0.941.347.0•Convenzione tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Kazakhstan relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi
0.941.347.0Bilateral International Treaty1 apr 2023
Conclusa il 29 novembre 2021
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 2023
(Stato 1° aprile 2023)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica del Kazakhstan (Kazakhstan),
qui appresso denominati le «Parti», desiderosi di promuovere gli scambi tra le Parti,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione:
ii) per la Svizzera: l’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi;
b) l’espressione **** «legislazione nazionale» designa:
i) per il Kazakhstan: la legge della Repubblica del Kazakhstan concernente i metalli preziosi e le pietre preziose e i regolamenti adottati per la sua attuazione, nonché la norma nazionale ST RK 967 «Gioielli di metalli preziosi. Specifiche tecniche generali»,
ii) per la Svizzera: la legge del 20 giugno 19331sul controllo dei metalli preziosi, l’ordinanza dell’8 maggio 19342sul controllo dei metalli preziosi e le istruzioni concernenti l’applicazione della legislazione sui metalli preziosi, nonché le modifiche di tali disposizioni;
c) l’espressione «metalli preziosi» designa: l’oro, l’argento, il platino e il palladio;
d) l’espressione «lavori di metalli preziosi» designa:
i) per il Kazakhstan: i prodotti, ad eccezione delle monete di metalli preziosi, fabbricati a partire da metalli preziosi e loro leghe, impiegando vari tipi di lavorazione artistica, con o senza inserti di pietre preziose e altri materiali di origine naturale o artificiale, e utilizzati come ornamenti vari, oggetti d’uso quotidiano e/o per scopi di culto e decorativi. Nella presente Convenzione la definizione comprende anche i gioielli e altri oggetti contenenti parti di altri metalli, conformemente ai paragrafi 4.7 e 5.1.4 e alle sezioni 4 e 5 della norma nazionale ST RK 967 «Gioielli di metalli preziosi. Specifiche tecniche generali»,
ii) per la Svizzera: i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico secondo l’articolo 1 capoverso 4 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi. Nella presente Convenzione la definizione comprende anche i lavori costituiti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli (lavori plurimetallici) secondo l’articolo 1 capoverso 5 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi;
e) l’espressione «marchio ufficiale» designa:
i) per il Kazakhstan: un marchio del modello prestabilito, apposto su gioielli e altri prodotti, che certifica il titolo del metallo prezioso contenuto in tali prodotti secondo l’articolo 1 capoverso 21 della legge della Repubblica del Kazakhstan concernente i metalli preziosi e le pietre preziose,
ii) per la Svizzera: un marchio di cui all’articolo 15 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi;
f) l’espressione «marchio di identificazione del fabbricante» designa:
i) per il Kazakhstan: un marchio d’artefice, un marchio speciale apposto su gioielli e altri prodotti di metalli preziosi e pietre preziose che certifica il fabbricante dei gioielli e altri prodotti di metalli preziosi e pietre preziose, secondo l’articolo 1 capoverso 4 della legge della Repubblica del Kazakhstan concernente i metalli preziosi e le pietre preziose,
ii) per la Svizzera: un marchio d’artefice di cui all’articolo 9 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi oppure un marchio collettivo d’artefice di cui all’articolo 60 dell’ordinanza dell’8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi;
g) l’espressione «titolo legale» designa:
| per l’oro: | 999 millesimi |
|---|---|
| 750 millesimi | |
| 585 millesimi | |
| 375 millesimi | |
| per l’argento: | 925 millesimi |
| 800 millesimi | |
| per il platino: | 950 millesimi |
| per il palladio: | 500 millesimi |
ii) per la Svizzera: l’indicazione del titolo di cui agli articoli 7 e 7a della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi;
i) l’espressione «analisi XRF» designa:
un metodo di esame non distruttivo e semi-quantitativo per determinare il titolo legale con lo spettrometro a fluorescenza a raggi X a dispersione di energia.
Con l’apposizione del marchio ufficiale sui lavori di metalli preziosi l’autorità competente: – attesta che il titolo effettivo corrisponde al titolo legale; – garantisce di aver verificato il contenuto di metallo prezioso dei lavori di metalli preziosi; e – garantisce di aver identificato il marchio di identificazione del fabbricante apposto sui lavori di metalli preziosi.
Il titolare del marchio di identificazione del fabbricante che ha registrato il suo marchio in una Parte, è dispensato dall’obbligo di registrarlo nell’altra Parte.
La presente Convenzione non impedisce alle Parti di effettuare controlli per campionatura su lavori di metalli preziosi recanti l’impronta del marchio ufficiale, l’impronta del marchio di identificazione del fabbricante e l’indicazione del titolo legale conformemente all’articolo 3. Tali controlli per campionatura non devono influire sulla durata della procedura d’importazione dei lavori di metalli preziosi.
Le Parti si impegnano a risolvere eventuali controversie concernenti l’applicazione e l’interpretazione della presente Convenzione attraverso consultazioni e trattative.
Su richiesta di una Parte, le Parti si consultano, se necessario, per verificare l’attuazione della presente Convenzione e la necessità di apportarvi modifiche.
Ogni Parte notifica all’altra Parte per via diplomatica la conclusione delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore della presente Convenzione. Quest’ultima entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento dell’ultima notifica.
La presente Convenzioneè conclusa a tempo indeterminato. Ogni Parte può denunciarla mediante notifica scritta all’altra Parte per via diplomatica. La presente Convenzione decade un anno dopo la data di tale notifica, salvo diversamente convenuto dalle Parti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il 29 novembre 2021, in due esemplari originali in lingua kazaka, tedesca e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze tra i testi, prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale della Confederazione Svizzera: Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch | Per il Governo della Repubblica del Kazakhstan: Bakhyt Sultanov |
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