0.923.411•Accordo tra la Confederazione svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre
0.923.411OPLiBilateral International Treaty1 gen 1979
(Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore)
Concluso il 2 novembre 1977
Entrato in vigore il 1° gennaio 1979
(Stato 1° gennaio 2024)
La Confederazione Svizzera
e
il Paese del Baden-Württemberg,
desiderosi di adeguare i regolamenti della pesca nel Lago Inferiore alle condizioni modificate e di sostituire all’uopo la Convenzione del 3 luglio 18971concernente l’emanazione di un nuovo ordinamento della pesca nel Lago Inferiore e nel Reno,
hanno convenuto:
Sezione 1: Campo d’applicazione § 1 Campo d’applicazione geografico § 2 Campo d’applicazione materiale Sezione 2: Diritto di pesca § 3 Diritto nel territorio della pesca generale § 4 Diritto nell’ambito dei diritti di pesca privati § 5 Territorio della pesca generale § 6 Tessere di pescatore § 7 Rilascio e ritiro della tessera di pescatore § 8 Tessera di pescatore professionista § 9 Tessera di pescatore ausiliario § 10 Tessera annuale di pescatore sportivo § 11 Tessera mensile di pescatore sportivo § 12 Competenze per il rilascio e il ritiro della tessera di pescatore § 13 Diritti di pesca privati Sezione 3: Esercizio della pesca § 14 Principio § 15 Pesca con le reti § 15a 2Pesca con le reti: reti basse § 15b 3Pesca con le reti: reti alte § 15c 4Posa e ritiro delle reti § 16 Pesca con i bertovelli § 17 Pesca con le lenze da fondo § 18 Pesca con la lenza § 19 Cattura dei pesci da esca § 20 Pesca in comune § 21 Frasche, «reiser» § 22 Indicazione dei termini e periodi § 23 Giorni festivi per l’esercizio della pesca Sezione 4: Protezione del patrimonio ittico, economia ittica, sorveglianza della pesca § 24 Attrezzi e metodi di cattura vietati § 255Periodi protettivi, lunghezze minime e altre restrizioni § 26 Economia ittica § 276Cattura di riproduttori e di microfauna predata dai pesci e catture speciali § 28 Tassa di pesca § 29 Sorveglianza della pesca § 307Controllo e contrassegno degli attrezzi di cattura § 31 Porto di attrezzi e di altri mezzi di cattura Sezione 5: Plenipotenziari, Commissione della pesca § 32 Plenipotenziari § 33 Commissione della pesca Sezione 6: Contravvenzioni § 34 Punizione di contravvenzioni § 35 Perseguimento di contravvenzioni § 36 Multe d’avvertimento (multi disciplinari) Sezione 7: Disposizioni transitorie e finali § 37 Modificazione dell’accordo § 38 Disposizioni derogative § 39 Assistenza amministrativa § 40 Notificazione delle catture e delle immissioni di pesci § 41 Disposizioni transitorie § 42 Entrata in vigore
(1). Il campo d’applicazione del presente accordo comprende tutto il Lago Inferiore e il Reno lacustre, dal vecchio ponte di Costanza sul Reno compreso lo specchio d’acqua sottostante il ponte fino alla linea che costeggia e prolunga la frontiera germano-svizzera, per attraversare il Reno a valle di Öhningen. (2). Quando il livello d’acqua oltrepassa quello normale, il campo d’applicazione si estende a tutta la zona inondata. (3). Il presente accordo si applica inoltre all’Aach fino a 100 m sotto il ponte stradale di Moos-Bohlingen, al Markelfinger e all’Allensbacher Mühlbach, ognuno fino al ponte della linea ferroviaria Radolfszell-Costanza, nonché agli affluenti del Lago Inferiore e del Reno lacustre fino a 100 m risalendo lo sbocco, come pure a tutte le fosse e concavità che, a mezzo di un corso d’acqua, comunicano in permanenza, entro una distanza di 100 m dallo sbocco, con il Lago Inferiore e il Reno lacustre.
(1). In mancanza di pertinenti disposizioni, vale il diritto dello Stato interessato. (2). Le disposizioni del presente accordo si applicano pure alle persone autorizzate ad esercitare la pesca in base a diritti privati. Per il rimanente, l’esercizio della pesca è regolato dai titoli di diritto privato su cui è basato. (3). Le limitazioni della pesca nel territorio della pesca generale, imposte da prescrizioni per le zone di protezione in base al diritto di tutela della natura, richiedono l’approvazione dell’altro Stato contraente.
(1). solo chi è titolare di una tessera valida (§§ 6, 8 a 11) ha il diritto di esercitare la pesca nel territorio della pesca generale. (2). La tessera di pescatore non occorre per
(1). Può praticare la pesca nell’ambito dei diritti di pesca privati, oltre il titolare del diritto, solo chi è da quest’ultimo autorizzato. La limitazione del numero delle autorizzazioni secondo un piano di economia ittica (§ 26 cpv. 2 no. 3) è riservata. (2). Può praticare la pesca nell’ambito dei diritti di pesca privati, indipendentemente dall’autorizzazione ai sensi del capoverso 1, solo chi è titolare di una valida tessera di pescatore.
(1). Il territorio della pesca generale comprende il campo d’applicazione geografico secondo il § 1, ad eccezione delle zone indicate in appresso:
(1). Vengono rilasciate le seguenti tessere:
la presentazione delle tessere di pescatore e dei formulari per le domande viene stabilita dalla prefettura di Costanza, d’intesa con i plenipotenziari (§ 32). (2). Le tessere di pescatore figuranti al capoverso 1 n. 1 a 3 vengono rilasciate agli abitanti dei Comuni seguenti:
(1). La tessera di pescatore viene rilasciata soltanto a chi possiede un certificato di pesca tedesco, rilasciato o riconosciuto dal Paese del Baden-Württemberg oppure un permesso cantonale, rilasciato o riconosciuto dal Cantone di Turgovia. (2). La tessera di pescatore può essere rifiutata a chi negli ultimi cinque anni sia stato passibile di punizione o di multa per
distruzione o danneggiamento intenzionale di costruzioni idrauliche, installazioni piscicole, dispositivi per la cattura di pesci o imbarcazioni di pesca;
furti di attrezzi o imbarcazioni di pesca;
gravi trasgressioni intenzionali di disposizioni di protezione delle acque, oppure
gravi contravvenzioni intenzionali al presente accordo o ad altre disposizioni di polizia della pesca. (3). La tessera di pescatore può essere annullata o ritirata quando
diviene successivamente noto che, al momento del rilascio, esistevano motivi giustificanti un rifiuto oppure
si verificano fatti successivi che avrebbero giustificato un rifiuto. (4). Il rilascio, il ritiro e la perdita delle tessere di pescatore devono figurare in un registro. La prefettura di Costanza ne va tenuta al corrente. (5). I plenipotenziari si adoperano per arrivare ad un reciproco adeguamento delle tariffe per il rilascio delle tessere di pescatore.
(1). La tessera di pescatore professionista per l’esercizio indipendente della pesca (tessera A di pescatore professionista) viene rilasciata a chi
1.13 riempia le condizioni ai sensi del capoverso 1 n. 2 e 3 e 2. lavori in un’azienda, il proprietario della quale è titolare di una tessera A di pescatore professionista. (3). La tessera di pescatore professionista viene rilasciata al massimo per tre anni civili consecutivi. Il rilascio della prima tessera richiede il parere della commissione della pesca (§ 33.) (4). Per la formazione professionale secondo il capoverso 1 n. 2, gli Stati contraenti possono prendere disposizioni complementari o deroganti, aventi pari valore. (5). I plenipotenziari possono convenire, per una durata di cinque anni al massimo, disciplinamenti che prevedono il rilascio di un numero limitato di tessere di pescatore professionista, se un provvedimento siffatto si rivela necessario per garantire una gestione piscicola appropriata, in particolare per il mantenimento del patrimonio ittico.14 (6). Nel caso di un disciplinamento giusta il capoverso 5, occorre tenere in considerazione della presente disposizione: in base alla limitazione, la tessera di pescatore professionista non può essere rifiutata ai pescatori professionisti ai quali la tessera era stata rilasciata prima dell’entrata in vigore del disciplinamento; per pescatori professionisti che pescano anche nel Lago superiore di Costanza può essere adottato un disciplinamento derogatorio.15
I pescatori professionisti che adempiono le condizioni per il rilascio della tessera di pescatore professionista, ma che non l’ottengono in virtù dei provvedimenti relativi alla limitazione del numero di tessere rilasciate, sono iscritti in una lista d’attesa secondo l’ordine della loro prima candidatura. Quando il numero delle tessere in circolazione è di nuovo inferiore al massimo fissato, vengono rilasciate nuove tessere secondo l’ordine stabilito mediante la lista d’attesa. Se una tessera di pescatore professionista diventa libera nel quadro della consegna di un’azienda piscicola a un parente o affine in linea diretta discendente o in linea collaterale fino al terzo grado, il successore dell’azienda riceve una tessera indipendentemente dalla lista d’attesa.
(1). La tessera di pescatore ausiliario viene rilasciata col consenso di un titolare della tessera A di pescatore professionista a chi
(1). La tessera annuale di pescatore sportivo viene rilasciata a chi intenda pescare con attrezzi giusta il § 14 cpv. 2 primo periodo e non professionalmente.16 (2). La tessera annuale di pescatore sportivo viene ogniqualvolta rilasciata per la durata di un anno civile. (3). La prefettura di Costanza può, d’intesa con i plenipotenziari, limitare il numero delle tessere annuali di pescatore sportivo di volta in volta per la durata di un anno civile e ripartirlo sugli uffici di distribuzione, se ciò è richiesto da motivi di conservazione del patrimonio ittico o della pesca professionale.
(1). La tessera mensile di pescatore sportivo viene rilasciata a chi intenda pescare con attrezzi giusta il § 14 cpv. 2 primo periodo e non professionalmente, anche se non abita in uno dei Comuni elencati al § 6 cpv. 2.17 (2). La tessera mensile di pescatore sportivo viene rilasciata di volta in volta per la durata di un mese a decorrere dalla data del rilascio…18Nel corso di un anno civile, la medesima persona può beneficiare al massimo di tre tessere mensili di pescatore sportivo. La prefettura di Costanza può, d’intesa con i plenipotenziari, limitare di volta in volta per la durata di un anno civile, a due o a uno il numero massimo delle tessere mensili ai sensi della frase 2, se ciò è richiesto da motivi di conservazione del patrimonio ittico o della pesca professionale. (3). …19
(1). La competenza per il rilascio e – indipendentemente dalla competenza giudiziaria – per il ritiro della tessera di pescatore di cui beneficiano persone che risiedono o soggiornano abitualmente
I diritti di pesca privati nel campo d’applicazione del presente contratto sono liberamente alienabili e trasmissibili per eredità. Essi possono però, tramite negozio giuridico, essere trasmessi solo indivisi.
(1). I titolari della tessera di pescatore professionista e della tessera di pescatore ausiliario (pescatore professionista) possono esercitare la pesca soltanto con le reti, i bertovelli e le lenze da fondo, elencati nelle disposizioni in appresso, nonché con tutti gli attrezzi permessi ai pescatori sportivi. Sono tenuti a partecipare alla cattura di riproduttori nonché ai provvedimenti speciali intesi a conservare i popolamenti.20 (2). I titolari della tessera annuale o mensile di pescatore sportivo (pescatore sportivo) possono esercitare la pesca soltanto con la lenza, il vangaiolo, nonché con la rete e la bottiglia per i pesci da esca. Non è permesso pescare dalle imbarcazioni a motore in movimento. (3). Ai pescatori professionisti e a quelli sportivi può essere richiesto di annunciare le catture effettuate.21
(1). Possono essere usati per la pesca con le reti:
Le reti basse possono essere utilizzate soltanto come reti da fondo, le reti alte soltanto come reti da fondo o reti flottanti ancorate.
Per il calcolo dell’altezza delle reti vale la tabella di calcolo dell’altezza delle reti in rapporto al numero delle maglie che costituisce l’allegato 2 del presente accordo.22 (2). Nel posare le reti bisogna mantenere una distanza dalle altre reti: se si tratta di reti basse, 50 m, di reti alte 100 m e di reti flottanti, 200 m. Le reti che vengono posate in modo che partano dalla stessa riva per ritornarvi («Ufer – zu Ufer-Sätze») possono essere fissate una all’altra, senza spazio. (3). Le formazioni litoranee, ai sensi delle disposizioni menzionate qui appresso, sono la zona che va dalla riva fino al declivio. Laddove il declivio non è pronunciato si considera la zona in cui l’acqua può raggiungere sino a 5 m di profondità.
(1). Per le reti basse si applicano le seguenti misure:
(1). Per le reti alte si applicano le seguenti misure:
(1). La posa delle reti è vietata dal tramonto sino a due ore prima dello spuntar del sole e il ritiro dal tramonto fino allo spuntar del sole. (2). Dal 30 aprile al 31 ottobre le reti possono rimanere tese per una notte e dal 31 ottobre al 30 aprile per due notti (Ueberabendsatz). Durante l’orario estivo possono essere tese a partire dalle ore 17.00. Dall’inizio dell’orario invernale fino al 18 dicembre le reti possono essere tese a partire dalle ore 15.00. Dal 19 dicembre fino all’inizio dell’orario estivo le reti possono essere tese durante tutta la giornata, sempre che l’ottavo periodo non disponga altrimenti. Dall’inizio dell’orario estivo fino al 18 dicembre le reti devono essere ritirate entro le ore 10.00. Dal 19 dicembre fino all’inizio dell’orario estivo le reti possono essere ritirate durante tutta la giornata, sempre che l’ottavo periodo non disponga altrimenti. Il 18 dicembre le reti devono essere ritirate entro le ore 10.00 e possono essere tese a partire dalle ore 15.00. Dal 10 gennaio fino all’inizio dell’orario estivo il mercoledì le reti devono essere ritirate entro le ore 10.00 e possono essere tese di nuovo a partire dalle ore 15.00.29 (3). Durante la prima metà della giornata (Uebermorgensatz), possono essere posate soltanto reti basse. Devono essere ritirate al più tardi entro le ore 11.00. Quelle che rimangono oltre quest’ora sono considerate Treibsatz. .30 (4). Le reti devono formare un angolo retto con il declivio quando sono tese la notte (Ueberabendsatz) o durante la prima parte della giornata (Uebermorgensatz); fanno eccezione a questa disposizione:
(1). I bertovelli devono avere uno scomparto guida di una lunghezza massima di 20 m e di un’altezza massima di 1 m e camere laterali di una lunghezza massima di 10 m ciascuna e un’altezza massima di 1 m.32L’apertura non dev’essere più larga di 1 m, la magliatura deve misurare almeno 34 mm. Nei bertovelli, in materiale sintetico, per la cattura delle anguille, la magliatura o la larghezza delle aperture non deve oltrepassare i 20 mm. (2). I bertovelli vanno posati in modo che l’apertura sia sott’acqua.33Dagli altri bertovelli bisogna osservare una distanza di 20 m e dai propri una distanza di non oltre 20 m. I bertovelli posati vanno accuditi secondo le esigenze della pesca. (3). In un’azienda piscicola è permessa la posa contemporanea di non più di dodici bertovelli ai sensi del capoverso 1 frase 1 e dieci bertovelli per la cattura delle anguille. (4). La posa dei bertovelli per la cattura delle anguille è consentita nel periodo dal 1oaprile, ore 10.00, al 31 ottobre34. Se il 1° aprile cade su una domenica, conta il giorno lavorativo successivo. (5). Fra il tramonto e il sorgere del sole è vietata la posa e il ritiro di bertovelli.35
(1). Dal 1oottobre al 30 aprile le lenze da fondo vanno posate soltanto in una profondità d’acqua di almeno 1 m.36 (2). In caso di frequenti catture di anguille che ancora non hanno raggiunto la lunghezza minima, la prefettura di Costanza, uditi i guardapesca membri della commissione della pesca, può transitoriamente vietare che in determinati punti si usino i vermi da esca. (3). Il § 16 capoverso 5 è applicabile per analogia.37
(1). La lenza può avere al massimo tre ami muniti di esche naturali o artificiali. L’impiego del «Kosack», dello «Zocker», del «Pilker» e della «Juckschnur», come pure lo strappo («Schlenzen») sono vietati. (2). L’esercizio della pesca con la lenza è permesso soltanto nello spazio tra il levare e il tramonto del sole. Nel periodo 16 maggio38a 31 ottobre la cattura delle anguille è permessa giornalmente fino alle ore 24.00 dopo il tramonto tuttavia soltanto dalla riva.39Dopo il tramonto del sole, i posti di cattura vanno cercati soltanto stando sulla riva. (3). Un pescatore può servirsi contemporaneamente di due lenze al massimo, che vanno sorvegliate di continuo. La pesca con la lenza senza galleggiante non è permessa. Se l’amo s’impiglia nella rete o in un bertovello altrui, non lo si deve ritirare. La cordicella della lenza dev’essere piuttosto tagliata secondo la profondità dell’acqua. Se la cordicella è munita del nome e dell’indirizzo del pescatore, il proprietario della rete o del bertovello è tenuto a restituirgli immediatamente l’amo dopo averlo ricuperato. (4). Pescando con la lenza da lancio, bisogna mantenere una distanza di almeno 50 m dalle reti o dai pali di un «reis».
(1). Secondo le prescrizioni del § 24 capoverso 1 secondo periodo e del § 25 capoverso 8, la cattura dei bianchetti come pesci da esca per il proprio fabbisogno è permessa:
(1). La priorità della pesca spetta al pescatore professionista che nel periodo autorizzato della pesca si presenta per primo sul posto di cattura e comincia immediatamente a pescare. I pescatori professionisti che si presentano dopo devono osservare le distanze prescritte ai § 15 capoverso 2 e § 16 capoverso 2 secondo periodo a meno che i pescatori professionisti presenti non esercitino la pesca in comune.40 (2). Se più pescatori professionisti compaiono sul posto nel periodo della cattura dei riproduttori, essi possono esigere che questa venga praticata in comune.
(1). In nessuna direzione il diametro di un «reis» deve oltrepassare i 15 m. Un «reis» va marcato con vari pali («Kastenpfähle»). Non è permesso che i pali di cinta abbiano una distanza di oltre 30 m dal centro del «reis» («Reispfahl»), così come non è permesso che siano piantati sul basso fondo. Il «reis» dev’essere marcato chiaramente da indicazioni fissate ai pali di cinta. (2). Il proprietario di un «reis» è tenuto a mantenerlo nello stato che risponda allo scopo. Se un «reis» viene trascurato, l’autorità competente secondo il capoverso 3 può esigere dal proprietario o dal rappresentante ai sensi del capoverso 6, che lo ripristino entro un certo termine che non deve andare oltre i tre mesi. Se il proprietario del «reis» non rispetta il termine ingiuntogli, scade il diritto di ripristinare l’attrezzo e di usarlo per la pesca. L’autorità competente secondo il capoverso 3 può, nei casi contemplati nella frase 3, ordinare l’eliminazione del «reis» per il tramite del suo proprietario. (3). Il proprietario e ogni cambiamento di proprietario devono figurare su un elenco. Per i «reiser» che si trovano integralmente o almeno per metà su territorio tedesco, l’elenco viene compilato dalla prefettura di Costanza e per i rimanenti, dagli uffici distrettuali di Kreuzlingen e Steckborn. La prefettura di Costanza e gli uffici distrettuali di Kreuzlingen e Steckborn si comunicano le registrazioni fatte nei rispettivi elenchi. Il proprietario riceve un attestato dell’avvenuta registrazione, senza il quale non può esercitare la pesca nell’ambito del «reis». (4). Per costruire un nuovo «reis» ci vuole il permesso dell’autorità designata al capoverso 3. Una volta ottenuto il permesso, il numero dei «reiser» esistenti non può essere aumentato in nessuno degli Stati contraenti. (5). Il «reis», o parte di esso, può essere trasmesso mediante negozio giuridico solo indiviso. La pesca nell’ambito della superficie debitamente marcata da pali di cinla è permessa soltanto al proprietario del «reis» o alle persone cui il proprietario ha rilasciato un’autorizzazione scritta.41 (6). Se il «reis» appartiene a più proprietari, l’autorizzazione scritta può essere rilasciata unicamente da un rappresentante comunitario. I proprietari devono comunicare alle autorità competenti ai sensi del capoverso 3 il nome e l’indirizzo del rappresentante che verranno riportati sull’elenco.
(1). Ai sensi del presente ordinamento sulla pesca l’ora del calare e del sorgere del sole viene stabilito dalla tabella seguente:
| Mese | Calare del sole | Sorgere del sole |
|---|---|---|
| Gennaio | ore 17.30 | ore 7.30 |
| Febbraio | ore 18.00 | ore 7.00 |
| Marzo (ora solare) | ore 19.00 | ore 5.00 |
| Marzo (ora legale) | ore 20.00 | ore 6.00 |
| Aprile | ore 21.00 | ore 5.30 |
| Maggio | ore 22.00 | ore 4.30 |
| Giugno | ore 22.00 | ore 4.30 |
| Luglio | ore 22.00 | ore 4.30 |
| Agosto | ore 21.00 | ore 5.00 |
| 1°–15 settembre | ore 20.00 | ore 5.30 |
| 16–30 settembre | ore 19.30 | ore 6.00 |
| 1°–15 ottobre | ore 19.30 | ore 6.30 |
| 16–31 ottobre | ore 19.00 | ore 7.00 |
| Novembre | ore 18.00 | ore 7.00 |
| Dicembre | ore 17.00 | ore 7.30 |
Per notte s’intende il periodo tra il calare e il sorgere del sole.42 (2). Se la pesca dev’essere terminata per una certa ora, bisogna che i preparativi si svolgano in modo da poter sospendere il lavoro per l’ora in questione.
(1). Come giorni festivi per l’esercizio della pesca contano, a parte le domeniche, il Capodanno, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua,43l’Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il Corpus Domini, gli Ognissanti, nonché i due Giorni di Natale. (2). Nei giorni festivi, eccettuati quelli che cadono nel periodo della cattura dei coregoni riproduttori, è vietato posare o ritirare le reti, i bertovelli e le reti da fondo, tranne le reti per la cattura dei pesci da esca, a meno che si vogliano prevenire danni agli attrezzi da pesca. È fatto salvo il paragrafo 16 capoverso 2 quarto periodo. Il giorno dell’Ascensione e il giorno del Corpus Domini è autorizzata la posa dell’«Ueberabendsatz». Dal 1° novembre al 20 aprile, la pesca sportiva può essere praticata soltanto dalla riva.44 (3). Il giorno dell’Epifania (6 gennaio), il 1° maggio, il 1° agosto, il 3 ottobre e il mercoledì che precede l’ultima domenica dell’anno liturgico (Digiuno) è vietato posare le reti per cacciare i pesci (Treibsatz).45
(1). Per la cattura dei pesci è vietato utilizzare sostanze esplosive, narcotiche e velenose, lacci, bertovelli di fili metallici, armi da tiro, arpioni ed altri attrezzi lesivi (ad eccezione degli ami delle lenze), come pure forare il ghiaccio. È vietato l’utilizzo di pesci da esca vivi.46 (2). L’uso della corrente elettrica a scopi di cattura richiede un permesso dell’autorità competente dello Stato contraente interessato.
(1). Per i pesci e gamberi menzionati qui appresso sono stabiliti i periodi protettivi e le misure minime seguenti:
| Specie | Periodo protettivo | Misure minime |
|---|---|---|
| Anguilla | nessuno | 50 cm |
| Temolo | 1° febbraio–30 aprile | 30 cm |
| Pesce persico | 25 aprile–15 maggio | – |
| Coregone (compreso il «Gangfisch») | 15 ottobre–18 dicembre | –47 |
| Trote | 1° ottobre–31 dicembre | 35 cm |
| Luccio | 1°–30 aprile | 40 cm |
| Luccioperca | nessuno | 35 cm |
| Gambero fluviale | 1° ottobre–31 luglio | 12 cm |
| Astaco | tutto l’anno | – .48 |
(2). I periodi protettivi iniziano e finiscono sempre alle ore 12.00 dei giorni indicati. La misura minima è data dall’estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata. (3). I pesci catturati durante il periodo protettivo e che ancora non hanno raggiunto la lunghezza minima, vanno liberati con cura e, se c’è possibilità di sopravvivenza, rimessi in acqua. (4). Le misure minime devono essere incise durevolmente in ogni imbarcazione da pesca o constatate per il tramite di altri mezzi ausiliari. (5). Si applicano le seguenti restrizioni alla cattura dei pesci:
| Al giorno | Al mese | All’anno | |
|---|---|---|---|
| Tessera mensile | 10 coregoni | 50 coregoni | |
| di pescatore | 5 lucci | 15 lucci | |
| sportivo | 50 pesci persici | ||
| Tessera annuale | 10 coregoni | 200 coregoni | |
| di pescatore sportivo | 5 lucci | 70 lucci | |
| 50 pesci persici |
Per ogni pescatore sportivo presente sul battello non devono trovarsi più di dieci coregoni, cinque lucci e 50 pesci persici. I coregoni e i pesci persici pescati con la canna devono essere trascinati a riva.49 (6). La pesca del temolo è vietata nel tratto di Reno lacustre e di Lago Inferiore compreso tra il vecchio ponte sul Reno di Costanza e la linea Ermatingen-Stad – Bruckgraben (Reichenau) come pure nel Reno lacustre a sud-ovest della linea compresa tra il porto di Hemmenhofen e il porto di Steckborn fino al confine nazionale sul Reno tra Öhningen-Stiegen e Stein am Rhein.50 (7). Dal 1° aprile al 30 giugno è vietata la cattura con la canna di coregoni nel comprensorio delimitato a est dal limite del territorio della pesca generale secondo il paragrafo 5 capoverso 1 numero 1 e a ovest dalla linea di collegamento tra la sala pompe sull’isola di Reichenau a ovest del Fehrenhorn (edificio con tavola di divieto di ancoraggio) e la sala pompe di Ermatingen situata nella baia di Ermatingen.51 (8). Fatto salvo il § 26 capoverso 5, possono essere usati come pesci da esca soltanto gardon, scardole, abramidi comuni, leucischi, alburni e cavedani.52
(1). Gli stati contraenti s’impegnano
ad esercire o a fare esercire degli impianti d’allevamento per assicurare le necessarie immissioni artificiali di pesci nelle acque soggette al presente accordo; e
a prendere, in conformità del diritto interno, le misure speciali volte alla protezione e al promovimento (misure protettive), in quanto sia necessario per la conservazione del patrimonio ittico. Nella misura in cui la pesca generale ne venga limitata, i provvedimenti richiedono l’autorizzazione dell’altro Stato contraente. (2). Nell’intento di garantire una gestione piscicola ben concepita, i plenipotenziari stabiliscono di comune accordo un piano di gestione per un periodo che va da uno a cinque anni, relativo
alla specie e alla quantità dei pesci immessi artificialmente nelle acque per il tramite degli Stati contraenti o di terzi che partecipano volontariamente a queste operazioni;
alla quantità ammissibile di pesci catturati in base ai singoli diritti di pesca privati e alle tessere di pescatore;
al numero massimo delle autorizzazioni ammissibili secondo il § 4 capoverso 1 per il singolo diritto di pesca e per un solo «reis»; 4.53 alle misure contro la proliferazione di determinate specie di pesci.
Vanno dapprima uditi i titolari dei diritti di pesca privati e la commissione della pesca. (3). Per la messa in vigore degli accordi secondo il capoverso 2 occorre la conferma scritta degli uffici competenti di ciascun Stato. (4). L’immissione artificiale di pesci va effettuata soltanto previo accordo di un guardapesca designato dagli Stati contraenti. Per evitare la propagazione di malattie infettive e conservare l’identità genetica dei popolamenti possono essere immessi solo pesci nati da riproduttori provenienti dal Lago di Costanza, nella misura in cui i plenipotenziari non decidano diversamente.54
L’immissione di specie allogene, di pesci e gamberi può essere effettuata soltanto previo accordo degli Stati contraenti; questa disposizione si applica anche a specie indigene di pesci il cui patrimonio genetico è stato modificato da interventi biotecnici o di ingegneria genetica. (5). Possono essere usati come esca soltanto pesci bianchi pescati nel Lago di Costanza.55
(1). I pescatori professionisti sono, in base ad un permesso speciale rilasciato dalle autorità ai sensi del § 12 capoverso 1, autorizzati a catturare, durante il periodo protettivo, i riproduttori per prelevarne uova e latte in vista dell’allevamento artificiale. L’autorizzazione può essere rilasciata a determinate condizioni o vincolata a (determinati oneri e possono inoltre essere fissate deroghe alle prescrizioni menzionate nei §§ 15 a 15c.56 (2). I pescatori professionisti sono tenuti ad offrire i riproduttori vivi agli impianti d’incubazione per l’immissione artificiale nelle acque soggette al presente accordo o ad utilizzarli secondo le istruzioni dei gardapesca. Nella misura in cui gli elementi di riproduzione coprano il fabbisogno nell’ambito del presente accordo, i guardapesca possono autorizzarne l’impiego per l’immissione artificiale in altre acque. (3). L’autorizzazione per la cattura dei riproduttori può essere rifiutata o revocata se, catturando i riproduttori, il pescatore professionista si è reso colpevole di ripetute o gravi trasgressioni del presente accordo oppure di inosservanza delle condizioni o degli oneri connessi al permesso. (4). Le autorità menzionate nel § 12 capoverso 1 possono accordare ai pescatori professionisti autorizzazioni per catture speciali, segnatamente per misure di conservazione dei popolamenti secondo il § 14 capoverso 1 secondo periodo. Il capoverso 1 secondo periodo e il capoverso 3 sono applicabili per analogia.57
(5)58Ai due Stati contraenti spetta l’esclusivo diritto di pesca della microfauna predata dai pesci nell’intero campo d’applicazione del presente accordo.
(6)59I guardapesca sono autorizzati a circoscrivere e a marcare i rifugi di fregola, in vista di proteggere determinate specie di pesci o di regolare la cattura dei riproduttori.
Gli Stati contraenti s’impegnano a prelevare dai titolari della tessera di pescatore, compresi i titolari di diritti di pesca privati, una tassa di pesca destinata esclusivamente a promuovere l’economia piscicola nel campo d’applicazione del presente accordo. I plenipotenziari si adoperano per arrivare ad un reciproco adeguamento della tassa. Si può rinunciare alla tassa ai sensi della frase 1, se una tassa generale di pesca viene prelevata nel territorio di uno degli Stati contraenti ed è destinata a promuovere gli scopi della frase 1 in misura paragonabile.
(1). La sorveglianza della pesca nell’ambito del presente accordo è compito della prefettura di Costanza e dei guardapesca designati dagli Stati contraenti. Ciascun Stato contraente comunica all’altro la nomina dei guardapesca. (2). I guardapesca così designati sono incaricati di sorvegliare la pesca nell’ambito del presente accordo e di cooperare alla sistemazione delle acque piscicole. (3). I plenipotenziari sono autorizzati ad impartire alla prefettura di Costanza istruzioni elaborate in comune per il settore della sorveglianza della pesca ed applicabili a tutto il territorio soggetto al presente accordo. Il Paese del Baden-Württemberg provvede affinché le istruzioni in questione siano rispettate. Il diritto nazionale di impartire istruzioni per il tramite della prefettura di Costanza rimane riservato. (4). I guardapesca compiono il loro servizio secondo le prescrizioni generali approvate dai plenipotenziari e secondo le istruzioni della prefettura di Costanza (sorveglianza tecnica). Essi sono autorizzati ad effettuare la sorveglianza anche sul territorio dell’altro Stato contraente. Essi sono assoggettati alla sorveglianza e al potere disciplinare dello Stato che li ha designati. (5). Le persone che pescano o che, lungo la riva o sull’acqua, portano seco attrezzi di pesca sono in ogni momento tenuti, se i guardapesca lo richiedono,
Se intimati dal guardapesca, i conducenti delle imbarcazioni devono fermarsi immediatamente e, se richiesti, prenderlo a bordo. Si rimetteranno in movimento solo se il guardapesca lo permette. (6). Ad ogni intervento, il guardapesca deve, se richiesto, esibire la sua tessera di servizio, tranne che non vi si oppongano motivi di sicurezza. Il guardapesca può sequestrare i pesci catturati e gli attrezzi di pesca se le persone pescano senza averne il diritto, si fanno trovare con attrezzi di pesca lungo le rive o sulle acque in cui non hanno diritto di pesca oppure hanno altrimenti trasgredito le pertinenti disposizioni. Se un guardapesca svolge la sua attività nell’altro Stato contraente, egli è tenuto a consegnare immediatamente ai servizi ivi competenti i pesci e gli attrezzi di pesca sequestrati. Ciascun Stato contraente indica all’altro i propri servizi competenti.
(1). Le reti e i bertovelli possono essere utilizzati soltanto se rispondono alle prescrizioni e sono stati piombati dal guardapesca competente. Un attrezzo di cattura acquistato già piombato può essere utilizzato soltanto se è stato ripiombato dal guardapesca competente. I furti di attrezzi vanno annunciati senza indugio al guardapesca competente.61Dopo la piombatura, le reti e i bertovelli non devono subire alcun trattamento che modifichi la magliatura massima o minima prescritta. Una rete o un bertovello che secondo un ulteriore controllo non risponde più alle prescrizioni deve essere spiombato. Prima dell’imbastitura, il guardapesca ufficiale, dopo aver controllato la magliatura, l’altezza della rete e il diametro del filo, può piombare provvisoriamente le reti. (2). La magliatura deve essere misurata quando la rete è bagnata; all’uopo si riuniscono dieci file di maglie (ciascuna composta da cinque maglie) alle quali si appende un peso di 1 kg. La magliatura minima è rispettata se i lati misurati delle maglie corrispondono in media alla magliatura minima ammessa o la supera. Una rete è considerata bagnata quando è stata immersa nell’acqua durante le 12 ore precedenti la misurazione. (3). Le reti, i bertovelli e le lenze da fondo devono recare l’indirizzo e le iniziali del proprietario o essere munite di un qualsiasi contrassegno inconfondibile, annunciato al servizio di vigilanza della pesca. Nel caso delle reti e dei bertovelli il contrassegno va apposto sui galleggianti. (4). La posizione delle reti, dei bertovelli e delle lenze da fondo deve essere sufficientemente segnalata. Le reti che in parte o integralmente presentano una colonna d’acqua inferiore a 2 metri al di sopra della sagola principale, devono essere segnalate alle due estremità con una boa e tra questi due punti con almeno tre galleggianti bianchi per poter riconoscere facilmente il percorso delle reti. Le boe devono avere un volume di almeno 5 litri. Le boe devono essere di colore arancio traffico secondo la scala di colori del Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL 2009) o di un colore simile. Se la colonna d’acqua sopra la sagola principale è inferiore a 2 metri, la lunghezza della fune delle boe o dei galleggianti può essere al massimo di 5 metri. Al posto delle boe possono essere utilizzati anche pali con bandiere di colore arancio. L’obbligo di segnalazione delle reti ai sensi del secondo o sesto periodo non vige nelle riserve naturali in cui è vietato bagnarsi e per un massimo di quattro reti sorvegliate costantemente da pescatori professionisti. Le disposizioni relative alla navigazione restano applicabili.62 (5). Le reti e i bertovelli posati o portati con sé che non sono stati piombati conformemente al capoverso 1 devono essere sequestrati dal guardapesca. Le reti, i bertovelli e le lenze da fondo posati che non sono contrassegnati conformemente al capoverso 3 possono essere sequestrati dal guardapesca. In virtù del § 35, gli attrezzi sequestrati devono essere consegnati alle autorità competenti per procedimento penale contro gli autori di contravvenzioni al presente accordo. (6). Le reti, i bertovelli e le lenze da fondo posate che non si trovano devono essere cercate immediatamente con mezzi adeguati. Se la ricerca non ha successo, il proprietario dell’attrezzo da pesca deve annunciare immediatamente la perdita al guardapesca competente.63
Nelle, sulle o lungo le acque soggette al presente contratto e in cui non ha diritto di pesca, nessuno può portare seco attrezzi o altri mezzi di cattura pronti per l’impiego. È vietato portare seco attrezzi o altri mezzi di cattura vietati. I pescatori professionisti possono portare con sé soltanto il numero di reti e di bertovelli utilizzabili contemporaneamente.64
(1). Ciascun Stato contraente nomina un plenipotenziario. (2). Oltre i compiti assegnati loro in virtù del presente contratto, i plenipotenziari devono, in particolare,
(1). Una commissione della pesca viene istituita presso la prefettura di Costanza, per consigliare i plenipotenziari e la prefettura di Costanza. La Commissione della pesca va udita nel caso di decisioni fondamentali o d’importanza generica. (2). La Commissione della pesca è composta da
La Commissione della pesca ha capacità di deliberare, se la maggioranza dei suoi membri è presente. Essa decide con la semplice maggioranza; le astensioni dal voto non contano. (3). I pescatori professionisti del Baden‑Württemberg e quelli svizzeri sono nominati in un comizio elettorale dai titolari di una tessera di pescatore professionista, residenti nei Comuni elencati al § 6 capoverso 2 n. 1, risp. al § 6 capoverso 2 n. 2, per una durata di cinque anni. La rielezione è ammessa. La prefettura di Costanza convoca, entro un termine di almeno due settimane, gli elettori al comizio elettorale sull’Isola di Reichenau. Il comizio elettorale è presieduto da un rappresentante della prefettura di Costanza. Un pescatore professionista che da più di tre mesi non è più titolare di una tessera di pescatore professionista non fa più parte della Commissione. (4). I pescatori sportivi sono eletti dalle loro associazioni riconosciute e aventi sede in un Comune menzionato al § 6 capoverso 2 n. 1, risp. al § 6 capoverso 2 n. 2. La rielezione è ammessa. I pescatori sportivi devono essere titolari di una tessera annuale di pescatore sportivo. Essi non fanno più parte della Commissione allo scadere dell’anno civile, in cui non è riempita la condizione formulata alla frase 3. (5). Ogni pescatore professionista o sportivo ha un sostituto che, in caso di dimissione o di impedimento permanente, ne assume le veci fino alla scadenza dei periodo di carica. In caso di impedimento occasionale, il membro della commissione è sostituito dal suo supplente.65 (6). La Commissione della pesca è convocata dal presidente. Essa è convocata se ciò viene richiesto da uno dei plenipotenziari o dalla maggioranza dei membri.
(1). Gli Stati contraenti s’impegnano ad emanare prescrizioni, secondo le quali siano passibili di almeno della multa o della pena pecuniaria le contravvenzioni commesse intenzionalmente o per negligenza alle seguenti prescrizioni del presente accordo o alle disposizioni emanate in virtù di esso:
(1). Le contravvenzioni alle disposizioni del presente accordo e alle prescrizioni emanate in virtù di esso sono perseguite dal Paese del Baden-Württemberg, se il colpevole risiede o soggiorna abitualmente nel territorio assoggettato alla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania. Sono invece perseguite dalla Confederazione svizzera se il colpevole risiede o soggiorna abitualmente in territorio svizzero. Se l’infrazione è stata commessa nell’altro Stato contraente, occorre una domanda dell’autorità competente di detto Stato. Ciascun Stato contraente applica il proprio diritto interno. Il § 36 rimane intatto. Per quanto concerne il perseguimento della pesca di frodo, si applica il diritto interstatale generale. (2). Se il colpevole non risiede o soggiorna abitualmente né su territorio assoggettato alla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania né su quello elvetico, è competente lo Stato, in cui l’infrazione è stata commessa. Se non si può accertare pienamente dove sia stata commessa l’infrazione o se è stata commessa in ambedue gli Stati contraenti, la competenza spetta allo Stato i cui organi sono intervenuti per primi. (3). Le decisioni e le sentenze definitive ed esecutive pronunciate contro le infrazioni al presente accordo in uno degli Stati contraenti in virtù del suo ordinamento giuridico sono, a richiesta di questo Stato, esecutivo anche nell’altro, così come viceversa lo sono le corrispondenti decisioni e sentenze di quest’ultimo contro le infrazioni al presente accordo. Le somme di denaro incassate e le spese non sono rimborsate. (4). I guardapesca inoltrano le denunce d’infrazione al presente accordo, i documenti relativi ed eventuali ulteriori oggetti all’autorità dello Stato competente per il perseguimento ai sensi dei capoversi 1 e 2.
(1). Se le infrazioni al presente accordo e alle prescrizioni ed ordinamenti stabiliti in virtù di esso sono leggere, le autorità competenti e i guardapesca designati dagli Stati contraenti possono punire il colpevole con un avvertimento ed infliggergli una multa d’avvertimento (multa disciplinare), che comporta al minimo dieci marchi tedeschi dieci franchi svizzeri e al massimo settantacinque marchi tedeschi settantacinque franchi svizzeri.66Una pena del genere va inflitta se l’avvertimento senza la multa d’avvertimento (multa disciplinare) non è sufficiente. (2). L’avvertimento secondo il capoverso i frase 1 è efficace soltanto se il colpevole, messo al corrente del proprio diritto di rifiuto, l’accetta e versa l’importo della multa d’avvertimento (multa disciplinare) secondo le indicazioni dell’autorità o del guardapesca sia in contanti sia direttamente o per il tramite della posta al servizio di dovere entro un termine di una settimana, accordato se il responsabile non può pagare immediatamente la multa d’avvertimento (multa disciplinare) o se l’importo supera venti marchi tedeschi venti franchi svizzeri.67 (3). Viene rilasciata un’attestazione circa l’avvertimento ai sensi del capoverso 1 frase 1, l’importo della multa d’avvertimento (multa disciplinare), il pagamento o l’eventuale termine per il versamento. Non verrà percepita alcuna spesa (tasse e simili). L’avvertimento non sarà iscritto nel casellario giudiziale o in altri registri del genere. Le somme percepite spettano allo Stato contraente, la cui autorità o il cui guardapesca ha inflitto la pena d’avvertimento. (4). Se l’avvertimento ai sensi del capoverso 1 frase 1 è efficace, il reato non è più perseguibile dal profilo di fatto e giuridico che è stato all’origine dell’avvertimento.
(1). Se l’adeguamento della biologia e tecnica piscicole alle conoscenze più recenti lo richiede, i plenipotenziari possono modificare
(1). Nella misura in cui la conservazione del patrimonio ittico lo richieda, la prefettura di Costanza, uditi i guardapesca membri della Commissione della pesca, può, in deroga ai §§ 15 a 18, ordinare che vengano modificati la costruzione degli attrezzi ed altri mezzi di cattura, il numero, la durata, il luogo e il tipo del loro impiego per un periodo di tre mesi al massimo. (2). Nell’interesse della conservazione degli avannotti e dei pesci giovani, la prefettura di Costanza, uditi i guardapesca membri della Commissione della pesca, può vietare la pesca in determinati posti per un periodo di tre mesi al massimo. (3). La prefettura di Costanza, uditi i guardapesca membri della Commissione della pesca, ha inoltre la facoltà di autorizzare attrezzi e metodi di pesca o altri mezzi di cattura vietati, in particolare a scopi d’economia piscicola o scientifici. (4). Le disposizioni ed autorizzazioni ai sensi dei capoversi 1 a 3 vanno comunicate immediatamente ai plenipotenziari, alle autorità competenti e ai pescatori professionisti. I plenipotenziari possono esigere in comune che le disposizioni ed autorizzazioni vengano abrogate o modificate. La prefettura di Costanza è tenuta a darvi immediatamente seguito. I plenipotenziari possono inoltre prorogare di dodici mesi al massimo le misure prese dalla prefettura di Costanza.
Le autorità competenti, degli Stati contraenti si accordano mutua assistenza nell’esecuzione del presente accordo. Applicano il loro diritto e possono comunicare direttamente tra di loro. Esse si tengono vicendevolmente al corrente delle decisioni e disposizioni prese per le infrazioni al presente accordo.
Gli Stati contraenti si comunicano a vicenda le statistiche delle catture e le immissioni artificiali di pesci entro il 1ofebbraio del seguente anno civile.
(1). I pescatori iscritti nel registro dei pescatore entro il 31 dicembre 197871possono ottenere la tessera di pescatore professionista anche quando non sono adempite le condizioni formulate al § 8 capoverso 1 n. 2 e capoverso 2 n. 1. Lo stesso vale per il rilascio della tessera di pescatore ausiliario agli ausiliari iscritti nel registro degli ausiliari, per quanto concerne le condizioni poste al § 9 capoverso 1 n. 2. (2). …72 (3). Le reti e i bertovelli non piombati possono essere utilizzati al massimo fino alla scadenza dei dodici mesi che seguono l’entrata in vigore del presente accordo. La presente disposizione si applica pure alle reti autorizzate finora ma che non lo sono più in virtù del presente accordo.73 (4). I pescatori professionisti che durante gli ultimi cinque anni prima dell’entrata in vigore del presente accordo hanno pescato sia nel Lago Superiore che nel Lago Inferiore di Costanza possono continuare a ottenere, oltre alla patente di pescatore professionista per il Lago Inferiore, una tessera di pescatore professionista per il Lago Superiore.74
(1). Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo la reciproca notificazione di ciascuno Stato in merito all’avvenuta esecuzione delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore. (2). Con l’entrata in vigore del presente accordo, la Convenzione del 3 luglio 189775concernente la pesca nel Lago Inferiore dì Costanza e nel Reno e tutti gli accordi volti a modificarla e a completarla, specialmente quelli del 1908, 1911, 1914, 1921 e 1924, sono abrogati.
Il presente accordo è ratificato mediante la firma di chi è competente in materia.Fatto a Reichenau il 2 novembre 1977, in due originali in lingua tedesca.
| Per la Confederazione svizzera: Diez Böckli | Per il Paese del Baden‑Württemberg Weiser |
|---|
| Coordinate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segni Numeri | Baden‑Württemberg | Svizzera | |||
| A destra | In alto | Y | X | ||
| 1 | 35 08825.00 | 52 80613.15 | 726 023.73 | 280 587.35 | |
| 2 | 35 08832.07 | 52 80881.38 | 726 025.48 | 280 855.72 | |
| 3 | 35 08100.13 | 52 81241.80 | 725 286.41 | 281 201.67 | |
| 4 | 35 08287.34 | 52 81446.42 | 725 469.57 | 281 409.99 | |
| 5 | 35 09718.68 | 52 81019.55 | 726 909.36 | 281 011.45 | |
| 6 | 35 09743.44 | 52 81263.36 | 726 929.29 | 281 255.75 | |
| 7 | 35 09492.39 | 52 81871.28 | 726 665.97 | 281 858.85 | |
| 8 | 35 08728.32 | 52 82744.45 | 725 885.08 | 282 716.91 | |
| 9 | 35 08992.06 | 52 83308.09 | 726 137.34 | 283 285.70 | |
| 10 | 34 99406.26 | 52 82701.83 | 716 564.32 | 282 488.79 | |
| 11 | 34 98523.10 | 52 82262.57 | 715 689.99 | 282 031.94 | |
| 12 | 34 92043.77 | 52 79355.29 | 709 269.22 | 278 995.48 | |
| 13 | 34 91460.53 | 52 78925.66 | 708 694.59 | 278 554.24 |
| Altezza massima delle reti | Larghezza delle maglie in mm* | Numero delle maglie* |
|---|---|---|
| 2 m | 32 | 34 |
| 34 | 34 | |
| 38 | 28 | |
| 50 | 22 | |
| 60 | 18 | |
| 80 | 14 | |
| 85 | 12 | |
| 5 m | 42 | 64 |
| 50 | 54 | |
| 60 | 46 | |
| 70 | 39 | |
| 80 | 34 | |
| 85 | 32 | |
| * Per le dimensioni intermedie, si applica il numero delle maglie immediatamente inferiore» |
A complemento dell’accordo, gli Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:
Fatto a Reichenau, il 2 novembre 1977, in due originali in lingua tedesca.
| Per la Confederazione svizzera: Diez Böckli | Per il Paese del Baden‑Württemberg Weiser |
|---|
[CS 14 219] ↩
Introdotto dal n. 1 dell’acc. del 19 novembre 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dal n. 1 dell’acc. del 19 novembre 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dal n. 1 dell’acc. del 19 novembre 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Secondo per. introdotto dal n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718) ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dal. n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dal. n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dal. n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dal. n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Abrogato dal n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, con effetto dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dal n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Per. introdotto dall’art. 1 n. 1 della Conv. del 24 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 2352). ↩
Nuovi numeri giusta l’art. 1 n. 1 della Conv. del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2007 5215). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Conv. del 21 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 41). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Conv. del 13 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Abrogato dall’art. 1 n. 3 della Conv. del 10 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2007 5215). ↩
Aggiornato dall’art. 1 n. 2 della Conv. del 13 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Parte del per. abrogata dall’art. 1 n. 2 della Conv. del 24 nov. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 2000 2352). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 della Conv. del 13 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Ultimo per. abrogato dall’art. 1 n. 3 della Conv. del 13 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 della Conv. del 13 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 dell’acc. del 22 giugno 1983, in vigore dal 1° giugno 1984 (RU 1983 1611). ↩
Espressione giusta l’art. 1 n. 3 dell’acc. del 22 giugno 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1611). ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 2 dell’acc. del 13 nov. 1986 (RU 1987 487). Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 3 dell’acc. del 13 nov. 1986 (RU 1987 487). Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovi termini giusta l’art. 1 n. 3 della Conv. del 24 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 2352). ↩
Il tenore della seconda frase giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Il tenore del secondo periodo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 della Conv. del 13 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Espressione cancellata dall’art. 1 n. 5 dell’acc. del 13 nov. 1986, con effetto dal 1° feb. 1987 (RU 1987 487). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 5 della Conv. del 13 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo del per. giusta l’art. 1 n. 3 della Conv. del 21 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 41). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 lett. a della Conv. del 21 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 41). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 della Conv. del 13 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Introdotto dal n. I dell’acc. del 19 nov. 1991 (RU 1992 1718). Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 lett. b della Conv. del 21 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 41). ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 6 della Conv. del 13 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 6 della Conv. del 13 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 4 lett. c della Conv. del 21 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 41). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta del secondo periodo il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dal n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
All’origine (4) ↩
All’origine (5) ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Per. aggiornato dall’art. 1 n. 7 della Conv. del 13 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 7 della Conv. del 13 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 7 della Conv. del 13 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7777). ↩
Ultima frase introdotta dal n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Secondo per. introdotto dal n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Importi giusto il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Importi giusto il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dal n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dal n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Nuovo tenore della prima parte di frase giusta il n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Abrogato dall n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, con effetto dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dal n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
Introdotto dal n. I dell’acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718). ↩
CS 14 219 ↩
Nuovo testo giusta il n. I del Prot. del 19 nov. 1991 (RU 1992 1730). ↩
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