0.916.443.966.311•Protocollo per l’applicazione dell’articolo I della convenzione veterinaria tra la Svizzera e la Romania
0.916.443.966.311Bilateral International Treaty28 feb 1964
Conchiusa il 28 febbraio 1964
Entrata in vigore il 28 febbraio 1964
(Stato 28 febbraio 1964)
Gli animali e i prodotti d’origine animale menzionati nell’articolo 1, provenienti dalla Repubblica Popolare Romena e dalla Confederazione Svizzera, devono essere provvisti d’un certificato d’origine e di sanità o di salubrità, concesso da un medico veterinario.
Il certificato collettivo può concernere solamente animali della medesima specie, spediti al medesimo destinatario e caricati su un solo veicolo (carro ferroviario, aeroplano).
Gli animali, eccettuati i volatili e i selvatici saranno contrassegnati mediante un tatuaggio all’orecchio, l’applicazione d’un nastro o d’un bottone metallico recante un numero oppure mediante un contrassegno indelebile qualsiasi (marcatura a fuoco per i cavalli). 3. Gli animali devono arrivare all’ufficio doganale provvisti dei certificati richiesti, emessi al più tardi 6 giorni innanzi, salvo che le circostanze non giustifichino un termine più lungo.
Gli animali menzionati qui appresso possono essere trasportati nel territorio d’una Parte contraente solo se sono provvisti d’un certificato concesso da un medico veterinario ufficiale o autorizzato dallo Stato, affermante:
Il certificato veterinario non è richiesto per i cavalli da corsa o da concorso che giungano al confine provveduti d’una carta di legittimazione, concessa dalla competente società sportiva equestre, recante il nome e il domicilio del proprietario, i contrassegni del cavallo e il luogo del concorso, qualora siano condotti direttamente dal confine al luogo della manifestazione e ricondotti subito dopo al paese d’origine.
1I certificati veterinari per la carne e le preparazioni di carne destinate all’alimentazione – d’origine equina, bovina, ovina, caprina o suina – fresca, refrigerata, congelata o conservata con altri metodi autorizzati, devono affermare che: – i prodotti provengono da un macello abilitato all’esportazione e sottoposto a vigilanza veterinaria; – gli animali, esaminati prima e dopo la macellazione, sono stati trovati sani, e la carne è stata riconosciuta assolutamente salubre e idonea al consumo; – la carne di maiale è stata esaminata quanto alla cisticercosi e alla trichinosi, con risultato negativo; – le preparazioni di carne sono state fabbricate sotto controllo veterinario e non contengono sostanze il cui impiego sarà vietato dalla legislazione del paese importatore; – il grasso di maiale non contiene grassi rigenerati, nè altra sostanza il cui impiego sia vietato dalla legislazione del paese importatore. 2. Il servizio veterinario centrale di ciascuna Parte contraente notificherà all’altra Parte l’elenco delle sostanze che, secondo la legislazione del proprio paese, possono essere aggiunte alle preparazioni di carne e ai grassi. 3. I recipienti contenenti le preparazioni di carne e le loro scritte devono essere conformi alla legislazione del paese importatore. 4. Salvo un permesso d’importare dei pezzi speciali accordato dall’autorità competente del paese importatore, i bovini adulti e i cavalli sono accettati scorticati e tagliati per metà o per quarti; i vitelli sono accettati interi o divisi per metà; le pecore e le capre sono accettate intere. 5. Ogni animale intero, ogni metà, quarto o terzo speciale deve portare il bollo ufficiale dell’ispettore delle carni. 6. La raschiatura delle sierose, l’asportazione dei gangli o d’una parte qualsiasi della carne sono vietate e implicano la reiezione dell’invio. 7. Ogni collo contenente pezzi, organi o preparazioni di carne deve portare un cartellino con il numero dell’impresa abilitata all’esportazione e il bollo del servizio veterinario. 8. Il servizio veterinario centrale di ciascuna Parte contraente notificherà all’altra Parte l’elenco dei macelli e delle imprese abilitate all’esportazione e comunicherà la legislazione concernente l’ispezione delle carni.
La carne e i prodotti ricavati dagli animali macellati saranno trattati in conformità delle regole applicabili agli animali indigeni. 2. Gli animali non ammessi all’importazione potranno nondimeno, a domanda del proprietario o dell’esportatore, essere riesportati nel paese d’origine, semprechè non vi si oppongano le autorità del paese per il quale avviene il transito. 3. I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere applicati ai trasporti di animali che sono presentati all’importazione, ma non corrispondono alle disposizioni del presente protocollo. 4. Il veterinario di confine del paese importatore deve menzionare nel certificato il motivo della reiezione o della macellazione degli animali. 5. Il veterinario di confine deve stendere processo verbale sull’accertamento d’una malattia contagiosa in un animale presentato all’entrata nel paese importatore. 6. Ove per animali presentati all’importazione siano presi dei provvedimenti sanitari secondo le disposizioni che precedono, il servizio veterinario centrale del paese importatore deve comunicarlo immediatamente per telegramma al servizio veterinario centrale del paese esportatore, indicando in particolare il numero degli animali cui il provvedimento è applicato, i sintomi e la malattia riscontrati e i provvedimenti presi. Il telegramma sarà confermato con un rapporto particolareggiato. 7. La procedura di cui al capoverso 6 si applica parimente alle importazioni di carni, grassi e preparazioni di carne.
L’importazione di animali vivi e di prodotti d’origine animale, considerati nel presente protocollo, dal territorio di una delle Parti contraenti in quello dell’altra Parte, è subordinata a un permesso accordato dal servizio veterinario centrale del paese importatore.
Le disposizioni della convenzione sono applicabili agli animali e ai prodotti d’origine animale provenienti dal territorio d’una Parte contraente per il transito diretto sul territorio dell’altra Parte, qualora il paese importatore si obblighi ad accettare in ogni caso gli animali e le merci a esso destinati. Per traversare altri paesi, dev’essere precedentemente ottenuto il permesso di transito da parte degli stessi.
La disinfezione dei mezzi di trasporto, degli animali e dei prodotti d’origine animale, fatta secondo i regolamenti in vigore sul territorio di una Parte contraente, sarà riconosciuta valida dall’altra Parte.
Le disposizioni del presente protocollo potranno essere allargate, mediante accordi addizionali tra i servizi veterinari centrali delle Parti contraenti, a altre malattie presentemente conosciute o ignorate, delle quali si potrebbe temere con ragione la trasmissione.
Qualora sul territorio di una delle Parti contraenti sia riscontrata un’epizoozia tendente ad allargarsi, l’altra Parte avrà diritto, fintanto che duri il pericolo della contagione, di vietare o restringere l’importazione e il transito degli animali, dei loro prodotti e d’ogni altro prodotto che possa servire da veicolo al contagio.
La corrispondenza e i documenti considerati nel presente protocollo saranno compilati in francese.
Le disposizioni del presente protocollo entrano in vigore insieme con la convenzione veterinaria conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare Romena il 28 febbraio 19643, della quale è parte integrante.
Fatto a Bucarest, il 28 febbraio 1964, in due esemplari originali, nelle lingue francese e romena, i cui testi fanno ugualmente fede.
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