0.946.111.36•Accordo
0.946.111.36Bilateral International Treaty18 mag 2001
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"title": "Vertrag vom 18. Mai 2001 über wechselseitige Rückversicherungsverpflichtungen zwischen der Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie, Zürich (nachfolgend «ERG» genannt), handelnd für das Staatssekretariat für Wirtschaft, dieses wiederum handelnd für die Schweizerische Eidgenossenschaft, und der HERMES Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft, Hamburg (nachfolgend «HERMES» genannt), handelnd im Namen und für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland (mit Anlagen und Anhängen)",
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"title": "Accord du 18 mai 2001 de réassurance réciproque entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Zurich, (nommé ci-après «GRE»), agissant pour le Secrétariat d'État à l'économie, lequel agit à son tour pour la Confédération suisse, et la société anonyme d'assurance crédit HERMES, Hambourg, (nommée ci-après «HERMES»), agissant au nom et pour le compte de la République fédérale d'Allemagne (avec annexes et appendices)",
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"title": "Accordo del 18 maggio 2001 di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per il Segretariato di Stato dell'economia, il quale a sua volta agisce per la Confederazione Svizzera e la società anonima di assicurazione crediti HERMES, Amburgo (di seguito «HERMES»), che agisce in nome e per conto della Repubblica federale di Germania, (con appendici e allegati)",
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}di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi
delle esportazioni, Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per
il Segretariato di Stato dell’economia, il quale a sua volta agisce
per la Confederazione Svizzera e la società anonima di assicurazione
crediti HERMES, Amburgo (di seguito «HERMES»), che agisce
in nome e per conto della Repubblica federale di Germania
Concluso il 18 maggio 2001
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20012
Entrato in vigore il 18 maggio 2001
(Stato 18 maggio 2001)
La società HERMES si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine tedesca.
La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle prestazioni all’esportazione concesse da HERMES a esportatori tedeschi e a banche che finanziano esportazioni tedesche, per quanto queste prestazioni si riferiscano alla copertura di rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera.
È convenuto che l’impegno concreto di riassicurare si fonda ogni volta su una decisione della Repubblica federale di Germania o della Confederazione Svizzera concernente casi singoli.
Nell’ambito del presente Accordo, si intendono per:
Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti;
Prodotti d’esportazione: le merci e/o i servizi da fornire ai termini del
contratto d’esportazione;
Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero;
Assicuratore(i) dei crediti: la GRE e HERMES, rispettivamente una delle due istituzioni;
Polizza: una polizza assicurativa stabilita dall’assicuratore o una garanzia da lui accordata;
Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore;
Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determinato affare;
Assicuratore: l’assicuratore dei crediti che emette la polizza.
Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d’esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, accerta – nella misura del possibile – l’origine dei prodotti e comunica senza indugio i suoi dubbi e il risultato delle sue ricerche al riassicuratore.
Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione dalla GRE e da HERMES alle quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle appendici 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.
Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda del caso, le Parti possono pure convenire di derogare a questa norma.
Se non è possibile attribuire in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l’assicuratore accorda una copertura per le forniture di Paesi terzi senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, l’assicuratore non può assumere esclusivamente i rischi legati alle forniture di un Paese terzo, le Parti contraenti possono convenire una ripartizione dei rischi tra l’assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra le quote rispettive di forniture svizzere e tedesche.
Questo pagamento deve essere effettuato nel giorno indicato dall’assicuratore, se quest’ultimo ha comunicato al riassicuratore, almeno dieci giorni lavorativi in anticipo, l’ammontare richiesto. Sono autorizzate le deroghe seguenti:
Il riassicuratore non è tenuto a pagare prima che l’assicuratore abbia versato un’indennità. 4. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazione – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fabbricazione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione. 5. Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi problema di cui è stato informato e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.
L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative. 2. Il premio di riassicurazione deve essere versato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio. 3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota del premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da lui incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese. 2. Se l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.
Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’appendice 3.
Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta locale dell’assicuratore.
Il luogo dell’arbitrato è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per HERMES, si tratta della sede della società (Amburgo) e per la GRE, del domicilio d’affari della sede operativa (Zurigo). La causa è istruita in tedesco; i mezzi di prova possono essere presentati senza traduzione in inglese o in francese. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua tedesca, uno per ogni Parte.
18 maggio 2001
| GRE Barbara Rigassi | HERMES Hans Janus Eckhardt Moltrecht |
|---|
| Agevolazione: | Copertura di credito (copertura dell’esportatore) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia (debitore privato) |
| Condizioni di assicurazione: | G |
| Franchigia dell’esportatore | Il 5 per cento della somma assicurata per il rischio politico. In caso di danno economico e di non pagamento, il 15 per cento; segnatamente in caso di solvibilità limitata questa percentuale può essere aumentata |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento per il rischio politico, altrimenti l’85 per cento |
| Base di calcolo: | Valore dell’ordinazione secondo il contratto d’esportazione |
| Rischi coperti: | Normalmente, i rischi politico ed economico e il non pagamento |
| Sinistri (presentazione succinta): | HERMES copre il rischio di perdita di un credito all’esportazione (previa spedizione) – all’atto del verificarsi di un sinistro politico generale risultante da misure legali o da misure prese dalle autorità all’estero, nonché da guerre, disordini o rivoluzioni all’estero – all’atto del verificarsi di un danno di cambio o di trasferimento – in caso di perdita di cambio sui pagamenti in valuta locale, se non vi è l’obbligo di procedere a un versamento supplementare – in caso di perdita della merce prima del trasferimento del pericolo – in caso di minori entrate relative alle merci di cui l’assicurato ha ancora il potere di disporre – in caso di fallimento del cliente/debitore – in caso di concordato giudiziale o extra-giudiziale – in caso di pignoramento infruttuoso – in caso di cessazione di pagamento – in caso di non pagamento. |
| Agevolazione: | Copertura di credito (copertura dell’esportatore) |
|---|---|
| Tipo: | Fideiussione (debitore pubblico) |
| Condizioni di assicurazione*:* | B |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento della somma assicurata; in caso di non pagamento il 15 per cento |
| Tasso di copertura*:* | Il 95 per cento per i rischi politici; per i casi di non pagamento, l’85 per cento |
| Base di calcolo*:* | Valore dell’ordinazione secondo il contratto d’esportazione |
| Rischi coperti: | Rischio politico e rischio di non pagamento |
| Sinistri (presentazione succinta): | HERMES copre il rischio di perdita di un credito all’esportazione (previa spedizione) – all’atto del verificarsi di un sinistro politico generale risultante da misure legali o da misure prese dalle autorità all’estero, nonché da guerre, disordini o rivoluzioni all’estero – all’atto del verificarsi di un danno di cambio o di trasferimento – in caso di perdita di cambio sui pagamenti in valuta locale, se non vi è l’obbligo di procedere a un versamento supplementare – in caso di perdita della merce prima del trasferimento del pericolo – in caso di minori entrate relative alle merci di cui l’assicurato ha ancora il potere di disporre. |
| Agevolazione: | Copertura di un credito finanziario |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia (debitore privato) |
| Condizioni di assicurazione: | FKG |
| Provvigione del mutuante: | Per principio, dallo 0 per cento al 5 per cento della somma assicurata |
| Tasso di copertura: | Dal 95 per cento al 100 per cento (in casi eccezionali) |
| Base di calcolo: | Importo del mutuo |
| Rischi coperti: | Normalmente, i rischi politico ed economico e il non pagamento |
| Sinistri: | Come per la copertura dell’esportatore. |
| Agevolazione: | Copertura di un credito finanziario |
|---|---|
| Tipo: | Fideiussione (debitore pubblico) |
| Condizioni di assicurazione: | FKB |
| Provvigione del mutuante: | Per principio, dallo 0 per cento al 5 per cento della somma assicurata |
| Tasso di copertura: | Dal 95 per cento al 100 per cento (in casi eccezionali) |
| Base di calcolo: | Importo del mutuo |
| Rischi coperti: | Rischio politico e rischio di non pagamento |
| Sinistri: | Come per la copertura dell’esportatore. |
| Agevolazione: | Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Condizioni di assicurazione: | FG |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento del danno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento |
| Base di calcolo: | Prezzo di costo |
| Rischi coperti: | Normalmente, i rischi politico ed economico |
| Sinistri (presentazione succinta): | HERMES copre il rischio di incapacità di spedire merce già fabbricata in base al prezzo di costo – in caso di ingiunzione dell’assicuratore di interrompere la fabbricazione a causa di circostanze che aumentano i rischi – in caso di assenza, entro un termine di sei mesi, di un’ingiunzione di riprendere la fabbricazione interrotta da un assicurato a causa di circostanze che aumentano i rischi – quando la spedizione di una merce già fabbricata è bloccata a causa di misure legali o di misure prese dalle autorità all’estero e a causa di guerre, disordini o rivoluzioni all’estero – in caso di fallimento del cliente/debitore – in caso di concordato giudiziale o extra-giudiziale – in caso di deterioramento accertato delle condizioni economiche del debitore estero – in caso di recesso del cliente dal contratto – in caso di misure d’embargo. |
| Agevolazione: | Copertura del rischio di fabbricazione |
|---|---|
| Tipo: | Fideiussione |
| Condizioni di assicurazione: | FB |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento del danno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento |
| Base di calcolo: | Prezzo di costo |
| Rischio coperto: | Rischio politico |
| Sinistri (descrizione succinta): | HERMES copre il rischio di incapacità di spedire merce già fabbricata in base al prezzo di costo – in caso di ingiunzione dell’assicuratore di interrompere la fabbricazione a causa di circostanze che aumentano i rischi – in caso di assenza, entro un termine di sei mesi, di un’ingiunzione di riprendere la fabbricazione interrotta da un assicurato a causa di circostanze che aumentano i rischi – quando la spedizione di una merce già fabbricata è bloccata a causa di misure legali o di misure prese dalle autorità all’estero e a causa di guerre, di disordini o di rivoluzioni all’estero – in caso di recesso del cliente dal contratto – in caso di misure d’embargo. |
| Agevolazione: | Copertura della garanzia dell’offerta (copertura secondaria o isolata) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia/fideiussione |
| Condizioni di assicurazione: | G / B (per analogia) |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento |
| Base di calcolo: | Importo della garanzia dell’offerta |
| Rischi coperti: | Normalmente, i rischi politici ed economici (se ve ne sono, si tratta di una garanzia, se non ve ne sono, in caso di un cliente pubblico, si tratta di una fideiussione) |
| Sinistri (presentazione succinta): | HERMES copre il rischio di una perdita legata a garanzie dell’offerta quando – la garanzia dell’offerta è sollecitata abusivamente in seguito ad avvenimenti politici all’estero, o – nel caso di un rischio generalmente coperto, la pretesa precedentemente stabilita all’ottenimento del rimborso di una garanzia abusivamente sollecitata – qualunque ne sia il motivo – non può essere onorata, vista l’importanza dei danni – la garanzia dell’offerta è sollecitata dal beneficiario poiché egli ha ritirato la sua offerta a causa di un ritiro della copertura della Confederazione – la garanzia dell’offerta è richiesta in seguito a un embargo. |
| Agevolazione: | Copertura accessoria per garanzie di fornitura e di prestazione nonché per garanzie di acconti da versare dopo che la fabbricazione è terminata |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia/fideiussione |
| Condizioni di assicurazione: | G / B (per analogia) |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento |
| Base di calcolo: | Importo della garanzia accordata all’esportatore |
| Rischi coperti: | Normalmente, i rischi politici nonché quelli economici (se ve ne sono, si tratta di una garanzia, se non ve ne sono, in caso di un cliente pubblico, si tratta di una fideiussione) |
| Sinistri (presentazione succinta): | HERMES copre i rischi seguenti, legati alla concessione di garanzie all’esportatore – sollecitazione abusiva basata su motivi politici all’estero – perdite sulla somma garantita, quando la garanzia è stata sollecitata legittimamente dal beneficiario perché l’esportatore è nell’incapacità di adempiere i suoi impegni per motivi politici all’estero – perdite sulla somma garantita, quando la pretesa all’ottenimento del rimborso di una garanzia abusivamente sollecitata – qualunque ne sia il motivo – non può essere onorata e il risarcimento era previsto dalle condizioni generali – sollecitazione di garanzia in seguito a un embargo. |
| Agevolazione: | Copertura del credito |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale3e ordinanza4concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto d’esportazione |
| Rischi coperti: | a) Rischio politico Rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore. b) Rischio di trasferimento Rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale. c) Rischio economico – connesso con i debitori pubblici – connesso con i debitori privati – che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici. d) Eventuale rischio monetario Gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari. |
| Agevolazione: | Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore e, per principio, anche un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo di costo |
| Rischi coperti: | Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. |
| Agevolazione: | Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e/o II) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione |
| Rischi coperti: | – richiesta abusiva – richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa della realizzazione di un rischio politico o di trasferimento. |
(art. 13)
HERMES e la GRE hanno concluso un Accordo di reciproca riassicurazione. La presente appendice, che è parte integrante dell’Accordo, disciplina le pertinenti questioni procedurali.
Tutti i concetti definiti nell’articolo 3 dell’Accordo, se sono utilizzati nella presente appendice, hanno lo stesso significato.
Se HERMES assume un impegno di riassicurazione, questo diventa giuridicamente vincolante soltanto con la conferma del servizio tedesco competente (Bundesschuldenverwaltung). HERMES garantisce di procurarsi questa conferma. Il documento emesso dalla «Bundesschuldenverwaltung» resta depositato presso Hermes fino a quando i rischi derivanti dall’impegno diriassicurazione sono decaduti o – in caso di sinistro – fino a quando è stato risposto pienamente ai diritti derivanti dalla riassicurazione. Il documento sarà in seguito restituito alla «Bundesschuldenverwaltung». Per tutta la durata del deposito, la GRE ha il diritto, in qualsiasi momento, di reclamare o di consultare il documento originale. HERMES invia in ogni caso alla GRE una copia della conferma della promessa di copertura.
c) Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura per mezzo del formulario di emissione di una garanzia (allegato F).
d) I documenti di garanzia sono emessi soltanto quando HERMES ha confermato in maniera giuridicamente vincolante la copertura all’assicuratore. Considerata la laboriosità di questo procedimento, HERMES confermerà in anticipo alla GRE, per mezzo del bollettino di avviso intermedio (allegato G), che assume, in maniera giuridicamente vincolante, la copertura nei confronti dell’esportatore, e le trasmette il formulario di emissione di una garanzia (allegato F) una volta emessi i documenti di garanzia.
Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (allegato F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa (conformemente all’art. 10 n. 2, nei 30 giorni lavorativi a contare dalla ricezione del versamento del premio) versare il premio di riassicurazione (art. 10 n. 1).
L’assicuratore deve trasmettere immediatamente al riassicuratore l’informazione secondo cui un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza.
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza, – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare, – la quota del riassicuratore nell’indennizzo pagato dall’assicuratore, – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato), – la data del pagamento dell’indennizzo.
In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’ammontare totale che egli ha riscosso, – i costi di riscossione che egli ha pagato, – la quota del riassicuratore nel rimborso netto, – la data del rimborso, – i tassi d’interesse in vigore, – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso, – (se necessario) i corsi di cambio.
L’assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sull’estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 70 unità
Forniture – Paese B: 50 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 70 unità
Forniture – Paese B: 50 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B: 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L’ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,6 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 40 unità
Forniture – Paese B: 60 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (B): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (A): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L’ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B: 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese A:
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese B:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 40 unità
Forniture – Paese B: 60 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (B): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (A): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese A:
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese B:
Osservazione:
Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio:
Rischi politici: 95 %
Rischi economici prima della spedizione: 85 %
Rischi economici di perdite su crediti: 90 %
Tasso medio: 90 %
Da:
A:
Riferendoci all’accordo che abbiamo concluso con voi il
vi domandiamo di riassicurare l’operazione seguente:
Nostro n. di riferimento:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio: – fabbricazione:
– credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Importo coperto (stima):
Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo):
Tasso del premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza:
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Osservazioni:
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
A:
Da:
Ci riferiamo al vostro formulario di domanda provvisoria del
Vostro n. di rif.:
Nostro n. di rif.:
*(a) In base alle vostre indicazioni, consideriamo accettabile la vostra domanda di copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva. *(b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti: Aspettiamo la vostra presa di posizione e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria. *(c) In qualità di riassicuratori, richiediamo il premio seguente: – tasso del premio – pagabile il *(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazione.
Osservazioni:
Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l’interessato. Una decisione di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un’analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all’approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigilanza.
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi ile alla nostra domanda provvisoria del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Domandiamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazione contrattuale:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio
– fabbricazione:
– credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Importo totale coperto: – valore delle merci e/o dei servizi che si riferiscono al Paese del riassicuratore (in proporzione del valore totale delle merci e/o dei servizi forniti)
– quota della copertura assunta dall’assicuratore
– quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Importo del premio da pagare: – all’assicuratore:
– al riassicuratore:
(presentazione del calcolo)
L’impegno dell’assicuratore verso il richiedente finirà verosimilmente il …
Osservazioni:
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
Da:
A.
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi ile alla domanda definitiva del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
() Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente all’accordo dele alle condizioni fissate nel formulario di domanda definitiva del. () Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.
Osservazioni:
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi ile alla vostra rispostadefinitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il. L’ammontare della copertura è di
La quota di riassicurazione ammonta a
A Il premio totale da pagare ammonta a
B L’importo da pagare all’assicuratore è di
C L’importo da pagare al riassicuratore è di
Il premio dev’essere pagato come segue:
Data di scadenzaImportoQuota del premio
Importo da pagare al riassicuratore
Effettueremo il pagamento che vi è dovuto entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data di ricezione.
Altre osservazioni:
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
DA: HERMES Kreditversicherungs-AG, Friedensallee 254, D-22763 Amburgo A: Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi ile alla vostro formulario di rispostadefinitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che l’operazione oggetto del formulario di risposta definitiva summenzionato è coperta e che un’attestazione di copertura che ci vincola giuridicamente è stata consegnata al beneficiario della garanzia il.
Il formulario relativo all’emissione di una garanzia vi sarà spedito appena possibile.
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data: