0.916.443.959.81•Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali
0.916.443.959.81Bilateral International Treaty1 mag 2012
Concluso l’11 novembre 2010
Approvato dall’Assemblea federale l’8 marzo 20111
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 2012
(Stato 1° gennaio 2020)
Preambolo
La Confederazione Svizzera,
denominata in seguito «Svizzera»,
e
il Regno di Norvegia,
denominato in seguito «Norvegia»,
denominati in seguito «Parti»,
considerando quanto segue:
le Parti riconoscono equivalente la tutela della salute garantita dalle loro rispettive misure veterinarie;
l’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19992tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (denominato in seguito «Accordo Svizzera–CE») stabilisce le misure da adottare per la salute animale, la salute pubblica e l’allevamento zootecnico nel commercio tra la Svizzera e l’Unione europea di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali;
l’allegato 11 dell’Accordo Svizzera–CE indica le norme giuridiche relative all’immissione in commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali; tali norme portano a risultati identici o equivalenti a quelli delle norme giuridiche dell’Unione europea;
l’allegato I dell’Accordo sullo spazio economico europeo (denominato in seguito «Accordo SEE») stabilisce le misure da adottare per la salute animale, la salute pubblica e l’allevamento zootecnico nel commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali tra la Norvegia e l’Unione europea;
le Parti convengono sul fatto che l’Accordo SEE e l’Accordo Svizzera–CE devono essere utilizzati per agevolare gli aspetti veterinari e zoosanitari del commercio bilaterale di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia;
la Svizzera forma un’unione doganale con il Liechtenstein conformemente al Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19233tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (denominato in seguito «Trattato di unione doganale»);
il 27 settembre 2007 è stato concluso un Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli4;
le Parti avvalorano i diritti e gli obblighi loro derivanti dall’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (denominato in seguito «Accordo SPS») conformemente all’allegato 1A.4 dell’Accordo del 15 aprile 19945che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio (denominato in seguito Accordo dell’OMC);
desiderose di agevolare il commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia salvaguardando la salute pubblica e quella animale e soddisfacendo le aspettative dei consumatori in merito alla sicurezza dei prodotti alimentari;
decise a contrastare in modo rigoroso il pericolo di introduzione e di propagazione di epizoozie e ad adottare le misure necessarie per combattere ed eradicare tali epizoozie, in particolare a evitare limitazioni degli scambi,
hanno convenuto quanto segue:
L’obiettivo del presente Accordo è di facilitare il commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia introducendo una regolamentazione sul riconoscimento dell’equivalenza delle misure veterinarie adottate dalle Parti in linea con la salvaguardia della salute pubblica e animale e migliorare la comunicazione e la cooperazione in materia di misure veterinarie.
Il presente Accordo non limita in alcun modo i diritti e gli obblighi per le Parti derivanti dall’Accordo dell’OMC e dai suoi allegati, in particolare dall’Accordo SPS.
Nel presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: (a) animali vivi, relativi sperma, ovuli, embrioni e prodotti animali: animali vivi, relativi sperma, ovuli ed embrioni, nonché prodotti animali che rientrano nel campo di applicazione degli accordi internazionali di cui all’allegato 1; (b) misure veterinarie: misure sanitarie ai sensi dell’allegato A paragrafo 1 dell’Accordo SPS che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo; (c) livello di protezione sanitaria adeguato: livello di protezione sanitaria ai sensi dell’allegato A paragrafo 5 dell’Accordo SPS; (d) regione: «zone», «regioni» o «compartimenti» secondo la definizione del Codice zoosanitario dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (World Organisation for animal health , OIE); (e) Accordo Svizzera–CE: allegato 11 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli nella versione di cui all’allegato 1; (f) Accordo SEE: allegato I dell’Accordo sullo Spazio economico europeo nella versione di cui all’allegato 1; (g) Stati terzi: qualsiasi Stato diverso dalla Svizzera o dagli Stati membri dello SEE; (h) autorità competenti: (i) per la Svizzera: le autorità di cui all’allegato 2, (ii) per la Norvegia: le autorità di cui all’allegato 2.
In questa valutazione le Parti tengono conto delle esperienze precedenti. 2. Il principio di equivalenza si applica alle misure veterinarie nei settori o nei sottosettori degli animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e dei prodotti animali, alle prescrizioni legali, ai regimi o sottoregimi di sorveglianza e controllo, alle prescrizioni legali specifiche e ai requisiti in materia di sorveglianza e igiene.
Per determinare se una misura veterinaria della Parte esportatrice corrisponde al livello di protezione sanitaria della Parte importatrice, le Parti applicano la procedura seguente: (a) le Parti identificano la misura veterinaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell’equivalenza; (b) la Parte importatrice espone l’obiettivo della propria misura veterinaria indicando, in maniera adeguata alle circostanze, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire e specifica il livello di protezione sanitaria che considera adeguato; (c) la Parte esportatrice dimostra che la propria misura veterinaria è conforme al livello di protezione sanitaria considerato adeguato dalla Parte importatrice; (d) la Parte importatrice determina se la misura veterinaria applicata dalla Parte esportatrice è conforme al livello di protezione sanitaria che essa considera adeguato; (e) la Parte importatrice riconosce equivalente la misura veterinaria della Parte esportatrice se quest’ultima dimostra in modo obiettivo che essa è conforme al livello di protezione sanitaria considerato adeguato.
Ogni Parte ha la facoltà di chiedere l’assistenza e il diritto di visita all’altra Parte; quest’ultimo può includere: (a) la verifica di tutti o di alcuni programmi di controllo delle autorità competenti, tra cui, se necessario, la supervisione dei programmi d’ispezione e di verifica; e (b) visite di locali, stabilimenti e posti d’ispezione frontalieri.
Ogni questione deve essere trattata in conformità con l’articolo 16.
In caso di grave minaccia alla salute pubblica o animale, le Parti hanno la facoltà di adottare misure provvisorie per la tutela della salute pubblica o animale, sempre che l’articolo 13, in particolare il paragrafo 2, non disponga altrimenti. Tali misure sono notificate senza indugio all’altra Parte; su richiesta le Parti si consultano quanto prima sulla situazione. Esse tengono debito conto delle informazioni assunte nel corso di tali consultazioni.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Oslo, l’11 novembre 2010.
| Per la Confederazione Svizzera: Denis Feldmeyer | Per il Regno di Norvegia: Lars Peder Brekk |
|---|
Allegato 1 Accordi internazionali che determinano il campo di applicazione del presente Accordo Allegato 2 Autorità competenti e uffici di collegamento
Allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19997tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,
modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 20088, concernente la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’Accordo.
Allegato I dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 220),
modificato da ultimo il 1° ottobre 2010.
L’Ufficio federale di veterinaria9e l’Ufficio federale della sanità pubblica10sono responsabili dei controlli in ambito veterinario e di tutela della salute. Essi si ripartiscono le competenze nel modo seguente: – Per quanto riguarda l’assistenza, il coordinamento e la sorveglianza dell’attuazione delle norme e dei requisiti relativi alla salute animale, la competenza è dell’Ufficio federale di veterinaria. I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità cantonali su incarico dell’Ufficio federale di veterinaria. – Per quanto riguarda l’assistenza, il coordinamento e la sorveglianza dell’attuazione delle norme e dei requisiti la competenza è dell’Ufficio federale della sanità pubblica. I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità cantonali su incarico dell’Ufficio federale della sanità pubblica. – Per quanto riguarda l’importazione, l’Ufficio federale di veterinaria (servizio veterinario di confine) è responsabile dell’attuazione al confine delle norme e dei requisiti negli ambiti veterinario, sanitario e affini. Ai fini del presente Accordo l’Ufficio federale di veterinaria opera per conto dell’Ufficio federale della sanità pubblica.
L’autorità norvegese per la sicurezza alimentare è responsabile dei controlli in ambito veterinario e di tutela della salute.
Svizzera: Ufficio federale di veterinaria Norvegia: Ministero delle politiche agricole e alimentari
Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF dell'8 mar. 2012 (RU 2012 2029). ↩
RS 0.916.026.81 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.916.026.812 ↩
RS 0.632.20 ↩
Con nota del 13 lug. 2021 la Svizzera ha informato il Governo del Regno di Norvegia che il Comune di Campione d’Italia non fa più parte del territorio doganale svizzero dal 1° gen. 2020, pur restando un’enclave italiana in Svizzera e che il presente Acc. non si applica dunque più a Campione d’Italia a contare dal 1° gen. 2020. A questa data è entrata in vigore un’intesa bilaterale italo-svizzera (RS 0.631.252.945.45 ) che riconosce l’integrazione da parte dell’UE di questa enclave italiana nello spazio doganale dell’UE (RU 2021 463). ↩
RS 0.916.026.81 ↩
RU 2009 4875 ↩
Ora: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) (vediRU 2013 3041). ↩
Ora: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) (vediRU 2013 3041). ↩
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