0.916.148•Accordo che istituisce l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino
0.916.148Multilateral International Treaty1 gen 2004
Concluso a Parigi il 3 aprile 2001
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20032
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 5 giugno 2003
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2004
(Stato 6 luglio 2016)
Preambolo
I Governi della Francia, della Grecia, dell’Italia, del Lussemburgo, del Portogallo, della Spagna, della Tunisia e dell’Ungheria hanno convenuto, mediante un Accordo concluso il 29 novembre 19243, di istituire un Ufficio internazionale del vino («Office International du Vin»).
A seguito di una decisione del 4 settembre 1958, presa dagli Stati membri di quell’epoca, l’Ufficio è stato rinominato «Office International de la Vigne et du Vin». Tale organizzazione intergovernativa comprende, il 3 aprile 2001, quarantacinque Stati membri.
Nella sua risoluzione COMEX 2/97, adottata nella seduta tenutasi a Buenos Aires (Argentina) il 5 dicembre 1997, l’Assemblea generale dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino ha deciso di procedere, secondo le necessità, all’adeguamento al nuovo contesto internazionale delle missioni dell’Ufficio, delle sue risorse umane, materiali e di bilancio, come pure, all’occorrenza, delle sue procedure e norme di funzionamento al fine di poter cogliere le sfide e assicurare l’avvenire del settore vitivinicolo mondiale.
In applicazione dell’articolo 7 dell’Accordo citato, il Governo della Repubblica francese ha indetto, su domanda di trentasei Stati, una Conferenza degli Stati membri, che si è tenuta a Parigi il 14, 15 e 22 giugno 2000 e il 3 aprile 2001.
Gli Stati membri dell’«Office International de la Vigne et du Vin», qui di seguito designati le Parti,
hanno quindi convenuto le seguenti disposizioni:
Ogni membro stabilisce liberamente il numero dei propri delegati, pur disponendo soltanto di due voti di base ai quali si aggiunge, all’occorrenza, un numero di voti supplementari calcolato in base a criteri obiettivi che determinano la posizione relativa di ogni Stato membro nel settore vitivinicolo alle condizioni definite negli allegati 1 e 2, che sono parte integrante del presente Accordo. La somma di queste due cifre forma il numero dei voti ponderati. L’attualizzazione del coefficiente che determina la posizione di ogni Stato membro nel settore vitivinicolo avviene periodicamente secondo le disposizioni dell’allegato 1.
L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’O.I.V. In questa sede, vengono discussi e adottati i disciplinamenti relativi all’organizzazione e al funzionamento dell’O.I.V., le proposte di risoluzione di portata generale, scientifica, tecnica, economica e giuridica, come pure quelle relative all’istituzione o allo scioglimento di commissioni e sottocommissioni. Viene decretato il bilancio delle entrate e delle uscite nell’ambito delle risorse disponibili, controllate e approvate le presentazioni dei conti e adottati i protocolli relativi alle cooperazioni e alle collaborazioni nel settore della vigna e dei prodotti della viticoltura che l’O.I.V. può concludere con altre organizzazioni internazionali. L’Assemblea generale si riunisce una volta l’anno. Possono essere convocate sessioni straordinarie su richiesta di un terzo dei membri dell’O.I.V.
La presenza effettiva alle sessioni dei delegati di un terzo dei membri che rappresentano almeno la metà dei voti ponderati è richiesta per la validità delle deliberazioni. La rappresentanza di uno Stato membro può essere affidata alla delegazione di un altro membro, sebbene una delegazione possa esercitare una sola rappresentanza al di fuori della propria.
L’approvazione del bilancio e dei contributi finanziari dei membri avviene a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati. L’Assemblea generale nomina un revisore dei conti alle stesse condizioni, su proposta congiunta del direttore generale e del Direttorio dell’O.I.V, con il preavviso favorevole del Comitato esecutivo.
Le lingue ufficiali sono il francese, lo spagnolo e l’inglese. Il loro finanziamento è determinato nell’allegato 2 del presente Accordo. L’Assemblea generale può tuttavia adeguarlo, all’occorrenza, alle condizioni definite nell’articolo 5 paragrafo 3a). Su domanda di uno o più membri, sono aggiunte altre lingue, segnatamente l’italiano e il tedesco, secondo le stesse modalità di finanziamento, al fine di migliorare la comunicazione tra i membri. Gli utenti interessati dovranno dapprima accettare formalmente il loro nuovo contributo finanziario derivante dalla loro domanda. Oltre un totale di cinque lingue, ogni nuova domanda è sottoposta all’Assemblea generale, che decide alle condizioni stabilite nell’articolo 5 paragrafo 3a). Il francese rimane la lingua di riferimento in caso di controversie con terzi non membri dell’Organizzazione.
Gli organi costitutivi dell’O.I.V. operano in modo aperto e trasparente.
Un’organizzazione internazionale intergovernativa può partecipare ai lavori dell’O.I.V. o diventarne membro e contribuire al finanziamento dell’Organizzazione alle condizioni che saranno stabilite, nel caso concreto, dall’Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo.
L’Assemblea generale adotta il Regolamento dell’O.I.V., nel quale sono precisate, all’occorrenza, le modalità d’applicazione del presente Accordo. Fino al momento dell’adozione, rimane in vigore il Regolamento dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino. Il Regolamento stabilisce segnatamente le attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi citati negli articoli precedenti, le condizioni di partecipazione degli osservatori, come pure le modalità relative all’esame delle proposte di riserve che possono essere formulate nei confronti del presente Accordo, e le disposizioni relative alla gestione amministrativa e finanziaria dell’O.I.V. Esso determina pure le condizioni per la trasmissione dei documenti necessari ai membri dell’Assemblea generale e del Comitato esecutivo, in particolare per quanto concerne il finanziamento, prima della presa di decisioni in materia.
L’O.I.V. avrà personalità giuridica e ognuno dei suoi membri le conferirà la capacità giuridica necessaria all’esercizio delle sue attribuzioni.
Possono essere formulate proposte di riserve al presente Accordo. Le proposte dovranno essere accettate dall’Assemblea generale conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 3a).
Il presente Accordo è aperto alla firma per tutti gli Stati membri dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino fino al 31 luglio 2001. È sottoposto all’accettazione, all’approvazione, alla ratifica o all’adesione.
Ogni Stato non contemplato dall’articolo 13 del presente Accordo può domandare l’adesione. Le domande di adesione devono essere direttamente indirizzate all’O.I.V., con copia al Governo della Repubblica francese, che provvederà a darne notifica agli Stati firmatari o parte al presente Accordo. L’O.I.V. informa i propri membri sulle domande presentate e su ogni osservazione eventualmente formulata. Gli Stati membri dispongono di un termine di sei mesi per comunicare il proprio parere all’O.I.V. Alla scadenza di tale termine, l’adesione è considerata valida se non vi si è opposta la maggioranza dei membri. Il depositario notifica allo Stato interessato il seguito della sua domanda. Se quest’ultima è accettata, lo Stato interessato dispone di dodici mesi per depositare il suo strumento di adesione presso il depositario. Ogni Stato di cui all’articolo 13 che non avesse firmato il presente Accordo entro i termini prescritti, può aderirvi in qualsiasi momento.
Gli strumenti di accettazione, approvazione, ratifica o adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese, che provvede a notificarli agli Stati firmatari o parte al presente Accordo. Gli strumenti di accettazione, approvazione, ratifica o adesione sono depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.
Ogni Stato parte al presente Accordo può denunciarlo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al direttore generale dell’O.I.V. e al Governo della Repubblica francese. Ogni osservatore può decidere di ritirarsi dall’Organizzazione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al direttore generale dell’O.I.V.
Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo, le cui tre versioni in lingua francese, spagnola e inglese fanno ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo che istituisce l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (O.I.V).Fatto a Parigi, il 3 aprile 2001.
(citato negli art. 4 e 6 del presente Accordo)
1. Criteri obiettivi per determinare la posizione relativa di ogni Stato membro nel settore vitivinicolo:
2. Formula d’applicazione per la determinazione del coefficiente di ogni Stato membro:
3. L’attualizzazione del coefficiente di ogni Stato membro è effettuata:
4. Nuove adesioni:
I membri che in futuro aderiranno all’O.I.V. devono versare un contributo finanziario obbligatorio, calcolato integralmente in base alla formula d’applicazione definita nel presente allegato, al quale si aggiunge la partecipazione al finanziamento specifico delle lingue alle condizioni stabilite nell’allegato 2.
(citato negli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo)
1. Voti di base:
Ogni Stato membro dispone di due voti di base.
2. Voti supplementari:
Il numero totale dei voti supplementari corrisponde alla metà del totale dei voti di base. Entro questi limiti, oltre ai voti di base sono attribuiti, all’occorrenza, voti supplementari a determinati Stati membri in funzione della propria posizione relativa nell’ambito del settore vitivinicolo, in applicazione della formula stabilita nell’allegato 1.
3. Voti ponderati:
Il numero dei voti ponderati di ogni Stato membro corrisponde alla somma dei voti di base e degli eventuali voti supplementari di cui dispone.
4. Ripartizione dei contributi obbligatori:
La somma dei contributi obbligatori che ogni Stato membro è tenuto a versare è calcolata in base al bilancio preventivo approvato dall’Assemblea generale.
Un terzo dell’importo totale dei contributi obbligatori è ripartito uniformemente sui voti di base.
Due terzi dell’importo totale dei contributi obbligatori sono ripartiti proporzionalmente sui voti supplementari.
Per facilitare la transizione dal vecchio al nuovo Accordo, il contributo finanziario corrispondente ai due voti di base cui ha diritto ogni Stato membro non deve, per il primo esercizio finanziario, essere inferiore all’importo dell’«unità di quota» valida al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo. Se del caso, gli importi dei contributi finanziari dovuti in ragione dei voti supplementari sono adeguati di conseguenza, al fine di raggiungere l’importo totale dei contributi obbligatori stabilito in base al bilancio preventivo approvato.
5. Finanziamento delle lingue:
Il finanziamento delle lingue è integralmente assicurato dall’addebito sul bilancio generale dell’O.I.V., senza un contributo specifico del singolo gruppo linguistico composto di membri e osservatori che utilizzano la lingua in questione.
Le modalità di applicazione delle lingue saranno disciplinate in disposizioni specifiche nel Regolamento interno.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 7 aprile | 2002 | 1° gennaio | 2004 |
| Argentina | 30 luglio | 2008 | 29 agosto | 2008 |
| Armenia | 28 luglio | 2015 A | 27 agosto | 2015 |
| Australia | 12 dicembre | 2002 | 1° gennaio | 2004 |
| Austria | 7 agosto | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Azerbaigian | 12 giugno | 2014 A | 12 luglio | 2014 |
| Belgio | 1° luglio | 2004 A | 31 luglio | 2004 |
| Bosnia ed Erzegovina | 12 ottobre | 2010 A | 12 novembre | 2010 |
| Brasile | 5 maggio | 2006 A | 4 giugno | 2006 |
| Bulgaria | 25 novembre | 2002 A | 1° gennaio | 2004 |
| Ceca, Repubblica | 6 febbraio | 2004 | 8 marzo | 2004 |
| Cilea | ||||
| Cipro | 7 novembre | 2002 | 1° gennaio | 2004 |
| Croazia | 18 gennaio | 2002 A | 1° gennaio | 2004 |
| Danimarca | 8 luglio | 2002 | 1° gennaio | 2004 |
| Finlandia | 23 dicembre | 2001 | 1° gennaio | 2004 |
| Francia | 29 dicembre | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Georgia | 9 dicembre | 2005 A | 9 gennaio | 2006 |
| Germania | 17 febbraio | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Grecia | 14 aprile | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| India | 8 dicembre | 2011 A | 7 gennaio | 2012 |
| Irlanda | 3 giugno | 2003 A | 1° gennaio | 2004 |
| Israele | 9 febbraio | 2004 | 11 marzo | 2004 |
| Italia | 15 gennaio | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Libano | 10 ottobre | 2005 A | 9 novembre | 2005 |
| Lussemburgo | 22 luglio | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Macedonia | 8 maggio | 2002 A | 1° gennaio | 2004 |
| Malta | 28 dicembre | 2001 A | 1° gennaio | 2004 |
| Marocco | 12 giugno | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Messico | 24 febbraio | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Moldova | 21 marzo | 2002 | 1° gennaio | 2004 |
| Norvegia | 29 ottobre | 2001 | 1° gennaio | 2004 |
| Nuova Zelanda | 3 dicembre | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Paesi Bassi | 14 gennaio | 2005 | 14 febbraio | 2005 |
| Perù | 2 aprile | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Portogallo | 16 febbraio | 2004 | 18 marzo | 2004 |
| Romania | 5 luglio | 2002 | 1° gennaio | 2004 |
| Russia | 24 agosto | 2002 A | 1° gennaio | 2004 |
| Serbia | 30 gennaio | 2002 A | 1° gennaio | 2004 |
| Slovacchia | 17 ottobre | 2001 | 1° gennaio | 2004 |
| Slovenia | 7 gennaio | 2002 A | 1° gennaio | 2004 |
| Spagna | 2 agosto | 2002 | 1° gennaio | 2004 |
| Sudafrica | 27 agosto | 2004 | 26 settembre | 2004 |
| Svezia | 4 luglio | 2001 | 1° gennaio | 2004 |
| Svizzera | 5 giugno | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Turchiaa | ||||
| Ungheria | 1° gennaio | 2004 | 1° gennaio | 2004 |
| Uruguay | 26 febbraio | 2004 | 28 marzo | 2004 |
| a Il depositario non ha comunicato la data di ratifica. |
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