di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi
delle esportazioni, Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per
il Segretariato di Stato dell’economia, il quale a sua volta agisce
per la Confederazione Svizzera e la società anonima di assicurazione
crediti HERMES, Amburgo (di seguito «HERMES»), che agisce
in nome e per conto della Repubblica federale di Germania
Concluso il 18 maggio 2001
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20012
Entrato in vigore il 18 maggio 2001
(Stato 18 maggio 2001)
Art. 1 Scopo dell’Accordo
La società HERMES si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine tedesca.
La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle prestazioni all’esportazione concesse da HERMES a esportatori tedeschi e a banche che finanziano esportazioni tedesche, per quanto queste prestazioni si riferiscano alla copertura di rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera.
È convenuto che l’impegno concreto di riassicurare si fonda ogni volta su una decisione della Repubblica federale di Germania o della Confederazione Svizzera concernente casi singoli.
Art. 2 Campo d’applicazione
- I casi che possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicurazione sono quelli nei quali:
– l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell’altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l’esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero;
– l’assicuratore dei crediti del Paese dell’esportatore accorda un’assicurazione crediti.
- Le due Parti contraenti hanno l’intenzione di continuare ad applicare la Convenzione di reciprocità del 15 e del 22 marzo 1962, per quanto le condizioni per l’applicazione di detta convenzione siano adempiute.
- L’Accordo di riassicurazione non è applicato se l’assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest’ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore(i) una convenzione «If and when» nel Paese del riassicuratore.
Art. 3 Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo, si intendono per:
Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti;
Prodotti d’esportazione: le merci e/o i servizi da fornire ai termini del
contratto d’esportazione;
Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero;
Assicuratore(i) dei crediti: la GRE e HERMES, rispettivamente una delle due istituzioni;
Polizza: una polizza assicurativa stabilita dall’assicuratore o una garanzia da lui accordata;
Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore;
Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determinato affare;
Assicuratore: l’assicuratore dei crediti che emette la polizza.
Art. 4 Origine del prodotto
Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d’esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, accerta – nella misura del possibile – l’origine dei prodotti e comunica senza indugio i suoi dubbi e il risultato delle sue ricerche al riassicuratore.
Art. 5 Assicurazioni/forme di garanzia alle quali il presente Accordo si applica
Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione dalla GRE e da HERMES alle quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle appendici 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.
Art. 6 Designazione dell’assicuratore
Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda del caso, le Parti possono pure convenire di derogare a questa norma.
Art. 7 Quota di riassicurazione
- La quota di riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera, rispettivamente tedesca, nel prodotto d’esportazione da riassicurare in base alle indicazioni del richiedente. Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d’esportazione di origine svizzera e quelli di origine tedesca. Se i tassi di copertura dell’assicuratore e del riassicuratore differiscono, la quota di riassicurazione è calcolata come negli esempi che figurano nell’allegato A.
- Se l’operazione da assicurare include prodotti d’esportazione provenienti da uno o da più Paesi terzi, considerato che il Paese cliente è anche un Paese terzo, il rischio è per principio assunto in funzione della quota cui sono state attribuite funzionalmente le forniture del Paese terzo. Conformemente a questa attribuzione funzionale, la quota di riassicurazione è calcolata come negli esempi 5 e 6 dell’allegato A. Le Parti contraenti possono convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo.
Se non è possibile attribuire in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l’assicuratore accorda una copertura per le forniture di Paesi terzi senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, l’assicuratore non può assumere esclusivamente i rischi legati alle forniture di un Paese terzo, le Parti contraenti possono convenire una ripartizione dei rischi tra l’assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra le quote rispettive di forniture svizzere e tedesche.
Art. 8 Obblighi del riassicuratore
- Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all’assicuratore l’importo di riassicurazione convenuto, se l’assicuratore è obbligato a pagare un’indennità in virtù della polizza.
- Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicurazione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso massimo di copertura.
- Il riassicuratore s’impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell’indennità che l’assicuratore ha pagato o deve pagare in virtù della sua polizza.
Questo pagamento deve essere effettuato nel giorno indicato dall’assicuratore, se quest’ultimo ha comunicato al riassicuratore, almeno dieci giorni lavorativi in anticipo, l’ammontare richiesto. Sono autorizzate le deroghe seguenti:
- se il riassicuratore non può effettuare il versamento richiesto nel termine indicato e l’ha comunicato all’assicuratore almeno 5 giorni lavorativi prima del giorno fissato, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dal giorno indicato dall’assicuratore;
- se l’assicuratore non ha indicato un giorno preciso al riassicuratore, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare da quello in cui il riassicuratore è venuto a conoscenza del fatto che un’indennità è o è stata versata.
Il riassicuratore non è tenuto a pagare prima che l’assicuratore abbia versato un’indennità.
4. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazione – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fabbricazione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione.
5. Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi problema di cui è stato informato e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.
Art. 9 Obblighi dell’assicuratore
- L’assicuratore si impegna a informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata e del genere della transazione finanziata da un credito all’esportazione o delle pertinenti norme contrattuali, per quanto possa avere effetti sul rischio coperto dalla polizza.
- L’assicuratore si impegna a consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all’assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi.
- L’assicuratore si impegna a trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzionalmente alla sua quota riassicurativa, versamenti che ha incassato o trattenuto a titolo di rimborso dopo il pagamento di un’indennità.
- L’assicuratore si impegna a mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie in suo possesso di tutti i documenti relativi a una transazione.
Art. 10 Calcolo e ripartizione dei premi
- Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che:
- corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio; o
- è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare.
L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative.
2. Il premio di riassicurazione deve essere versato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio.
3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota del premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da lui incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
Art. 11 Modifica dell’origine del prodotto
- Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l’origine dei prodotti d’esportazione si modifica nella sua composizione per oltre il 10 per cento del valore dei prodotti interessati o se il rapporto fra le quote dei prodotti d’esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per oltre il 10 per cento del valore, l’assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può allora esigere l’adeguamento della quota di riassicurazione.
- Se questo adeguamento è effettuato, sono adeguati di conseguenza gli importi che l’assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d’indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.
Art. 12 Regresso
- L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto.
Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese.
2. Se l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.
Art. 13 Norme procedurali
Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’appendice 3.
Art. 14 Conversione del debito
- Se il Paese cliente o il Paese debitore presenta una domanda di conversione del debito, le Parti contraenti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall’assicuratore.
- Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito, l’assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare o condonare questo credito.
- L’assicuratore ha il diritto di versare indennità alle scadenze contrattuali senza tener conto del termine di attesa ordinariamente previsto per il pagamento di un’indennità.
Art. 15 Valuta
Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta locale dell’assicuratore.
Art. 16 Procedura d’arbitrato
- Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.
- Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono composte da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all’Accordo designa un arbitro, e i due arbitri designati cooptano un terzo arbitro che presiede.
Il luogo dell’arbitrato è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per HERMES, si tratta della sede della società (Amburgo) e per la GRE, del domicilio d’affari della sede operativa (Zurigo). La causa è istruita in tedesco; i mezzi di prova possono essere presentati senza traduzione in inglese o in francese. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Art. 17 Denuncia e modifica dell’Accordo
- Il presente Accordo entra in vigore con la firma delle due Parti contraenti.
- Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto, con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scadenza dell’Accordo.
- Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento, con il consenso scritto delle due Parti. L’appendice 3 e tutti gli allegati possono essere modificati in qualsiasi momento, con il consenso scritto della GRE e di HERMES.
Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua tedesca, uno per ogni Parte.
18 maggio 2001
Appendice 1
Dettaglio delle agevolazioni accordate da HERMES
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Appendice 2
Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE
I
II
III
Appendice 3
(art. 13)
Norme procedurali
§ 1 Osservazione preliminare
HERMES e la GRE hanno concluso un Accordo di reciproca riassicurazione. La presente appendice, che è parte integrante dell’Accordo, disciplina le pertinenti questioni procedurali.
§ 2 Definizioni
Tutti i concetti definiti nell’articolo 3 dell’Accordo, se sono utilizzati nella presente appendice, hanno lo stesso significato.
§ 3 Domanda e risposta provvisorie
- Appena una domanda è presentata a uno dei due assicuratori dei crediti, quest’ultimo comunica all’altro il suo desiderio di essere riassicurato, per mezzo del formulario di domanda provvisoria (allegato B).
- L’assicuratore dei crediti a cui è chiesta la riassicurazione risponde, entro dieci giorni lavorativi a contare dalla ricezione della domanda, per mezzo del formulario di risposta provvisoria (allegato C). Egli vi segnala anche le eventuali modifiche che auspica (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio, nel caso in cui quest’ultima non sia conforme ai calcoli dell’assicuratore.
§ 4 Domanda e risposta definitive
- Se l’assicuratore potenziale intende accordare una garanzia di credito, lo comunica per mezzo del formulario di domanda definitiva (allegato D).
- Il riassicuratore potenziale risponde, entro 30 giorni lavorativi a contare dalla ricezione di questa domanda, per mezzo del formulario di risposta definitiva (allegato E).
Se HERMES assume un impegno di riassicurazione, questo diventa giuridicamente vincolante soltanto con la conferma del servizio tedesco competente (Bundesschuldenverwaltung). HERMES garantisce di procurarsi questa conferma. Il documento emesso dalla «Bundesschuldenverwaltung» resta depositato presso Hermes fino a quando i rischi derivanti dall’impegno diriassicurazione sono decaduti o – in caso di sinistro – fino a quando è stato risposto pienamente ai diritti derivanti dalla riassicurazione. Il documento sarà in seguito restituito alla «Bundesschuldenverwaltung». Per tutta la durata del deposito, la GRE ha il diritto, in qualsiasi momento, di reclamare o di consultare il documento originale. HERMES invia in ogni caso alla GRE una copia della conferma della promessa di copertura.
c) Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura per mezzo del formulario di emissione di una garanzia (allegato F).
d) I documenti di garanzia sono emessi soltanto quando HERMES ha confermato in maniera giuridicamente vincolante la copertura all’assicuratore. Considerata la laboriosità di questo procedimento, HERMES confermerà in anticipo alla GRE, per mezzo del bollettino di avviso intermedio (allegato G), che assume, in maniera giuridicamente vincolante, la copertura nei confronti dell’esportatore, e le trasmette il formulario di emissione di una garanzia (allegato F) una volta emessi i documenti di garanzia.
§ 5 Premi
Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (allegato F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa (conformemente all’art. 10 n. 2, nei 30 giorni lavorativi a contare dalla ricezione del versamento del premio) versare il premio di riassicurazione (art. 10 n. 1).
§ 6 Comunicazione di un non pagamento
L’assicuratore deve trasmettere immediatamente al riassicuratore l’informazione secondo cui un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza.
§ 7 Sinistro
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti:
– il pertinente numero di riferimento,
– l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza,
– l’importo totale che l’assicuratore deve pagare,
– la quota del riassicuratore nell’indennizzo pagato dall’assicuratore,
– il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato),
– la data del pagamento dell’indennizzo.
§ 8 Rimborsi
In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti:
– il pertinente numero di riferimento,
– l’ammontare totale che egli ha riscosso,
– i costi di riscossione che egli ha pagato,
– la quota del riassicuratore nel rimborso netto,
– la data del rimborso,
– i tassi d’interesse in vigore,
– il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso,
– (se necessario) i corsi di cambio.
§ 9 Estinzione degli obblighi
L’assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sull’estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.
Allegato A
Esempi di calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 1:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 70 unità
Forniture – Paese B: 50 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 2:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 70 unità
Forniture – Paese B: 50 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 3:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B: 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L’ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,6 unità.
Esempio 4:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 40 unità
Forniture – Paese B: 60 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (B): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (A): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L’ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità.
Esempio 5:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B: 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese A:
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese B:
Esempio 6:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 40 unità
Forniture – Paese B: 60 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (B): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (A): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese A:
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese B:
Osservazione:
Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio:
Rischi politici: 95 %
Rischi economici prima della spedizione: 85 %
Rischi economici di perdite su crediti: 90 %
Tasso medio: 90 %
Allegato B
Formulario di domanda provvisoria
Da:
A:
Riferendoci all’accordo che abbiamo concluso con voi il
vi domandiamo di riassicurare l’operazione seguente:
Nostro n. di riferimento:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio:
– fabbricazione:
– credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Importo coperto (stima):
Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo):
Tasso del premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza:
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Osservazioni:
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
Allegato C
Formulario di risposta provvisoria
A:
Da:
Ci riferiamo al vostro formulario di domanda provvisoria del
Vostro n. di rif.:
Nostro n. di rif.:
*(a) In base alle vostre indicazioni, consideriamo accettabile la vostra domanda di copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva.
*(b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti:
Aspettiamo la vostra presa di posizione e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria.
*(c) In qualità di riassicuratori, richiediamo il premio seguente:
– tasso del premio
– pagabile il
*(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazione.
Osservazioni:
Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l’interessato. Una decisione di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un’analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all’approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigilanza.
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
- Cancellare p. f. quanto non fa al caso
Allegato D
Formulario di domanda definitiva
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi ile alla nostra domanda provvisoria del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Domandiamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazione contrattuale:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio
– fabbricazione:
– credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Importo totale coperto:
– valore delle merci e/o dei servizi che si riferiscono al Paese del riassicuratore (in proporzione del valore totale delle merci e/o dei servizi forniti)
– quota della copertura assunta dall’assicuratore
– quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Importo del premio da pagare:
– all’assicuratore:
– al riassicuratore:
(presentazione del calcolo)
L’impegno dell’assicuratore verso il richiedente finirà verosimilmente il …
Osservazioni:
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
Allegato E
Formulario di risposta definitiva
Da:
A.
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi ile alla domanda definitiva del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
() Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente all’accordo dele alle condizioni fissate nel formulario di domanda definitiva del.
() Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.
Osservazioni:
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
- Cancellare p. f. quanto non fa al caso
Allegato F
Formulario di emissione di una garanzia
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi ile alla vostra rispostadefinitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il. L’ammontare della copertura è di
La quota di riassicurazione ammonta a
A Il premio totale da pagare ammonta a
B L’importo da pagare all’assicuratore è di
C L’importo da pagare al riassicuratore è di
Il premio dev’essere pagato come segue:
Data di scadenzaImportoQuota del premio
Importo da pagare al riassicuratore
Effettueremo il pagamento che vi è dovuto entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data di ricezione.
Altre osservazioni:
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
Allegato G
Avviso intermedio
DA: HERMES Kreditversicherungs-AG, Friedensallee 254, D-22763 Amburgo
A: Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi ile alla vostro formulario di rispostadefinitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che l’operazione oggetto del formulario di risposta definitiva summenzionato è coperta e che un’attestazione di copertura che ci vincola giuridicamente è stata consegnata al beneficiario della garanzia il.
Il formulario relativo all’emissione di una garanzia vi sarà spedito appena possibile.
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data: