Conchiusa il 28 febbraio 1964
Entrata in vigore il 28 febbraio 1964
(Stato 28 febbraio 1964)
Art. 1
I servizi veterinari centrali delle Parti contraenti si scambieranno direttamente, ogni quindici giorni, i bollettini sanitari concernenti le malattie degli animali soggette alla dichiarazione obbligatoria, riscontrate sul loro territorio.
Essi potranno comunicarsi dei rapporti particolareggiati sulla condizione sanitaria dei bestiame, sui metodi applicati per combattere le malattie degli animali e sui risultati ottenuti.
Art. 2
Ove si riscontrasse una malattia fino allora sconosciuta sul territorio delle Parti contraenti, il servizio veterinario centrale ne informerà immediatamente per telegramma il servizio veterinario dell’altra Parte contraente. Questa informazione telegrafica sarà completata con un rapporto particolareggiato indicante segnatamente l’origine della malattia, il luogo in cui è apparsa, l’evoluzione e le misure prese per combatterla.
Queste disposizioni concernono in particolare la peste bovina, la pleuropolmonite contagiosa dei bovini, la febbre catarrale maligna delle pecore, la peste equina, la peste suina africana, il moccio e la durina.
La febbre aftosa sarà notificata per telegramma soltanto se si tratti di epizoozia particolarmente pericolosa.
Art. 3
Le disposizioni del presente protocollo entrano in vigore insieme con la convenzione veterinaria conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare Romena il 28 febbraio 19642, della quale è parte integrante.
Fatto a Bucarest, il 28 febbraio 1964, in due esemplari originali, nelle lingue francese e romena, i cui testi fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6