0.923.21•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla pesca nel Lago Lemano
0.923.21Bilateral International Treaty1 set 1980
Conchiuso il 20 novembre 1980
Entrato in vigore con scambio di note il 1° settembre 1982
(Stato 7 maggio 2001)
Il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo della Repubblica francese,
desiderosi di disciplinare i problemi relativi alla pesca nel lago Lemano,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Il presente Accordo ha lo scopo di:
Le disposizioni devono essere tali da assicurare la riproduzione dei pesci e da evitare che questi ultimi siano feriti o danneggiati inutilmente. 3. Salve restando le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti possono, su parere della commissione prevista nell’articolo 7, apportare, mediante scambio di note, qualsiasi modificazione al Regolamento di applicazione di cui al paragrafo I che esse ritenessero necessarie.
Le Parti contraenti procedono ogni cinque anni a un riesame del Regolamento di applicazione4e vi apportano, mediante scambio di note, le modificazioni necessarie, previo parere della commissione prevista nell’articolo 7.
In caso di epizoozia suscettibile di colpire i pesci del lago Lemano, le autorità competenti dei due Stati si informano reciprocamente il più presto possibile.
I due Stati promuovono la ricerca applicata nei campi dell’idrobiologia e della pesca, segnatamente della piscicultura, dello studio delle forme morbose dei pesci e della lotta contro quest’ultime, dell’economia della pesca e della gestione ittica delle acque.
Ciascuno Stato designa le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo e del suo Regolamento12e ne trasmette l’elenco all’altro Stato. Le autorità corrispondono fra di loro e si comunicano il più presto possibile:
Qualsiasi divergenza tra le Parti contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo non composta per via di negoziato è sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra, all’arbitrato conformemente alle disposizioni dell’allegato al presente Accordo, se le Parti contraenti non dispongono altrimenti.
In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo e apposto il loro sigillo.Fatto a Berna, il 20 novembre 1980, in duplice esemplare, in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Emanuel Diez | Per il Governo della Repubblica francese: Gilles Curien |
|---|
1. Se le Parti in causa non dispongono altrimenti, la procedura d’arbitrato è condotta conformemente alle disposizioni del presente allegato.2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna Parte in causa designa un arbitro. I due arbitri così designati cooptano un terzo arbitro che presiede il tribunale.Se, nel termine di due mesi a contare dalla designazione del secondo arbitro, il Presidente del tribunale non è stato designato, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo procede alla sua designazione su richiesta della Parte più sollecita.3. Se, nel termine di due mesi successivi alla ricezione della domanda, una delle Parti in causa non ha proceduto alla designazione che le incombe di un membro del tribunale, l’altra Parte può chiedere al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di designare il Presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. A contare dalla sua designazione, il Presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha ancora designato l’arbitro di farlo in un termine di due mesi. Scaduto il termine, chiede al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di procedere a questa designazione in un nuovo termine di due mesi.4. Se, nei casi previsti ai paragrafi precedenti, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è impedito o è cittadino di una delle Parti in causa, la designazione del Presidente del Tribunale arbitrale oppure la nomina dell’arbitro incombe al Vicepresidente della Corte o al membro più anziano di quest’ultima che non sia impedito nè cittadino di una delle Parti in causa.5. Le disposizioni precedenti s’applicano analogamente in caso di seggi divenuti vacanti.6. Il Tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e segnatamente del presente Accordo.7. Le decisioni del Tribunale arbitrale, per quanto concerne la procedura e il merito, sono prese alla maggioranza dei voti; l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. In caso di parità dei voti, decide il presidente. Le decisioni del tribunale vincolano le Parti. Quest’ultime sopportano le spese dell’arbitro da esse designato e dividono ugualmente le altre spese. Per altro, il Tribunale arbitrale disciplina da sè la procedura.
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RS 0.923.211 ↩
RS 0.923.211 ↩
RS 0.923.211 ↩
RS 0.923.211 ↩
Nuovo testo giusta l’allegato allo scambio di note degli 11 dic. 2000/9 gen. 2001, in vigore dal 7 mag. 2001 (RU 2003 501). ↩
Nuovo testo giusta l’allegato allo scambio di note degli 11 dic. 2000/9 gen. 2001, in vigore dal 7 mag. 2001 (RU 2003 501). ↩
RS 0.923.211 ↩
Lett. abrogata dall’allegato allo scambio di note degli 11 dic. 2000/9 gen. 2001 (RU 2003 501). ↩
Originariamente lett. e ↩
Originariamente lett. f ↩
RS 0.923.211 ↩
Nuovo testo giusta l’allegato allo scambio di note degli 11 dic. 2000/9 gen. 2001 (RU 2003 501). ↩
RS 0.923.211 ↩
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