0.923.22•Accordo
0.923.22Bilateral International Treaty1 lug 1993
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"title": "Accord du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux États (avec annexe)",
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}fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati
Concluso il 29 luglio 1991
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 1993
(Stato 1° luglio 1993)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,
vista la Convenzione del 20 giugno 1780 fra il Re di Francia e il Principe Vescovo e la Chiesa di Basilea concernente la delimitazione dei loro Stati rispettivi,
desiderosi di regolare le questioni relative alla pesca e alla protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo si prefigge:
La Commissione mista può inoltre essere chiamata ad occuparsi di qualsiasi difficoltà concernente l’applicazione del presente Accordo e del suo Regolamento d’applicazione al fine di proporre le misure atte a superarle.
In caso di inquinamento o di forte abbassamento delle acque dei tratti del Doubs designati all’articolo 1 del presente Accordo e più generalmente in caso di eventi suscettibili di pregiudicare l’ambiente acquatico e la popolazione ittica, le autorità competenti dei due Stati si informano mutualmente, il più presto possibile, circa le misure che esse prendono per proteggere i pesci e il loro habitat.
Le autorità competenti dei due Stati gestiscono, fanno gestire o autorizzano di comune intesa l’esercizio di impianti per l’incubazione e l’allevamento dei pesci. Organizzano la cattura dei riproduttori necessari alla piscicoltura.
Le due Parti incoraggiano la ricerca applicata nei campi dell’idrobiologia e della pesca, in particolare per quanto concerne lo studio dell’ambiente acquatico naturale, delle malattie dei pesci e della lotta contro tali malattie, dell’economia della pesca e della sistemazione piscicola delle acque.
Ciascuna Parte designa le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo e del suo Regolamento d’applicazione6e ne trasmette l’elenco all’altra Parte. Le autorità corrispondono direttamente fra loro e, il più presto possibile, si comunicano:
Il presente Accordo sostituisce e abroga lo scambio di note fra la Svizzera e la Francia del 5 febbraio e del 15 giugno 1948 concernente l’esercizio della pesca nelle acque del Doubs che formano confine, fra la Francia e la Svizzera.
Salvo disposizione contraria delle Parti, le divergenze sull’interpretazione e sull’ap-plicazione del presente Accordo che non hanno potuto essere appianate in via di negoziato sono sottoposte, su richiesta di una delle due Parti, alle disposizioni relative all’arbitrato contenute nell’allegato del presente Accordo.
Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione su domanda di una delle due Parti. Le due Parti si consultano sulle modificazioni che ritengono necessario apportare al presente Accordo.
Il presente Accordo è concluso per una durata iniziale di cinque anni a partire dalla data dell’entrata in vigore. Se per quel momento, l’Accordo non viene denunciato da una delle due Parti, con un preavviso di sei mesi, esso si rinnova, per tacito consenso e alle stesse condizioni, di volta in volta, per un periodo di due anni.
Ciascuna delle Parti notificherà all’altra il compimento delle formalità costituzionali richieste, per quanto la concerne, per l’entrata in vigore del presente Accordo. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la data dell’ultima notificazione.
In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il proprio sigillo.Fatto a Parigi il 29 luglio 1991 in doppio esemplare in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Christian Dunant | Per il Governo della Repubblica francese: Henri Vignal |
|---|
1. A meno che le Parti in causa non dispongano altrimenti, la procedura d’arbitrato è retta dalle disposizioni del presente allegato.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri cosi nominati designano di comune intesa il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale.
Se due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il Presidente del tribunale non è ancora stato designato, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo procede alla sua designazione su richiesta della Parte più diligente.
3. Se due mesi dopo averne ricevuto la richiesta, una delle due Parti in causa non ha ancora proceduto alla nomina del membro del tribunale cui ha diritto, l’altra Parte può rivolgersi al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo affinché questi, entro un nuovo termine di due mesi, designi il Presidente del tribunale arbitrale. Quest’ultimo invita immediatamente la Parte che non ha nominato il suo arbitro a farlo entro un termine di due mesi. Se anche questo termine trascorre senza esito, si rivolge al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo affinché questi, entro un nuovo termine di due mesi, nomini detto arbitro.
4. Se, nei casi previsti ai paragrafi precedenti, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è impedito o connazionale di una delle Parti in causa, la designazione del Presidente del tribunale arbitrale o la nomina del secondo arbitro spetta al Vicepresidente della Corte sempreché non sia né impedito né connazionale di una delle Parti in causa.
5. Le disposizioni che precedono si applicano, secondo il caso, anche per la rielezione ai posti divenuti vacanti.
6. Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale e, in particolare, del presente Accordo.
7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto riguarda la procedura che per quanto riguarda il merito, sono prese a maggioranza dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce il tribunale stesso di statuire. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le decisioni del tribunale sono vincolanti per le Parti. Queste sopportano le spese dell’arbitro che hanno designato e si dividono in parti uguali le altre spese. Sugli altri punti, il tribunale arbitrale regola lui stesso la procedura.