0.935.515.14•Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro
0.935.515.14Bilateral International Treaty7 gen 2025
Concluso il 20 ottobre 2022
Approvato dall’Assemblea federale il 14 giugno 20241
Entrato in vigore mediante scambio di note il 7 gennaio 2025
(Stato 7 gennaio 2025)
La Confederazione Svizzera
e
il Principato del Liechtenstein,
memori degli stretti rapporti di buon vicinato esistenti fra i due Stati;
considerato il Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19232tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale) e il recepimento in base a tale atto di alcune disposizioni della legge federale del 29 settembre 20173sui giochi in denaro da parte del Liechtenstein;
desiderosi di collaborare per garantire la protezione dal gioco eccessivo e obbligare a tal fine gli organizzatori di giochi in denaro a comunicarsi, riconoscere e applicare le esclusioni dal gioco pronunciate dagli organizzatori dell’altro Paese;
considerate le analoghe normative legali dei due Stati nel settore dei giochi in denaro,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo disciplina:
Il presente Accordo si prefigge di rafforzare la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo.
Il presente Accordo si applica agli organizzatori di giochi in denaro che adottano esclusioni dal gioco secondo il diritto loro applicabile.
Gli organizzatori di giochi in denaro che constatano un motivo di esclusione secondo il diritto loro applicabile adottano o revocano l’esclusione e sono responsabili per lo scambio di dati secondo il presente Accordo.
Gli organizzatori di giochi in denaro possono tenere un registro comune ai fini dello scambio di dati secondo il presente Accordo.
Le esclusioni dal gioco adottate in uno Stato contraente sono riconosciute e applicate dagli organizzatori di giochi in denaro dell’altro Stato contraente.
Gli organizzatori di giochi in denaro che adottano l’esclusione informano per scritto la persona interessata del fatto che l’esclusione vale anche nell’altro Paese.
I giocatori esclusi possono in particolare, secondo il diritto applicabile all’organizzatore di giochi in denaro che ha pronunciato l’esclusione:
Gli organizzatori di giochi in denaro osservano le disposizioni sulla protezione dei dati loro applicabili.
La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Accordo è sanzionata secondo il diritto applicabile all’organizzatore inadempiente.
Gli organizzatori di giochi in denaro informano i giocatori da loro esclusi dal gioco prima dell’entrata in vigore del presente Accordo sull’estensione dell’esclusione dal gioco, a condizione che l’onere che ne risulta sia ammissibile.
Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo il giorno in cui gli Stati contraenti si sono reciprocamente notificati che le condizioni interne sono adempiute. È determinante la data dell’ultima notificazione.
Fatto a Berna, il 20 ottobre 2022, in due originali in lingua tedesca.
| Per la Confederazione Svizzera: Karin Keller-Sutter | Per il Principato del Liechtenstein: Sabine Monauni |
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