0.921.2•Convenzione sull’Istituto forestale europeo
0.921.2Multilateral International Treaty7 mag 2011
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}Conclusa a Joensuu il 28 agosto 2003
Approvata dall’Assemblea federale il 1°ottobre 20101
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’8 marzo 2011
Entrata in vigore per la Svizzera il 7 maggio 2011
(Stato 8 luglio 2024)
Le Parti della Convenzione,da qui in poi indicate come Parti contraenti,
richiamando le decisioni sulle foreste adottate alla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo del 1992, le proposte di azione del Gruppo intergovernativo sulle foreste e del Forum intergovernativo sulle foreste, il Programma di lavoro esteso sulla diversità biologica forestale riguardante la Convenzione sulla diversità biologica, e l’esito del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile;
riconoscendo il progresso e i risultati raggiunti dall’attuazione degli impegni delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa;
consapevoli della natura mutevole delle foreste europee e delle questioni forestali, delle preoccupazioni sociali e del bisogno di produrre dati scientifici rilevanti, in vista di un loro positivo riflesso sui processi decisionali;
considerando che l’Istituto forestale europeo fu istituito nel 1993, in base al diritto finlandese, come organismo associativo finalizzato allo studio delle scienze forestali, delle foreste e della conservazione forestale a livello europeo;
convinti del valore aggiuntivo della aggregazione della silvicoltura e della ricerca forestale in un quadro internazionale;
auspicando di perseguire, a livello internazionale, la cooperazione in materia di silvicoltura e di ricerca forestale, evitando in tal modo la duplicazione dei lavori;
hanno convenuto quanto segue:
L’Istituto forestale europeo (d’ora in avanti l’Istituto) viene qui istituito come organizzazione internazionale, che ha la sua sede a Joensuu, Finlandia.
Le Parti contraenti supportano il lavoro dell’Istituto, fornendo informazioni riguardanti le foreste su specifiche richieste, quando non sia possibile ottenere altrimenti i dati dagli organi demandati alla loro raccolta e ciò sia possibile nei termini convenienti. Per evitare un doppio lavoro, l’Istituto provvede a garantire un appropriato coordinamento con altre strutture internazionali, includendo tutte quelle demandate alla raccolta di dati.
Gli organi dell’istituto sono: – il Consiglio; – la Conferenza; – il Comitato direttivo; e – il Segretariato, presieduto dal Direttore.
Il Comitato direttivo è composto da otto persone con specifiche competenze nel campo di attività dell’Istituto. I membri del Comitato direttivo possono restare in carica per non più di due mandati consecutivi.
Il Comitato direttivo si riunisce una volta l’anno e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice.
Il Comitato direttivo:
Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell’Istituto sono fornite da:
Il budget e i resoconti dell’Istituto sono approvati a maggioranza semplice dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore.
L’Istituto ha personalità giuridica a livello nazionale ed internazionale. Sul territorio della Finlandia gode dei privilegi e delle immunità necessarie per svolgere le sue funzioni. Tali privilegi e immunità sono definite dall’accordo stabilito tra l’Istituto e il Governo finlandese.
Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, non definita dalla trattativa o dagli uffici del Comitato direttivo, può, previo accordo tra le parti, essere oggetto di conciliazione in virtù delle norme di conciliazione facoltativa della Corte permanente di arbitrato.
Ciascuna Parte contraente può recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta trasmessa al depositario. Il recesso ha effetto a partire dall’anno successivo al ricevimento della comunicazione da parte del depositario.
La presente Convenzione cessa se in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore le Parti contraenti diventano di numero inferiore ad otto.
In fede di che , i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione.Fatta in lingua inglese a Joensuu, il 28 agosto 2003.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 14 settembre | 2005 | 13 novembre | 2005 |
| Belgio | 24 maggio | 2017 A | 23 luglio | 2017 |
| Bulgaria | 12 dicembre | 2005 | 10 febbraio | 2006 |
| Ceca, Repubblica | 18 luglio | 2007 A | 16 settembre | 2007 |
| Croazia | 15 aprile | 2004 A | 4 settembre | 2005 |
| Danimarcaa | 5 febbraio | 2004 | 4 settembre | 2005 |
| Estonia | 27 giugno | 2018 A | 26 agosto | 2018 |
| Finlandia | 24 maggio | 2004 | 4 settembre | 2005 |
| Francia | 10 gennaio | 2013 | 11 marzo | 2013 |
| Germania | 9 marzo | 2005 | 4 settembre | 2005 |
| Grecia | 1° aprile | 2009 | 31 maggio | 2009 |
| Irlanda | 20 luglio | 2010 A | 18 settembre | 2010 |
| Italia | 5 maggio | 2009 | 4 luglio | 2009 |
| Lettonia | 29 maggio | 2007 A | 28 luglio | 2007 |
| Lituania | 31 gennaio | 2017 A | 1° aprile | 2017 |
| Lussemburgo | 1° luglio | 2009 | 30 agosto | 2009 |
| Norvegia | 9 ottobre | 2003 | 4 settembre | 2005 |
| Paesi Bassi | 8 novembre | 2007 | 7 gennaio | 2008 |
| Polonia | 13 novembre | 2008 A | 12 gennaio | 2009 |
| Portogallo | 16 gennaio | 2007 | 17 marzo | 2007 |
| Regno Unito | 16 novembre | 2007 | 15 gennaio | 2008 |
| Romania | 6 luglio | 2005 | 4 settembre | 2005 |
| Serbia | 4 luglio | 2017 | 2 settembre | 2017 |
| Slovacchia | 26 febbraio | 2013 A | 27 aprile | 2013 |
| Slovenia | 5 aprile | 2006 | 4 giugno | 2006 |
| Spagna | 1° luglio | 2005 | 4 settembre | 2005 |
| Svezia | 19 gennaio | 2005 | 4 settembre | 2005 |
| Svizzera | 8 marzo | 2011 | 7 maggio | 2011 |
| Turchia | 3 ottobre | 2006 | 2 dicembre | 2006 |
| Ucraina | 26 gennaio | 2022 A | 27 marzo | 2022 |
| a La Conv. non si applica alle isole Faeröer e alla Groenlandia. |
RU 2011 1617 ↩