanitario
La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l’allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell’appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell’appendice 1 dell’allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell’appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.
Gli articoli 9 e 10 dell’allegato 4 sono attuati al momento dell’entrata in vigore dell’allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d’includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell’appendice 1 dell’allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell’appendice 2 dell’allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell’appendice 3 dell’allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell’appendice 4 dell’allegato 4.
Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all’articolo 10 dell’allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all’attuazione progressiva dell’allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’appendice A della presente dichiarazione .
Per favorire l’adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.
Appendice A
Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell’allegato 4
A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti originari del territorio di ciascuna delle Parti
1 Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione
1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Beta vulgaris L.
Humulus lupulus L.
Prunus L.76
1.2 Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all’impollinazione
Chaenomeles Lindl*.*
Cotoneaster Ehrh.
Crataegus L.
Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill.
Mespilus L.
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Sorbus L. eccetto S. intermedia (Ehrh.) Pers.
Stranvaesia Lindl.
1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all’impianto
Solanum L. e relativi ibridi
1.4 Vegetali, esclusi frutti e sementi
Vitis L.
2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti
2.1 Vegetali, escluse le sementi
Abies spp.
Apium graveolens L.
Argyranthemum spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L. e relativi ibridi
Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L’Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Populus L.
Pseudotsuga Carr.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Carr.
Verbena L.
2.2 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi
Solanaceae , eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.
2.3 Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato
Araceae
Marantaceae
Musaceae
Persea Mill.
Strelitziaceae
2.4 Sementi e bulbi
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.
2.5 Vegetali destinati all’impianto
Allium porrum L.
2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto
Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come:G. callianthus Marais,G. colvillei Sweet,G. nanus hort.,G. ramosus hort. etG. tubergenii hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (=Hymenocallis Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams
Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.
B. Vegetali e prodotti vegetali originari di territori diversi da quelli di cui alla lettera A
3
Tutti i vegetali destinati all’impianto, eccetto:
– sementi diverse da quelle di cui al punto 4
– i seguenti vegetali:
Citrus L.
Clausena Burm. f.
Fortunella Swingle
Murraya Koenig ex L.
Palmae
Poncirus Raf.
4 Sementi
4.1 Sementi originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay
Cruciferae
Gramineae
Trifolium spp.
4.2 Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti
Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
Prunus L.
Rubus L.
Zea mays L.
4.3 Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d’America dei seguenti generi:
Triticum
Secale
X Triticosecale
5 Vegetali, esclusi frutti e sementi
Vitis L.
6 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi
Coniferales
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L.
Pelargonium L’Hérit. ex Ait.
Populus L.
Prunus L. (originario di paesi extraeuropei)
Quercus L.
7 Frutti (originari di paesi extraeuropei)
Annona L.
Cydonia Mill.
Diospyros L.
Malus Mill.
Mangifera L.
Passiflora L.
Prunus L.
Psidium L.
Pyrus L.
Ribes L.
Syzygium Gaertn.
Vaccinium L.
8 Tuberi non destinati all’impianto
Solanum tuberosum L.
9 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno
a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:
– Castanea Mill.
– Castanea Mill.,Quercus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell’America settentrionale)
– Coniferales diverse daPinus L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
– Pinus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
– Populus L. (originario del continente americano)
– Acer saccharum Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell’America settentrionale)
e
b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:
Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch’esse dell’esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.
10 Terra e mezzo di coltura
- terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;
- terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.
Appendice B
Legislazioni
Disposizioni della Comunità europea:
– Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
– Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
– Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
– Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
– Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell’8 gennaio 1998
– Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l’Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
– Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
– Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell’11 marzo 1998
– Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
– Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
– Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d’America
– Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada
– Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
– Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
– Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)-
– Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
– Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa
– Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996
– Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d’America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996
– Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
– Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997
– Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997
– Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto
– Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal
– Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l’Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
– Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell’Argentina
– Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
Appendice C
Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario
Comunità europea
Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux
WTC 3–6ème étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B - 1210 Bruxelles
Tél.: +32-2-2083704
Fax: +32-2-2083705
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK - 2800 Lyngby
Tél.: +45-45966600
Fax: +45-45966610
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Rochusstrasse 1
D - 53123 Bonn 1
Tél.: +49-2285293590
Fax: +49-2285294262
Ministry of Agriculture
Directorate of Plant Produce
Plant Protection Service
3-5, Ippokratous Str.
GR - 10164 Athens
Tél.: +30-1-3605480
Fax: +30-1-3617103
Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentacion
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Subdireccion general de Sanidad Vegetal
M.A.P.A., c/Velazquez, 147 1a Planta
E - 28002 Madrid
Tél.: +34-1-3478254
Fax: +34-1-3478263
Ministry of Agriculture and Forestry
Plant Production Inspection Centre
Plant Protection Service
Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42
FIN - 00501 Helsinki
Tél.: +358-0-134-211
Fax: +358-0-13421499
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation
Direction générale de l’Alimentation
Sous-direction de la Protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
F - 75013 Paris
Tél.: +33.1-49554955
Fax: +33.1-49555949
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale
Via XX Settembre, 20
I - 00195 Roma
Tél.: +39-6-4884293 - 46655070
Fax: +39-6-4814628
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Geertjesweg 15 - Postbus 9102
NL - 6700 HC Wageningen
Tél.: +31-317-496911
Fax: +31-317-421701
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Stubenring 1
Abteilung Pflanzenschutzdienst
A - 1012 Wien
Tél.: +43-1-711 00/6806
Fax.: +43-1-711 00/6507
Direcção-geral de Protecção das culturas
Quinta do Marquês
P - 2780 Oeiras
Tel.: +351-1-4435058/4430772/3
Fax: +351-1-4420616/4430527
Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S - 551 82 Jönkoping
Tél.: +46-36-155913
Fax: +46-36-122522
Ministère de l’Agriculture
A.S.T.A.
16, route d’Esch - BP 1904
L - 1019 Luxembourg
Tél.: +352-457172-218
Fax: +352-457172-340
Department of Agriculture, Food and Forestry
Plant Protection Service
Agriculture House (7 West), Kildare street
IRL - Dublin 2
Tél.: +353-1-6072003
Fax: +353-1-6616263
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
Foss House, Kings Pool
1-2 Peasholme Green
UK - York YO1 2PX
Tél.: +44-1904-455161
Fax: +44-1904-455163
Appendice D
Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari
Le zone di cui all’articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.
Disposizioni della Comunità europea:
– Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
– Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
– Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
– Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
– Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all’articolo 1 della direttiva 92/76/CEE
– Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
– Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
– Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
– Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
– Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
– Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
– Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
– Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
– Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell’11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.
Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della comunità commercializzati sul territorio svizzero
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’appendice 1, parte A dell’allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest’ultima, da quella degli Stati membri di cui all’appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell’articolo 371 dell’ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.
Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino
Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:
La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d’ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.
Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera avvieranno le procedure relative all’inserimento nell’accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.
Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate «le Parti») convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L’inserimento delle pertinenti disposizioni nell’Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all’allegato 7 dell’Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all’allegato 8 dell’Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.
Le Parti prevedono l’inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.
Dichiarazione comune concernente l’allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l’evoluzione dell’encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari
La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.
Dichiarazione della Comunità europea concernente le preparazioni denominate «fondute»
La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell’ambito dell’adeguamento del protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972, l’elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».
Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa
La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazionegrappa (acquavite di vinaccia omarc) di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.
Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento
La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.
Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d’ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.
La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.
Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un’informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l’utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:
– Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);
– Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;
– Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore;
– Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.
I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.
Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’Accordo SEE77.
Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008
I plenipotenziari
della Comunità europeada un latoedella Confederazione Svizzeradall’altro,riuniti a Parigi il 23 di dicembre duemilaotto per la firma dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera recante modifica dell’Allegato 11 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli hanno adottato la seguente dichiarazione della Svizzera che è acclusa al presente Atto finale:
– Dichiarazione della Svizzera relativa all’importazione di carni che sono state oggetto dell’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali.Fatto a Parigi, addì 23 di dicembre duemilaotto
Dichiarazione della Svizzera relativa all’importazione di carni che sono state oggetto dell’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali
La Svizzera dichiara che terrà in debito conto la decisione definitiva che sarà resa dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la possibilità di vietare l’importazione di carni prodotte utilizzando gli ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali e che riesaminerà di conseguenza le proprie norme relative all’importazione di carni provenienti da paesi che non vietano l’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali, allineandosi se del caso alle norme comunitarie in materia.
Atto finale della modifica del 14 maggio 2009
I rappresentanti
della Confederazione Svizzerada una parte,edella Comunità europeadall’altrariuniti a Bruxelles il quattordicesimo giorno di maggio dell’anno duemilanove per la firma dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:
- Dichiarazione comune sull’aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
- Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari
Dichiarazione comune sull’aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
Tenuto conto dell’evoluzione della legislazione delle Parti dalla preparazione e dall’adozione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, le Parti si impegnano, secondo le procedure previste dall’Accordo, a proseguire rapidamente con l’aggiornamento dell’allegato 7, relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, e dell’allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino; ciò per tener conto dell’evoluzione dell’acquis comunitario a seguito dell’adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 148, del 6.6.2008, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)
Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l’Accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002, apre, tra l’altro, contingenti tariffari per facilitare gli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le Parti. Nella «dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni», allegata all’Accordo, le Parti dichiaravano che intendevano riesaminare congiuntamente il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponesse minori ostacoli al commercio. Dal 2002 tale riesame non ha tuttavia avuto luogo.
La questione del metodo di gestione tramite gara d’appalto utilizzato dalla Svizzera è stata regolarmente sollevata nei comitati misti sull’agricoltura previsti dall’Accordo. In tale contesto la Comunità si è lamentata a più riprese del fatto che il ricorso a gare d’appalto comporta una riduzione della preferenza tariffaria bilaterale accordata, traducendosi in un ostacolo agli scambi.
La Comunità si compiace dell’apertura di negoziati bilaterali in vista della totale liberalizzazione degli scambi bilaterali nel settore agroalimentare che, a termine, risolverà la questione. Tuttavia, tenuto conto della prevedibile durata di tali negoziati e della relativa attuazione, la Comunità chiede che nel frattempo i metodi di gestione dei contingenti tariffari della Svizzera possano essere adattati in modo da limitare gli ostacoli agli scambi.
Atto finale della modifica del 17 maggio 2011
I plenipotenziari
della Confederazione svizzeraedell’Unione europea,riuniti il 17 maggio 2011 a Bruxelles per la firma dell’Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato una dichiarazione comune di seguito menzionata e acclusa al presente atto finale:
– Dichiarazione comune sulle denominazioni omonime,
Dichiarazione comune sulle denominazioni omonime
Le Parti riconoscono che le procedure relative alle domande di registrazione delle IG depositate prima della firma della dichiarazione d’intenti dell’11 dicembre 2009 ai sensi delle loro rispettive legislazioni possono proseguire nonostante le disposizioni del presente Accordo e, in particolare, dell’articolo 7 dell’allegato 12.
In caso di registrazione di tali IG le Parti convengono che si debbano applicare le disposizioni in materia di omonimia previste nell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 e all’articolo 4a dell’ordinanza DOP/IGP (RS910.12 ). A tal fine le Parti si informano preventivamente.
Se necessario, e secondo le procedure di cui all’articolo 16 dell’allegato 12, il Comitato potrà considerare una modifica dell’articolo 8 per precisare le disposizioni specifiche relative alle denominazioni omonime.