0.941.31•Convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso
0.941.31Multilateral International Treaty27 giu 1975
Conclusa a Vienna il 15 novembre 1972
Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 19731
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 1° aprile 19742
Entrata in vigore per la Svizzera il 27 giugno 1975
Emendata a Ginevra il 9 gennaio 2001
Entrata in vigore il 27 febbraio 2010
(Stato 18 ottobre 2022)
Preambolo
La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia,
la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera e
il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord,
desiderosi di agevolare il commercio internazionale di lavori di metalli preziosi pur garantendo la protezione del consumatore giustificata per la natura speciale di detti lavori,
considerando che l’armonizzazione internazionale delle norme, regole tecniche e linee direttrici concernenti i metodi e le procedure di controllo e di punzonatura dei lavori di metalli preziosi costituisce un prezioso contributo alla libera circolazione di tali prodotti,
considerando che la suddetta armonizzazione dovrebbe essere completata da un mutuo riconoscimento dei controlli e della punzonatura nonché desiderosi a tal fine di promuovere e d’intrattenere una collaborazione tra i loro laboratori di controllo e le loro autorità interessate,
considerato che la punzonatura obbligatoria non è richiesta dagli Stati contraenti e che l’utilizzazione dei punzoni conformi alla presente Convenzione per i lavori di metalli preziosi è lasciata al libero apprezzamento delle parti,
hanno convenuto quanto segue:
Giusta la presente Convenzione s’intendono per «lavori in metallo prezioso» i lavori in platino, in oro, in palladio, in argento o in leghe di questi metalli come definiti nell’allegato I.
Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 1 ai lavori in metallo prezioso che, dopo essere stati presentati a un Ufficio riconosciuto di controllo dei metalli preziosi e controllati e punzonati conformemente all’articolo 3, sono stati modificati mediante aggiunta di parti suppletive oppure in altro modo.
Le disposizioni della presente Convenzione non infirmano la facoltà di uno Stato contraente di effettuare prove saltuarie su lavori in metallo prezioso recanti i punzoni previsti nella presente Convenzione. Tali prove non devono essere effettuate in modo da intralciare indebitamente l’importazione o la vendita di articoli di metallo prezioso punzonati conformemente alle disposizioni della Convenzione.
Con la presente Convenzione, gli Stati contraenti autorizzano lo Stato depositario a registrare il punzone comune descritto nell’allegato II in qualità di punzone nazionale di ciascun Stato contraente presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), conformemente alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale3. Lo Stato depositario procede alla stessa stregua riguardo a uno Stato contraente per il quale la presente Convenzione entra in vigore in data successiva o, se del caso, riguardo a uno Stato aderente.
Emendamento della Convenzione
Emendamenti degli allegati 4. Quando il Comitato permanente propone un emendamento degli allegati alla Convenzione, lo Stato depositario lo notifica a tutti gli Stati contraenti. 5. Gli emendamenti degli allegati entrano in vigore sei mesi dopo la data alla quale lo Stato depositario ha provveduto alla notifica, salvo se un’obiezione è stata sollevata dal governo d’uno Stato depositario o se l’emendamento prevede una data d’entrata in vigore ulteriore.
Ciascuno Stato contraente può ritirarsi dalla presente Convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi dato allo Stato depositario che ne trasmette la notificazione a tutti gli Stati contraenti oppure conformandosi ad altre condizioni convenute dagli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente s’impegna, in caso di ritiro dalla Convenzione, a cessare, a ritiro avvenuto, qualsiasi utilizzazione del Punzone Comune.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Vienna il 15 novembre 1972, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti parimente fede, in un unico esemplare depositato presso il governo della Svezia che ne trasmette copia certificata conforme a tutti gli altri Stati firmatari e aderenti.(Seguono le firme)
Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:
Metalli preziosi sono il platino, l’oro, il palladio e l’argento. Il platino è il più prezioso dei metalli, seguito dall’oro, dal palladio e dell’argento.
Una lega di metallo prezioso è una soluzione solida contenente almeno un metallo prezioso.
Un lavoro in metallo prezioso è un articolo di gioielleria, oreficeria, orologeria oppure ogni altro oggetto fabbricato, interamente o in parte, con metallo prezioso o lega di metallo prezioso. «In parte» significa che il lavoro in metallo prezioso può contenere: i) parti non metalliche; ii) parti in metallo comune per motivi tecnici e/o a scopo decorativo (v. punto 1.5).
Un lavoro misto di metalli preziosi è un articolo costituito da due o più leghe di metallo prezioso.
Un lavoro plurimetallico è composto da parti in metallo prezioso e parti in metallo non prezioso.
Il titolo è la proporzione, espressa in millesimi, del metallo prezioso dichiarato rispetto al peso della lega.
Il titolo legale è la proporzione minima, espressa in millesimi, del metallo prezioso dichiarato rispetto al peso della lega.
Un rivestimento o placcatura consiste in uno o più strati di materiale, autorizzato dal Comitato permanente, applicato sulla totalità o su parte di un lavoro in metallo prezioso, per esempio mediante un procedimento chimico, elettrochimico, meccanico o fisico.
Per metalli comuni s’intendono tutti i metalli, ad eccezione di platino, oro, palladio e argento.
Un saggio è un’analisi quantitativa di una lega di metallo prezioso mediante un metodo definito al punto 3.2 dell’allegato II.
Il Comitato permanente può decidere altre definizioni e dettagli supplementari.
La Convenzione non si applica:
Di conseguenza, i lavori di cui alle lettere da a)–g) non possono essere marcati con il Punzone Comune.
Fatto salvo l’articolo 1 punto 2 della Convenzione, i titoli legali ammessi dalla Convenzione sono quelli definiti dal Comitato permanente.
Nessuna tolleranza negativa è ammessa per il titolo legale indicato sui lavori.
2.4.1 Principi:
2.4.2 Il Comitato permanente definisce le eccezioni pratiche a questi principi e gli altri metodi di assemblaggio.
2.5.1 Nei lavori in metallo prezioso sono ammesse parti in metallo comune e parti non metalliche per svolgere funzioni meccaniche per le quali i metalli preziosi sono inadeguati in termini di resistenza e durabilità, alle seguenti condizioni:
2.5.2 Il Comitato permanente può decidere altri dettagli o eccezioni riguardanti le parti in metallo comune e le parti e sostanze non metalliche.
2.6.1 Nei lavori in metallo prezioso è lecito utilizzare parti in metallo comune e parti non metalliche a scopi decorativi, alle seguenti condizioni:
2.6.2 Il Comitato permanente può decidere altri dettagli o eccezioni.
Il Comitato permanente decide quali rivestimenti sono autorizzati e le eccezioni per motivi tecnici.
1.1 L’ufficio di controllo ufficiale (di seguito «ufficio di controllo») deve soddisfare le condizioni e le esigenze citate al punto 2 dell’articolo 5 della Convenzione, non solo al momento della notifica allo Stato depositario, ma in qualsiasi momento successivo. 1.2 L’ufficio di controllo esamina se i lavori in metallo prezioso presentatigli per la marcatura con il Punzone Comune rispondono ai requisiti fissati nell’allegato I della Convenzione. 1.3 Per esaminare i lavori in metallo prezioso l’ufficio di controllo deve avere, in linea di massima, un laboratorio d’analisi competente. Il laboratorio deve, in linea di massima, essere in grado di analizzare i lavori in metallo prezioso, che devono essere marcati con il Punzone Comune in conformità con i metodi di analisi approvati (v. punto 3.2 qui sotto). Un ufficio di controllo può subappaltare le analisi. Il Comitato permanente definisce le condizioni relative al subappalto delle analisi. Inoltre, pubblica le linee guida relative alle esigenze in materia di valutazione di un laboratorio d’analisi. 1.4 Per dimostrare la propria competenza il laboratorio deve essere accreditato secondo la norma ISO 17025 oppure dimostrare un livello di competenza equivalente. 1.5 Si ottiene un livello di competenza equivalente quando l’ufficio di controllo adotta un sistema di gestione che soddisfa le esigenze principali della norma ISO 17025 e partecipa con successo al programma internazionale di test attitudinali sui metalli preziosi denominato «Round Robin». Il Round Robin è organizzato dal Comitato permanente o da un altro organismo designato dal Comitato permanente. Il Comitato permanente definisce come raggiungere e verificare un livello equivalente. Parimenti, emana linee guida relative al Round Robin, compreso il livello di partecipazione e i criteri di prestazione. 1.6 Il Comitato permanente fornisce indicazioni supplementari a proposito delle esigenze citate al punto 2 dell’articolo 5 della Convenzione, in particolare per quanto riguarda l’indipendenza del personale dell’ufficio di controllo.
2.1 Se l’ufficio di controllo accerta che il lavoro soddisfa le disposizioni dell’allegato I della Convenzione, può, a richiesta, marcarlo con il suo punzone di controllo ufficiale e con il Punzone Comune. Se imprime il Punzone Comune, l’ufficio di controllo si assicura, prima di restituire il lavoro, che esso sia marcato in conformità con le disposizioni dei punti seguenti.
2.2 L’analisi dei lavori in metallo prezioso presentati per l’apposizione del Punzone Comune consiste nelle seguenti due tappe:
2.3 Lo scopo di un saggio è di valutare la conformità di una lega o di un lavoro in metallo prezioso.
3.1 Per valutare l’omogeneità di un lotto, l’ufficio di controllo può applicare qualsiasi metodo di analisi riconosciuto dal Comitato permanente. 3.2 Per controllare i lavori in metallo prezioso, l’ufficio di controllo può applicare qualsiasi metodo di analisi riconosciuto dal Comitato permanente.
Il numero di oggetti prelevati da un lotto e il numero di campioni scelti fra questi ai fini dei saggi e delle analisi devono essere sufficienti per comprovare l’omogeneità del lotto e garantire che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati appartenenti al lotto raggiungano il titolo legale richiesto. Il Comitato permanente emana linee guida relative alla campionatura.
5.1.1 I lavori che soddisfano i criteri dell’allegato I sono marcati con il Punzone Comune, come descritto al punto 5.5, in conformità con le esigenze citate nel presente allegato.
5.1.2 Il Punzone Comune viene apposto con altri marchi (alcuni dei quali possono essere combinati) che, insieme, forniscono le seguenti informazioni minime su:
Sono accettati i seguenti metodi di punzonatura: insculpazione e laser. Il Comitato permanente può definire ulteriori procedure di punzonatura.
Nella misura del possibile tutti i punzoni sono apposti l’uno accanto all’altro. Marchi supplementari (p.es. lettera identificativa dell’anno) sono autorizzati a titolo accessorio, soltanto se non possono essere confusi con i marchi summenzionati.
Il punzone di responsabilità di cui alla lettera a) del punto 5.1.2 deve essere registrato nel registro ufficiale dello Stato contraente e/o in uno dei suoi uffici di controllo che controllano il lavoro in questione.
5.5.1.1 Il Punzone Comune è un marchio di conformità che indica che il lavoro è stato controllato in conformità con le esigenze della Convenzione contenute nei presenti allegati e nella compilazione delle decisioni tecniche del Comitato permanente. È composto dall’immagine di una bilancia, in rilievo su un fondo striato, racchiusa in una cornice di forma geometrica variabile. 5.5.1.2 Il Punzone Comune può essere combinato con un’indicazione del titolo e il marchio che indica il metallo prezioso: in questo caso, è racchiuso in una cornice che indica la natura del metallo prezioso e contiene un numero espresso in cifre arabe che mette in rilievo l’indicazione del titolo del lavoro in millesimi, come descritto qui sotto (Tipo 1). 5.5.1.3 Il Punzone Comune può essere un semplice un marchio di conformità: in tal caso è racchiuso in una cornice ottagonale standard, come descritto qui sotto (Tipo 2).
Il Comitato permanente decide le dimensioni ufficiali del Punzone Comune e di altri punzoni obbligatori.
Se un lavoro è composto da leghe diverse dello stesso metallo prezioso si appone l’indicazione del titolo e il Punzone Comune corrispondente al titolo più basso presente nel lavoro. Il Comitato permanente può decidere eccezioni.
Se un lavoro è composto da parti articolate o facilmente separabili, i punzoni dovranno essere apposti sulla parte principale, nella misura del possibile. Se possibile, il Punzone Comune dovrà essere apposto anche sulle parti di dimensioni minori.
5.8.1 Se un lavoro è composto da leghe differenti di metalli preziosi e il colore e la parte di ogni lega sono chiaramente distinguibili, i marchi di cui al punto 5.1.2sono apposti su una delle leghe di metalli preziosi e il Punzone Comune appropriato (Tipo 1) sull’altro (o sugli altri). 5.8.2 Se un lavoro è composto da leghe differenti di metalli preziosi e il colore e la parte di ogni lega non sono chiaramente distinguibili, i marchi di cui al punto 5.1.2 e il Punzone Comune corrispondente sono apposti sul metallo meno nobile. Non è concesso apporre il Punzone Comune concernente metalli più nobili. 5.8.3 Il Comitato permanente può decidere regole aggiuntive e deroghe se ragioni tecniche lo giustificano.
5.9.1 I punzoni citati al punto 5.1.2 sono apposti sulla parte in metallo prezioso di un lavoro plurimetallici. Il punzone «METAL» (o equivalente) è apposto sulla parte metallica in conformità con il punto 2.6 dell’allegato I della Convenzione. 5.9.2 Il Comitato permanente può decidere altri dettagli o eccezioni.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 12 febbraio | 1974 | 27 giugno | 1975 |
| Ceca, Repubblica | 2 agosto | 1994 A | 2 novembre | 1994 |
| Cipro | 17 ottobre | 2006 A | 17 gennaio | 2007 |
| Croazia | 19 dicembre | 2017 A | 19 marzo | 2018 |
| Danimarca | 17 novembre | 1987 A | 17 gennaio | 1988 |
| Finlandia | 9 gennaio | 1975 | 27 giugno | 1975 |
| Irlanda | 8 agosto | 1983 A | 8 novembre | 1983 |
| Israele | 1° marzo | 2005 A | 1° giugno | 2005 |
| Lettonia | 29 aprile | 2004 A | 29 luglio | 2004 |
| Lituania | 4 maggio | 2004 A | 4 agosto | 2004 |
| Norvegia | 1° luglio | 1983 | 1° settembre | 1983 |
| Paesi Bassia | 16 aprile | 1999 A | 16 luglio | 1999 |
| Polonia | 22 agosto | 2005 A | 22 novembre | 2005 |
| Portogallo | 6 luglio | 1982 | 6 settembre | 1982 |
| Regno Unito | 1° aprile | 1976 | 1° giugno | 1976 |
| Serbia | 24 marzo | 2020 A | 24 giugno | 2020 |
| Slovacchia | 6 febbraio | 2007 A | 6 maggio | 2007 |
| Slovenia | 5 dicembre | 2008 A | 5 marzo | 2009 |
| Svezia | 27 febbraio | 1975 | 27 giugno | 1975 |
| Svizzera | 1° aprile | 1974 | 27 giugno | 1975 |
| Ungheria | 1° dicembre | 2005 A | 1° marzo | 2006 |
| a La Conv. s’applica unicamente al Regno in Europa. |
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